MODELLO ORGANIZZATIVO
GUZZINI E FONTANA | GF INTERIORS
MODELLO ORGANIZZATIVO
GUZZINI E FONTANA | GF INTERIORS
INDICE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PREVISTO DAL LGS. N. 231/2001
1.1 ย ย ย ย ย La Responsabilitร Amministrativa delle Persone Giuridiche
1.2 ย ย ย ย ย Le Persone soggette al D.Lgs. 231/01
1.3 ย ย ย ย ย I Reati Presupposto
1.4 ย ย ย ย ย Le Sanzioni previste nel Decreto
1.5 ย ย ย ย ย ย Delitti tentati
1.7 Lโaggiornamento delle Linee Guida di Confindustria
2.1 ย ย ย ย ย Descrizione sintetica dellโattivitร di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l.
2.2 ย ย ย ย ย Adozione del Modello.
2.3 ย ย ย ย ย Le finalitร del Modello
2.3.1. Le finalitร del Modello
2.3.2. ย La costruzione del Modello
2.3.3. Il concetto di rischio accettabile
2.3.4. La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione
2.4 ย ย ย ย ย I documenti connessi al Modello
2.5 ย ย ย ย ย Gestione delle risorse finanziarie
2.6 ย ย ย ย ย Diffusione del Modello
2.7 ย ย ย ย ย Formazione ed Informazione del Personale.
2.8 ย ย ย ย ย Informazione ai Terzi e diffusione del Modello
3.1 ย ย ย ย ย Il Modello di governance della Societร
3.2 ย ย ย ย ย Il sistema di controllo interno di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l.
3.3 ย ย ย ย ย Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato
4 ย ย ย ย LโORGANISMO DI VIGILANZA
4.1 ย ย ย ย ย Caratteristiche dellโOrganismo di Vigilanza
4.2 ย ย ย ย ย Individuazione dellโOrganismo di Vigilanza
4.3 ย ย ย ย ย Durata dellโincarico e cause di cessazione
4.4. Casi di ineleggibilitร e di decadenza
4.4 ย ย ย ย ย Casi di ineleggibilitร e di decadenza
4.5 ย ย ย ย ย Funzioni, compiti e poteri dellโOrganismo di Vigilanza
4.6 ย ย ย ย ย Risorse dellโOrganismo di Vigilanza
4.7 ย ย ย ย ย Flussi informativi dellโOrganismo di Vigilanza
4.7.1 Obblighi di informazione nei confronti dellโOrganismo di Vigilanza
4.7.2 Obblighi di informazione propri dellโOrganismo di Vigilanza
5.1 ย ย ย ย ย Principi generali
5.3 ย ย ย ย ย Sanzioni per i lavoratori dipendenti
5.3.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale
5.6 ย ย ย ย ย Terzi: collaboratori, agenti e consulenti esterni
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1. ย ย ย ย ย ย ย ย IL DECRETO LEGISLATIVO 8 ย GIUGNO 2001, ย ย ย ย ย ย ย N. 231, ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย IN MATERIA DI RESPONSABILITร AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETร E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITร GIURIDICA
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1.1 ย ย ย ย ย ย ย La Responsabilitร Amministrativa delle Persone Giuridiche
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Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la โDisciplina della responsabilitร amministrativa delle persone giuridiche, delle societร e delle associazioni anche prive di personalitร giuridicaโ (di seguito, per brevitร , anche โD.Lgs. 231/01โ o il โDecretoโ), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed adegua la normativa italiana in materia di responsabilitร delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dallโItalia.
ย
Il D.Lgs. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilitร amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilitร penale), a carico delle persone giuridiche1 (di seguito, per brevitร , il/gli โEnte/Entiโ), che va ad aggiungersi alla responsabilitร della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato รจ stato compiuto. Tale responsabilitร amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo D.Lgs. 231/01.
Lโarticolo 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilitร amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi allโestero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui รจ stato commesso il fatto criminoso.
1.2 ย ย ย ย ย ย Le Persone soggette al D.Lgs. 231/01
I soggetti che, commettendo un reato nellโinteresse o a vantaggio dellโEnte, ne possono determinare la responsabilitร sono di seguito elencati:
- persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dellโEnte o di una sua unitร organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevitร , i โSoggetti Apicaliโ),
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย
1 Lโart.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 ha delimitato lโambito dei soggetti destinatari della normativa agli โenti forniti di personalitร giuridica, societร e associazioni anche prive di personalitร giuridicaโ. Alla luce di ciรฒ, la normativa si applica nei confronti degli:
- enti a soggettivitร privata, ovvero agli enti dotati di personalitร giuridica ed associazioni โanche priveโ di personalitร giuridica;
- enti a soggettivitร pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettivitร pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. โenti pubblici economiciโ);
- enti a soggettivitร mista pubblica/privata (c.d. โsocietร misteโ).
Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunitร montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., etc.).
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevitร , i โSoggetti Sottopostiโ).
A questo proposito, giova rilevare che non รจ necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con lโEnte un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche โquei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dellโente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dellโente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratoriโ[1].
Infatti, secondo lโindirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilitร amministrativa dellโente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.
ร comunque opportuno ribadire che lโEnte non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nellโinteresse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto โorganicoโ per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati allโEnte.
1.3 ย ย ย ย ย ย I Reati Presupposto
Il Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato (di seguito, per brevitร , anche, i โReati Presuppostoโ):
Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per comoditร espositiva, nelle seguenti categorie:
- Reati commessi nei rapporti con la P.A e di corruzione. (artt. 24 e 25).
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis).
- Delitti di criminalitร organizzata (art. 24-ter) โ Reati Transnazionali – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci allโautoritร giudiziaria (art. 25-decies).
- Reati di falsitร in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis).
- Delitti contro lโindustria e il commercio (art. 25-bis1).
- Reati societari (art. 25-ter).
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).
- Delitti con finalitร di terrorismo o di eversione (art. 25-quater).
- Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dellโigiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita nonchรฉ autoriciclaggio (art. 25-octies).
- Delitti in materia di violazione del diritto dโautore (art. 25-novies).
- Reati ambientali (art. 25-undecies).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno รจ irregolare (art. 25-duodecies).
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies).
- Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies).
- Delitti contro il Patrimonio Culturale (art. 25 septiesdecies)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies)
- Reati di razzismo e xenofobia (art.25-terdecies).
- Delitti contro la personalitร individuale (art. 25-quinquies).
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1.4 ย ย ย ย ย ย Le Sanzioni previste nel Decreto
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Il D.Lgs. 231/01 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa:
- sanzioni amministrative pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.
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(a) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione โdi baseโ di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde lโEnte con il suo patrimonio o con il fondo comune.
Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice lโobbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciรฒ comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravitร del fatto ed alle condizioni economiche dellโEnte.
La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, nรฉ superiore a mille)[2], tenendo conto:
- della gravitร del fatto;
- del grado di responsabilitร dellโEnte;
- dellโattivitร svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo รจ fissato โsulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dellโente allo scopo di assicurare lโefficacia della sanzioneโ (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. 231/01).
Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, โQuanto alle modalitร di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dellโente, il giudice potrร avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrร essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dellโente e la sua posizione sul mercato. (โฆ) Il giudice non potrร fare a meno di calarsi, con lโausilio di consulenti, nella realtร dellโimpresa, dove potrร attingere anche le informazioni relative allo stato di soliditร economica, finanziaria e patrimoniale dellโenteโ.
Lโarticolo 12, D.Lgs. 231/01, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per lโapplicazione della riduzione stessa.
| Riduzione | Presupposti | |
| Riduzione | Presupposti | |
| 1/2
(e non pur comunque essere superiore ad Euro 103.291,00) |
โขย ย ย ย ย ย ย Lโautore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e lโEnte non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
ovvero โขย ย ย ย ย ย ย il danno patrimoniale cagionato รจ di particolare tenuitร . |
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| da 1/3 a 1/2 | [Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]
โขย ย ย ย ย ย ย ย LโEnte ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si รจ comunque efficacemente adoperato in tal senso; ย ovvero โขย ย ย ย ย ย ย ย รจ stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. |
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| da 1/2 a 2/3 | [Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]
โขย ย ย ย ย ย ย ย LโEnte ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si รจ comunque efficacemente adoperato in tal senso; ย e โขย ย ย ย ย ย ย ย รจ stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. |
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(b) Le seguenti sanzioni interdittive sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:
- interdizione dallโesercizio dellโattivitร aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellโillecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente giร concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Perchรฉ le sanzioni interdittive possano essere comminate, รจ necessaria la sussistenza diย almeno una delle condizioni di cui allโarticolo 13, D.Lgs. 231/01, ossia:
- โlโente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entitร ed il reato รจ stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti allโaltrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato รจ stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzativeโ; ovvero
- โin caso di reiterazione degli illecitiโ[3].
Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate allโEnte dal Giudice in via cautelare, quando:
- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilitร dellโEnte per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere lโesistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- lโEnte ha tratto un profitto di rilevante entitร .
In ogni caso, non si procede allโapplicazione delle sanzioni interdittive quando il reato รจ stato commesso nel prevalente interesse dellโautore o di terzi e lโEnte ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato รจ di particolare tenuitร .
Lโapplicazione delle sanzioni interdittive รจ altresรฌ esclusa dal fatto che lโEnte abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dallโarticolo 17, D.Lgs. 231/01 e, piรน precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:
- โlโente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si รจ comunque efficacemente adoperato in tal sensoโ;
- โlโente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante lโadozione e lโattuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosiโ; – โlโente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confiscaโ.
Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria,
โtenendo conto dellโidoneitร delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commessoโ (art. 14, D.Lgs. 231/01).
Il Legislatore si รจ, poi, preoccupato di precisare che lโinterdizione dellโattivitร ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.
- Ai sensi dellโarticolo 19, D.Lgs. 231/01, รจ sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilitร economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilitร economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che pu essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
- La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o piรน giornali, per estratto o per intero, puรฒ essere disposta dal Giudice, unitamente allโaffissione nel comune dove lโEnte ha la sede principale, quando รจ applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione รจ eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dellโEnte.
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1.5 ย ย ย ย ย ย ย Delitti tentati
Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metร , mentre รจ esclusa lโirrogazione di sanzioni nei casi in cui lโEnte impedisca volontariamente il compimento dellโazione o la realizzazione dellโevento (articolo 26 del Decreto).
ย Le Condotte Esimenti
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Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilitร amministrativa dellโEnte per i reati commessi nellโinteresse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo 1.2).
In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, lโarticolo 6 del Decreto prevede lโesonero qualora lโEnte stesso dimostri che:
- lโorgano dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, per brevitร , il โModelloโ);
- il compito di vigilare sul funzionamento e lโosservanza del Modello nonchรฉ di curarne lโaggiornamento รจ stato affidato ad un organismo dellโEnte (di seguito, per brevitร , lโโOrganismo di Vigilanzaโ o lโโOdVโ), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il
Modello;
- non vi รจ stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dellโOrganismo di Vigilanza.
Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, lโarticolo 7 del Decreto prevede lโesonero della responsabilitร nel caso in cui lโEnte abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Lโesonero della responsabilitร dellโEnte non รจ tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensรฌ dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso lโimplementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che la Societร intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, allโarticolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:
- individuazione delle attivitร nel cui ambito esiste la possibilitร che siano commessi
reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e lโattuazione delle decisioni dellโEnte in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalitร di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dellโOrganismo di Vigilanza;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
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1.6 ย ย ย ย ย ย Le Linee Guida
Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, puรฒ formulare entro 30 giorni osservazioni sullโidoneitร dei modelli a prevenire i reati.
La predisposizione del presente Modello รจ ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate[4].
Il percorso indicato dalle Linee Guida per lโelaborazione del Modello puรฒ essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:
- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso lโadozione di appositi protocolli. A supporto di ciรฒ, soccorre lโinsieme coordinato di strutture organizzative, attivitร e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dai consulenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalitร rientranti in un buon sistema di controllo interno.
Le componenti piรน rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee Guida di Confindustria sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:
- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo;
- le procedure manuali ed informatiche;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- il sistema di controllo e gestione;
- la comunicazione al personale e sua formazione.
Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e – sebbene successivi allโemanazione delle Linee Guida – la maggior parte dei reati ambientali), le componenti piรน rilevanti individuate da Confindustria sono:
- il Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati; – la struttura organizzativa, – la formazione e addestramento,
- la comunicazione e coinvolgimento,
– la gestione operativa,
- il sistema di monitoraggio della sicurezza.
Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:
- verificabilitร , documentabilitร , coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno puรฒ gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
- autonomia ed indipendenza,
- professionalitร ,
- continuitร di azione;
ร obbligo, da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente โa rischio reatoโ, di fornire informazioni allโOrganismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicitร riscontrate nellโambito delle informazioni disponibili.
1.7 Lโaggiornamento delle Linee Guida di Confindustria
Nel giugno del 2021, Confindustria ha pubblicato lโaggiornamento delle Linee Guida in materia di responsabilitร amministrativa degli enti.
Il documento, che non modifica la struttura degli aggiornamenti precedenti, effettua una panoramica delle modifiche normative intervenute a partire dal 2014 e degli sviluppi giurisprudenziali.
Tra le tematiche affrontate dalle LG 2021, si possono osservare in particolar modo le seguenti:
- in merito alla tassativitร dellโelenco dei reati presupposto, lโintroduzione della fattispecie di auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) allโinterno del novero dei reati 231, rischierebbe di rendere il catalogo dei reati presupposto non piรน un numerus clausus, bensรฌ aperto. Sul punto si fronteggiano due orientamenti: il primo limita la responsabilitร da reato ai soli casi in cui il delitto base dellโauto-riciclaggio sia anche uno dei reati-presupposto previsti espressamente dal Decreto 231/2001, lโaltro secondo cui la responsabilitร sarebbe estesa anche ad ulteriori fattispecie incriminatrici;
- per quanto concerne i concetti di interesse e vantaggio, le Linee Guida si riconducono alla piรน recente giurisprudenza in materia, secondo cui, per individuare tali criteri, occorrerebbe fare riferimento alla componente finalistica della condotta ed al risparmio di spesa;
- con riferimento alle sanzioni interdittive, le LG effettuano un excursus storico delle stesse, ponendo lโaccento sulla maggiore afflittivitร delle stesse alla luce delle modifiche intervenute con la L. 3/2019 (anche nota come Spazzacorrotti).
- le Linee Guida incentivano poi lโidea di una compliance integrata, al fine di migliorare lโefficienza e lโefficacia dei controlli e delle procedure. A tal proposito viene inserito un paragrafo sul c.d. Tax Control Framework, con cui il MOGC deve coordinarsi;
- Sempre in tema di sistemi di compliance, le Linee Guida introducono un nuovo paragrafo, intitolato โSistemi di controllo ai fini della compliance fiscaleโ, con cui si suggerisce la possibile interazione tra il Modello 231 ed altri strumenti di controllo;
- Il quinto capitolo si occupa poi della responsabilitร dei โGruppi di impreseโ, specificando quando sia possibile estendere la responsabilitร anche ad eventuali societร collegate. Ciรฒ puรฒ avvenire qualora si possa ritenere che la holding abbia ricevuto un vantaggio concreto ed un effettivo interesse alla realizzazione del reato commesso dallโaltra societร e quando il soggetto che agisce per conto della holding concorra con il soggetto che abbia commesso il reato per conto della controllata;
- Nellโultima versione delle Linee Guida รจ stato poi introdotto un paragrafo relativo agli adempimenti mirati ad aumentare la trasparenza delle informazioni sullโattivitร di impresa, cosรฌ come previsto dal D. Lgs. 254/2016.
Gli enti di interesse pubblico che abbiano determinate caratteristiche, dovranno infatti redigere una dichiarazione contente informazioni di carattere non finanziario che dovrร poi essere comparata con quanto dichiarato negli esercizi precedenti.
Tale dichiarazione, la cui correzione e supervisione รจ affidata al medesimo soggetto deputato alla revisione legale del bilancio, verrร pubblicata sul registro delle imprese insieme alla relazione sulla gestione.
Eventuali violazioni verranno verificate e sanzionate dalla Consob;
- Con riferimento alla figura dellโOrganismo di Vigilanza, essa viene analizzata sotto due punti di vista. In primis, si rileva e sottolinea lโimportanza di dotare lo stesso di un budget annuale, sรฌ da consentire al meglio lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Soffermandosi poi sullโindipendenza dellโOdV, le LG hanno affermato come i soggetti interni debbano essere preferibilmente privi di ruoli operativi allโinterno dellโazienda.
Sempre con riferimento allโOrganismo di Vigilanza, le Guidelines riprendono quanto espresso nel nuovo Codice di Corporate Governance. In particolare, qualora lโOdV non coincida con lโorgano di controllo, il CdA โdeve valutare lโopportunitร di nominare allโinterno dellโorganismo almeno un amministratore non esecutivo e/o un membro dellโorgano di controllo e/o il titolare di funzioni legali o di controllo della societร โ. Pur essendo comunque ammissibile un Organismo composto da soli membri esterni, si raccomanda il coordinamento con i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
- Infine, degni di nota sono i riferimenti al Le Linee Guida sottolineano la necessitร , per le singole imprese, di disciplinare lโintero procedimento: a partire dai modi attraverso cui effettuare le segnalazioni, passando per le modalitร di gestione delle medesime, fino a giungere ad unโadeguata suddivisione in fasi e responsabilitร . Consigliata, inoltre, รจ lโintroduzione di una apposita procedura.
Vengono inoltre suggerite lโutilizzo di piattaforme informatiche gestite anche da terze parti indipendenti e specializzate e lโattivazione di caselle di posta elettronica dedicate. Cionondimeno, lโopzione organizzativa piรน adatta al fine di individuare puntualmente il destinatario delle segnalazioni, potrร essere ricercata solo attraverso unโanalisi delle caratteristiche dimensionali e organizzative dellโazienda, dellโeventualitร di applicare regolamentazioni riguardanti lo specifico settore di attivitร e sulla base di eventuali gruppi societari di riferimento.
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI GUZZINI E FONTANA PROJECTS S.R.L.
2.1 ย ย ย ย ย Descrizione sintetica dellโattivitร di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l.
Il brand Guzzini & Fontana nasce dallโincontro di Luca Guzzini, giร Presidente della Teuco Guzzini, e Gary Fontana, titolare di OC Shanghai, due imprenditori con una lunga e consolidata esperienza nel settore dellโarredamento. Lโazienda, in rapida ascesa, si รจ recentemente dotata di un nuovo stabilimento, provvisto di moderni macchinari 4.0, ed รจ in corso una notevole espansione che prevede la realizzazione di un secondo polo produttivo. Il concetto alla base della filosofia di GF Interiors รจ Made with Love in Italy e racchiude passione nella selezione dei materiali, cura nelle lavorazioni artigianali, attenzione per i dettagli e alta capacitร tecnica per un prodotto dallo spiccato valore sartoriale. Siamo unโazienda fondata sulla coesione, sullo spirito di squadra e sul rispetto per le capacitร individuali. In Guzzini & Fontana profonda รจ la volontร di coinvolgimento, grande il senso di partecipazione: tutti possono trasmettere le loro competenze, condividere le loro esperienze. Funzionalitร ed estetica, sistemi, prodotti che assolvono alle piรน svariate esigenze del contenere, collezioni progettate per soddisfare ogni necessitร dellโabitare contemporaneo. Questi e altri obiettivi ci guidano e orientano la direzione del nostro sguardo. E ci aiutano a proiettarci sempre in avanti per offrire il meglio del futuro ai nostri clienti.
2.2 ย ย ย ย ย Adozione del Modello
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GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l., sensibile allโesigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attivitร aziendali, ha ritenuto di procedere alla definizione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, in breve, anche Modello) nonchรฉ del Codice Etico che ne costituisce parte integrante.
Tale iniziativa รจ stata assunta nella convinzione che lโadozione del modello, al di lร delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l., affinchรฉ seguano, nellโespletamento delle proprie attivitร , comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati, con particolare riferimento a quelli contemplati nel Decreto.
A tale riguardo GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. sottolinea innanzitutto di non tollerare comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalitร , in quanto tali comportamenti, anche nel caso in cui GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrari ai principi etici cui GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. intende attenersi, nellโespletamento della propria missione aziendale.
2.3 ย ย ย ย ย ย Le finalitร del Modello
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2.3.1. Le finalitร del Modello
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Il Modello predisposto dalla Societร sulla base dellโindividuazione delle aree di possibile rischio nellโattivitร aziendale al cui interno si ritiene piรน alta la possibilitร che siano commessi i reati, si propone come finalitร quelle di:
- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi allโattivitร aziendale;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l., ed in particolare quelli impegnati nelle โaree di attivitร a rischioโ, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dellโazienda;
- informare tutti coloro che operano con la Societร che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterร lโapplicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalitร e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Societร fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui รจ ispirata lโattivitร imprenditoriale della Societร .
2.3.2. ย La costruzione del Modello
Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, la costruzione del Modello (e la successiva redazione del presente documento) si รจ articolata nelle fasi di seguito descritte:
- esame preliminare del contesto aziendale attraverso lโanalisi della documentazione societaria rilevante e lo svolgimento di interviste con responsabili di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. informati sulla struttura e le attivitร della stessa, al fine di definire lโorganizzazione e le attivitร eseguite dalle varie unitร organizzative/funzioni aziendali, nonchรฉ i processi aziendali nei quali le attivitร sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- individuazione delle aree di attivitร e dei processi aziendali โa rischioโ o – limitatamente ai reati contro la Pubblica amministrazione โ โstrumentaliโ alla commissione di reati, operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto aziendale (di seguito, per brevitร , cumulativamente indicate come le โAree a Rischio Reatoโ);
- definizione in via di ipotesi delle principali possibili modalitร di commissione dei Reati Presupposto allโinterno delle singole Aree a Rischio Reato;
- rilevazione ed individuazione del sistema di controllo dellโente finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.
2.3.3. Il concetto di rischio accettabile
Nella predisposizione di un Modello di organizzazione e gestione, quale il presente, non puรฒ essere trascurato il concetto di rischio accettabile. ร, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D.Lgs. 231/01, una soglia che consenta di limitare la quantitร e qualitร degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilitร รจ rappresentata dallโefficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dellโesclusione di responsabilitร amministrativa dellโente, le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Societร .
2.3.4. La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione
La Societร ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtร aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.
Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:
- incidono sul funzionamento interno della Societร e sulle modalitร con le quali la stessa si rapporta con lโesterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.
In particolare, il Modello di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. รจ costituito da:
- una โParte Generaleโ, che contiene i principi cardine del Modello stesso;
- una โParte Speciale 1โ contenente lโindicazione dei Reati inseriti nel novero dei โreati 231โ;
- una โParte Speciale 2โ contenente le Aree a Rischio Reato individuate e la descrizione dei controlli preventivi implementati/da implementare dalla Societร al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01 ritenuti rilevanti per la Societร .
Anche in considerazione del numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilitร amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, talune di esse non sono state ritenute rilevanti ai fini della costruzione del presente Modello, in quanto si รจ reputato che il rischio relativo alla commissione di tali reati fosse solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile. In particolare, a seguito di unโattenta valutazione dellโattivitร in concreto svolta da GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. e della sua storia, sono state considerate non rilevanti le seguenti fattispecie:
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater.1 del Decreto);
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto);
- delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi dโazzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto);
In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello della Societร e la sua struttura di governance sono finalizzati a prevenire in linea generale anche quelle fattispecie di reato che, per la loro irrilevanza, non trovano disciplina specifica nella Parte Speciale del presente Modello.
2.4 ย ย ย ย ย ย I documenti connessi al Modello
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Formano parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti:
- codice etico contenente lโinsieme dei diritti, doveri e responsabilitร di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. nei confronti dei destinatari del Modello stesso (di seguito, per brevitร , il โCodice Eticoโ);
- sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello (di seguito, per brevitร , il โSistema Sanzionatorioโ);
- sistema di deleghe e procure, nonchรฉ tutti i documenti aventi lโobiettivo di descrivere e attribuire responsabilitร e/o mansioni a chi opera allโinterno dellโEnte nelle Aree a Rischio Reato (e. organigrammi, ordini di servizio, job description, mansionari, funzionigrammi, sistemi gestionali come ISO 9001:2015, etc.);
- sistema di procedure (protocolli) e di controlli interni aventi quale finalitร quella di garantire unโadeguata trasparenza e conoscibilitร dei processi decisionali e finanziari, nonchรฉ dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato.
(Di seguito, per brevitร , il sistema delle deleghe e procure, le procedure ed i controlli interni sopra citati verranno cumulativamente definiti le โProcedureโ)
Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresรฌ tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalitร ivi indicate.
2.5 ย ย ย ย ย ย Gestione delle risorse finanziarie
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Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo, tenuto conto che ai sensi dellโarticolo 6, lettera c) del D.Lgs. 231/01 tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi รจ anche lโindividuazione delle modalitร di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, la Societร ha adottato specifici protocolli contenenti i principi ed i comportamenti da seguire nellโambito della gestione di tale risorse.
2.6 ย ย ย ย ย ย Diffusione del Modello
2.6.1 Destinatari
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Il presente Modello tiene conto della particolare realtร imprenditoriale di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti (di seguito, per brevitร , i โDestinatariโ).
Tutto ciรฒ affinchรฉ i Destinatari seguano, nellโespletamento delle proprie attivitร , comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Societร nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.
In ogni caso, le funzioni aziendali competenti assicurano il recepimento nelle Procedure della Societร dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l.
2.7 ย ย ย ย ย Formazione ed Informazione del Personale
ร obiettivo di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.
Ai fini dellโefficace attuazione del presente Modello, la formazione e lโinformativa verso i Destinatari avviene in stretto coordinamento con lโOrganismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.
Le principali modalitร di svolgimento delle attivitร di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa allโatto dellโassunzione e le ulteriori attivitร ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare รจ prevista:
- una comunicazione iniziale. A tale proposito, lโadozione del presente Modello รจ comunicata a tutte le risorse presenti in Societร , cui viene consegnato il Codice Etico ed il Modello – Parte Generale di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. A tutte le risorse presenti in Societร , verrร comunicata lโaffissione nella bacheca aziendale della parte Generale del Modello e del Codice Etico. Inoltre, ai Soggetti Apicali e/o Sottoposti che operano nelle Aree a Rischio Reato, viene data informativa della Parte Speciale 1 che riguarda lโArea di riferimento;
- una specifica attivitร di formazione. Tale attivitร di formazione โcontinuaโ รจ obbligatoria e differenziata, nei contenuti e nelle modalitร di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Societร .
2.8 ย ย ย ย ย ย Informazione ai Terzi e diffusione del Modello
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La Societร prevede altresรฌ la diffusione del Modello alle persone che intrattengono con la Societร rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i partners, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonchรฉ joint-venture) (di seguito, per brevitร , i โTerziโ).
In particolare, le funzioni aziendali, di volta in volta coinvolte, forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle societร di service con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione allโadozione da parte di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. del Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01. La Societร invita, inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti del Codice Etico e della Parte Generale del Modello presenti sul sito internet della stessa.
Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole che prevedano: (a) lโinformativa ai Terzi dellโadozione da parte di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. del Modello e del Codice Etico, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione (Parte generale del Modello e Codice Etico) e di impegnarsi a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge e della normativa di volta in volta applicabile, o integrare un reato ex D.Lgs 231/01; (b) il diritto per la Societร di recedere dal rapporto o risolvere il contratto (con o senza lโapplicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.
3 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELLโASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l.
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3.1 ย ย ย ย ย ย Il Modello di governance della Societร
GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. รจ una societร per azioni ed รจ amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri, i cui poteri sono stabiliti da Statuto.
La revisione legale dei conti รจ esercitata da una Revisore Unico.
3.2 ย ย ย ย ย ย Il sistema di controllo interno di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l.
GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e lโattuazione delle decisioni della Societร (anche in relazione ai reati da prevenire):
- i principi etici ai quali la Societร si ispira, anche sulla base di quanto stabilito nel Codice Etico;
- il sistema di deleghe e procure;
- le procedure relative al sistema di gestione ISO 9001:2015
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- il sistema di controllo interno e quindi la struttura delle procedure aziendali;
- le procedure afferenti il sistema amministrativo e contabile;
- le comunicazioni e le circolari aziendali dirette al personale;
- la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale;
- il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;
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3.3 ย ย ย ย ย ย Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato
In aggiunta ai controlli specifici descritti in Parte Speciale del presente Modello, la Societร ha implementato specifici controlli generali applicabili in tutte le Aree a Rischio Reato.
Si tratta, nello specifico, dei seguenti:
- Trasparenza: ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente;
- Separazione delle funzioni/Poteri: nessuno puรฒ gestire in autonomia un intero processo e puรฒ essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilitร organizzative assegnate;
- Adeguatezza delle norme interne: lโinsieme delle norme aziendali deve essere coerente con lโoperativitร svolta ed il livello di complessitร organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- Tracciabilitร /Documentabilitร : ogni operazione/transazione/azione, nonchรฉ la relativa attivitร di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata.
4 ย ย ย ย ย ย ย ย ย LโORGANISMO DI VIGILANZA
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4.1 ย ย ย ย ย ย Caratteristiche dellโOrganismo di Vigilanza
Secondo le disposizioni del D.Lgs. 231/01 (articoli 6 e 7), nonchรฉ le indicazioni contenute nella Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dellโOrganismo di Vigilanza, tali da assicurare unโeffettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:
(a) autonomia ed indipendenza; (b) professionalitร ;
(c) continuitร dโazione.
Autonomia ed indipendenza
I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinchรฉ lโOdV non sia direttamente coinvolto nelle attivitร gestionali che costituiscono lโoggetto della sua attivitร di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dellโorgano dirigente.
Tali requisiti si possono ottenere garantendo allโOrganismo di Vigilanza la posizione gerarchica piรน elevata possibile, e prevedendo unโattivitร di reporting al massimo vertice operativo aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. Ai fini dellโindipendenza รจ inoltre indispensabile che allโOdV non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero lโobiettivitร di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sullโeffettivitร del Modello.
Professionalitร
LโOdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che รจ chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite allโindipendenza, garantiscono lโobiettivitร di giudizio[5].
Continuitร dโazione
LโOrganismo di Vigilanza deve:
- svolgere in modo continuativo le attivitร necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile alla Societร , in modo da garantire la dovuta continuitร nellโattivitร di vigilanza.
Per assicurare lโeffettiva sussistenza dei requisiti descritti in precedenza, รจ opportuno che tali soggetti posseggano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente lโautonomia e lโindipendenza richiesta dal compito (es. onorabilitร , assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, etc.).
4.2 ย ย ย ย ย ย Individuazione dellโOrganismo di Vigilanza
Il Consiglio di Amministrazione di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. ha nominato quale Organismo di Vigilanza della Societร un organo mono-soggettivo composto da 1 membro che possiede sia i requisiti di professionalitร e competenza per lo svolgimento delle funzioni, sia requisiti personali di onorabilitร e indipendenza determinanti per la necessaria autonomia di azione.
Una volta insediato, lโOrganismo di Vigilanza provvede a dotarsi di un proprio regolamento interno, nonchรฉ a stabilire ed aggiornare il piano delle attivitร da svolgere.
4.3 ย ย ย ย ย ย Durata dellโincarico e cause di cessazione
LโOrganismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nellโatto di nomina e puรฒ essere rinnovato.
La cessazione dallโincarico dellโOdV puรฒ avvenire per una delle seguenti cause:
– scadenza dellโincarico;
- revoca, esclusivamente per giusta causa, dellโOrganismo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia di un componente, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- sopraggiungere di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo
4.4. Casi di ineleggibilitร e di decadenza
La revoca dellโOdV puรฒ essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:
- il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dellโOdV;
- una grave negligenza nellโespletamento dei compiti connessi allโincarico;
- il possibile coinvolgimento della Societร in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad unโomessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.
La revoca รจ disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Sindaco della Societร .
In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo componente dellโOdV, mentre il componente uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.
4.4 ย ย ย ย ย ย Casi di ineleggibilitร e di decadenza
Costituiscono motivi di ineleggibilitร e/o di decadenza del componente dellโOdV:
- lโinterdizione, lโinabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti lโinterdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o lโincapacitร di esercitare uffici direttivi;
- lโesistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinitร entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Sindaco della Societร , o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- lโesistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la Societร tali da compromettere lโindipendenza del componente stesso.
Qualora, nel corso dellโincarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente lโOrganismo di Vigilanza รจ tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.
4.5 ย ย ย ย ย ย Funzioni, compiti e poteri dellโOrganismo di Vigilanza
In conformitร alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione dellโOrganismo di Vigilanza consiste, in generale, nel:
- vigilare sullโeffettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
- verificare lโefficacia del Modello e la sua reale capacitร di prevenire la commissione dei reati in questione;
- individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessitร o condizioni aziendali;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello.
Nellโambito della funzione sopra descritta, spettano allโOdV i seguenti compiti:
- verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e lโadeguatezza dei punti di controllo al fine di consentire il loro adeguamento ai mutamenti dellโattivitร e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i destinatari del Modello, cosรฌ come meglio descritti nelle parti speciali dello stesso, devono segnalare allโOdV le eventuali situazioni in grado di esporre la Societร al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte in forma scritta e trasmesse allโapposito indirizzo di posta elettronica attivato dallโOdV;
- effettuare periodicamente, sulla base del piano di attivitร dellโOdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nellโambito delle Aree a Rischio Reato;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonchรฉ aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre le indagini interne per lโaccertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate allโattenzione dellโOdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dellโattivitร di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole standard, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, etc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.Lgs. 231/01, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.
Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti allโOdV i seguenti poteri:
- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla Societร con terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attivitร di controllo;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti anche esterni alla Societร .
4.6 ย ย ย ย ย ย Risorse dellโOrganismo di Vigilanza
Il Consiglio di Amministrazione assegna allโOdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dellโincarico assegnato. In particolare, allโOrganismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa, nonchรฉ la facoltร di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dellโincarico.
4.7 ย ย ย ย ย ย Flussi informativi dellโOrganismo di Vigilanza
4.7.1 Obblighi di informazione nei confronti dellโOrganismo di Vigilanzaย
Al fine di agevolare lโattivitร di vigilanza sullโefficacia del Modello, lโOdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatariย (e, ove del caso, dei Terzi) in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilitร di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. ai sensi del D.Lgs. 231/01.
I flussi informativi verso lโOdV si distinguono in informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.
Nel primo caso valgono le seguenti prescrizioni:
- i Destinatari sono tenuti a segnalare allโOdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate da GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l.;
- i Terzi sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati nei limiti e secondo le modalitร previste contrattualmente;
- i Terzi sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente allโOdV.
Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse allโOdV le informazioni concernenti:
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autoritร , inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta la Societร od i componenti degli organi sociali;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi (ad esempio, Sindaco) nellโambito della loro attivitร di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticitร rispetto allโosservanza del D.Lgs. 231/01;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari nonchรฉ ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilitร per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni particolarmente significative svolte nellโambito delle Aree a Rischio Reato;
- i mutamenti nelle Aree a Rischio Reato o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni del Sindaco in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Societร ;
- la dichiarazione di veridicitร e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- la copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Sindaco.
La Societร adotta specifici canali informativi dedicati (mail box create ad hoc) al fine di garantire la riservatezza di cui sopra e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso lโOrganismo.
In particolare esiste il canale e โ mail: odvguzziniefontana@gmail.com per posta indirizzata allโOdV presso GUZZINI E FONTANA PROJECTS
LโOdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalitร e responsabilitร . A tal fine puรฒ ascoltare lโautore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dellโeventuale autonoma decisione a non procedere. In ogni caso, i segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione e ad essi sarร assicurata la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze di tutela della Societร o delle persone accusate erroneamente o in malafede.
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.24 del 2023 in materia di tutela dei segnalanti (โWhistleblowingโ), la Societร si รจ dotata di una piattaforma informatica rinvenibile sul sito: guzziniefontana.wallbreakers.it.
Tale piattaforma consente di garantire lโanonimato del segnalante, anche nel caso in cui decidesse di palesarsi ed effettuare una segnalazione non anonima.
Al proposito la Societร ha redatto e divulgato una apposita procedura operativa.
4.7.2 Obblighi di informazione propri dellโOrganismo di Vigilanzaย
Premesso che la responsabilitร di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione della Societร , lโOdV riferisce in merito allโattuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticitร .
In particolare, lโOrganismo di Vigilanza ha la responsabilitร nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:
- comunicare, allโinizio di ciascun esercizio, il piano delle attivitร che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati. Tale piano sarร approvato dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attivitร , laddove rilevanti;
- relazionare, con cadenza almeno semestrale, in merito allโattuazione del Modello.
LโOdV sarร tenuto a relazionare periodicamente, oltre che il Consiglio di Amministrazione, anche il Sindaco in merito alle proprie attivitร .
LโOrganismo potrร richiedere di essere convocato dai suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi sociali cui lโOdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarร custodita dallโOdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.
Fermo restando quanto sopra, lโOrganismo di Vigilanza potrร , inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:
- i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attivitร scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarร necessario che lโOdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per lโimplementazione delle attivitร suscettibili di miglioramento nonchรฉ il risultato di tale implementazione;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
- acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e lโapplicazione delle sanzioni disciplinari;
- dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dellโaccadimento.
LโOrganismo, infine, ha lโobbligo di informare immediatamente il Sindaco qualora la violazione riguardi i componenti del Consiglio di Amministrazione.
5 ย ย ย ย ย ย ย ย ย SISTEMA SANZIONATORIO ย ย ย PER ย ย MANCATA ย OSSERVANZA DEL PRESENTE MODELLO E DELLE NORME-DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE
ย
5.1 ย ย ย ย ย ย Principi generali
ย
GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello, nei relativi Allegati e nelle Procedure รจ condizione essenziale per assicurare lโeffettivitร del Modello stesso.
Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono โintrodurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modelloโ.
Lโapplicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dallโesito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle Procedure sono assunte dalla Societร in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. 231/01 che le violazioni in questione possano determinare.
Piรน precisamente, la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nelle Procedure lede, infatti, di per sรฉ sola, il rapporto di fiducia in essere con la Societร e comporta azioni disciplinari a prescindere dallโeventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato.
5.2 ย ย ย ย ย ย Definizione di โViolazioneโ ai fini dellโoperativitร del presente Sistema Sanzionatorio
ย
A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce โViolazioneโ del presente Modello e delle relative Procedure:
- la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01;
- lโomissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative Procedure che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01.
5.3 ย ย ย ย ย ย Sanzioni per i lavoratori dipendenti
5.3.1 Personale dipendente in posizione non dirigenzialeย
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel presente Modello e nelle Procedure Aziendali sono definiti come illeciti disciplinari.
Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato in azienda (di seguito, per brevitร , il โCCNLโ), nel rispetto delle procedure previste dallโarticolo 7 della Legge n. 300 del 1970 (di seguito, per brevitร , lo โStatuto dei lavoratoriโ) ed eventuali normative speciali applicabili.
La Violazione da parte del personale dipendente, ai sensi del precedente paragrafo 5.2 del presente Modello puย dar luogo, secondo la gravitร della Violazione stessa, a provvedimenti disciplinari che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalitร , nonchรฉ dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalitร previste dalla normativa vigente e che vanno, a titolo esemplificativo dal richiamo verbale allโammonizione scritta, dalla multa alla sospensione senza retribuzione fino al licenziamento, nei casi piรน gravi.
Fatto, in ogni caso, salvo quanto indicato nel Sistema Disciplinare in uso presso GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l., il lavoratore incorre in quanto stabilito dal CCNL applicato in azienda ovvero: LEGNO – INDUSTRIA
Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dalla Direzione aziendale.
5.3.2 Dirigenti
In caso di: (a) Violazione ai sensi del precedente paragrafo 5.2, o (b) adozione, nellโespletamento di attivitร nelle Aree a Rischio Reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati, da parte di dirigenti, si provvederร ad applicare nei confronti dei responsabili le misure disciplinari piรน idonee in conformitร a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori.
5.4 ย ย ย ย ย ย Amministratori
ย
Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2. da parte di uno o piรน degli Amministratori di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l., lโOrganismo di Vigilanza informerร senza indugio il Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco della Societร per le opportune valutazioni e provvedimenti.
Nellโipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o piรน degli Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilitร amministrativa della Societร , il Presidente del Consiglio di Amministrazione di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. (o, in sua vece, lโaltro Consigliere) dovrร procedere alla convocazione dellโAssemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.
ย
5.5 ย ย ย ย ย ย Sindaci
ย
Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2. da parte di uno o piรน membri del Sindaco, lโOrganismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e lo stesso Sindaco e su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione verrร convocata lโAssemblea dei Soci affinchรฉ adottati gli opportuni provvedimenti.
5.6 ย ย ย ย ย ย Terzi: collaboratori, agenti e consulenti esterni
ย
Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2. da parte di collaboratori, agenti o consulenti esterni, o, piรน in generale, di Terzi, la Societร , a seconda della gravitร della violazione: (i) richiamerร gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste; o (ii) avrร titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti pocโanzi indicati.
A tal fine, GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. ha previsto lโinserimento di apposite clausole nei contratti che prevedano: (a) lโinformativa ai Terzi dellโadozione da parte di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. del Modello e del Codice Etico di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione (Parte Generale del Modello e Codice Etico) e diย impegnarsi a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge e della normativa di volta in volta applicabile, o integrare un reato ex D.Lgs 231/01; (b) il diritto per la Societร di recedere dal rapporto o risolvere il contratto (con o senza lโapplicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.
ย
ย
5.7 ย ย ย ย ย ย Registro
ย
La Societร adotta un registro nel quale deve procedere allโiscrizione di tutti coloro che abbiano commesso una Violazione ai sensi del precedente paragrafo 5.2. Lโiscrizione a tale registro comporta il divieto di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con gli stessi interessati.
[1] Cosรฌ testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68.
[2] Con riferimento ai reati di market abuse, il secondo comma dellโarticolo 25-sexies del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede che: โSe in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dallโente รจ di rilevante entitร , la sanzione รจ aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profittoโ.
[3] Ai sensi dellโarticolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2001, โsi ha reiterazione quanto lโente, giร condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitivaโ.
[4] Linee Guida aggiornate da Confindustria nel mese di marzo 2014.
[5] Ci si riferisce, tra lโaltro, a: tecniche di analisi e valutazione dei rischi; misure per il loro contenimento (procedure organizzative, meccanismi di contrapposizione dei compiti, etc.); flow charting di procedure e processi per lโindividuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; metodologie per lโindividuazione di frodi; etc. LโOrganismo di Vigilanza deve avere competenze di tipo ispettivo (per accertare come si sia potuto verificare un reato della specie in esame e di chi lo abbia commesso); competenze di tipo consulenziale (per adottare โ allโatto del disegno del Modello e delle successive modifiche โ le misure piรน idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi) o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati) e competenze giuridiche. Il D.Lgs. n. 231 del 2001 รจ una disciplina penale ed avendo lโattivitร dellโOrganismo di Vigilanza lo scopo di prevenire la realizzazione dei reati รจ dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalitร realizzative dei reati (che potrร essere assicurata mediante lโutilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna).
INDICE Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231 del 2001
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24 e 25, D.Lgs. n. 231 del 2001
- Le Sanzioni previste in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Norme di Comportamento Generale
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
- Le fattispecie di reato previste dallโArticolo 24-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001
- Le Sanzioni previste in relazione ai Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati
- Norme di Comportamento Generale
- Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24-ter e 25-decies, D.Lgs. n. 231 del 2001, e dallโArticolo 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146
- Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Criminalitร Organizzata, Reati Transnazionali e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci allโautoritร giudiziaria
- Norme di Comportamento Generale
- Le fattispecie di reato previste dallโArticolo 25-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001
- Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di falsitร in monete
- Norme di Comportamento Generale
DELITTI CONTRO LโINDUSTRIA ED IL COMMERCIO
- Le fattispecie di reato previste dallโArticolo 25-bis.1, D.Lgs. n. 231 del 2001
- Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di falsitร in strumenti o segni di riconoscimento e contro lโindustria ed il commercio
Frode nell’esercizio del commercio
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Le fattispecie di reato previste dallโArticolo 25-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001
- Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari
- Norme di Comportamento Generale
DELITTI CON FINALITAโ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELLโORDINE DEMOCRATICO
- Le fattispecie di reato previste dallโarticolo 25-quater, D.Lgs. n. 231 del 2001
- Le sanzioni previste in relazione ai Delitti con Finalitร di Terrorismo o di Eversione dellโOrdine Democratico
- Norme di Comportamento Generale
- Le fattispecie di reato previste dallโArticolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001
- Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Omicidio Colposo o Lesioni Gravi o Gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- Norme di Comportamento Generale
- Le fattispecie di reato previste dallโArticolo 25-octies, D.Lgs. n.231 del 2001
- Le sanzioni previste in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio
- Norme di Comportamento Generale
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DโAUTORE
- Le fattispecie di reato previste dallโArticolo 25-novies, D.Lgs. n.231 del 2001
- Le sanzioni previste in relazione ai Delitti in materia di violazione del diritto dโautore
- Norme di Comportamento Generale
(v) ย ย ย ย ย ย Circostanze aggravanti (art. 452-octies, c.p.)
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE
- La fattispecie di reato prevista dallโArticolo 25-duodecies, D.Lgs. n. 231 del 2001
- Le sanzioni previste in relazione al Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno รจ irregolare
- Norme di Comportamento Generale
- La fattispecie di reato prevista dallโArticolo 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001
- Le sanzioni previste in relazione frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi dโazzardo esercitato a mezzo di apparecchi vietati
- Norme di Comportamento Generale
- La fattispecie di reato prevista dallโArticolo 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001
- Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Impiego di Contrabbando
- Norme di Comportamento Generale
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
- La fattispecie di reato prevista dallโArticolo 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001
- Le sanzioni previste in relazione ai Delitti contro il patrimonio culturale
- Norme di Comportamento Generale
RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
- La fattispecie di reato prevista dallโArticolo 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231 del 2001
- Le sanzioni previste in relazione al riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
- Norme di Comportamento Generale
- La fattispecie di reato prevista dallโArticolo 25-terdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001
- Le sanzioni previste in relazione ai delitti di razzismo e xenofobia
- Norme di Comportamento Generale
DELITTI CONTRO LA PERSONALITร INDIVIDUALE
- La fattispecie di reato prevista dallโArticolo 25-quinquies, D.Lgs. n. 231 del 2001
- Le sanzioni previste in relazione ai delitti contro la personalitร individuale
3.Norme di Comportamento Generale
SEZIONE 2
3.1 AMMINISTRAZIONE, CONTABILITAโ E BILANCIO โ CONTROLLO DI GESTIONE
3.1.2. Funzioni Aziendali coinvolte
3.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
3.1.4.2. ย ย ย ย ย ย ย Controlli Preventivi: Aspetti specifici
3.2. GESTIONE DEL CICLO PASSIVO
3.2.2. Funzioni Aziendali coinvolte
3.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
3.2.4.2. ย ย ย ย ย ย ย Controlli Preventivi: Aspetti specifici
3.3.2. Funzioni Aziendali coinvolte
3.3.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
3.3.4.2. ย ย ย ย ย ย ย Controlli Preventivi: Aspetti specifici
3.4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
3.4.2. Funzioni Aziendali coinvolte
3.4.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
3.4.4.2. ย ย ย ย ย ย Controlli Preventivi: Aspetti specifici
3.5. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LโAMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E RELATIVI ADEMPIMENTI
3.5.2. Funzioni Aziendali coinvolte
3.5.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
3.6. GESTIONE OMAGGI, REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI
3.6.2. Funzioni aziendali coinvolte
3.6.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
3.7.1 ย ย ย ย ย ย ย Attivitร Sensibili
3.7.2 ย ย ย ย ย ย Funzioni Aziendali coinvolte
3.7.3 ย ย ย ย ย ย Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
3.7.4 ย ย ย ย ย Controlli Preventivi
3.7.4.2 ย ย ย ย ย ย ย Controlli Preventivi: Aspetti specifici
3.8 ย ย ย ย GESTIONE DELLE VENDITE
3.8.2 Funzioni Aziendali coinvolte
3.8.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
3.8.4.2 ย ย ย ย ย ย ย Controlli Preventivi: Aspetti specifici
3.9 ย ย ย ย GESTIONE DELLA PRODUZIONE
3.9.2 Funzioni Aziendali coinvolte
3.9.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
3.9.4.2 ย ย ย ย ย ย ย Controlli Preventivi: Aspetti specifici
3.10.2 Funzioni Aziendali coinvolte
3.10.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
3.10.4.2 Controlli Preventivi: Aspetti specifici
3.11 GESTIONE DI FINANZIAMENTI/CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI CONCESSI DA ENTI PUBBLICI
3.11.2 Funzioni Aziendali coinvolte
3.11.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
3.11.4.2. Controlli Preventivi: Aspetti specifici
3.12.2 Funzioni Aziendali coinvolte
3.12.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
3.12.4.1 Controlli Preventivi: Aspetti Specifici
3.13 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
3.13.2 Funzioni Aziendali coinvolte
3.13.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
3.13.4.2 ย ย ย ย ย ย Controlli Preventivi: Aspetti Specifici
ย
SEZIONE 1
ย
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ย
ย
1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24 e 25, D.Lgs. n. 231 del 2001
ย
Gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001 richiamano le fattispecie di reato commesse in danno della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevitร , i โReati contro la Pubblica Amministrazioneโ) di seguito elencate:
- malversazione di erogazioni pubbliche(art. 316-bisp.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-terp.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunitร europee (art. 640, 2ยฐ comma, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bisp.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-terp.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per lโesercizio della funzione (art. 318 c.p. โ art. 320 c.p. – 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri dโufficio (art. 319 c.p. โ art. 320 c.p. – 319-bis c.p. โ art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-terp. โ art. 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilitร (art.319-quater p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilitร , corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunitร Europee e di funzionari delle Comunitร Europee e di Stati esteri (art. 322-bisp.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- peculato mediante profitto dellโerrore altrui (art. 316 c.p.)
- abuso dโufficio (art. 323 c.p.).
In particolare, in considerazione dellโattivitร svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร di commissione.
(i) ย ย ย ย ย ย Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
โChiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunitร europee contributi, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,ย ย destinatiย alla realizzazione di una o piรน finalitร ,ย , non li destina alleย finalitร previste, รจ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.โ.ย
Il reato si configura nel caso in cui, taluno, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunitร Europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attivitร di pubblico interesse, non utilizzi dette somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento della commissione del reato coincide con il mancato utilizzo o la destinazione ad altri impieghi delle erogazioni, il reato stesso puรฒ configurarsi anche con riferimento a finanziamenti giร ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalitร per cui sono stati erogati.
(ii) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
โSalvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sรฉ o per altri, contributi, sovvenzioni finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunitร europee รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena รจ della reclusione da uno a quattro anni se il fatto รจ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualitร o dei suoi poteri. La pena รจ della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dellโUnione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita รจ pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non puรฒ comunque superare il triplo del beneficio conseguito.โ.
ย
Il reato si configura nei casi in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sรฉ o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunitร Europee.
ย
(iii) Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunitร europee (art. 640, 2ยฐ comma, n. 1, c.p.)
โChiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sรฉ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena รจ della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto รจ commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.โ;
2) se il fatto รจ commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o lโerroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dellโAutoritร .
Il delitto รจ punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanza previste dal capoverso precedente o unโaltra circostanza aggravante.
ย
Il reato si configura attraverso lโinduzione in errore, al fine di realizzare un ingiusto profitto ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, con il compimento di artifizi o raggiri quali, a titolo esemplificativo, lโalterazione/contraffazione della documentazione predisposta/trasmessa ai pubblici funzionari/addetti competenti, attivitร posta in essere anche in concorso morale o materiale con altre persone, per conseguire un ingiusto profitto con correlativo danno per la Pubblica Amministrazione o per le Comunitร europee.
ย
(iv) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.)
โLa pena รจ della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunitร europee.โ.
ย
Il reato si configura nel caso in cui la truffa menzionata al precedente punto sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunitร Europee.
(v) ย ย ย ย ย Corruzione per lโesercizio della funzione (art. 318 c.p.) (Corruzione impropria)ย
โIlย pubblicoย ufficialeย che, per lโesercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per seโ o per un terzo, denaro o altra utilitร o ne accetta la promessa รจ punito con la reclusione da tre a otto anniโ.
ย
Il reato si configura attraverso lโindebita dazione (o lโaccettazione di promessa di indebita dazione ) di denaro o altra utilitร ,ย ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio (si veda lโart. 320 c.p.) per compiere un atto delle sue funzioni o dei suoi poteri.
Lโ indebita dazione di denaro puรฒ derivare, a titolo meramente indicativo:
- dalla creazione di fondi occulti tramite lโemissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi di spese fittizie o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute, anche attraverso consulenti e spedizionieri.
Ulteriori esemplificazioni delle potenziali modalitร attuative di commissione degli illeciti possono prevedere, ad esempio, con riferimento allโindebita dazione di denaro o altra utilitร , la corresponsione di omaggi e regali, ovvero lโassunzione di personale o ancora la selezione di un fornitore indicato dal Pubblico Ufficiale.
ย
(vi) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)ย
โIl pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sรฉ o per un terzo, denaro od altra utilitร , o ne accetta la promessa, รจ punito con la reclusione da sei a dieci anniโ [1].ย
Il reato si configura attraverso il ricevimento (o lโaccettazione di promessa) di denaro o altra utilitร da parte di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri dโufficio ovvero per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato, un atto del proprio ufficio.
Circa le ipotetiche modalitร di attuazione del reato, si rimanda al punto precedente.
(vii) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)ย
โLa pena รจ aumentata se il fatto di cui allโarticolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata lโamministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonchรฉ il pagamento o il rimborso di tributiโ.
(viii ) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)ย
โSe i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena รจ della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena รจ della reclusione da otto a venti anniโ.
Tale reato si configura quando le condotte corruttive indicate negli artt. 318 e 319 c.p. sono commesse al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
La responsabilitร della Societร potrร ad esempio configurarsi quando in un qualunque procedimento giudiziario (per esempio in un procedimento civile instaurato per ottenere un risarcimento danni o lโadempimento contrattuale, o in un procedimento penale, ovvero in un procedimento amministrativo, a seguito allโeventuale aggiudicazione di una gara dโappalto poi impugnata), un amministratore o un dipendente della Societร corrompa un Pubblico Ufficiale (giudice, cancelliere, consulente tecnico dโufficio) al fine di ottenere un provvedimento favorevole per la Societร o comunque al fine di limitare eventuali effetti negativi di una decisione giudiziaria.
(ix ) Induzione indebita a dare o promettere utilitร (art. 319-quater c.p.)
โSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, il pubblico ufficiale o lโincaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualitร o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilitร รจ punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dร o promette denaro o altra utilitร รจ punito con la reclusione fino a tre anniโ.
ย
Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o lโIncaricato di Pubblico Servizio, abusando delle proprie qualitร o dei propri poteri, induca taluno allโindebita dazione o promessa di denaro o di altra utilitร . La norma in questione punisce sia il Pubblico Ufficiale o lโIncaricato di Pubblico Servizio che induce il soggetto privato allโindebita dazione, sia il soggetto privato che dร o promette denaro o altra utilitร al Pubblico Ufficiale o allโIncaricato di Pubblico Servizio.
ย
(x ) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
โLe disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche allโincaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzoโ.
Come giร accennato, il reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si configura anche quando un Incaricato di Pubblico Servizio, per lโesercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per compiere un atto contrario ai suoi doveri dโufficio riceva indebitamente, per sรฉ o per un terzo, denaro od altra utilitร , o ne accetti la promessa.
(xi) ย ย ย ย Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
โLe pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dร o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilitร โ.
La norma rappresenta un punto di collegamento importante, in quanto estende le medesime pene degli articoli in essa richiamati non solo al soggetto che riceve il denaro o altra utilitร , ma anche a colui che le elargisce o promette. Per le modalitร di commissione si fa riferimento alle singole condotte descritte sub artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p..
(xii) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
โChiunque offre o promette denaro od altra utilitร non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l’offerta o la promessa รจ fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o allโincaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilitร per lโesercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o allโincaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilitร da parte di un privato per le finalitร indicate dallโarticolo 319โ .
ย
Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di unโaltra utilitร non dovute ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio al fine di esercitare le proprie funzioni o i propri poteri, quando lโofferta o la promessa non sia accettata.
Se lโofferta o la promessa รจ fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, la pena stabilita nellโart. 319 c.p., qualora lโofferta o la promessa non siano accettate รจ ridotta di un terzo.
Per quanto riguarda le ipotetiche modalitร di attuazione del reato, si rimanda a quanto precisato precedentemente per i reati di corruzione.
(xiii) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilitร , corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunitร europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionale e di funzionari delle Comunitร europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
โI. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
ai membri della Commissione delle Comunitร europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunitร europee;
ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunitร europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunitร europee;
alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunitร europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunitร europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunitร europee; a coloro che, nellโambito di altri Stati membri dellโUnione europea, svolgono funzioni o attivitร corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivitร corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
ย 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali
- Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilitร รจ dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivitร corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nellโambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
III. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casiโ.ย
Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza รจ compiuta nei confronti di membri della Corte penale internazionale (come introdotto dalla L. n. 237/2012 con decorrenza dal 23 gennaio 2013) o degli organi delle Comunitร Europee o di Stati esteri. A riguardo รจ opportuno sottolineare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri che, secondo la legge italiana, siano riconducibili a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.
ย
ย
In relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione sopra menzionati รจ opportuno precisare che:
- agli effetti della legge penale si considera โente della Pubblica Amministrazioneโ qualsiasi persona giuridica che persegue e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attivitร legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritativi;
- ai sensi dellโarticolo:
- 357 del Codice penale sono โpubblici ufficialiโ coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; specificandosi che โรจ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontร della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativiโ.
- 358 del Codice penale, sono โincaricati di un pubblico servizioโ โcoloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.โ Per โpubblico servizioโ deve intendersi โunโattivitร disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materialeโ;
- per โrapporti indirettiโ si intendono quelli che si possono instaurare con soggetti che intrattengono notoriamente rapporti di qualsivoglia natura (parentela, affinitร , coniugo, convivenza, etc.) con โpubblici ufficialiโ ovvero โpersone incaricate di pubblico servizioโ.
In particolare, vengono individuati quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio:
- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio: parlamentari e membri del Governo, consiglieri regionali e provinciali, parlamentari europei e membri del Consiglio dโEuropa, ecc.
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio: magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti dโAppello, Suprema Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici di pace, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonchรฉ delle varie corti internazionali, ecc.), soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio: dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (funzionari e dipendenti dello Stato, dellโUnione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunitร montane), dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca dโItalia, delle Autoritร di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dellโISTAT, ecc.);
- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio dipendenti di Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attivitร sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attivitร di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).
Non sono considerate pubblico servizio le attivitร che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioรจ in attivitร di prevalente natura applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalitร .
La figura del Pubblico Ufficiale e dell’Incaricato di un Pubblico Servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell’attivitร svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.
Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione puรฒ dunque rivestire la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di un Pubblico Servizio, quando eserciti una delle attivitร definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p..
(xiv ) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318,ย 319ย eย 319 ter e nei reati di corruzione di cui allโart. 322-bis, sfruttando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sรฉ o ad altri, denaro o unโaltra utilitร ,ย come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui allโarticolo 322-bis, ovvero per remunerarlo, in relazione allโesercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, รจ punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi .
La stessa pena si applica a chi indebitamente dร o promette denaro o altra utilitร .
La pena รจ aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sรจ o ad altri, denaro o altra utilitร ย riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresรฌ aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attivitร giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o lโincaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui allโarticolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri dโufficio o allโomissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuitร , la pena รจ diminuitaโ.
ย
(xv) Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
Il pubblico ufficiale o lโincaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilitร di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, รจ punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
ย
(xvi) Peculato mediante profitto dellโerrore altrui (art. 316 c.p.)
Il pubblico ufficiale o lโincaricato di un pubblico servizio, il quale, nellโesercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dellโerrore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sรฉ o per un terzo, denaro od altra utilitร , รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena รจ della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dellโUnione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
ย
(xvii) Abuso dโufficio (art. 323 c.p.)
Salvo che il fatto non costituisca un piรน grave reato, il pubblico ufficiale o lโincaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalitร , ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sรฉ o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto รจ punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena รจ aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravitร .
ย
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., elencati nel precedente paragrafo 1.
| Reato | Sanzioni Pecuniarie | Sanzioni Interdittive | ||
| –
– – |
ย Malversazione di erogazioni pubbliche(316-bis c.p.)
Indebita percezione di erogazioni pubblicheย ย (art. 316-ter c.p.) – Turbata libertร degli incanti (art. 353 c.p.) – Turbata libertร del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) -Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunitร europee o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) -Frode informatica (art. 640-ter c.p.) |
Fino a 500 quote
Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entitร , ovvero se il danno derivato รจ di particolare gravitร |
–ย ย ย ย ย ย Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio.
–ย ย ย ย ย ย Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e lโeventuale revoca di quelli giร concessi
–ย ย ย ย ย ย Divieto di pubblicizzare beni o servizi
|
|
| –
– – |
Corruzione per lโesercizio della funzione (art. 318
c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) – Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) |
Fino a 200 quote
(anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.) |
||
| –
– – – |
Corruzione per un atto contrario ai doveri dโufficio (art. 319 c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.) Pene per il corruttore (321 c.p.) Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui allโart. 322, commi 2 e 4, c.p.) |
Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.) | Per un periodo non inferiore a un anno:
–ย ย ย ย ย ย lโinterdizione dallโesercizio delle attivitร ; –ย ย ย ย ย ย la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellโillecito; –ย ย ย ย ย ย il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; –ย ย ย ย ย ย lโesclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e lโeventuale revoca di quelli giร concessi; –ย ย ย ย ย ย il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
|
| – | Corruzione per un atto contrario ai doveri dโufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto lโente ha conseguito
– Concussione (art. 317 c.p.) |
Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.) | Per un periodo non inferiore a un anno:
–ย ย ย ย ย ย lโinterdizione dallโesercizio della attivitร ; –ย ย ย ย ย ย la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o |
|
| Reato | Sanzioni Pecuniarie | Sanzioni Interdittive | ||
| –
– – |
un profitto di rilevante entitร
Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, c.p.) Pene per il corruttore (321 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilitร (art.319quater c.p.) |
–
– – |
concessioni ย ย ย ย ย ย funzionali ย ย ย ย ย ย ย alla
commissione dellโillecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; lโesclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e lโeventuale revoca di quelli giร concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. (*) |
|
(*) per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato รจ stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato รจ stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).
In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโeventuale pubblicazione della sentenza di condanna).
3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Norme di Comportamento Generale
Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati contro la Pubblica Amministrazione individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:
- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.
A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, รจ fatto divieto in particolare di:
- tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciรฒ deputati secondo i mansionari della societร o eventuali deleghe;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica
Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilitร in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunitร Europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilitร dโuso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia dโaffari;
- sottostare alla illecita richiesta del pubblico ufficiale o dellโincaricato di pubblico servizio che, con abuso della sua qualitร e dei suoi poteri, induce taluno (il soggetto che opera in Guzzini e Fontana Projects s.r.l.) a dare o promettere indebitamente a sรจ o ad altri a lui vicini, denaro o altra utilitร ;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunitร Europee e degli Stati esteri, nonchรฉ a beneficio di altri individui o entitร giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate allโattivitร svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- in occasione di una trattativa dโaffari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni di Guzzini e Fontana Projects s.r.l. non in linea con i dettami dello Statuto, delle disposizioni normative interne, del Codice Etico e del presente Modello;
- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nellโipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunitร Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nellโambito di qualsivoglia attivitร di natura imprenditoriale svolta dalla Societร .
A tal fine รจ necessario:
- adottare un comportamento improntato ai principi di integritร , onestร , trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attivitร da intraprendersi nellโambito di ogni attivitร aziendale;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- effettuare dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dellโottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contenenti solo elementi autentici e accurati;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dellโaccordo stesso โ con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- riferire prontamente allโOdV eventuali situazioni di irregolaritร .
ย
SEZIONE 2
ย
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
ย
1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Le fattispecie di reato previste dallโArticolo 24-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001
Lโarticolo 24-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dallโart. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante la ratifica e lโesecuzione della Convenzione del Consiglio dโEuropa di Budapest sulla criminalitร informatica (di seguito, per brevitร , i โReati Informaticiโ) richiama le fattispecie di reato di seguito elencate:
- documenti informatici (art. 491-bisp.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-terp.);
- detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti allโย accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615-quaterp.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quaterp.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquiesp.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilitร (art. 635-ter p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quaterp.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilitร (art. 635-quinquiesp.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D. L. 21 settembre 2019, n. 105).
In particolare, in considerazione dellโattivitร svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร di commissione.
(i) ย ย ย ย ย ย Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematicoย (art. 615-ter c.p.)ย
โChiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontร espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, รจ punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena รจ della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto รจ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualitร di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se รจ palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanitร o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena รจ, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto รจ punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.โ.
Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza.
A tal riguardo si sottolinea come il Legislatore abbia inteso punire lโaccesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio allโaccesso non segua un danneggiamento di dati (si pensi allโipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nellโarchivio, limitandosi ad eseguire una copia, oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni).
La suddetta fattispecie delittuosa si realizza, altresรฌ, nellโipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontร del titolare del sistema.
Il delitto potrebbe essere astrattamente configurabile, ad esempio, nell’ipotesi in cui un dipendente della Societร acceda, abusivamente, utilizzando password indebitamente carpite, al sistema informatico di una societร concorrente per prendere cognizione di dati riservati durante una negoziazione commerciale.
(ii) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti allโย accesso a sistema informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)ย
โChiunque, al fine di procurare a sรฉ o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, รจ punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.
La pena รจ della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617-quater.[2]โ.
Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sรฉ o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei allโaccesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.
Lโart. 615 quater c.p., pertanto, punisce le condotte preliminari allโaccesso abusivo poichรฉ consistenti nel procurare a sรฉ o ad altri la disponibilitร di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.
I dispositivi che consentono lโaccesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (quali badge o smart card).
La norma punisce, inoltre, il rilascio di istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.
A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Societร , una volta procuratesi le credenziali, comunichi o consegni a terzi codici, parole chiave o altri mezzi necessari all’accesso al sistema informatico di una societร concorrente.
(iii) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
โChiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire lโinterruzione, totale o parziale, o lโalterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, รจ punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.โ.
Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Societร effettui attacchi di hacking per alterare i dati relativi, ad esempio, ai dossier dei prodotti di una societร concorrente.
ย
(iv) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
โChiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piรน sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, รจ punito con la reclusione da sei mesi a cinqueย anni.
Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ufficio e la pena รจ della reclusione da treย a ottoย anni se il fatto รจ commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessitร ;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualitร di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privatoโ
Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piรน sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonchรฉ nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.
Attraverso tecniche di intercettazione รจ possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o telematici o modificarne la destinazione: lโobiettivo dellโazione รจ tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne lโintegritร , ritardarne o impedirne lโarrivo a destinazione.
A titolo di esempio il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Societร impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che unโimpresa concorrente trasmetta i dati per la partecipazione ad una gara/trattativa.
(v) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
โChiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piรน sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piรน sistemi, รจ punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena รจ della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dellโarticolo 617-quaterโ.
Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piรน sistemi.
La condotta vietata dalla norma รจ, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purchรฉ le stesse abbiano una potenzialitร lesiva.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Societร installi dispositivi tecnologici (es. sniffer e scanner di onde elettromagnetiche) volti ad intercettare le comunicazioni telefoniche o informatiche di unโimpresa concorrente.
(vi) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
โSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui รจ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto รจ commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualitร di operatore del sistema, la pena รจ della reclusione da uno a quattro anni.ยป;โ.ย
Il reato punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.
A titolo di esempio, il reato potrebbe ravvisarsi nella condotta del dipendente della Societร che proceda alla eliminazione o alterazione dei file di un programma informatico di un creditore della Societร , al fine, ad esempio, di far sparire dati compromettenti o di celare la prova di un credito vantato da un fornitore nei confronti della Societร .
(vii) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilitร (art. 635-ter c.p.)
โSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilitร , รจ punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, lโalterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena รจ della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con minacciaย ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema, la pena e’aumentata.ยป;โ.
Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilitร .
Tale delitto si distingue dal precedente poichรฉ, in questo caso, viene attribuito rilievo penale non solo al danneggiamento in sรฉ, ma anche ai fatti preparatori del danneggiamento, e si configura pertanto come reato di pericolo; inoltre, le condotte dannose hanno ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilitร ; il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietร di privati, ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.
A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe, astrattamente, realizzarsi nell’ipotesi in cui un dipendente della Societร distrugga documenti informatici detenuti dallโAutoritร giudiziaria relativi ad una ipotetica indagine nei confronti della Societร .
(viii) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
โSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui allโarticolo 635bis, ovvero attraverso lโintroduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento รจ punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o conminaccia ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema, la pena e’ aumentata.ยป;โ.
Il reato si realizza quando l’agente, mediante le condotte di cui allโart. 635 bis c.p. (e cioรจ distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui), ovvero attraverso lโintroduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. La differenza tra i due reati si ravvisa nella circostanza che qualora lโalterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerร il delitto di cui al 635-quater quando invece riguarda solo i dati, informazioni, programmi, integrerร il delitto di danneggiamento dei dati previsto dallโart. 635-bis c.p.
Si veda lโesempio di modalitร di commissione dellโillecito indicato in corrispondenza del reato di cui all’art. 635-bis c.p., qualora la condotta abbia come conseguenza la distruzione, il danneggiamento o lโinservibilitร di un sistema informatico o telematico altrui (per esempio, di un concorrente).
(ix) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilitร (art. 635quinquies c.p.)
โSe il fatto di cui allโarticolo 635-quater รจ diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilitร o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena รจ della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilitร ovvero se questo รจ reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena รจ della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto รจ commesso con violenza alla persona o con minaccia ovveroย con abuso della qualitร di operatore del sistema, la pena รจ aumentataโ.
ย
Il reato si configura quando la condotta di cui all’art. 635-quater c.p. รจ diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilitร o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilitร , differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilitร di cui allโart. 635-ter c.p., quel che rileva รจ in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilitร , indipendentemente dalla proprietร privata o pubblica dello stesso.
A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente realizzarsi nell’ipotesi in cui un dipendente della Societร , attraverso lโintroduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggi sistemi informatici o telematici dellโAutoritร giudiziaria (in caso di pendenza di una ipotetica indagine nei confronti della Societร ).
(x) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
โIl soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sรฉ o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, รจ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euroโ.
ย
(xi) Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
โChiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare lโespletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attivitร ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o lโaggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attivitร ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, รจ punito con la reclusione da uno a tre anni.โ.
ย
(xii) ย ย Documenti Informatici (art. 491-bis c.p.)
โSe alcuna delle falsitร previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture privateโ.
La norma stabilisce che i delitti di falsitร in atti previsti dal Codice Penale (Capo III, Titolo VII, Libro II) sono punibili anche nel caso in cui l’oggetto della condotta sia un โdocumento informaticoโ, ovvero un documento pubblico o privato, avente efficacia probatoria, in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti.
Le condotte di falso astrattamente rilevanti e applicabili a GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. sono:
Falsitร materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)
โSe alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476 , 477ย e 478ย ย รจ commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dellโesercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.โ
A titolo di esempio, il reato sarebbe configurabile laddove un dipendente della Societร alteri le ricevute bancarie telematiche di versamenti tributari (fattispecie di cui allโart. 476 c.p.), ovvero alteri certificati o autorizzazioni amministrative in forma digitale (fattispecie di cui allโart. 477 c.p.), ovvero, supponendo esistente un atto pubblico o privato in forma digitale, ne simuli una copia ed il rilascio della stessa in forma legale (fattispecie di cui allโart. 478 c.p.).
Falsitร ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
โI. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali lโatto รจ destinato a provare la veritร , รจ punito con la reclusione fino a due anni.
- Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non puรฒ essere inferiore a tre mesi.โ
Ad esempio il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Societร in sede di richiesta di autorizzazioni o licenze, dichiari, per via telematica, che la Societร possiede determinati requisiti necessari al fine del relativo rilascio.
Falsitร in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
โChiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette allโispezione dellโAutoritร di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni allโAutoritร stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni รจ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00.โ
Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Societร inserisca false indicazioni in una notificazione, effettuata in via telematica, ad una Autoritร di pubblica sicurezza (per es. la questura o la prefettura).
Altre falsitร in foglio firmato in bianco. Applicabilitร delle disposizioni sulle falsitร materiali (art. 488 c.p.)
โAi casi di falsitร su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsitร materiali in atti pubblici o in scritture private.โ
A titolo di esempio tale fattispecie รจ astrattamente realizzabile qualora il dipendente della Societร falsifichi il contenuto di documenti informatici privati dotati di firma elettronica qualificata o firma digitale, che non รจ autorizzato a compilare, al fine di procurare un vantaggio per la Societร .
Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
โI. Chiunque senza essere concorso nella falsitร , fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
- Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto รจ punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sรฉ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.โ
A titolo di esempio tale fattispecie รจ astrattamente realizzabile qualora il dipendente della Societร utilizzi documenti informatici falsi – per esempio ricevute di pagamento effettuato in via telematica – senza aver concorso a falsificare i documenti, per procurare un vantaggio alla Societร .
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
โI. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero , o, al fine di recare a sรฉ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri,soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 eย 482ย , secondo le distinzioni in essi contenute.ย
- Si applica la disposizione del capoverso dellโarticolo precedente.โ
A titolo esemplificativo, la fattispecie รจ astrattamente realizzabile nei casi in cui il dipendente della Societร acceda in un sistema informatico altrui e distrugga documenti aventi efficacia probatoria.
Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)
โAgli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di ยซatti pubbliciยป e di ยซscritture privateยป sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.โ
Le ultime norme sopra riportate definiscono il possibile ambito di estensione oggettiva o soggettiva dei reati di falso.
2. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Le Sanzioni previste in relazione ai Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโarticolo 24-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., indicati al precedente paragrafo 1.
| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
| Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art.
615-ter c.p.)
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o |
Da 100 a 500 quote | –ย ย interdizione ย ย dallโesercizio dellโattivitร ;
–ย ย sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellโillecito; –ย ย divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| telematiche (art. 617-quater
c.p.)
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilitร (art. 635-ter c.p.)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilitร (art. 635- quinquies c.p.) |
||
| Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codiciย ย e altri mezzi atti allโaccesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
Detenzione, diffusione e installazione abusivaย ย ย ย di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.) |
Fino a 300 quote | –ย ย sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellโillecito;
–ย ย divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) |
Fino a 400 quote | – divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; |
| –ย esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli giร concessi;
–ย divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโeventuale pubblicazione della sentenza di condanna).
3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Norme di Comportamento Generale
ย
Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Informatici individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:
- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.
A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, รจ fatto divieto in particolare di:
- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontร del titolare del diritto di accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di Guzzini e Fontana Projects s.r.l., o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante lโutilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo lโintegritร e la disponibilitร di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilitร ;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilitร ;
- alterare, mediante lโutilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o
alterati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piรน sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio, virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piรน sistemi;
- detenere, procurarsi, riprodurre e o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei allโaccesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne lโinterruzione o lโalterazione del suo funzionamento;
- rimuovere il sofware antivirus installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti.
Le funzioni/unitร organizzative aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nellโutilizzo e nellโamministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi generali:
- Riservatezza – garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che lโinformazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- Integritร – garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- Disponibilitร – garanzia di reperibilitร di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuitร dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.
SEZIONE 3
ย
DELITTI DI CRIMINALITAโ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALLโAUTORITAโ GIUDIZIARIA
ย
1. Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24-ter e 25-decies, D.Lgs. n. 231 del 2001, e dallโArticolo 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146
Lโarticolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dallโarticolo 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, avente ad oggetto le โDisposizioni in materia di sicurezza pubblicaโ richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevitร , i โDelitti di Criminalitร Organizzataโ):
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bisp.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-terp.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dallโart. 416-bis c.p. per agevolare lโattivitร delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armida guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchรฉ di piรน armi comuni da sparo escluse quelle previste dallโarticolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).
Ai sensi dellโarticolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (โRatifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dallโAssemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001โ) โsi considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchรฉ:
- sia commesso in piรน di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attivitร criminali in piรน di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Statoโ (di seguito, per brevitร , i โReati Transnazionaliโ).
In particolare, lโarticolo 10 della Legge n. 146/06 ha introdotto la responsabilitร amministrativa degli Enti ai reati c.d. di criminalitร organizzata transnazionale (di seguito, per brevitร , i โReati di Criminalitร Organizzata Transnazionaleโ).
Nellโambito della piรน ampia definizione di Reati di Criminalitร Organizzata Transnazionale, costituiscono reati presupposto della responsabilitร amministrativa dellโente ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, quelli indicati allโarticolo 10 della Legge n. 146/2006, di seguito elencati:
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.), nellโipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui allโart. 3 della Legge n. 146/06;
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bisp.), nellโipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui allโart. 3 della Legge n. 146/06;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), nellโipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui allโart. 3 della Legge n. 146/06;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), nellโipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui allโart. 3 della Legge n. 146/06;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci allโAutoritร Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), nellโipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui allโart. 3 della Legge n. 146/06;
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), nellโipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui allโart. 3 della Legge n. 146/06.
Lโart. 4, c. 1 della Legge 3 agosto 2009 n. 116 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dellโOrganizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dallโAssemblea Generale dellโONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonchรฉ norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale) ha altresรฌ inserito tra i reati-presupposto del Decreto lโinduzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci allโautoritร giudiziaria, di cui allโart. 377-bis c.p..
Nellโambito delle fattispecie di reato sopra elencate, in considerazione dellโattivitร svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร di commissione.
(i) ย ย ย ย ย ย Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
โQuando tre o piรน persone si associano allo scopo di commettere piรน delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciรฒ solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena รจ della reclusione da uno a cinque anni.ย
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.ย
La pena รจ aumentata se il numero degli associati รจ di dieci o piรน.
Se l’associazione รจ diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis c.p. e 602, nonchรฉ allโarticolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellโimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchรฉ agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1ยฐ aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l’associazione รจ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto รจ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto รจ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo commaโ.ย
ย
Lโelemento costitutivo del delitto di associazione a delinquere รจ la creazione e la permanenza di un vincolo associativo al fine di commettere piรน delitti: il reato in esame si consuma pertanto nel momento in cui รจ costituita lโassociazione e non รจ richiesto anche lโinizio dellโattivitร avuta di mira.
(ii) Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
โChiunque fa parte di unโassociazione di tipo mafioso formata da tre o piรน persone, รจ punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano lโassociazione sono puniti, per ciรฒ solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
Lโassociazione รจ di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertร che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivitร economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sรฉ o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sรฉ o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se lโassociazione รจ armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
Lโassociazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilitร , per il conseguimento della finalitร dellโassociazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivitร economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metร .
Nei confronti del condannato รจ sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono lโimpiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla โndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafiosoโ.
ย
(iii) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
โChiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalitร di cui al terzo comma dellโarticolo 416-bis in cambio dellโerogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilitร รจ punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalitร di cui al primo commaโ.
ย
(iv) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
โChiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sรฉ o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, รจ punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole รจ punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dellโergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertร , senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dallโarticolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena รจ della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che lโattivitร delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente lโautoritร di polizia o lโautoritร giudiziaria nella raccolta di prove decisive per lโindividuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dellโergastolo รจ sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma รจ sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma รจ sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piรน circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puรฒ essere inferiore a dieci anni, nellโipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nellโipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorchรฉ ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articoloโ.
ย
(v) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)ย
โQuando tre o piรน persone si associano allo scopo di commettere piรน delitti tra quelli previsti dallโarticolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dellโallegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dellโallegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dallโarticolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia lโassociazione รจ punito per ciรฒ solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
Chi partecipa allโassociazione รจ punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
La pena รจ aumentata se il numero degli associati รจ di dieci o piรน o se tra i partecipanti vi sono persone dedite allโuso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se lโassociazione รจ armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puรฒ essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. Lโassociazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilitร di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
La pena รจ aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dellโarticolo 80.
Se lโassociazione รจ costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dellโarticolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dellโarticolo 416 del codice penale.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metร a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre allโassociazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato รจ ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non รจ possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilitร per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Quando in leggi e decreti รจ richiamato il reato previsto dallโarticolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dallโarticolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.
La pena รจ aumentata se il numero degli associati รจ di dieci o piรน o se tra i partecipanti vi sono persone dedite allโuso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se lโassociazione รจ armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puรฒ essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
Lโassociazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilitร di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
La pena รจ aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dellโarticolo 80. Se lโassociazione รจ costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dellโarticolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dellโarticolo 416 del codice penale.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metร a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre allโassociazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
Quando in leggi e decreti รจ richiamato il reato previsto dallโarticolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dallโarticolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articoloโ.
ย
(vi) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dallโart. 416-bis c.p. per agevolare lโattivitร delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
โChiunque fa parte di unโassociazione di tipo mafioso formata da tre o piรน persone, รจ punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano lโassociazione sono puniti, per ciรฒ solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
Lโassociazione รจ di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertร che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivitร economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sรฉ o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sรฉ o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se lโassociazione รจ armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
Lโassociazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilitร , per il conseguimento della finalitร dellโassociazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivitร economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metร .
Nei confronti del condannato รจ sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono lโimpiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla โndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafiosoโ.
ย
(vii) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchรฉ di piรน armi comuni da sparo escluse quelle previste dallโarticolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
Art. 1 L. 895/1967
Chiunque senza licenza dellโautoritร fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte allโimpiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, eโ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con lโart. 4, comma 1, lettera a)) che “allโarticolo 1, primo comma, le parole: “la multa da euro 413 a euro 2.065” sono sostituite dalle seguenti: “la multa da 10.000 euro a 50.000 euroโ.
ย
Art. 2. L. 895/1967
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nellโarticolo precedente รจ punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con lโart. 4, comma 1, lettera b)) che “allโarticolo 2, primo comma, le parole: “la multa da euro 206 a euro 1549” sono sostituite dalle seguenti: “la multa da 3.000 euro a 20.000 euro”.
ย
Art. 2-bis. L. 895/1967
Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sullโuso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali รจ punito, salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 3. L. 895/1967
Chiunque trasgredisce allโordine, legalmente dato dallโautoritร , di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nellโarticolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dellโordine, eโ punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con lโart. 4, comma 1, lettera c)) che “allโarticolo 3, primo comma, le parole: “e con la multa da euro 206 a euro 1549” sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro”.
ย
Art. 4. L. 895/1967
Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nellโarticolo 1, รจ punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 200.000 a lire 2 milioni.
Salvo che il porto dโarma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma รจ aumentata da un terzo alla metร :
- a) quando il fatto รจ commesso da persone travisate o da piรน persone riunite;
- b) quando il fatto รจ commesso nei luoghi di cui allโarticolo 61, numero 11-ter, del codice penale;
- c) quando il fatto รจ commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con lโart. 4, comma 1, lettera d) che “allโarticolo 4, primo comma, le parole: ” e con la multa da euro 206 a euro 2065″ sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro”.
ย
Art. 6. L. 895/1967
Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, รจ punito, se il fatto non costituisce piรน grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.
ย
Art. 23. L. 110/1975
Sono considerate clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11;
Eโ punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.
Chiunque detiene armi o canne clandestine รจ punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine.
La stessa pena si applica altresรฌ a chiunque cancella, contraffร o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui allโarticolo 11.
La stessa pena si applica altresรฌ a chiunque cancella, contraffร o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.
Con la sentenza di condanna รจ ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.
Non รจ punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni dโidentitร prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione delprototipo al Ministero dellโinterno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con lโart. 5, comma 1, lettera o)) che “allโarticolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, le parole: “e con la multa da euro 206 a euro 1.549” sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro”;
2) al terzo comma, le parole:”e con la multa da euro 103 a euro 1032″ sono sostituite dalle seguenti:”e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro”;
3) al quarto comma, le parole: “e la multa da euro 154 a euro 1.549″ sono sostituite dalle seguenti:”e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro”.
ย
(viii) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci allโautoritร giudiziaria (art. 377-bis c.p.)ย
โSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilitร , induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autoritร giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltร di non rispondere, รจ punito con la reclusione da due a sei anni.โ.
ย
La condotta presuppone la presenza di soggetti (apicali, dipendenti o terzi rispetto alla societร ) chiamati a rendere davanti all’Autoritร giudiziaria dichiarazioni che possano essere utilizzate in un procedimento penale (anche in relazione a reati non previsti dal D.Lgs. n. 231/2001), i quali abbiano – per legge – la facoltร di non rispondere (i.e. il testimone che abbia tale facoltร , ovvero l’imputato connesso o collegato).
La condotta si realizza esercitando violenza, con minaccia o promettendo o offrendo denaro o altra utilitร a tali soggetti, cosรฌ da indurli a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltร di non rispondere.
Perchรฉ il reato assuma rilevanza ai fini della responsabilitร amministrativa dell’ente, รจ necessario che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio della societร , perseguito attraverso la dichiarazione mendace o la mancata testimonianza. E’ quindi ragionevole ipotizzare che la societร (ovvero i suoi apicali, dipendenti e/o collaboratori) siano portatori di un interesse (diretto o indiretto) nel procedimento penale in oggetto.
A titolo esemplificativo, gli atti di violenza, minaccia o promessa di danaro o altra utilitร possono realizzarsi attraverso:
- azioni volte a promettere e/o elargire denaro o altre utilitร , derivanti, ad esempio, da registrazioni e liquidazioni di fatture per importi superiori a quelli che normalmente sarebbero previsti,
- azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi, denaro o altre utilitร , derivanti, ad esempio, da registrazioni e incassi di fatture per importi inferiori a quelli che normalmente sarebbero previsti, note di credito, stralcio del credito,
- azioni verso i fornitori quali, ad esempio mancato rinnovo di una fornitura, o promessa di denaro o altra utilitร (quale, ad esempio, una particolare commessa) nei confronti dei fornitori imputati in un procedimento penale,
- promessa dell’assunzione di una persona segnalata o gradita,
- la promessa al dipendente di incentivi extra o la minaccia di previsione di obiettivi irraggiungibili,
- la promessa agli agenti di incentivi extra o la minaccia di previsione di obiettivi irraggiungibili,
- azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi ai clienti (stipulazione dei contratti di vendita con dilazioni di pagamento favorevoli o prezzi eccezionalmente scontati, promessa di denaro o altre utilitร ).
ย
ย
ย
2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Criminalitร Organizzata, Reati Transnazionali e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci allโautoritร giudiziaria
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 24-ter e 25decies del D.Lgs. n. 231 del 2001 e dallโarticolo 10 della Legge n. 146/06, con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., indicati al precedente paragrafo 1.
| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva | |
| Associazione delinquere ย ย ย ย ย (art. 416 comma 6, c.p.)
Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) |
Da 400 a 1000 quote | Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dallโart. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001:
–ย ย interdizione dallโesercizio dellโattivitร ; –ย ย sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellโillecito; –ย ย divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; –ย ย esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e lโeventuale revoca di quelli giร concessi; –ย ย divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Se ย ย ย ย lโente ย ย o ย ย ย ย ย ย ย ย una ย ย ย ย ย sua ย ย ย ย ย ย ย ย ย unitร organizzativa ย ย ย ย ย ย ย ย ย viene ย ย stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la ย ย ย ย ย commissione ย ย ย dei ย ย ย ย ย ย reati ย ย ย ย ย ย ย ย ย in relazione ai quali รจ prevista la sua responsabilitร , si applica la sanzione dellโinterdizione ย ย ย ย ย ย ย ย ย definitiva dallโesercizio dellโattivitร ai sensi dellโart. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001. |
|
| Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6,
c.p.) |
Da 300 a 800 quote | Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dallโart. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001:
–ย ย interdizione dallโesercizio dellโattivitร ; –ย ย sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o |
|
| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva | |
| ย ย ย ย ย concessioni ย ย ย ย ย funzionali ย ย ย ย ย ย alla
commissione dellโillecito; –ย ย divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; –ย ย esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e lโeventuale revoca di quelli giร concessi; –ย ย divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Se lโente o una sua unitร organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali รจ prevista la sua responsabilitร , si applica la sanzione dellโinterdizione definitiva dallโesercizio dellโattivitร ai sensi dellโart. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001. |
|||
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autoritร giudiziaria (art.
377-bis c.p.) |
Fino a 500 quote | Nessuna | |
In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโeventuale pubblicazione della sentenza di condanna).
3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Norme di Comportamento Generale
ย
Nellโespletamento delle proprie funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare le norme inerenti la prevenzione dei reati in oggetto, di cui al precedente paragrafo 1.
In particolare, ai Destinatari รจ fatto espresso divieto di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dagli articoli oggetto di analisi;
- utilizzare, anche occasionalmente, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o piรน dei reati oggetto di analisi nella presente Sezione;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sรฉ reato, possano potenzialmente diventarlo;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attivitร dโimpresa;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualitร di prestanome, finalitร di criminalitร organizzata (anche transnazionale), agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque lโincremento delle loro disponibilitร economiche;
- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti allโautoritร giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinchรฉ lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- promettere di offrire denaro o altra utilitร ad un soggetto chiamato a rendere davanti allโautoritร giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinchรฉ lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- influire in qualsiasi modo sulla volontร di rispondere di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi lโAutoritร Giudiziaria determinandoli a rendere dichiarazioni mendaci ovvero inducendoli ad avvalersi della facoltร di non rispondere
Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti allโart. 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., questโultima adotta norme di comportamento improntate a:
- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare lโattendibilitร commerciale e professionale dei fornitori ed eventuali partners commerciali/finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolaritร dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale.
ย
ย
SEZIONE 4
ย
DELITTI DI FALSITAโ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
ย
1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Le fattispecie di reato previste dallโArticolo 25-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001
Lโarticolo 25-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dallโarticolo 6 del Decreto Legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito in Legge 23 novembre 2001, n. 406, e successivamente modificato dallโarticolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha aggiunto la lettera f-bis , richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevitร , i โDelitti di falsitร in moneteโ):
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art..461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
Ratione materiae, le fattispecie di reato di cui alla lettera f-bis dellโarticolo 25-bis del Decreto, (delitti di falsitร in strumenti o segni di riconoscimento) saranno trattati nella successiva Sezione 5 della presente Parte Speciale unitamente ai Delitti contro lโIndustria ed il Commercio (articolo 25-bis.1, D.Lgs. n. 231 del 2001).
In particolare, in considerazione dellโattivitร svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร di commissione.
(i) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
โEโ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
1) chiunque contraffร monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse lโapparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nellโalterazione, ma di concerto con chi lโha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica
indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilitร , quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena รจ ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso รจ determinatoโ.
ย
(ii) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
โChiunque altera monete della qualitร indicata nellโarticolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, รจ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516โ.
(iii) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
โChiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metร โ.
ย
La norma in commento contempla fattispecie di condotta analoghe a quelle previste dagli artt. 453 e 454 c.p. – di introduzione nel territorio dello Stato, acquisto e detenzione di monete falsificate o alterate col fine (dolo) specifico di metterle in circolazione, cosรฌ come le condotte di spendita e messa in circolazione di dette monete – poste in essere senza il concerto con falsari ed intermediari.
Si tratta di una forma vera e propria di ricettazione, in cui lโagente รจ consapevole della falsitร della moneta da lui detenuta (a differenza dalla fattispecie di cui allโart. 457 c.p.) sin dal momento dellโapprensione della stessa. La Corte di Cassazione ha peraltro precisato che, al fine di escludere la buona fede nella ricezione, non occorre unโassoluta conoscenza della falsitร nel momento in cui le monete siano ricevute, essendo sufficiente anche il dubbio sulla loro bontร .
ย
(iv) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
โChiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, รจ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032โ.
ย
La norma concerne la condotta di spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate. Lโelemento di differenziazione rispetto al reato di cui allโart. 455 c.p., come sโรจ accennato, risiede nel diverso momento in cui lโagente diviene consapevole della falsitร della moneta: nellโipotesi di reato meno grave prevista dallโart. 457 c.p. in commento si tratta infatti di una consapevolezza sopravvenuta, posteriore al momento dellโapprensione in buona fede della moneta falsa o alterata.
Lโart. 457 c.p. trova applicazione pertanto nel caso in cui vi sia stata la spendita dolosa di moneta contraffatta, tanto se sussista la prova della buona fede iniziale dello spenditore, quanto se tale prova manchi del tutto o in parte, ma non sussista nemmeno la prova che lโapprensione della moneta non genuina fu effettuata con la consapevolezza della relativa falsitร , per il principio generale secondo il quale la malafede non puรฒ essere presunta a carico dellโimputato.
ย
(v) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
โChiunque contraffร la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, รจ punito, se il fatto non costituisce un piรน grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032โ.
ย
(vi) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
โChiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata รจ punito, se il fatto non costituisce un piรน grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o lโalterazioneโ.
ย
(vii) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
โChiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nellโalterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati รจ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nellโarticolo 457, ridotta di un terzoโ.
(viii) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
โFuori dei casi di concorso nei reati previsti dallโart. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati รจ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma รจ punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietร intellettuale o industriale.
ย
2. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di falsitร in monete
| Reato | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
| Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato,
previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) |
Da 300 a 800 quote | Sanzioni di cui allโart. 9, comma 2 del Decreto fino ad un anno |
| Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) |
Finoย a 500 quote | Sanzioni di cui allโart. 9, comma 2 del Decreto fino ad un anno |
| Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457
c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, comma 2, c.p.) |
Fino a 200 quote | Nessuna sanzione interdittiva prevista. |
| Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato,
acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) |
Le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo | Sanzioni di cui allโart. 9, comma 2 del Decreto fino ad un anno |
| Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, comma 1, c.p.) | Fino a 300 quote |
Nessuna sanzione interdittiva prevista. |
| Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.
455 c.p.). |
Da 300 a 800 quote, ridotta da un terzo alla metร .
Fino a 500 quote, ridotta da un terzo alla metร . |
Nel caso di condanna si applicano allโEnte le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2 del DLgs 231/01 (interdizione dall’esercizio dell’attivitร ; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร concessi;ย divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non superiore ad un anno. |
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโ articolo 25-bis, D.Lgs.
- 231 del 2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., indicati al precedente paragrafo 1.
In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโeventuale pubblicazione della sentenza di condanna).
3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Norme di Comportamento Generale
Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti di falsitร in monete individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:
- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.
A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, รจ fatto divieto in particolare di:
- porre in essere qualsiasi operazione o attivitร che possa configurarsi come reato di falsitร in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- manipolare, alterandoli, monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- introdurre nello Stato e dallโutilizzare, nelle operazioni di incasso e pagamento, denaro contante e carte di pubblico credito contraffatti e/o alterati;
- acquistare e/o utilizzare valori di bollo contraffatti e/o alterati.
SEZIONE 5
ย
DELITTI CONTRO LโINDUSTRIA ED IL COMMERCIO
ย
1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Le fattispecie di reato previste dallโArticolo 25-bis.1, D.Lgs. n. 231 del 2001
Lโarticolo 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dallโarticolo 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevitร , i โDelitti contro lโindustria ed il commercioโ):
- turbata libertร dellโindustria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bisp.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nellโesercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietร industriale (art. 517-terp.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quaterp.).
Ratione materiae, le fattispecie di reato di cui alla lettera f-bis dellโarticolo 25-bis del Decreto (โDelitti di falsitร in strumenti o segni di riconoscimentoโ), anchโessi introdotti dallโarticolo 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e di seguito elencati, saranno trattati nella presente Sezione 5:
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
In particolare, in considerazione dellโattivitร svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร di commissione.
(i) Turbata libertร dellโindustria o del commercio (art. 513 c.p.)
โChiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare lโesercizio di unโindustria o di un commercio รจ punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un piรน grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032โ.
ย
(ii) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
โChiunque nellโesercizio di unโattivitร commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia รจ punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena รจ aumentata se gli atti di concorrenza riguardano unโattivitร finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
ย
(iii) ย ย ย Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
โChiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale รจ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietร industriale, la pena รจ aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.โ.
ย
Il reato si realizza quando, a seguito della vendita o comunque dellโimmissione in circolazione di prodotti industriali che presentino nomi, contrassegni, marchi o segni distintivi (registrati e non) contraffatti o alterati, si cagiona nocumento allโindustria nazionale, ossia qualsivoglia forma di pregiudizio riguardante lโindustria in genere, considerata sul piano nazionale.ย Si tratta pertanto di un reato posto essenzialmente a tutela del bene giuridico dellโindustria nazionale e dellโordine economico, di modesta applicazione pratica.
(iv) ย ย ย ย Frode nellโesercizio del commercio (art. 515 c.p.)
โChiunque, nellโesercizio di unโattivitร commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna allโacquirente una cosa mobile per unโaltra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualitร o quantitร , diversa da quella dichiarata o pattuita, รจ punito, qualora il fatto non costituisca un piรน grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena รจ della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103โ.
ย
(v) ย ย ย ย ย Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
โChiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine รจ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032โ.
( vi) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
โChiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualitร dell’opera o del prodotto, รจ punito, se il fatto non รจ preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.โ.ย
ย
Il reato si configura nel caso in cui vengano posti in vendita o messi in circolazione prodotti industriali con apposti segni (marchi, anche non registrati, ovvero altri segni anche atipici apposti sui prodotti industriali per indicarne la provenienza aziendale, origine geografica o qualitร dei prodotti) ingannevoli o mendaci, idonei a trarre in inganno o a confondere lโeventuale acquirente sulle caratteristiche del prodotto.
Si tratta di un reato doloso, che richiede cioรจ la consapevolezza della natura ingannevole o mendace del segno e la volontร di indurre in inganno il consumatore, indipendentemente dal fatto che dalla condotta derivi un danno per il consumatore stesso.
Anche in questo caso si tratta di una norma sussidiaria, che si applica solo qualora il fatto non sia previsto specificamente come reato da altra norma penale.
ย
(vii) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietร industriale (art. 517-ter c.p.)
โSalva lโapplicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dellโesistenza del titolo di proprietร industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietร industriale o in violazione dello stesso รจ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietร intellettuale o industrialeโ.
Il reato sanziona in via residuale (e cioรจ solo qualora non risultino applicabili gli articoli 473 c.p. – โContraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegniโ – e 474 c.p. – โIntroduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsiโ – che sono riportati a seguire ed al cui commento si rinvia) le condotte di fabbricazione, utilizzo a livello industriale, importazione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta nei confronti dei consumatori o messa in circolazione di oggetti o beni realizzati mediante lโusurpazione o la violazione di titoli di proprietร industriale. Si tratta di un reato doloso, che presuppone la coscienza e volontร di fabbricare od utilizzare a livello industriale (ipotesi di cui al primo comma) o di trarre profitto mediante la detenzione, messa in vendita o comunque in circolazione (ipotesi di cui al secondo comma) beni con la violazione o lโusurpazione di un titolo di proprietร industriale altrui.
ย
(viii) Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)ย
โChiunque, potendo conoscere dellโesistenza del titolo di proprietร industriale, contraffร o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o alterati, รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffร o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffati o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietร intellettuale o industrialeโ.
ย
Lโelemento che permette di differenziare le fattispecie previste dagli artt. 473 e 474 c.p. rispetto a quelle residuali di cui allโart. 517-ter c.p. (sopra riportato) รจ il bene giuridico rispettivamente tutelato: la fede pubblica, intesa come bene โsuperindividualeโ della collettivitร a distinguere la fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato, nel caso degli artt. 473 e 474 c.p.; lโindustria ed il commercio, ed essenzialmente lโinteresse del titolare del diritto di privativa a non vedere violati i propri diritti di privativa industriale, nel caso dellโart. 517-ter. c.p.. Conseguenza di tale qualificazione รจ la previsione della procedibilitร dโufficio dei reati previsti dagli artt. 473 e 474 c.p., a differenza della perseguibilitร a querela di parte stabilita per i reati di cui al co. 1 dellโart. 517-ter c.p.
Il reato previsto dallโart. 473 c.p. รจ un reato doloso, che include sia le condotte di contraffazione e di alterazione di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali, sia la condotta โ senza concorso nella contraffazione o alterazione – di utilizzo dei suddetti diritti di proprietร industriale contraffatti o alterati. Si verifica contraffazione quando la privativa industriale sia riprodotta abusivamente, oppure venga imitata. Integra invece lโipotesi di alterazione la manomissione del contrassegno genuino apposto dallโavente diritto, tale da indurre i consumatori a confondere la provenienza del prodotto.
(ix) ย ย ย ย Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)ย
โFuori dei casi di concorso nei reati previsti dallโart. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati รจ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma รจ punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietร intellettuale o industriale.โ.ย
Lโart. 474 c.p. concerne esclusivamente le condotte di importazione, detenzione per la vendita e commercializzazione di prodotti industriali con marchi ed altri segni distintivi contraffatti o alterati. Non concerne, invece, brevetti, disegni e modelli industriali. Pertanto, lโintroduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita e la commercializzazione di prodotti in violazione di questi titoli saranno sanzionabili soltanto ai sensi dellโart. 517-ter c.p., giร sopra citato.
Per la consumazione del reato si richiede il dolo specifico dello scopo di profitto. Il concetto di scopo di profitto รจ piรน ampio di quello di scopo di lucro e non include soltanto vantaggi strettamente economici, ma anche ogni incremento della capacitร strumentale del patrimonio a soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale.
(x) ย ย ย ย ย Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
โChiunque contraffร o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari รจ punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni
contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentariโ.
2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di falsitร in strumenti o segni di riconoscimento e contro lโindustria ed il commercio
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 25-bis, lett. f-bis e 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., indicati al precedente paragrafo 1.
ย
ย
ย
In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโeventuale pubblicazione della sentenza di condanna).
3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Norme di Comportamento Generale
Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti di falsitร in strumenti o segni di riconoscimento e contro lโindustria ed il commercio individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:
- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Sezione della Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.
A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, รจ fatto divieto in particolare di:
- mettere in vendita o comunque in commercio prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sullโorigine, provenienza o qualitร dei prodotti medesimi;
- fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietร industriale in titolaritร di terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietร industriale in titolaritร di terzi.
ร fatto altresรฌ obbligo ai Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale di svolgere con la massima diligenza e accuratezza tutte le necessarie ricerche di anterioritร relative al marchio, brevetto, segno distintivo, disegno o modello che intendono utilizzare e/o mettere in commercio, al fine di verificare la sussistenza di eventuali diritti di privativa di terzi.
SEZIONE 6
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REATI SOCIETARI
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1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Le fattispecie di reato previste dallโArticolo 25-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001
Lโarticolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262ย ย e dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevitร , i โReati Societariโ):
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entitร (art. 2621– bisc.);[3]
- false comunicazioni sociali delle societร quotate (art. 2622 c.c.);[4]
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c., modificato dallโart. 37, D. Lgs. 39/2010);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societร controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.p.);
- illecita influenza sullโassemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo allโesercizio delle funzioni delle Autoritร Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)
| Inoltre, il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, in attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, ha in particolare: (i) modificato la fattispecie di reato della corruzione tra privati, di cui allโart. 2635 c.c.; (ii) inserito tra le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto il reato di istigazione alla corruzione tra privati, di cui allโart. 2635-bis, primo comma, c.c., sanzionato con una pena pecuniaria da 200 a 400 quote e con le sanzioni interdittive previste dallโart. 9, comma 2, Decreto e (iii) innalzato le sanzioni pecuniarie previste dallโart. 25-ter, D.Lgs. 231/2001, con riferimento al reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) da 400 a 600 quote (prima da 200 a 400) e previsto lโapplicazione delle sanzioni interdittive previste dallโart. 9, comma 2, | |
| Decreto | . |
In particolare, in considerazione dellโattivitร svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร di commissione.
(i) ย ย ย ย ย ย False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., modificato dalla Legge n.69/2015)ย
โFuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sรฉ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione รจ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societร o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsitร o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societร per conto di terzi.โย
Il nuovo articolo 2621 c.c., cosรฌ come modificato dallโarticolo 9 della legge n. 69 del 27 maggio 2015, prevede che le false comunicazioni sociali, precedentemente sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Nessuna modifica รจ stata prevista dal legislatore con riferimento ai soggetti in capo ai quali la responsabilitร รจ ascritta (i.e amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori).
La condotta illecita disciplinata dallโart. 2621 consiste nell’esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente – ed in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore – fatti materiali rilevanti la cui comunicazione รจ imposta dalla legge con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societร o del gruppo al quale la stessa appartiene.
I fatti materiali non rispondenti al vero devono essere idonei a trarre in inganno i destinatari sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria della societร o del gruppo al quale la stessa appartiene. Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico e previste dalla legge.
Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto, i principali elementi di novitร del nuovo reato di cui articolo 2621 c.c. sono i seguenti:
- eliminazione delle soglie di non punibilitร (previste dal terzo e quarto comma della precedente formulazione dell’articolo 2621 c.c.);
- eliminazione della โintenzionalitร โ di ingannare i soci o il pubblico;
- previsione della necessaria โconsapevolezzaโ dei fatti materiali non rispondenti al vero;
- eliminazione del riferimento alla omissione di โinformazioniโ, sostituito dalla omissione di โfatti materiali rilevantiโ;
- previsione dellโulteriore elemento oggettivo della โconcretaโ idoneitร dell’azione o omissione ad indurre altri in errore.
ย
(ii) Fatti di lieve entitร (art. 2621 โbis c.c., introdotto dalla Legge n.69/2015)
โSalvo che costituiscano piรน grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui allโarticolo 2621 sono di lieve entitร , tenuto conto della natura e delle dimensioni della societร e delle modalitร o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano piรน grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui allโarticolo 2621 riguardano societร che non superano i limiti indicati dal secondo comma dellโarticolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto รจ procedibile a querela della societร , dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.โ
Tale fattispecie punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni (contro gli uno e cinque della fattispecie base) qualora i fatti di cui allโarticolo 2621 c.c. siano di lieve entitร , tenuto conto della natura e delle dimensioni della societร e delle modalitร o degli effetti della condotta.
ย
(iii) Impedito controllo (art. 2625 c.c., comma 2, modificato dallโart. 37, D. Lgs. 39/2010)
โ1) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolanolo svolgimento delle attivitร di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
2) Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
3) La pena รจ raddoppiata se si tratta di societร con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.โ.
Lโart. 2625 c.c. in commento ha per oggetto una condotta illecita che puรฒ essere tenuta esclusivamente da soggetti che rivestano la qualifica di amministratori. Il D.Lgs. n. 39/2010 ha infatti soppresso dal testo dellโarticolo in commento il precedente riferimento allโimpedito controllo dei revisori, disciplinato ora dallโart. 29 del medesimo D.Lgs. n. 39/2010, fattispecie che non รจ pertanto, allo stato, richiamata dallโart. 25-ter del D.Lgs. 231/2001. Di conseguenza, la norma in commento sanziona ora la sola condotta di impedito controllo โinternoโ, che si sostanzia in qualsiasi comportamento commissivo od omissivo (mediante occultamento di documenti, la frapposizione di ostacoli o altri artifizi) con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale o dei soci.
Ai fini del Decreto รจ rilevante solo la fattispecie prevista dal secondo comma dellโart. 2625 c.c.; pertanto, qualora la condotta degli amministratori non abbia cagionato un danno ai soci e/o non sia stata posta in essere nellโinteresse dellโente, nessuna sanzione sarร irrogabile alla Societร ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
(iv) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
โGli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.โ.
La norma in commento configura un reato proprio, che viene commesso dagli amministratori quando restituiscono illecitamente i conferimenti eseguiti dai soci o esonerano questi ultimi dallโobbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. La restituzione puรฒ aver luogo in forma palese o in forma simulata, per esempio tramite il pagamento di prestazioni inesistenti o di valore inferiore a quanto versato.
Il reato assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca e riduce il capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi. Inoltre, per essere rilevante ai fini della configurazione di una responsabilitร ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il reato dovrร essere commesso nellโinteresse della Societร , possibilitร tuttavia abbastanza remota atteso che si tratta di condotte normalmente comportanti un danno e non un beneficio per la societร interessata.
(v) ย ย ย ย ย Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
โSalvo che il fatto non costituisca piรน grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reatoโ.
Anche la norma in commento, che tutela lโintegritร del capitale sociale e delle riserve indisponibili, configura un reato proprio, che viene commesso dagli amministratori quando ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva (la norma pertanto non si applica agli utili destinati a riserva per disposizione statutaria) ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge. Il reato ha natura residuale, trovando applicazione qualora non siano configurabili reati piรน gravi. Si evidenzia tuttavia il secondo comma dellโarticolo in commento, che prevede come causa di non punibilitร la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve purchรฉ avvenuta prima del termine per lโapprovazione del bilancio della societร .
Anche in questo caso il reato, ai fini del D.Lgs. 231/2001, dovrร essere commesso nellโinteresse della Societร , con conseguente scarsa possibilitร di applicabilitร pratica della norma.
(vi) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societร controllante (art. 2628 c.c.)
โGli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione allโintegritร del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla societร controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per lโapprovazione del bilancio relativo allโesercizio in relazione al quale รจ stata posta in essere la condotta, il reato รจ estinto.
(vii) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
โGli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra societร o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.โ.
ย
Anche la norma in commento รจ posta al fine della tutela degli interessi dei creditori al mantenimento dellโintegritร delle garanzie patrimoniali sul capitale sociale. Si tratta di un reato proprio, che viene commesso dagli amministratori quando effettuano operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni del capitale sociale) in violazione delle norme di legge, qualora dalle stesse consegua un pregiudizio economicamente apprezzabile ai creditori sociali preesistenti lโoperazione che ha cagionato il danno.
Anche in questo caso viene prevista come causa di non punibilitร il risarcimento dellโintero danno subito da tutti i creditori – e non solo quello lamentato dal creditore querelante – prima del giudizio.
(viii) Omessa comunicazione del conflitto dโinteressi (art. 2629-bis c.c.)
โLโamministratore o il componente del consiglio di gestione di una societร con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dellโUnione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dellโarticolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dallโarticolo 2391, primo comma, รจ punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla societร o a terziโ.
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(ix) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
โGli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societร nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un annoโ.
ย
Il reato in commento รจ un reato proprio, che puรฒ essere commesso esclusivamente da amministratori e soci conferenti, in sede di costituzione o di aumento del capitale della societร , mediante modalitร di condotta che vengono enucleate in modo tassativo dalla norma dellโart. 2632 c.c., come segue: attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote, anche attuata non contestualmente ma sulla base di un previo accordo, anche tacito; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della societร in caso di trasformazione della stessa da societร di persone a societร di capitali, o di societร di capitali in altra societร dello stesso tipo.
Il bene tutelato dalla norma รจ pertanto lโintegritร del capitale sociale dai fenomeni di โannacquamentoโ specificamente elencati, commessi con dolo generico.
(x) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
โSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, gliย amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di societร o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altraย utilitร non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltร , sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e’ commesso da chi nell’ambito organizzativo della societร o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo (2).
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto รจ commesso da chi รจ sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi,ย anche per interposta persona, offre, promette o dร denaro o altra utilitร non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, รจ punito con le pene ivi previste (3).
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di societร con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non puo’ essere inferiore al valore delle utilitร date, promesse e offerteโ.
Il reato in commento รจ stato introdotto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 recante โDisposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dellโillegalitร nella pubblica amministrazioneโ, in vigore dal 28 novembre 2012.
Il reato di corruzione tra privati si configura quale reato a condotta plurisoggettiva, prevedendo, per la integrazione del fatto tipico di reato, due differenti tipologie di condotta necessarie: da un lato, lโadozione o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltร , dallโaltro la dazione o della promessa di denaro o di altra utilitร .
I soggetti attivi del reato in esame si distinguono in due diverse categorie: per quanto concerne il lato attivo della corruzione tra privati, la condotta incriminata, consistente nella dazione/promessa di denaro o altra utilitร puรฒ essere compiuta da chiunque; per quanto invece concerne il lato passivo della fattispecie, la norma punisce la condotta posta in essere da uno dei soggetti societari qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ovvero un soggetto sottoposto alla loro direzione o vigilanza) che, a seguito della dazione/promessa di denaro o altra utilitร , compie od omette atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltร , cagionando un danno alla societร .
Il bene giuridico tutelato รจ, in prima istanza, lโintegritร del patrimonio della societร cui sono riconducibili i soggetti corrotti. Infatti il reato di corruzione tra privati si configura quale reato di evento per la cui integrazione รจ richiesta la realizzazione di un evento di danno in capo alla societร del soggetto corrotto.
Il reato di corruzione tra privati mira inoltre a tutelare un ulteriore bene giuridico individuabile nellโinteresse alla concorrenza leale e allo sviluppo economico. Infatti, ai sensi del quinto comma della norma in commento, รจ prevista la procedibilitร dโufficio solo nel caso in cui dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Eccetto tale ipotesi, il reato di corruzione tra privati รจ procedibile a querela della persona offesa (la societร a cui appartiene il soggetto corrotto).
Si rileva infine che, ai sensi del quarto comma della norma in questione, il reato รจ aggravato qualora si tratti di societร con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dellโUnione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
Ai fini del Decreto, costituisce ipotesi di reato presupposto solo la violazione del terzo comma dellโart. 2635 c.c. il quale punisce il lato attivo della fattispecie plurisoggettiva in oggetto, e cioรจ chi dร o promette denaro o altra utilitร a favore dei soggetti societari qualificati. Pertanto, con riferimento al reato in commento, la responsabilitร ex D.Lgs. 231/2001 sorge solo per la Societร a cui appartiene il soggetto corruttore in quanto solo questa societร puรฒ essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.
(xi) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)
โChiunque offre o promette denaro o altra utilitร non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societร o enti privati, nonchรฉ a chi svolge in essi unโattivitร lavorativa con lโesercizio di funzioni direttive, affinchรฉ compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltร , soggiace, qualora lโofferta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dellโarticolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societร o enti privati, nonchรฉ a chi svolge in essi attivitร lavorativa con lโesercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sรฉ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilitร , per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltร , qualora la sollecitazione non sia accettataโ.
(xii) Illecita influenza sullโassemblea (art. 2636 c.c.)
โChiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sรฉ o ad altri un ingiusto profitto, รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anniโ.
La norma in commento รจ volta a reprimere la condotta di chiunque – con atti simulati o fraudolenti e con il fine (dolo) specifico di procurare a sรฉ o ad altri un profitto ingiusto, di natura patrimoniale o meno – distorce le dinamiche assembleari mediante creazione di maggioranze fittizie. Si tratta pertanto di un reato volto a tutelare il bene giuridico del corretto funzionamento dellโassemblea, mediante assicurazione della trasparenza e della regolaritร del processo formativo della volontร assembleare. Conformemente a quanto stabilito dallโart. 25-ter del Decreto, i soggetti agenti (ai fini del D.Lgs. 231/2001) potranno essere identificati esclusivamente negli amministratori, direttori generali e liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.
La nozione di atti simulati non viene intesa in senso civilistico mediante riferimento allโistituto della simulazione, ma viene inquadrata in una tipologia di comportamenti piรน ampia, che include qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di turbare il regolare processo di formazione delle maggioranze assembleari, rendendo possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto. La nozione di atti fraudolenti include le condotte che si estrinsecano in dichiarazioni mendaci, maliziose o anche solo reticenti, idonee ad indurre in errore circa la convenienza della delibera per il socio.
xiii) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
โChiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non รจ stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sullโaffidamento che il pubblico ripone nella stabilitร patrimoniale di banche o di gruppi bancari, รจ punito con la pena della reclusione da uno a cinque anniโ.
ย
xiv) Ostacolo allโesercizio delle funzioni delle autoritร pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
โGli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societร o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autoritร pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autoritร previste in base alla legge, al fine di ostacolare lโesercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchรฉ oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilitร รจ estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societร per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societร , o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autoritร pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autoritร , consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena รจ raddoppiata se si tratta di societร con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dellโUnione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dellโarticolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58โ.
ย
- xv) False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)
โChiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui allโarticolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue lโapplicazione della pena accessoria di cui allโarticolo 32-bis del codice penaleโ.
2. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโarticolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., indicati al precedente paragrafo 1.
| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione
Interdittiva |
| False comunicazioni sociali
(art. 2621 c.c.) |
Da 200 a 400 quote | Nessuna |
| Fatti di lieve entitร ย (art. 2621 โbis c.c.) | Da 100 a 200 quote | Nessuna |
| False comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.) | Da 400 a 600 quote | Nessuna |
| Falso in prospetto (contravvenzione) (art. 2623, comma 1, c.c.) | Da 100 a 130 quote | Nessuna |
| Falso in prospetto (delitto) (art. 2623, comma 2, c.c.) | Da 200 a 330 quote | Nessuna |
| Falsitร nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societร di revisione (contravvenzione) (art. 2624, comma 1, c.c.) | Da 100 a 130 quote | Nessuna |
| Falsitร nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societร di revisione (delitto) (art. 2624, comma 2, c.c.) | Da 200 a 400 quote | Nessuna |
| Impedito controllo (art. 2625, comma 2,c.c.) | Da 100 a 180 quote | Nessuna |
| Indebita ย ย ย ย restituzione ย ย ย ย dei
conferimenti (art. 2626 c.c.) |
Da 100 a 180 quote | Nessuna |
| Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) | Da 100 a 130 quote | Nessuna |
| Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societร controllante (art. 2628 c.c.) | Da 100 a 180 quote | Nessuna |
| Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) | Da 150 a 330 quote | Nessuna |
| Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) | Da 100 a 180 quote | Nessuna |
| Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) | Da 150 a 330 quote | Nessuna |
| Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) | Da 400 a 600 quote | Sรฌ |
| Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) | Da 200 a 400 quote | Sรฌ |
| Illecita ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย influenza
sullโassemblea (art. 2636 c.c.) |
Da 150 a 330 quote | Nessuna |
| Aggiotaggio (art. 2637)
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) |
Da 200 a 500 quote | Nessuna |
| Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autoritร pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, c.c.) | Da 200 a 400 quote | Nessuna |
| False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 | Da 150 a 300 quote | Nessuna |
Per la commissione dei reati di cui allโart. 25-ter comma 1, qualora l’ente consegua un profitto di rilevante entitร , la sanzione pecuniaria รจ aumentata di un terzo.
In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโeventuale pubblicazione della sentenza di condanna).
3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Norme di Comportamento Generale
Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:
- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.
A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, sono tenuti, in particolare, a:
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attivitร finalizzate allโacquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Guzzini e Fontana Projects s.r.l..
- questo proposito, ai Destinatari รจ fatto divieto in particolare di:
- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtร , tali da configurare una descrizione non corretta della realtร , riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Societร ;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Societร e sullโevoluzione delle relative attivitร ;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dellโintegritร ed effettivitร del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
- questo proposito, ai Destinatari รจ fatto divieto in particolare di:
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dallโobbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva, nonchรฉ ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Societร fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione allโintegritร del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione di Guzzini e Fontana Projects s.r.l. necessarie ad effettuare le attivitร di controllo legalmente attribuite agli stessi.
- questo proposito, ai Destinatari รจ fatto divieto in particolare di:
- questo proposito, ai Destinatari รจ fatto divieto in particolare di:
A questo proposito, ai Destinatari รจ fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dellโattivitร di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante lโoccultamento di documenti o lโuso di altri mezzi fraudolenti;
- garantire il regolare funzionamento ed andamento della Societร e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonchรฉ favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Societร .
A questo proposito, ai Destinatari รจ fatto particolare divieto di:
- tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolino, mediante lโoccultamento di documenti o lโuso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dellโattivitร di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dei soci;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontร assembleare;
- trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti allโordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attivitร controllo contabile i documenti sulla gestione della Societร , onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- rispettare ed osservare rigorosamente tutte le previsioni di legge a tutela dellโintegritร e dellโeffettivitร del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- attenersi alle precise regole di comportamento indicate nelle procedure di riferimento nella conclusione di contratti con altre societร private omettendo di dare o promettere denaro o altra utilitร per sรฉ o per altri, cosรฌ da non indurre gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori ovvero i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di essi a violare gli obblighi inerenti il loro ufficio ovvero gli obblighi di fedeltร , con conseguente nocumento per la societร per cui prestano attivitร lavorativa.
In ordine a tale punto, รจ fatto espresso divieto a coloro che rappresentano la Societร nel corso di trattative con aziende private, a dare o promettere denaro o altra utilitร direttamente ai soggetti che rappresentano la controparte contrattuale ovvero per loro tramite ad altri soggetti, al fine di far loro violare gli obblighi inerenti lโufficio da loro ricoperto ovvero i piรน generali obblighi di fedeltร rispetto alla societร da loro rappresentata, determinandoli a concludere contratti ovvero ad assumere iniziative che cagionino nocumento alla societร per la quale lavorano.
SEZIONE 7
ย
REATI TRIBUTARI
ย
1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Le fattispecie di reato previste dallโArticolo 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001
La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato richiamata dallโart. 25-quinquiesdecies, nserite nel D.Lgs. n. 231 del 2001, dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2019, n. 124, recante ย Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Questโultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilitร amministrativa degli enti anche alle fattispecie di reati tributari in appresso specificate.
La proposta iniziale restringeva il suo campo applicativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dallโart. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, ma, in sede di conversione, la responsabilitร amministrativa degli enti e delle societร รจ stata estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).
ย
1.1ย Tipologia dei reati
I reati tributari previsti dal Decreto sono i seguenti:
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).
In particolare, in considerazione dellโattivitร svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร di commissione.
(i) ย ย ย ย ย ย Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
โ1. E’ punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dellโamministrazione finanziaria.
2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi e’ inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni anche se le falsitร o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societร per conto di terzi.โ
Trattasi di condotta che consiste nellโindicazione in una delle dichiarazioni relative allโIVA o ai redditi di elementi passivi fittizi, giustificati da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, mediante i quali vengono aumentate le componenti negative di reddito allo scopo di diminuire lโimponibile e dunque, lโimposta dovuta allโerario.
(ii) ย ย ย ย Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
โ1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, รจ punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
- a) l’imposta evasa รจ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, รจ superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, รจ superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, รจ superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
- Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.โ
(iii) ย ย ย Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
โ1. E’ punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Ai fini dellโapplicazione della disposizione prevista dal comma 1, lโemissione o il rilascio di piรน fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, e’ inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anniโ.
In particolare, รจ possibile operare un distinguo tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, laddove, nel primo caso, verranno emesse fatture (lato senso intese) a fronte di prestazioni non effettuate ovvero, alternativamente, effettuate per quantitativi inferiori rispetto a quelli documentati; diversamente, nel secondo caso, trattasi di operazione commerciale effettivamente avvenuta ma riferita a soggetti diversi da quelli effettivi.
(iv) ย ย ย ย Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
โ1. Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, รจ punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui รจ obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affariโ.
(v) ย ย ย ย ย Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
โ1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi รจ superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.ย
- E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sรฉ o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente รจ superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anniโ.
ย
(vi) ย ย ย ย Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
โ1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, รจ punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
- a) lโimposta evasa รจ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) lโammontare complessivo degli elementi attivi sottratti allโimposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, รจ superiore al dieci per cento dellโammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, รจ superiore a euro due milioni.
1-bis. Ai fini dellโapplicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dellโesercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilitร di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilitร previste dal comma 1, lettere a) e b) (1)โ.
(vii) ย ย ย Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
โ1. ร punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le impostesui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando lโimposta evasa รจ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1-bis. ร punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto dโimposta, quando lโammontare delle ritenute non versate รจ superiore ad euro cinquantamila.
- Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1)โ.
(viii) ย ย Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)
โ1. ร punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dellโarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
- ร punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dellโarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euroโ.
2. Le sanzioni previste in relazione ai reati tributari.
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโart. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.
ย
| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
| Articolo 2, comma 1, D.lgs. 74/2000 | ย Fino a 500 quote,
|
Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. c);
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร concessi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. d); divieto di pubblicizzare beni o servizi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. e) |
| Articolo 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000 | ย Fino a 400 quote | Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. c);
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร concessi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. d); divieto di pubblicizzare beni o servizi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. e) |
| Articolo 3, D.lgs. 74/2000 | Fino a 500 quote | Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. c);
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร concessi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. d); divieto di pubblicizzare beni o servizi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. e) |
| Articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000 | Fino a 500 quote | Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. c);
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร concessi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. d); divieto di pubblicizzare beni o servizi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. e) |
| Articolo 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000 | Fino a 400 quote | Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. c);
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร concessi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. d); divieto di pubblicizzare beni o servizi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. e) |
| Articolo 10, D.lgs. 74/2000 | Fino a 400 quote | Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. c);
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร concessi (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. d); divieto di pubblicizzare beni o servizi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. e) |
| Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
|
Fino a 400 quote | Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. c);
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร concessi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. d); divieto di pubblicizzare beni o servizi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. e) |
| Art. 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (*) | Fino a 300 quote | โโ |
| Art. 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (*) | Fino a 400 quote | โโ |
| Art. 10-quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (*) | Finoย a 400 quote | โโ |
(*) Le sanzioni previste dallโart. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/01 in relazione ai reati previsti dal D. Lgs. 74/2000 si applicano quando sono commessi al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.
Qualora si sia conseguito un profitto di rilevante entitร in relazione ai reati sopra indicati, ai sensi dellโart. 25 quinquiesdecies, comma 2, D. Lgs. 231/01, la sanzione pecuniaria รจ aumentata di un terzo.
Occorre, inoltre, precisare, con riguardo alle sanzioni pecuniarie, che, se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, lโente ha conseguito un profitto di rilevante entitร , la sanzione pecuniaria รจ aumentata di 1/3. Non รจ ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 231/2001).
La sanzione pecuniaria รจ ridotta della metร e non puรฒ comunque essere superiore a 103.291 euro (art. 12 D.Lgs. n. 201/2001) se: a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato รจ di particolare tenuitร ; In tali casi, le sanzioni interdittive non trovano applicazione (art. 13, comma 3). La sanzione รจ ridotta da 1/3 alla metร se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si รจ comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) รจ stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (se lโente ha risarcito in danno e nel contempo ha anche adottato un modello organizzativo idoneo, la riduzione va dalla metร a due terzi). In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puรฒ essere inferiore a euro 10.329.
Con specifico riferimento, invece, alle sanzioni interdittive, esse hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, ove necessario, possono essere applicate congiuntamente (art. 14, comma 3). Lโart. 25, comma 1, D.Lgs. n. 201/2001 prevede, con disposizione di carattere generale, che le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entitร e il reato รจ stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato รจ stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l’ente, giร condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei 5 anni successivi alla condanna definitiva). Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17): a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si รจ comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
Infine, รจ bene, altresรฌ, precisare che, in caso di applicazione di una sanzione interdittiva, puรฒ essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, che viene eseguita โa spese dell’enteโ (art. 18). Con la sentenza di condanna รจ sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puรฒ essere restituita al danneggiato (sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede). Quando non รจ possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puรฒ avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilitร di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19).
3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Norme di Comportamento Generale
ย
Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi delle sopra menzionate fattispecie di reati tributari, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:
- rispettare scrupolosamente le disposizioni aziendali e le procedure formalizzate, ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalitร operative per lo svolgimento delle attivitร sensibili nonchรฉ modalitร di archiviazione della documentazione rilevante (ordini/fatture);
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, le sopra menzionate fattispecie di reati tributari,possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione delle medesime.
In particolare, i Destinatari devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito indicati:
- applicazione del principio di separazione delle attivitร tra chi sceglie un fornitore, chi esegue lโordine e chi controlla la fattura, anche nei confronti di stazioni appaltanti;
- i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilitร organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e noti allโinterno della societร ;
- ogni operazione relativa allโattivitร sensibile deve essere adeguatamente registrata., sรฌ da consentire una verifica ex post, anche mediante riscontri documentali, del processo decisionale, autorizzativo e di svolgimento dellโattivitร sensibile. Deve, inoltre, essere lasciata traccia in merito ai controlli e verifiche effettuate in caso di nuovi fornitori e/o soggetti con cui GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. si interfaccia per la prima volta (verifiche c/o Camera di Commercio, richiesta informativa, richieste di eventuale adozione del MoG, rating di legalitร e quanto altro necessario a valutare la affidabilitร del soggetto che emette la fattura).
Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale, prevede lโespresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:
- Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sรฉ fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
Obiettivo della presente Parte Speciale รจ che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto ed in particolare sono tenuti a osservare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale, i seguenti principi:
- Stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano lโattivitร di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l., con particolare riferimento alle attivitร che comportano la gestione di fatture attive o passive;
- Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con lโAgenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attivitร relative allโacquisto o alla vendita di beni e servizi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e lโimparzialitร nello svolgimento degli stessi.
Nellโambito dei suddetti comportamenti รจ fatto divieto in particolare di:
- Presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- Alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti; ยท Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi allโespletamento delle suddette attivitร (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sullโattuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente allโOdV eventuali situazioni di irregolaritร ;
- Nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione รจ fatto divieto di effettuare spese di rappresentanza (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate;
- Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione รจ fatto espresso divieto di: รผ Esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati; รผ Sottrarre o omettere lโesibizione di documenti veri; 119 รผ Omettere informazioni dovute;
Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, รจ fatto divieto di elargire, promettere o dare denaro o altra utilitร a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonchรฉ adottare comportamenti โ anche a mezzo di soggetti Terzi (es. professionisti esterni) – contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dellโorgano giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;
- ร altresรฌ fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della societร inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilitร , a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti allโAutoritร Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- Nellโambito di ispezioni effettuate da parte delle autoritร di vigilanza presso la sede della GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l., dovrร essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla Struttura interessata dallโispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrร essere data espressa e tempestiva comunicazione allโorganismo di vigilanza.
Si segnala, inoltre, come GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. รจ dotata di una regolamentazione dettagliata, nominativa per funzione dove sono evidenziati i compiti e le attivitร svolte da ciascuna figura apicale. Si evidenzia che i fornitori sono operatori economici in possesso di requisiti di onorabilitร , di idoneitร morale nonchรฉ capacitร tecnica ed economico finanziaria. Gli elenchi sono soggetti a revisione ed aggiornamento almeno annuale e lโufficio รจ tenuto a verificare eventuali variazioni chiedendo carichi pendenti della societร fornitore. Eโ necessario sensibilizzare le figure dellโarea contabile soprattutto con riferimento a eventuali โdistrazioniโ contabili e gestionali. Eโ necessario approntare protocolli specifici nel caso di rapporti con societร che hanno sede allโestero atteso il beneficio fiscale di cui esse godono. Infine,ย si reputa, altresรฌ, necessario improntare a trasparenza i rapporti della societร con altri soggetti fiscali (aventi sede in Italia o allโestero), improntati sempre alla massima correttezza.
Flussi informativi verso lโOrganismo di Vigilanza Le funzioni organizzative della GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l., che nello svolgimento delle attivitร vengano a conoscenza di anomalie nelle procedure di fatturazione (attiva o passiva), provvedono a comunicare allโOrganismo di Vigilanza, con la periodicitร definita da questโultimo, le seguenti informazioni minime:
Ciascun Responsabile dellโarea:
– Trimestralmente:
o Verbali di controllo/Check list di controllo dei fornitori;
o Nota scritta da parte del responsabile nel caso di rilevazione criticitร durante una verifica fiscale;
o Comunicazione immediata dellโavvio di accessi, ispezioni verifiche da parte di Pubblici Ufficiali;
o Segnalazione di eventuali contestazioni da parte dellโAgenzia delle Entrate.
– Ad evento:
o segnalazioni di anomalie o criticitร riscontrate.
LโAmministratore della societร avrร premura di trasmettere:
– Trimestralmente:
o Report su eventuali nuovi rapporti con fornitori diversi dai precedenti;
– Ad evento:
o Report su verifiche, accessi
o ispezioni da parte di Autoritร Pubbliche;
o Verbali redatti in sede di verifiche/ispezioni:
o Segnalazioni di ogni procedimento penale, civile, tributario o amministrativo in cui รจ coinvolta la compagine ovvero un dipendente nellโambito delle sue funzioni.
SEZIONE 8
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DELITTI CON FINALITAโ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELLโORDINE DEMOCRATICO
ย
1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Le fattispecie di reato previste dallโarticolo 25-quater, D.Lgs. n. 231 del 2001
Lโarticolo 25-quater del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dallโarticolo 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, avente ad oggetto la โRatifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell’ordinamento internoโ richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevitร , i โDelitti con Finalitร di Terrorismo o di Eversione dellโOrdine Democraticoโ):
- associazioni sovversive ( 270 c.p.);
- associazione con finalitร di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโordine democratico (art. 270-bisp.);
- circostanze aggravanti ed attenuanti ( 270-bis.1 c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-terp.);
- arruolamento con finalitร di terrorismo anche internazionale (art. 270-quaterp.);
- organizzazione di trasferimento per finalitร di terrorismo ( 270-quater.1 c.p.);
- addestramento ad attivitร con finalitร di terrorismo anche internazionale (art. 270quinquiesp.);
- Finanziamento di condotte con finalitร di terrorismo ( n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro ( 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalitร di terrorismo (art. 270-sexiesp.);
- attentato per finalitร terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bisp.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-terp.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-terp.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- misure urgenti per la tutela dellโordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1,
- L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modifiche nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2, Convenzione New York del 9 dicembre 1999).
In particolare, in considerazione dellโattivitร svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร di commissione.
(i) Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
โChiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente lโordinamento politico e giuridico dello Stato, รจ punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma รจ punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.
ย
(ii) Associazione con finalitร di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโordine democratico (art. 270-bis c.p.)
โChiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalitร di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico รจ punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni รจ punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalitร di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato รจ sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.โ.
ย
Il reato di associazioni con finalitร di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโordine democratico si potrebbe in concreto configurare nel caso in cui un individuo costituisca, diriga o finanzi un’associazione che si propone il compimento di atti di violenza con finalitร di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico. La fattispecie si configura anche nel caso in cuiย l’associazione abbia una base logistica nel territorio nazionale ma sia volta a realizzare i reati fine al di fuori di esso. La fattispecie punisce non solo chi costituisce, dirige o finanzia l’associazione, ma anche gli individui che vi aderiscono.
Ai fini della configurabilitร del reato รจ sufficiente un minimo di organizzazione idonea ad attuare la continuitร del programma criminoso avuto di mira.
Irrilevante la durata dell’associazione nonchรฉ la limitazione della sua operativitร , poichรฉ trattandosi di un reato a pericolo presunto deve ritenersi sufficiente l’esistenza di una struttura che persegua un programma di eversione o terroristico.
(iii) Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
โPer i reati commessi per finalitร di terrorismo o di eversione dellโordine democratico, punibili con pena diversa dallโergastolo, la pena รจ aumentata della metร , salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo lโaumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con lโaggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitร di pena risultante dallโaumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalitร di terrorismo o di eversione dellโordine democratico, salvo quanto disposto nellโarticolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che lโattivitร delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente lโautoritร di polizia e lโautoritร giudiziaria nella raccolta di prove decisive per lโindividuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dellโergastolo รจ sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metร .
Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica lโaggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dellโarticolo 56, non รจ punibile il colpevole di un delitto commesso per finalitร di terrorismo o di eversione dellโordine democratico che volontariamente impedisce lโevento e fornisce elementi di prova determinanti per lโesatta ricostruzione del fatto e per lโindividuazione degli eventuali concorrentiโ.
ย
(iv) ย Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
โChiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dร rifugio o fornisce vitto, ospitalitร , mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis รจ punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena รจ aumentata se lโassistenza รจ prestata continuativamente.
Non รจ punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
ย
(v) ย Arruolamento con finalitร di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
โChiunque, al di fuori dei casi di cui allโarticolo 270-bis, arruola una o piรน persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalitร di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, unโistituzione o un organismo internazionale, รจ punito con la reclusione da sette a quindici anni.
ย
(vi) ย Organizzazione di trasferimento per finalitร di terrorismo (art. 270-quater.1)
โFuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalitร di terrorismo di cui allโarticolo 270-sexies, รจ punito con la reclusione da cinque a otto anniโ.
ย
(vii) ย Addestramento ad attivitร con finalitร di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
โChiunque, al di fuori dei casi di cui allโarticolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sullโuso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonchรฉ di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalitร di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, unโistituzione o un organismo internazionale, รจ punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrataโ.
ย
(viii) ย Finanziamento di condotte con finalitร di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)
โChiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalitร di terrorismo di cui allโarticolo 270-sexies รจ punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dallโeffettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma รจ punito con la reclusione da cinque a dieci anniโ.
ย
(ix) ย Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
โChiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalitร di terrorismo di cui allโarticolo 270-sexies, รจ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000โ.
ย
(x) ย Condotte con finalitร di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
โSono considerate con finalitร di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad unโorganizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o unโorganizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di unโorganizzazione internazionale, nonchรฉ le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalitร di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per lโItaliaโ.
ย
(xi) ย Attentato per finalitร terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
โChiunque, per finalitร di terrorismo o di eversione dellโordine democratico, attenta alla vita od alla incolumitร di una persona, รจ punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dallโattentato alla incolumitร di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nellโesercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, lโergastolo e, nel caso di attentato alla incolumitร , la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitร di pena risultante dallโaumento conseguente alle predette aggravantiโ.
ย
(xii) ย Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
โSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque per finalitร di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante lโuso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, รจ punito con la reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nellโarticolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto รจ diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena รจ aumentata fino alla metร .
Se dal fatto deriva pericolo per lโincolumitร pubblica ovvero un grave danno per lโeconomia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitร di pena risultante dallโaumento conseguente alle predette aggravantiโ.
ย
(xiii) ย Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
โร punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalitร di terrorismo di cui allโarticolo 270-sexies:
1) procura a sรฉ o ad altri materia radioattiva;
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
ร punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalitร di terrorismo di cui allโarticolo 270-sexies:
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva
Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresรฌ quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologiciโ.
ย
(xiv) ย Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
โChiunque, per finalitร di terrorismo o di eversione dellโordine democratico, sequestra una persona รจ punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole รจ punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dellโergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertร รจ punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena รจ della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma รจ sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma รจ sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piรน circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puรฒ essere inferiore a dieci anni, nellโipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nellโipotesi prevista dal terzo commaโ.
ย
(xv) ย Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
โChiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piรน governi, una persona fisica o giuridica o una collettivitร di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, รจ punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dellโarticolo 289-bis.
Se il fatto รจ di lieve entitร si applicano le pene previste dallโarticolo 605 aumentate dalla metร a due terziโ.
ย
(xvi) ย Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
โChiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce lโergastolo o la reclusione, รจ punito, se lโistigazione non รจ accolta, ovvero se lโistigazione รจ accolta ma il delitto non รจ commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
Tuttavia, la pena da applicare รจ sempre inferiore alla metร della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazioneโ.
ย
(xvii) ย Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
โQuando piรน persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nellโarticolo 302, coloro che partecipano allโaccordo sono puniti, se il delitto non รจ commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena รจ aumentata.
Tuttavia la pena da applicare รจ sempre inferiore alla metร della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce lโaccordoโ.
ย
(xviii) ย Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
โQuando tre o piรน persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nellโarticolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano lโassociazione sono puniti, per ciรฒ solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare allโassociazione, la pena รจ della reclusione da due a otto anni.
I capi dellโassociazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate se lโassociazione tende a commettere due o piรน delitti sopra indicatiโ.
ย
(xix) ย Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
โQuando, per commettere uno dei delitti indicati nellโarticolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciรฒ solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena รจ della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotoriโ.
ย
(xx) ย Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
โChiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dร rifugio o fornisce vitto, ospitalitร , mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano allโassociazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, รจ punito con la reclusione fino a due anni.
La pena รจ aumentata se lโassistenza รจ prestata continuatamente.
Non รจ punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, sโintendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorchรฉ sia morto il coniuge e non vi sia prole.
ย
(xxi) ย Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
โChiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto allโimpossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo รจ punito con la reclusione da 7 a 21 anni.
La pena รจ aumentata se lโautore consegue lโintento.
La pena non puรฒ essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dellโequipaggio.
Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o piรน personeโ.
ย
(xxii) ย Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
โChiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalitร di uso รจ punito con le pene indicate nellโarticolo precedenteโ.
ย
(xxiii) ย Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
โChiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa รจ punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.
Alla stessa pena soggiace, se il fatto รจ tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:
- a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero lโinstallazione;
- b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
- c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
- d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della
installazione;
Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 รจ punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1e 2, cagiona la morte di una persona รจ punito con lโergastolo.
Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali รจ punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.
Quando per le modalitร dellโazione e per la tenuitร del danno o il fatto รจ lieve entitร , le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto รจ previsto come piรน grave reato da altra disposizione di leggeโ.
ย
(xxiv) ย Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
โFuori del caso previsto dallโultimo comma dellโarticolo 56 del codice penale, non e punibile il colpevole di un delitto commesso per finalitร di terrorismo o di eversione dellโordine democratico che volontariamente impedisce lโevento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrentiโ.
ย
(xxv) Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2, Convenzione New York del 9 dicembre 1999)
โ1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l’intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:ย (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell’allegato; ovvero
(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalitร di tale atto, per la sua natura o contesto, รจ di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.ย
- (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell’allegato puรฒ dichiarare che, nell’applicazione di questa Convezione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell’allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;
(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell’allegato, puรฒ rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.
- Perchรฉ un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non รจ necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).
- Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.
- Commette altresรฌ un reato chiunque: (a) prenda parte in qualitร di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo; (c) contribuisca al compimento di uno o piรน reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalitร comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l’attivitร o la finalitร criminale del gruppo, laddove tale attivitร o finalitร implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l’intento del gruppo รจ di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.โ
ย
2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti con Finalitร di Terrorismo o di Eversione dellโOrdine Democratico
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโarticolo 25-quater del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento ai Delitti con Finalitร di Terrorismo o di Eversione dellโOrdine Democratico.
| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
| Delitti aventi finalitร di terrorismo o di eversione dellโordine democratico puniti con pena inferiore a 10 anni | Da 200 a 700 quote | –ย ย interdizione ย ย dallโesercizio dellโattivitร ;
–ย ย sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellโillecito; –ย ย divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; –ย ย esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli giร concessi; –ย ย divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive sopra elencate possono essere comminate per una durata non inferiore a un anno. Se lโente o una sua unitร organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali รจ prevista la sua responsabilitร , si applica la sanzione dellโinterdizione definitiva dallโesercizio dellโattivitร ai sensi dellโart. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001. |
| Delitti aventi finalitร di terrorismo o di eversione dellโordine democratico puniti con pena superiore a 10 anni | Da 400 a 1000 quote | –ย ย interdizione ย ย dallโesercizio dellโattivitร ;
–ย ย sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellโillecito; –ย ย divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le |
| prestazioni ย ย ย di ย ย ย ย ย ย ย ย un ย ย ย ย ย ย ย ย pubblico servizio;
–ย ย esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli giร concessi; –ย ย divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive sopra elencate possono essere comminate per una durata non inferiore a un anno. Se lโente o una sua unitร organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali รจ prevista la sua responsabilitร , si applica la sanzione dellโinterdizione definitiva dallโesercizio dellโattivitร ai sensi dellโart. 16, comma 3, D. Lgs. 231/2001. |
In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโeventuale pubblicazione della sentenza di condanna).
3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Norme di Comportamento Generale
ย
Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti con Finalitร di Terrorismo o di Eversione dellโOrdine Democratico individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dallโart. 25-quater del Decreto;
- astenersi dallโutilizzare, anche occasionalmente, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o piรน Delitti con Finalitร di Terrorismo o di Eversione dellโOrdine Democratico;
- astenersi dal fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o piรน Delitti con Finalitร di Terrorismo o di Eversione dellโOrdine Democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualitร di prestanome, finalitร di terrorismo o eversione dellโordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque lโincremento delle loro disponibilitร economiche. Vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza – o quantomeno con il ragionevole sospetto – che:
- questo persegua finalitร di terrorismo o eversione dellโordine democratico;
- il beneficiario dei fondi li destinerร a tali gruppi;
- le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e allโincolumitร di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o circolazione di armi, anche nucleari;
- astenersi dallโeffettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- astenersi dal riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- astenersi dallโerogare liberalitร a favore di enti e soggetti inseriti nella Lista ONU e/o in tutte le Liste di riferimento in tema di prevenzione al terrorismo di qualsiasi matrice.
Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti allโart. 25quater del D.Lgs. n. 231 del 2001, la Societร adotta norme di comportamento improntate a:
- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare lโattendibilitร commerciale e professionale dei fornitori e di eventuali partner commerciali/finanziari;
- verificare la regolaritร dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti derivanti da operazioni infragruppo.
- adottare adeguati programmi di formazione del Personale.
Ferma restando la necessitร di porre in essere le condotte di carattere generale sopra indicate con specifico riferimento ai Delitti con Finalitร di Terrorismo o di Eversione dellโOrdine Democratico rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l. e individuati al precedente paragrafo 1, la Societร ha adottato e attuato specifiche Procedure applicabili anche alle fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita.
SEZIONE 9
ย
OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
ย
1. ย ย ย ย ย ย ย Le fattispecie di reato previste dallโArticolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001
La presente Sezione della Parte Speciale riguarda i reati previsti dallโarticolo 25-septies del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, per brevitร , i โReati in materia di salute e sicurezza sul lavoroโ) introdotti dallโart. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilitร amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dellโigiene e della salute sul lavoro.
In questa sede รจ opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza ed igiene del lavoro, di seguito, per brevitร , il โTUSโ) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del modello organizzativo in questa materia. Lโarticolo 30 del TUS, infatti, dispone che:
โIl modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilitร amministrativa delle persone giuridiche, delle societร e delle associazioni anche prive di personalitร giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per lโadempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attivitร di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attivitร di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;d) alle attivitร di sorveglianza sanitaria;
- alle attivitร di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attivitร di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dellโapplicazione e dellโefficacia delle procedure adottate.
Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dellโavvenuta effettuazione delle attivitร di cui al comma 1.
Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dellโorganizzazione e dal tipo di attivitร svolta, unโarticolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonchรฉ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Il modello organizzativo deve altresรฌ prevedere un idoneo sistema di controllo sullโattuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneitร delle misure adottate. Il riesame e lโeventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e allโigiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nellโorganizzazione e nellโattivitร in relazione al progresso scientifico e tecnologico.โ
La norma, pertanto, comporta che, per espressa volontร del Legislatore, debbano essere considerate โa rischioโ e debbano essere presidiate, a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilitร di realizzazione di reati, le aree e le attivitร indicate ed interessate dallโarticolo stesso.
In tema di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lโart. 25-septies del Decreto, prevede e regolamenta i casi di โOmicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoroโ.
Ai sensi dellโart. 25-septies del Decreto:
โIn relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”
Ai sensi dellโart. 55, comma 1 e 2, d.lgs. 81/2008 (TUS):
โ1. ร punito con lโarresto da quattro a otto mesi o con lโammenda da 2.500 a 6.400 Euro il datore di lavoro:
- per la violazione dellโart. 29, comma 1;
- che non provvede alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dellโarticolo 17, comma 1, lettera b, o per la violazione dellโarticolo 34, comma 2.
- Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dellโarresto da quattro a otto mesi se la violazione รจ commessa:
a)nelle aziende di cui allโarticolo 31, comma 6, lettere a), b), c) ,d), f).
- in aziende che svolgono attivitร che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui allโart. 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e da attivitร di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attivitร disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di piรน imprese e la cui entitร presunta di lavoro non sia inferiore a 200, uominigiorno.โ
ย
ย
Le sanzioni a carico dellโEnte, che operi alle condizioni previste dallโart. 55, comma 2, TUS,ย sono perciรฒ piรน severeย laddove siano mancate:
- la valutazione dei rischi;
- lโadozione del Documento di valutazione dei Rischi.
Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale รจ derivata una malattia grave[5] o gravissima[6].
Il reato costituisce presupposto della responsabilitร amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il modello organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilitร della Societร se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello.
I reati considerati nella presente Sezione della Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dellโautore del reato, e pertanto la funzione di esimente del modello organizzativo, รจ rappresentata dallโintroduzione di previsioni volte a far sรฌ che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontร dellโevento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del TUS, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal modello organizzativo.
Si tratta di uno dei pochi casi (unitamente agli illeciti ambientali) in cui il presupposto per la responsabilitร dellโente รจ ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciรฒ comporta la necessitร di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilitร dolosa.
Non mancano perplessitร in ordine al requisito dโimputabilitร oggettiva a carico dellโente, vale a dire lโinteresse o il vantaggio derivanti dal reato. Trattandosi di fatti colposi non รจ agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa.
A tal proposito, si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilitร dellโente. Il vantaggio o lโinteresse deriverebbero, di conseguenza, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dallโutilitร conseguita (ad esempio risparmio in termini di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata allโevento.
I reati considerati nellโart. 25-septies del Decreto sono riportati di seguito:
(i) ย ย ย ย ย ย Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
โChiunque cagiona per colpa la morte di una persona รจ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto รจ commesso con violazione delle norme s per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena รจ della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto รจ commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale รจ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena รจ della reclusione da tre a dieci anni.
ย
Nel caso di morte di piรน persone, ovvero di morte di una o piรน persone e di lesioni di una o piรน persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piรน grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puรฒ superare gli anni quindici.โ.
ย
(ii) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
โ1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale รจ punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
- Se la lesione รจ grave la pena รจ della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se รจ gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
- Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi รจ della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime รจ della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale รจ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi รจ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime รจ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di piรน persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piรน grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puรฒ superare gli anni cinque.
Il delitto รจ punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale..โ
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Omicidio Colposo o Lesioni Gravi o Gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโarticolo 25-septies del Decreto a carico di Guzzini e Fontana Projects s.r.l. qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 1, derivi allโEnte un interesse o un vantaggio, sia pur non direttamente correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto, per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 1.
| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
| โ Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione dell’articolo 55, comma 2, del TUS | 1000 quote | Interdizione dallโesercizio dellโattivitร Da tre mesi a un anno |
| โ Omicidio colposo (589 del codice ย ย ย ย ย ย ย ย penale) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro | Da 250 a 500 quote | Interdizione dallโesercizio dellโattivitร Da tre mesi a un anno |
| โ Lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, 3ยฐ comma del codice penale) | Fino a 250 quote | Interdizione dallโesercizio dellโattivitร Fino sei mesi |
In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโeventuale pubblicazione della sentenza di condanna).
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3. Norme di Comportamento Generale
Di seguito vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale nello svolgimento di tutte le attivitร aziendali. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il piรน possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, allโosservanza delle norme antinfortunistiche. La normativa vigente individua i seguenti soggetti quali garanti ex lege, per quanto di rispettiva competenza, dellโobbligo di sicurezza: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori.
In particolare, non sono delegabili da parte del datore di lavoro i seguenti obblighi previsti ex art. 17, TUS:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dallโart. 29, TUS;
- la designazione del responsabile di prevenzione e protezione dai rischi.
Fatta eccezione per quanto stabilito dallโart. 17, TUS attraverso lo strumento della delega di funzioni previsto dallโart. 16, TUS, il datore di lavoro puรฒ delegare, nel rispetto delle condizioni dettate dallโart.16[7], TUS, lโesecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze. I soggetti delegati dal datore di lavoro possono a loro volta subdelegare lโesecuzione degli obblighi di sicurezza nei limiti previsti dallโart. 16, comma 3-bis, TUS.
Datore di lavoro e dirigenti sono tenuti allโadempimento degli obblighi previsti dallโarticolo 18[8], TUS, nel quadro della piรน ampia previsione dellโart. 2087 cc, qualificata quale norma di chiusura del sistema con riferimento alla portata degli obbligo di sicurezza posto ex lege in capo al datore di lavoro.
In particolare datore di lavoro e dirigenti sono tenuti a vigilare sullโadempimento degli obblighi di sicurezza posti dalla normativa in capo a preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori e, installatori e medici competenti.
Gli obblighi di sicurezza posti dalla normativa vigente in capo a preposti e lavoratori sono compiutamente disciplinati rispettivamente dagli articoli 19[9] e 20[10] TUS.
In base al disposto dellโarticolo 31, TUS il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione allโinterno dellโazienda o dellโunitร produttiva, o incarica persone o servizi esterni, in assenza di dipendenti che allโinterno dellโazienda ovvero dellโunitร produttiva, siano in possesso delle capacitร e dei requisiti professionali di cui allโarticolo 32, TUS.
PRINCIPI GENERALI
ร fatto divieto, per tutti i Destinatari, di:
porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza allโinterno dei luoghi di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sรฉ fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attivitร lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attivitร di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalitร operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacitร o inesperienza nellโuso di strumenti aziendali;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Sotto lโaspetto generale, nellโambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti allโattuazione delle misure di sicurezza – ciascuno per le attivitร di sua competenza specificamente individuate – sono tenuti ad assicurare:
- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- lโattuazione delle attivitร di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- lโattuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attivitร di sorveglianza sanitaria;
- le attivitร di formazione e informazione del personale;
- le attivitร di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- lโacquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
Al fine di realizzare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro coerente, che integri al suo interno la tecnica, lโorganizzazione e le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e lโinfluenza dei fattori dellโambiente di lavoro, la Societร provvede a predisporre:
- idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attivitร di cui ai precedenti punti da a) ad i);
- unโarticolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonchรฉ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- un idoneo sistema di controllo sull’attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneitร delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attivitร in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Si prevede, conseguentemente, lโespresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonchรฉ i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonchรฉ le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilitร , per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autoritร competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravitร ) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.
In ogni caso, alla luce della recente emergenza sanitaria, tutti i Destinatari del Modello si impegno ad adeguare i propri protocolli interni e, comunque, ad adottare misure di contenimento del contagio da COVID-19.
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REGOLE DI COMPORTAMENTO
ร fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto).
ร fatto, altresรฌ, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle Procedure aziendali, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
In particolare, con riferimento ai Terzi:
- gli appaltatori devono: (i) garantire la propria idoneitร tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite da Guzzini e Fontana Projects s.r.l. in merito ai rischi presenti nellโambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Societร ; (iii) cooperare e coordinare con Guzzini e Fontana Projects s.r.l. per lโindividuazione e lโattuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nellโesecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto dโopera o di somministrazione;
- i fornitori devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli installatori, infine, devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
SEZIONE 10
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RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITAโ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHEโ AUTORICICLAGGIO
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1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Le fattispecie di reato previste dallโArticolo 25-octies, D.Lgs. n.231 del 2001
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Si riporta di seguito il testo delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate dallโart. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, concernenti i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale), unitamente ad un breve commento circa le modalitร di commissione.
(i) ย ย ย ย ย ย Ricettazione (art. 648 c.p.)
โFuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sรฉ o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, รจ punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena รจ aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dellโarticolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dellโarticolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dellโarticolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena รจ della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con lโarresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena รจ aumentata se il fatto รจ commesso nellโesercizio di unโattivitร professionale.
Se il fatto รจ di particolare tenuitร , si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
ย
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non รจ imputabile o non รจ punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilitร riferita a tale reato .โ.
Lโarticolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:
- lโacquisto, inteso come lโeffetto di unโattivitร negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale lโagente consegue il possesso del bene;
- la ricezione, il cui termine รจ comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- lโoccultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.
La ricettazione puรฒ realizzarsi anche mediante lโintromissione nellโacquisto, nella ricezione o nellโoccultamento della cosa. Tale attivitร consiste in ogni attivitร di mediazione, o comunque di messa in contatto, tra lโautore del reato principale e il terzo acquirente.
Lo scopo di tale incriminazione consiste, dunque, nellโesigenza di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato presupposto ed evitare la dispersione degli oggetti (denaro, beni mobili o immobili) provenienti dallo stesso.
La fattispecie di reato della ricettazione richiede, pertanto, lโesistenza di un delitto presupposto, ossia, non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate. Requisito essenziale รจ che si tratti di un delitto, anche non necessariamente contro il patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da qualsiasi fattispecie di delitto. Occorre precisare che il concetto di provenienza, ivi utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciรฒ che si ricollega al fatto criminoso.
(ii) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
โFuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilitร provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, รจ punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 .
La pena รจ della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con lโarresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena รจ aumentata quando il fatto รจ commesso nell’esercizio di un’attivitร professionale.
La pena รจ diminuita se il denaro, i beni o le altre utilitร provengono da delitto per il quale รจ stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.ย
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648 c.p.โ.
La norma incriminatrice in commento ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o meglio dire, quei processi, attraverso cui si nasconde lโorigine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la ratio dellโart. 648bis c.p. consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire unโorigine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.
In tal modo la norma in esame finisce col perseguire anche lโulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciรฒ investibili anche in attivitร economico produttive legali.
La norma in esame punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilitร provenienti da delitto non colposo. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:
- la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzamento del denaro, beni o altre utilitร di provenienza illecita con valori diversi;
- il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.
Il reato di riciclaggio puรฒ realizzarsi anche mediante il compimento di operazioni che ostacolino lโidentificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilitร provenienti da delitto non colposo. In tal caso, si fa riferimento a quelle operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile, lโaccertamento della provenienza illecita dei suddetti beni, attraverso un qualsiasi espediente.
(iii) Impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
โChiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivitร economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilitร provenienti da delitto, รจ punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000 .
La pena รจ della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con lโarresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena รจ aumentata quando il fatto รจ commesso nell’esercizio di un’attivitร professionale.
La pena รจ diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.ย Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648 c.p.โ.
La fattispecie di reato in esame risponde ad una duplice finalitร :
- impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
- la necessitร che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.
Il comma 1 dellโart. 648-ter c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilitร solamente di chi non abbia giร partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648-bis c.p.). Pertanto ne deriva che per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nellโimpiego dei capitali di provenienza illecita in attivitร economiche o finanziarie[11].
ย
(iv) Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)
โSi applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivitร economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilitร provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena รจ della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con lโarresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena รจ diminuita se il denaro, i beni o le altre utilitร provengono da delitto per il quale รจ stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilitร provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalitร di cui allโarticolo 416.bis.1.
ย
ย
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilitร vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena รจ aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attivitร bancaria o finanziaria o di altra attivitร professionale.
La pena รจ diminuita fino alla metร per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilitร provenienti dal delitto.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.โ
ย
Il delitto di autoriciclaggio, introdotto dalla L. n. 186/2014, รจ qualificabile come fattispecie plurioffensiva. Infatti, chi autoricicla mediante investimenti e acquisti di vario genere, impedisce o rende piรน difficoltose le operazioni di ristorno delle vittime, inquinando il credito e lโandamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche. Inoltre, le condotte di cui allโart. 648-ter.1, c.p., pur essendo inserite tra i reati contro il patrimonio, risultano, di fatto, lesive del corretto e ordinato svolgimento delle attivitร economiche e finanziarie e dellโamministrazione della giustizia.
ร punibile ai sensi dellโart. 648-ter.1, c.p., colui che occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso o concorso a commettere (c.d. โautoriciclaggioโ).
La fattispecie sanzionata dallโarticolo 648-ter.1, c.p. si configura in presenza di impiego, sostituzione o trasferimento in attivitร economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro, beni o altre utilitร provenienti da delitto non colposo. Tutto ciรฒ, a condizione che le operazioni effettuate siano idonee ad ostacolare in concreto la tracciabilitร , determinando lโimpossibilitร di ricostruire lโindividuazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilitร .
Sono, quindi, condotte tipiche del reato di autoriciclaggio: (i) la sostituzione, (ii) il trasferimento e (iii) lโimpiego in attivitร economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. A tale riguardo รจ opportuno specificare che:
- per โsostituzioneโ deve intendersi la consegna del bene al riciclatore in cambio di uno diverso;
- il โtrasferimentoโ consiste, invece, nella mutazione della titolaritร giuridica del bene provento del reato;
- per โimpiegoโ si intende, invece, qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilitร di provenienza delittuosa nel circuito economico legale.
Per quanto riguarda la condotta di cui allโart. 648-ter, c.p., la stessa รจ caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, avente l’obiettivo di ostacolare l’accertamento o l’astratta individuabilitร dell’origine delittuosa del denaro (in particolare, lo stesso รจ stato contesto nel caso in cui il reimpiego รจ consistito nellโacquisto di immobili e terreni, mediante versamenti in piรน tranches di denaro contante, e con la successiva intestazione fittizia di beni a terzi, che avevano poi utilizzato gli stessi per gestire altre attivitร imprenditoriali).
Lโoggetto materiale delle condotte sopra analizzate รจ da ravvisarsi nel denaro, nei beni o nelle altre utilitร , dovendosi ricomprendere in queste ultime anche i meri risparmi di spesa che possano conseguire alla commissione di un delitto, non essendo necessario che vi sia un accrescimento nel patrimonio dellโautore del reato. Peraltro, il denaro, i beni o le altre utilitร devono provenire (direttamente od indirettamente) dalla commissione di un delitto non colposo, con la conseguenza che sono quindi escluse tutte le ipotesi contravvenzionali ed i delitti colposi.
Sempre in tema di condotta, il quarto comma dellโart. 648-ter.1, c.p., introduce una specifica delimitazione alla fattispecie di autoriciclaggio escludendo la rilevanza penale dellโutilizzo o del godimento personale del denaro, dei beni o dellโaltra utilitร . Si tratta di una causa oggettiva di esclusione del tipo che opera in tutti i casi in cui lโazione (vista nel suo complesso) sfoci in un godimento personale, ancorchรฉ mediato da condotte in concreto idonee ad ostacolare la ricostruzione della genesi delittuosa del denaro, bene od altra utilitร in questione.
Al fine della configurabilitร del delitto di autoriciclaggio รจ sufficiente il dolo generico, che comprende la volontร di compiere le attivitร volte ad ostacolare lโidentificazione dei beni e delle altre utilitร di provenienza delittuosa, nella consapevolezza di tale origine.
Lโelemento soggettivo del delitto di autoriciclaggio consiste quindi nella coscienza e volontร di compiere attivitร economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, volte ad ostacolare concretamente lโidentificazione della provenienza delittuosa di beni o altre utilitร conoscendone la fonte illecita.
Infine, il comma 7, attraverso un espresso richiamo alle disposizioni di cui allโart. 648, ultimo comma, c.p., prevede la sussistenza del reato anche qualora il delitto presupposto non sia perseguibile, in caso di difetto di condizioni di procedibilitร .
ย
2. Le sanzioni previste in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio
ย
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโart. 25-octies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.
| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva | |
| –ย ย ย ย ย ย Ricettazione
(art. 648 c.p.) –ย ย ย ย ย ย Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) –ย ย ย ย ย ย Impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) –ย ย ย ย ย ย Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) |
Da 200 a 800 quote | –
– – – – |
lโinterdizione dallโesercizio dellโattivitร ;
la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellโillecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; lโesclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e lโeventuale revoca di quelli giร concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Per una durata non superiore a 2 anni |
| Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilitร provengono da delitto per il quale รจ stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni | Da 400 a 1000 quote | –
– – – |
lโinterdizione ย dallโesercizio dellโattivitร ;
la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellโillecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; lโesclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e lโeventuale revoca di quelli giร concessi; |
| – | il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Per una durata non superiore a 2 anni |
ย
In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโeventuale pubblicazione della sentenza di condanna).
ย
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3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Norme di Comportamento Generale
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Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto di analisi, individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:
- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto);
- astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nel presente capitolo.
Nellโambito dei suddetti comportamenti, รจ fatto divieto in particolare di:
- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilitร , nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le norme di legge esistenti circa le modalitร di incasso e/o pagamento.
Eโ, altresรฌ, fatto obbligo in particolare di:
- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte attivitร inerenti allโoperativitร aziendale, ed in particolare nellโambito delle Attivitร Sensibili, mantenendosi aggiornati sullโevoluzione normativa in materia;
- verificare lโattendibilitร dei fornitori e di eventuali partner commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori);
- ispirarsi a criteri di trasparenza nellโesercizio dellโattivitร aziendale e nella scelta dei fornitori e di eventuali partner commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Societร ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati de quo;
- verificare la regolaritร degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilitร delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o societร del gruppo;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni intercompany, da effettuarsi sempre e comunque in conformitร agli standard di mercato;
- informare prontamente lโOdV, qualora sorga il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad unโevenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra;
- informare tempestivamente chi di dovere – nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna – ogniqualvolta si รจ a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.
ย
SEZIONE 11
ย
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DโAUTORE
ย
1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Le fattispecie di reato previste dallโArticolo 25-novies, D.Lgs. n.231 del 2001
Lโarticolo 24-novies del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dallโart. 15, comma 7, lett. c), Legge 23 luglio 2009, n. 99, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevitร , i โDelitti in materia di violazione del diritto dโautoreโ):
- articolo 171, 1ยฐ comma, lett. a-bis), e 3ยฐ comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, per brevitร , la โLegge sul diritto dโAutoreโ o โLdAโ);
- articolo 171-bis, LdA;
- articolo 171-ter, LdA;
- articolo 171-septies, LdA;
- articolo 171-octies, LdA.
In particolare, in considerazione dellโattivitร svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร di commissione. ย
(i) ย ย ย ย ย ย Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di unโopera dellโingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)
โSalvo quanto disposto dallโart. 171-bis e dallโarticolo 171-ter รจ punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio unโopera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti allโestero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, unโopera dellโingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, unโopera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dellโopera cinematografica, lโesecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) (soppresso)
- f) in violazione dellโart. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), รจ ammesso a pagare, prima dellโapertura del dibattimento, ovvero prima dellโemissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metร del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
La pena รจ della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicitร , ovvero con usurpazione della paternitร dellโopera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dellโopera medesima, qualora ne risulti offesa allโonore od alla reputazione dellโautoreโ.
ย
(ii) ย ย ย ย Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso lโonore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)
โLa violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dellโarticolo 68 comporta la sospensione della attivitร di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonchรฉ la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164โ.
(iii) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1) e riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)
โ1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societร italiana degli autori ed editori (SIAE), รจ soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582ย a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non รจ inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto รจ di rilevante gravitร .
- Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies[12] e 64-sexies[13], ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102bis [14]e 102-ter[15], ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, รจ soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non รจ inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto รจ di rilevante gravitร .โ
La norma in parola ha introdotto nel panorama normativo italiano la tutela penale del software e si suddivide in due commi. Il primo comma (inserito con il Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, attuazione della direttiva 91/250/CEE) tutela i programmi per elaboratore, o software; il secondo comma (inserito con Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169, attuazione della direttiva 96/9/CE) tutela le banche di dati.
Le norme penalistiche della Legge n. 633/1941 non definiscono nรฉ il concetto di programma per elaboratore, nรฉ quello di banca di dati. ร pertanto necessario fare riferimento alle disposizioni civilistiche della stessa Legge n. 633/1941, che ricomprendono nellโambito di protezione della Legge โi programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchรฉ originali quale risultato della creazione intellettuale dellโautore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stessoโ (cfr. art. 2, punto 8 della Legge n. 633/1941). Restano invece esclusi dalla tutela accordata dalla Legge, ai sensi dello stesso art. 2, โle idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacceโ.
Le banche di dati, intese come โraccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenutoโ (cfr. art. 2, punto 9 della Legge n. 633/1941), sono protette se โper la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dellโautoreโ (cfr. secondo comma dell’articolo 1 della Legge n. 633/1941).
Per configurare i reati di cui allโart. 171-bis in parola รจ necessario il dolo specifico, poichรฉ gli illeciti devono essere compiuti con lo scopo di profitto; si tratta di una nozione piรน ampia del fine di lucro, in quanto il fine di lucro implica un fine di guadagno economicamente apprezzabile o un incremento patrimoniale da parte dellโautore del fatto, mentre lo scopo di profitto puรฒ identificarsi con un vantaggio di diverso genere, per esempio il possibile risparmio di spesa derivante dallโutilizzo interno di copie non autorizzate di programmi per elaboratore.
ร inoltre elemento costitutivo della condotta la sua abusivitร , ovverosia che lโatto sia compiuto senza il consenso del titolare del diritto, e riguardi programmi o banche di dati contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societร Italiana degli Autori ed Editori (qui di seguito โSIAEโ).
(iv) ย ย ย ย Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dellโingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto dโautore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di unโopera dellโingegno protetta dal diritto dโautore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941)
โร punito, se il fatto รจ commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, unโopera dellโingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale รจ prescritta, ai sensi della presente legge, lโapposizione di contrassegno da parte della Societร italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono lโaccesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalitร o lโuso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui allโart. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalitร di rendere possibile o facilitare lโelusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dellโautoritร amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui allโarticolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
h-bis) abusivamente, anche con le modalitร indicate al comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di unโopera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, lโesecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.
ร punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto dโautore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dellโart. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, unโopera dellโingegno protetta dal diritto dโautore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attivitร di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto dโautore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attivitร illecite di cui al comma 1.
La pena รจ diminuita se il fatto รจ di particolare tenuitร .
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) lโapplicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o piรน quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o piรน periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per lโesercizio dellโattivitร produttiva o commerciale.
Gli importi derivanti dallโapplicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati allโEnte nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammaticiโ.
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(v) ย ย ย ย ย Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)
โ1. La pena di cui allโarticolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui allโarticolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca piรน grave reato, a chiunque dichiari falsamente lโavvenuto assolvimento degli obblighi di cui allโarticolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
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(vi) ย ย ย ย Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)
โQualora il fatto non costituisca piรน grave reato, รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi. visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua lโemissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
La pena non รจ inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto รจ di rilevante gravitร โ.
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2. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Le sanzioni previste in relazione ai Delitti in materia di violazione del diritto dโautore
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโart. 25-novies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.
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| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
| Tutti i reati previsti dallโart. 25-novies, D. Lgs. n. 231/01
|
Fino a 500 quote | a)ย ย interdizione ย ย ย ย ย ย ย dallโesercizio dellโattivitร ;
b)ย sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellโillecito; c)ย ย divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d)ย esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli giร concessi; |
| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
| e) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
per una durata non superiore a un anno, ferma restando lโapplicabilitร dellโart. 174quinquies, LdA[16]. |
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In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโeventuale pubblicazione della sentenza di condanna).
3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Norme di Comportamento Generale
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Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti in materia di violazione del diritto dโautore individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:
- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.
A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, รจ fatto divieto ai Destinatari in particolare di:
- caricare, senza autorizzazione, software sulle workstation fornite dalla Societร ;
- duplicare, senza autorizzazione, programmi per elaboratore;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto dโautore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima.
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Con riferimento allโacquisto o allโutilizzo da parte della Societร di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi della LdA, รจ fatto altresรฌ obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze: (i) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari lโautorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; (ii) di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietร intellettuale in capo a terzi; (iii) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Societร da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicitร , inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.
SEZIONE 12
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REATI AMBIENTALI
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1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย La fattispecie di reato prevista dallโArticolo 25-undecies, D.Lgs. n.231 del 2001
La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dallโart. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dallโart. 2 del D. Lgs. n. 121/2011 (di seguito, per brevitร , i โReati Ambientaliโ). Questโultimo testo normativo ha recepito la Direttiva 2008/99/CE โsulla tutela penale dellโambienteโ, nonchรฉ la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa โallโinquinamento provocato dalle navi e allโintroduzione di sanzioni per violazioniโ, ed ha pertanto esteso la responsabilitร amministrativa degli enti anche ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dellโambiente di seguito elencati:
- Reati introdotti nel codice penale dallo stesso D.Lgs. n. 121/2011, sub articoli:
- 727-bis; – 733-bis;
- Reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, di seguito anche โCodice dellโAmbienteโ), agli articoli:
- 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13;
- 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo);
- 257, commi 1 e 2;
- 258, comma 4 (secondo periodo);
- 259, comma 1;
- 260, commi 1 e 2;
- 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8;
- 279, comma 5;
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonchรฉ norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumitร pubblica), agli articoli:
- 1, commi 1 e 2; – 2, commi 1 e 2;
- 3-bis, comma 1;
- 6, comma 4;
nonchรฉ ai reati del codice penale richiamati dallโarticolo 3-bis, comma 1[17], della stessa Legge n. 150/1992;
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente), allโarticolo 3, comma 6;
- Reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della
Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni),
agli articoli:
- 9, commi 1 e 2;
- 8, commi 1 e 2.
La Legge 22 maggio 2015 n. 68, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 28 maggio 2015
- 122, e in vigore dal 29 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro
lโambiente” (cd. โLegge Ecoreatiโ), ha apportato alcune modifiche ai reati presupposto della responsabilitร amministrativa degli enti di cui allโart. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, prevedendo nuove fattispecie e modificandone alcune giร richiamate nella precedente formulazione.
Nel dettaglio, il legislatore:
- ha introdotto nel codice penale il Titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro lโambiente, inserendo nellโordinamento giuridico 5 nuovi delitti ;
- ha modificato (art. 8, Legge n.68/2015) l’articolo 25-undecies del Decreto Legislativo
- 231/2001 al fine di recepire cinque nuove fattispecie tra i reati presupposto:
- 452-bis, c.p., “Inquinamento ambientale”;
- 452-quater, c.p., “Disastro ambientale”;
- 452-quinquies, c.p., “Delitti colposi contro l’ambiente”;
- 452-sexies, c.p., “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivitร ”; – art. 452-octies, c.p., “Circostanze aggravanti”;
- ha introdotto poi con il Decreto Legislativo n. 21/2018, sempre nel medesimo ambito:
– art. 452-quaterdecies c.p., โAttivitร organizzate per il traffico illecito di rifiutiโ;
- ha apportato modifiche ad alcuni reati presupposto giร previsti dallโart. 25-undecies del D.Lgs. 231/01:
- 257, D.Lgs. 152/2006, “Bonifica dei siti”;
- 260, D.Lgs. 152/2006, “Attivitร organizzate per il traffico illecito di rifiuti”;
- ha apportato modifiche, in tema di sanzioni per le persone fisiche, ai reati di “Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione” e “Commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumitร pubblica”:
- 1, commi 1 e 2, L. 150/1992; – ย ย art. 2, commi 1 e 2, L. 150/1992;
- Art 6, comma 4 L. 150/1992.
Di seguito, il testo delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, ovvero, di seguito, per brevitร , โT.U.A.โ) e in altre leggi Speciali a tutela dellโambiente, richiamate dallโart. 25-undecies e ritenute applicabili e rilevanti per la Societร .
Reati previsti dal Codice Penale
(i) ย ย ย ย ย ย Inquinamento ambientale (art.ย 452-bis, c.p.)
โร punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:ย ย
1) delle acque o dellโaria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversitร , anche agraria, della flora o della fauna.ย
Quando lโinquinamento รจ prodotto in unโarea naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena รจ aumentata da un terzo alla metร . Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, Aggiornato alla data del 10 ottobre 2023 (ultimo provvedimento inserito: L. 9 ottobre 2023, n. 137) 41/70 storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena รจ aumentata da un terzo a due terzi.โ
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(ii) Disastro ambientale (art.ย 452-quater, c.p.)
โFuori dai casi previsti dallโarticolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale รจ punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:ย ย 1) lโalterazione irreversibile dellโequilibrio di un ecosistema;ย
- lโalterazione dellโequilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- lโoffesa alla pubblica incolumitร in ragione della rilevanza del fatto per lโestensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro รจ prodotto in unโarea naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena รจ aumentata da un terzo alla metร .โ
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(iii) Delitti colposi contro lโambiente (art.ย 452-quinquies, c.p.)
โSe taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater รจ commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.ย
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.โ
ย
(iv) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivitร (art. 452-sexies, c.p.)
โSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, รจ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivitร .
La pena di cui al primo comma รจ aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:ย 1) delle acque o dellโaria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;ย 2) di un ecosistema, della biodiversitร , anche agraria, della flora o della fauna.ย
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per lโincolumitร delle persone, la pena รจ aumentata fino alla metร .โ
ย
(v) ย ย ย Circostanze aggravanti (art. 452-octies, c.p.)
โQuando lโassociazione di cui allโarticolo 416 (associazione a delinquere) รจ diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando lโassociazione di cui allโarticolo 416-bis (associazione a delinquere di stampo mafioso) รจ finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero allโacquisizione della gestione o comunque del controllo di attivitร economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metร se dellโassociazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.โ
ย
(vi) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727-bis c.p.)
โSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta รจ punito con lโarresto da uno a sei mesi o con lโammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui lโazione riguardi una quantitร trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge,preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta รจ punito con lโammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui lโazione riguardi una quantitร trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
ย
(vii) Distruzione o deterioramento di habitat allโinterno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
โChiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat allโinterno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, รจ punito con lโarresto fino a diciotto mesi e con lโammenda non inferiore a 3.000 euroโ.
ย
ย
Reati previsti dal T.U.A.
(viii) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
โArt. 1
Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, รจ punito con lโarresto da tre mesi ad un anno e con lโammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nellโallegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dellโarticolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate allโincolumitร degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformitร al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformitร del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformitร della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base allโarticolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
In caso di recidiva, si applica la sanzione dellโarresto da tre mesi a due anni e dellโammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nellโesercizio di attivitร di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
Lโimportazione, lโesportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successivemodificazioni, รจ punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dallโAutoritร giudiziaria.
Art. 2
Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, รจ punito con lโammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con lโarresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dellโarticolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate allโincolumitร degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformitร al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformitร del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformitร della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base allโarticolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui allโallegato B del Regolamento.
In caso di recidiva, si applica la sanzione dellโarresto da tre mesi a un anno e dellโammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nellโesercizio di attivitร di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
Lโintroduzione nel territorio nazionale, lโesportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, รจ punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dallโAutoritร giudiziaria.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui allโarticolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformitร dellโarticolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, รจ punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
Lโautoritร amministrativa che riceve il rapporto previsto dallโarticolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, รจ il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.
Art. 3-bis
Alle fattispecie previste dallโarticolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.
Art. 6
1Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, รจ vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattivitร che costituiscano pericolo per la salute e per lโincolumitร pubblica.
Il Ministro dellโambiente, di concerto con il Ministro dellโinterno, con il Ministro della sanitร e con il Ministro dellโagricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nellโindividuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza lโelenco di tali esemplari, prevedendo altresรฌ opportune forme d diffusione dello stesso anche con lโausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dellโarticolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattivitร compresi nellโelenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, dโintesa con le autoritร sanitarie competenti, puรฒ autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneitร delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dellโincolumitร pubblica.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 รจ punito con lโarresto fino a sei mesi o con lโammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 รจ punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:
- a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui allโarticolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
- b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autoritร competenti in materia di salute e incolumitร pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui allโarticolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dallโarticolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneitร da parte della commissioneโ.
(ix) ย Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 T.U.A)
โ1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che lโautorizzazione sia stata sospesa o revocata, รจ punito con lโarresto da due mesi a due anni o con lโammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
- Quando le condotte descritte al comma 1[18] riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena รจ dell’arresto da tre mesi a tre anni.
- Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autoritร competente a norma degli articoli 107, comma 1[19], e 108, comma 4[20], รจ punito con l’arresto fino a due anni.
- Chiunque violi le prescrizioni concernenti lโinstallazione e la gestione dei controlli in automatico o lโobbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui allโarticolo 131 รจ punito con la pena di cui al comma 3.
- Chiunque, nellโeffettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dellโAllegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti piรน restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dallโAutoritร competente a norma dellโarticolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dellโAllegato 5 alla parte terza del presente decreto, รจ punito con lโarresto fino a due anni e con lโammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica lโarresto da sei mesi a tre anni e lโammenda da seimila euro a centoventimila euro.
- Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresรฌ al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nellโeffettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
- Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera allโobbligo di comunicazione di cui allโarticolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui allโarticolo 110, comma 5, si applica la pena dellโarresto da tre mesi ad un anno o con lโammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dellโarresto da sei mesi a due anni e con lโammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- Il titolare di uno scarico che non consente lโaccesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui allโarticolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piรน grave reato, รจ punito con la pena dellโarresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dellโarticolo 13 della L. n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
- Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dellโarticolo 113, comma 3, รจ punito con le sanzioni di cui allโarticolo 137, comma 1.
- Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dallโautoritร competente ai sensi dellโarticolo 84, comma 4, ovvero dellโarticolo 85, comma 2, รจ punito con lโammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103[21] e 104[22] รจ punito con l’arresto sino a tre anni.
- Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dellโarticolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualitร delle acque designate ai sensi dellโarticolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dallโautoritร competente ai sensi dellโarticolo 87, comma 3, รจ punito con lโarresto sino a due anni o con lโammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
- Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali รจ imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantitร tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchรฉ in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autoritร competente.
- Chiunque effettui lโutilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonchรฉ di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui allโarticolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o allโordine di sospensione dellโattivitร impartito a norma di detto articolo, รจ punito con lโammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con lโarresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui lโutilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigenteโ.
( x) Attivitร di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256TUA)
โ1. Chiunque effettua una attivitร di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216[23] รจ punito:
- con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.
- Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui allโarticolo 192, commi 1 e 2.
- Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata รจ punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica รจ destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dellโarticolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dellโarea sulla quale รจ realizzata la discarica abusiva se di proprietร dellโautore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
- Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metร nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchรฉ nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187[24], effettua attivitร non consentite di miscelazione
di rifiuti, รจ punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
- Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b)[25], รจ punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da euro 2.600 a euro 26.000.. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantitร equivalenti.
- Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, รจ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
- I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo lโobbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino allโadozione del decreto di cui allโarticolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
- Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metร nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236โ.
( xi) Bonifica dei siti (art. 257 TUA)
โ1. Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio รจ punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da euro 2.600 a euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformitร al progetto approvato dall’autoritร competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore รจ punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 26.000.
- Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da euro 5.200 a euro
52.000 se l’inquinamento รจ provocato da sostanze pericolose.
- Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dellโarticolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puรฒ essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
- Lโosservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilitร per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1โ.
(xii) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 TUA)
โI soggetti di cui allโarticolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione รจ effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui allโarticolo 190, comma 1, รจ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro รจ relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonchรฉ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dellโinfrazione e dalla carica di amministratore.
Nel caso di imprese che occupino un numero di unitร lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unitร lavorative รจ calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unitร lavorative annue; ai predetti fini lโanno da prendere in considerazione รจ quello dellโultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dellโinfrazione.
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui allโarticolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti รจ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui allโarticolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonchรฉ nei casi di mancato invio alle autoritร competenti e di mancata conservazione dei registri di cui allโarticolo 190, comma 1, o del formulario di cui allโarticolo 193 โ.
ย
(xii) Attivitร organizzate per il traffico illecito di rifiutiโ (art. 260, commi 1 e 2), TUA)
โ1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piรน operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attivitร continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti รจ punito con la reclusione da uno a sei anni.
- Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivitร si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
ย
(xiii) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA)
โChiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dellโarticolo 26 del regolamento (CEE) 1ยฐ febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nellโAllegato II del citato regolamento in violazione dellโarticolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso รจ punito con la pena dellโammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con lโarresto fino a due anni. La pena รจ aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dellโarticolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasportoโ.
(xiv ) ย False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis TUA)
โ
- I soggetti obbligati che omettono lโiscrizione al sistema di controllo della tracciabilitร dei rifiuti (SISTRI) di cui allโarticolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
- I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per lโiscrizione al sistema di controllo della tracciabilitร dei rifiuti (SISTRI) di cui allโarticolo 188- bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. Allโaccertamento dellโomissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilitร nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilitร occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
- Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalitร stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, รจ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unitร lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unitร lavorative รจ calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unitร lavorative annue; ai predetti fini lโanno da prendere in considerazione รจ quello dellโultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dellโinfrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilitร dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
- Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonchรฉ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui lโinfrazione รจ imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unitร lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalitร di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalitร di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilitร dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
- Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilitร dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
- Si applica la pena di cui all’articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilitร dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilitร dei rifiuti.
- Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti รจ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata รจ punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena รจ aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
- Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilitร dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
- Chi con unโazione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette piรน violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piรน grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piรน azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piรน violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
- Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puรฒ definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce lโirrogazione delle sanzioni accessorieโ.
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(ixv) ย Sanzioni (art. 279 TUA)
โ 1. (Fuori dai casi per cui trova applicazione lโarticolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dellโarticolo 29-quattuordecies,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua lโesercizio con lโautorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata รจ punito con la pena dellโarresto da due mesi a due anni o dellโammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena eโ punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza lโautorizzazione prevista dallโarticolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dallโarticolo 269, comma 8, รจ assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede lโautoritร competente.
- Chi, nellโesercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dallโautorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui allโarticolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dallโautoritร competente ai sensi del presente titolo รจ punito con lโarresto fino ad un anno o con lโammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nellโautorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
3.(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dellโarticolo 29-quattuordecies, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare unโattivitร senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dellโarticolo 269, comma 6, o ai sensi dellโarticolo 272, comma 1, รจ punito con lโarresto fino ad un anno o con lโammenda fino a milletrentadue euro.
4.(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dellโarticolo 29-quattuordecies, comma 8,) Chi non comunica allโautoritร competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dellโarticolo 269, comma 6, รจ punito con lโarresto fino a sei mesi o con lโammenda fino a milletrentadue euro.
- Nei casi previsti dal comma 2[26] si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualitร dell’aria previsti dalla vigente normativa.
- Chi, nei casi previsti dallโarticolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni eโ punito con la pena dellโarresto fino ad un anno o dellโammenda fino a milletrentadue euro.
- Per la violazione delle prescrizioni dellโarticolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dellโarticolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.
- Allโirrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autoritร indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere รจ sempre disposta in caso di recidivaโ.
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Reati previsti dalย D. Lgs. n. 202/2007 e dalla L. 549/1993
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(xvi) Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)
โ Per la violazione delle prescrizioni dellโarticolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dellโarticolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.
Allโirrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autoritร indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere รจ sempre disposta in caso di recidivaโ.
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(xvii) Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)
โSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchรฉ i membri dellโequipaggio, il proprietario e lโarmatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dellโart. 4, sono puniti con lโammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare
gravitร , alla qualitร delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica lโarresto da sei mesi a due anni e lโammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
Il danno si considera di particolare gravitร quando lโeliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessitร sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionaliโ.
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(xviii) Cessazione e riduzione dellโimpiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
โLa produzione, il consumo, lโimportazione, lโesportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge รจ vietata lโautorizzazione di impianti che prevedano lโutilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
Con decreto del Ministro dellโambiente, di concerto con il Ministro dellโindustria, del commercio e dellโartigianato, sono stabiliti, in conformitร alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale รจ consentito lโutilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti giร venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalitร per la cessazione dellโutilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresรฌโ individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, lโutilizzazione, la commercializzazione, lโimportazione e lโesportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
(PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).
Lโadozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
Le imprese che intendono cessare la produzione e lโutilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dellโindustria, del commercio e dellโartigianato e dellโambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui allโarticolo 10, con prioritร correlata allโanticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalitร che saranno fissate con decreto del Ministro dellโindustria, del commercio e dellโartigianato, dโintesa con il Ministro dellโambiente.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo รจ punito con lโarresto fino a due anni e con lโammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piรน gravi, alla condanna consegue la revoca dellโautorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta lโattivitร costituente illecitoโ.
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2. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Le sanzioni previste in relazione ai Reati Ambientali
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโart. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.
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| Norma richiamata | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
| Art. 452-bis c.p. | Da 250 a 600 quote | Si, durata massima di 1 anno |
| Art. 452-quater c.p. | Da 400 a 800 quote | Si |
| Art. 452-quinquies c.p. | Da 200 a 500 quote | Nessuna |
| Art. 452-sexies c.p. | Da 250 a 600 quote | Nessuna |
| Art. 452-octies c.p. | Da 300 a 1.000 quote | Nessuna |
| Art. 727-bis c.p. | Fino a 250 quote | Nessuna |
| Art. 733-bis c.p. | Da 150 a 250 quote | Nessuna |
| Art. 137, commi 3, 5 (primo periodo) e 13 T.U.A. | Da 150 a 250 quote | Nessuna |
| Art. 137, commi 2, 5 (secondo period) e 11, T.U.A. | Da 200 a 300 quote | Si, durata massima di 6 mesi |
| Art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A. | Fino a 250 quote | Nessuna |
| Norma richiamata | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
| Art. 256, comma 1, lett. b), T.U.A. | Da 150 a 250 quote | Nessuna |
| Art. 256, comma 3, primo periodo, T.U.A | Da 150 a 250 quote | Nessuna |
| Art. 256, comma 3, secondo periodo, T.U.A. | Da 200 a 300 quote | Si, durata massima di 6 mesi |
| Art. 256, comma 5, T.U.A. | Da 150 a 250 quote | Nessuna |
| Art. 256, comma 6, primo periodo, T.U.A. | Fino a 250 quote | Nessuna |
| Art. 257, comma 1, T.U.A. | Fino a 250 quote | Nessuna |
| Art. 257, comma 2, T.U.A. | Da 150 a 250 quote | Nessuna |
| Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A. | Da 150 a 250 quote | Nessuna |
| Art. 260, comma 1, T.U.A. | Da 300 a 500 quote | Si, durata massima di 6 mesi (*) |
| Art. 260, comma 2, T.U.A. | Da 400 a 800 quote | Si, durata massima di 6 mesi (*) |
| Art. 260-bis, comma 6, T.U.A. | Da 150 a 250 quote | Nessuna |
| Art. 260-bis, comma 7, secondo periodo, T.U.A. | Da 150 a 250 quote | Nessuna |
| Art. 260-bis, comma 7, terzo periodo, T.U.A. | Da 150 a 250 quote | Nessuna |
| Art. 260-bis, comma 8, primo periodo, T.U.A. | Da 150 a 250 quote | Nessuna |
| Art. 260-bis, comma 8, secondo periodo, T.U.A. | Da 200 a 300 quote | Nessuna |
| Art. 279, comma 5, T.U.A. | Fino a 250 quote | Nessuna |
| Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150:
articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4
|
Fino a 250 quote
|
Nessuna |
| Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150:
articolo 1, comma 2 |
Da 150ย a 250 quote | Nessuna |
| Reati del codice penale richiamati dall’articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) reati per cui รจ prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) reati per cui รจ prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) reati per cui รจ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) reati per cui รจ prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione |
1) Finoย a 250 quote;
2) Da 150 fino a 250 quote; 3)ย Da 200 a 300 quote; 4)ย Da 300 a 500 quote |
Nessuna |
| Reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202:
a) reato di cui all’articolo 9, comma 1; b) articoli 8, comma 1, e 9, comma 2; c) reato di cui all’articolo 8, comma 2 |
a) Fino a 250 quote;
b) Da 150 fino a 250 quote; c) Da 200 a 300 quote |
– Per art.8ย interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitร |
(*) Se l’ente o una sua unitร organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitร ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Decreto.
Ai sensi del comma 6 dellโart. 25-undecies del D. Lgs. 231/01, le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metร nel caso di commissione del reato previsto dall’articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Ai sensi del comma 7 dellโart. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
Infine, ai sensi del comma 8 dellโart. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 se l’ente o una sua unitร organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitร ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโeventuale pubblicazione della sentenza di condanna).
3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Norme di Comportamento Generale
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Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:
- astenersi dal porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del Decreto);
- evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nellโesercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per lโambiente;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sรฉ fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
Al fine di realizzare un Sistema di Gestione Ambientale (di seguito, โSGAโ) idoneo nel tempo a gestire lโimpatto della Societร sullโambiente e a prevenire la commissione dei Reati Ambientali di cui allโart. 25-undecies del Decreto, ritenutiย ad applicabili e rilevanti a Guzzini e Fontana Projects s.r.l., la stessa provvede a:
- integrare nelle politiche di stabilimento gli aspetti di tutela ambientale;
- definire, mediante un dettagliato programma, gli obiettivi, i progetti e lโattribuzione delle risorse economiche necessarie, per il mantenimento e/o il costante miglioramento del livello di protezione dellโambiente;
- individuare gli aspetti ambientali maggiormente significativi e a quantificarne gli impatti derivanti in condizioni normali, anormali e di emergenza;
- individuare gli indicatori per la valutazione delle prestazioni ambientali degli stabilimenti e definire le modalitร per il periodico monitoraggio delle stesse;
- mantenere nel tempo le condizioni di idoneitร dellโSGA , provvedendo ad integrarne ed adeguarne le previsioni, sia con riferimento ad intervenute modifiche normative, sia ad interventi strutturali su stabilimenti esistenti;
- definire nomine, ruoli e responsabilitร per la corretta attuazione delle politiche ambientali;
- ottenere, integrare e rinnovare le autorizzazioni in materia ambientale, necessarie allo svolgimento delle attivitร produttive in conformitร alla legge;
- definire i piani di monitoraggio delle prestazioni degli stabilimenti, in base alle indicazioni/prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ed effettuare i relativi controlli periodici di conformitร ;
- definire e predisporre un piano periodico di monitoraggio per verificare in modo costante e nel tempo le prestazioni degli stabilimenti;
- definire le modalitร per pianificare e condurre gli audit interni finalizzati alla verifica dello stato di applicazione del SGA e della relativa conformitร legislativa;
- svolgere attivitร di formazione per far acquisire consapevolezza e competenza al personale che svolge compiti da cui possono determinarsi impatti ambientali;
- definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni in materia ambientale indicate nellโSGA e nella presente Sezione della
Parte Speciale;
- modificare la presente Sezione della Parte Speciale qualora siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attivitร in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Conseguentemente, la presente Sezione della Parte Speciale prevede, a carico dei soggetti aziendali preposti lato sensu –ย ciascuno per le attivitร di propria competenza specificamente individuate – ad attuare le misure in materia di tutela dellโambiente adottate dalla Societร , lโadempimento degli obblighi di:ย ย dare attuazione al programma aziendale di protezione dellโambiente;
agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilitร espressamente conferite ed osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Direttore di stabilimento ai fini della protezione dellโambiente;
effettuare controlli periodici sulle prestazioni degli stabilimenti al fine di fare rispettare i limiti quali-quantitativi di emissione/scarico contenuti nelle autorizzazioni;
eseguire gli audit interni secondo le modalitร e la periodicitร definita dalla Societร ; ย segnalare immediatamente al Direttore dello stabilimento eventuali situazione di non adeguatezza dellโSGA, nonchรฉ altre eventuali criticitร di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilitร , per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali;
partecipare ai corsi di formazione sullaย politica adottata dalla Societร in tema di ambiente;
contribuire, insieme al Direttore di stabilimento, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autoritร competente o comunque necessari per la protezione dellโambiente.
In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare, per quanto di competenza, quanto definito al fine di preservare lโAmbiente e devono comunicare tempestivamente alle strutture competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravitร ) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.
Regole di comportamento per soggetti esterni alla Societร
ร fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del Decreto).
ร fatto, altresรฌ, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di protezione dellโambiente.
In particolare i fornitori di servizi ambientali devono: (i) garantire la propria serietร professionale e la propria idoneitร tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dalla Societร ; (ii) operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali concesse alla Societร ; (iii) recepire le informazioni fornite dalla Societร in merito alle politiche ambientali adottate cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dellโambiente (iv) comunicare tempestivamente alla Societร eventuali criticitร rilevate nellโesecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilitร , per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.
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SEZIONE 13
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IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE
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1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย La fattispecie di reato prevista dallโArticolo 25-duodecies, D.Lgs. n. 231 del 2001
La presente Parte Speciale si riferisce alla fattispecie di reato richiamata dallโart. 25-duodecies,ย inserita nel D.Lgs. n. 231 del 2001, dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Questโultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilitร amministrativa degli enti anche al reato previsto dallโarticolo 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – โTesto Unico sullโimmigrazioneโ – (di seguito, per brevitร , โImpiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno รจ irregolareโ)
Lo stesso legislatore รจ intervenuto nuovamente sulla fattispecie con il D. L. n. 20/2023 che ha introdotto il reato previsto dallโart. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 del Testo Unico sullโimmigrazione.
In forza di tali norme:
(i) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente lโingresso Aggiornato alla data del 10 ottobre 2023 (ultimo provvedimento inserito: L. 9 ottobre 2023, n. 137) 54/70 nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non รจ cittadina o non ha titolo di residenza permanente, รจ punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
- a) il fatto riguarda lโingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piรน persone;
- b) la persona trasportata รจ stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumitร per procurarne lโingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata รจ stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne lโingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto รจ commesso da tre o piรน persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilitร di armi o materie esplodenti.
Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piรน delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista รจ aumentata.
La pena detentiva รจ aumentata da un terzo alla metร e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano lโingresso di minori da impiegare in attivitร illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piรน grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalitร dello straniero o nellโambito delle attivitร punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, รจ punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
Quando il fatto รจ commesso in concorso da due o piรน persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piรน persone, la pena รจ aumentata da un terzo alla metร .
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(ii) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno รจ irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
ย
“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12[27]sono aumentate da un terzo alla metร :ย
- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in etร non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento
di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale[28]โ.
ย
Poichรฉ lโart. 25-duodecies del Decreto richiama espressamente solo il comma 12 bis della norma dellโart. 22 del TUI sopra riportato (comma peraltro anchโesso introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109), il reato di impiego da parte del datore di lavoro di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto (e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge), revocato o annullato rileva ai fini del Decreto soltanto nelle ipotesi aggravate, ovvero soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 12 bis.
Pur in assenza di precisi indici letterali, i primi commenti sul comma 12 bis di recente introdotto (in linea con quanto previsto dalla summenzionata Direttiva 2009/52/CE) propendono per la natura alternativa delle circostanze aggravanti ivi indicate: in altri termini, per lโintegrazione della fattispecie penale rilevante ai sensi del Decreto, a fronte della quale scatteranno le relative sanzioni previste dal Decreto stesso, รจ sufficiente la ricorrenza di una delle seguenti condizioni:
- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in etร non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui allโart. 603 bis c.p.
2. Le sanzioni previste in relazione al Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno รจ irregolare
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโart. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.
ย
| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
| Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs. n. 286/1998 | Da 400 a 1000 quote | ย a) l’interdizione dall’esercizio dell’attivitร ;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
per una durata non inferiore a un anno |
| Art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 | Daย 100 a 200 quote | โโ |
| Articolo 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. | da 100 a 200 quote, entro il limite di
150.000 euro |
Nessuna |
ย
In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโeventuale pubblicazione della sentenza di condanna).
3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Norme di Comportamento Generale
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Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno รจ irregolare, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:
- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, la fattispecie del Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno รจ irregolare, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.
In particolare, i Destinatari devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito indicati:
- non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno;
- verificare in via preventiva le informazioni disponibili su ogni possibile fornitore (incluse le informazioni economiche e relative alla reputazione) ed evitare di intraprendere o intrattenere relazioni dโaffari con fornitori dei quali sia conosciuto o sospettato il coinvolgimento in attivitร illecite.
SEZIONE 14
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FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DIย SCOMMESSA E GIOCHI DโAZZARDO ESERCITATO A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI
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1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย La fattispecie di reato prevista dallโArticolo 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001
La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dallโart. 25-quaterdecies,ย inserite nel D.Lgs. n. 231 del 2001, dalla L. n. 39/2019. Questโultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilitร amministrativa degli enti anche ai reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi dโazzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati previsti dalla L. 401/1989).
In particolare, le fattispecie inserite allโinterno del D.Lgs n, 231/01 sono le seguenti:
- (i) Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- (ii) Esercizio abusivo di attivitร di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989).
In particolare:
(i) Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
Chiunque offre o promette denaro o altra utilitร o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dallโUnione italiana per lโincremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, รจ punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entitร si applica la sola pena della multa.
Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilitร o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
Se il risultato della competizione รจ influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
(ii) Esercizio abusivo di attivitร di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)
Chiunque esercita abusivamente lโorganizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivitร sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dallโUnione italiana per lโincremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita lโorganizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilitร รจ punito con lโarresto da tre mesi ad un anno e con lโammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dellโAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchรฉ a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e lโaccreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicitร effettuate con qualunque mezzo di diffusione.
Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalitร di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dร pubblicitร al loro esercizio รจ punito con lโarresto fino a tre mesi e con lโammenda da lire centomila a lire un milione.
Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalitร di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, รจ punito con lโarresto fino a tre mesi o con lโammenda da lire centomila a lire un milione.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi dโazzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dallโarticolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato
dallโarticolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.
Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dellโarticolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivitร organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire lโaccettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o allโestero.
Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dallโarticolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dellโarticolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione allโuso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
2. Le sanzioni previste in relazione frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o diย scommessa e giochi dโazzardo esercitato a mezzo di apparecchi vietati
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโart. 25-quaterdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.
ย
| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
| – per i delitti | – Fino a 500 quote | ย a) l’interdizione dall’esercizio dell’attivitร ;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
per una durata non inferiore a un anno |
| – per le contravvenzioni | – Fino a 260 quote | Nessuna |
ย
In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento.
3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Norme di Comportamento Generale
Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o diย scommessa e giochi dโazzardo esercitato a mezzo di apparecchi vietati, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:
- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, la fattispecie di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi dโazzardo esercitato a mezzo di apparecchi vietati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.
SEZIONE 15
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CONTRABBANDO
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1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย La fattispecie di reato prevista dallโArticolo 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001
La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dallโart. 25-sexiesdecies,ย inserite nel D.Lgs. n. 231 del 2001, dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75. Questโultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilitร amministrativa degli enti anche ai reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n.43 – โTesto Unico della Legge Doganaleโ (di seguito, per brevitร , TULD).
In particolare, le fattispecie previste dal TULD inserite allโinterno del D.Lgs n, 231/01 sono le seguenti:
- (i) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
ร punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci voltei diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dellโart. 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la piรน vicina dogana; c) รจ sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nellโart. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dellโart. 25 per il delitto di contrabbando.
- (ii) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
ร punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali piรน vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dellโart. 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta lโancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o lโimbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena รจ punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
- (iii) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
ร punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta lโancora o sta alla cappa in prossimitร del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dellโart. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto รจ prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana allโaltra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nellโart. 254 per lโimbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena รจ punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
- (iv) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
ร punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo รจ prescritto; b) che al momento della partenza dellโaeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dellโaeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il piรน breve termine, lโatterraggio alle Autoritร indicate dallโart. 114. In tali casi รจ considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche lโaeromobile. Con la stessa pena รจ punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nellโaeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.
- (v) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
ร punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nellโart. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.
- (vi) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
ร punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dร , in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nellโart. 140.
- (vii) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
Il concessionario di un magazzino doganale di proprietร privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi รจ stata la prescritta dichiarazione dโintroduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, รจ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.
- (viii) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
ร punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
- (ix) Contrabbando nellโesportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per lโimportazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, รจ punito con la multa non minore di due volte lโammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.
- (x) Contrabbando nellโimportazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero Aggiornato alla data del 10 ottobre 2023 (ultimo provvedimento inserito: L. 9 ottobre 2023, n. 137) 61/70 usa altri mezzi fraudolenti, รจ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte lโammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.
- (xi) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali รจ punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dallโarticolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).
- (xii) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
Se i fatti previsti dallโarticolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena รจ aumentata. Nelle ipotesi previste dallโarticolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o lโimpunitร del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nellโesecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo lโautore รจ sorpreso insieme a due o piรน persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto รจ connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato lโautore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare lโintervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumitร ; e) nel commettere il reato lโautore ha utilizzato societร di persone o di capitali ovvero si รจ avvalso di disponibilitร finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo lโ8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con lโItalia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. La circostanza attenuante prevista dallโarticolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non puรฒ essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantitร di pena risultante dallโaumento conseguente alle predette aggravanti.
- (xiii) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
Quando tre o piรน persone si associano allo scopo di commettere piรน delitti tra quelli previsti dallโarticolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano lโassociazione sono puniti, per ciรฒ solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa allโassociazione รจ punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena รจ aumentata se il numero degli associati รจ di dieci o piรน. Se lโassociazione รจ armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dellโarticolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. Lโassociazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilitร , per il conseguimento delle finalitร dellโassociazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metร nei confronti dellโimputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che lโattivitร delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente lโautoritร di polizia o lโautoritร giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per lโindividuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
- (xiv) Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, รจ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.
- (xv) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)
Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, รจ punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa รจ aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o piรน persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui lโassociazione รจ stata costituita; d-bis) quando lโammontare dei diritti di confine dovuti รจ superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa รจ aggiunta la reclusione fino a tre anni quando lโammontare dei diritti di confine dovuti รจ maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.
2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Impiego di Contrabbando
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโart. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.
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| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
| reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 | Fino a 200 quote | – il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
– l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร concessi; -il divieto di pubblicizzare beni o servizi |
| Ipotesi di reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 in cui i diritti di confine dovuti superano centomila euro | Fino a 400 quote | Le medesime sopra previste |
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In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento.
3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Norme di Comportamento Generale
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In linea generale, il sistema di organizzazione della Societร deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene lโattribuzione di responsabilitร , di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attivitร operative.
Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, del Codice di Comportamento, nello svolgimento delle attivitร sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono, inoltre, tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.
In linea generale, รจ fatto divieto ai Destinatari di:
- intrattenere rapporti con lโAgenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito โAgenzia delle Doganeโ), in rappresentanza o per conto della Societร , in mancanza di apposita delega o procura della Societร stessa;
- presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali allโAgenzia delle Dogane ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dallโAgenzia delle Dogane;
- fornire documenti o informazioni mendaci allo spedizioniere e/o allโAgenzia delle Dogane;
- tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di appartenenti allโAgenzia delle Dogane tali da indurli in errori di valutazione;
- conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, autoritร pubbliche ovvero ad organi dellโAutoritร Giudiziaria;
- ottenere, importare, esportare, occultare, scaricare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale.
In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi Destinatari hanno inoltre lโobbligo di:
- assicurare la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile, doganale e fiscale. Pertanto, รจ fatto divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o lโoccultamento dei documenti impediscano, alle autoritร ed agli organi di vigilanza di effettuare le dovute attivitร di controllo;
- corrispondere i diritti dovuti o garantirne i pagamenti;
- accertarsi dellโidentitร della controparte e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce;
- garantire che gli incarichi affidati a terzi in rappresentanza o nellโinteresse della Societร siano sempre assegnati in forma scritta, richiedendo il rispetto del Codice Etico;
- rilasciare mandati allo spedizioniere che siano specifici rispetto alle attivitร da svolgere e alle responsabilitร da assumere e comprensivi delle clausole โ231โ.
Inoltre:
- le procedure aziendali devono essere caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonchรฉ di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilitร delle fasi principali del processo;
- qualsiasi rapporto con funzionari pubblici deve essere corretto, formale ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare;
- i soggetti esterni allโorganizzazione deputati ad intrattenere rapporti e a rappresentare la Societร nei confronti dellโAgenzia delle Dogane, anche in sede di ispezioni ed accertamenti da parte di queste ultime, devono essere formalmente identificati e le relative deleghe formalizzate contrattualmente;
- devono essere svolti dei controlli a campione, al fine di assicurare lโosservanza della normativa in materia doganale da parte dello spedizioniere incaricato;
- deve essere effettuato un costante monitoraggio, anche attraverso consulenti esterni, dellโevoluzione della normativa di riferimento e delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni / denunce / adempimenti nei confronti dellโAgenzia delle Dogane;
- la documentazione relativa alla gestione degli adempimenti doganali, su supporto cartaceo e/o elettronico, nonchรฉ di eventuali controlli effettuati deve essere archiviata e conservata in un archivio tenuto dalla funzione Pianificazione e Controllo e dalla funzione Procurement, ognuno per la parte di propria competenza;
- la selezione degli spedizionieri deve essere effettuata sulla base dei requisiti di reputazione, onorabilitร e affidabilitร tra gli enti iscritti nellโalbo professionale degli spedizionieri doganali;
- la valutazione e l’inserimento degli spedizionieri in anagrafica fornitori deve tenere conto della loro capacitร di soddisfare i requisiti richiesti dalla tipologia di prodotto oggetto della fornitura e dall’entitร della fornitura (es. paese di destinazione);
- la trattativa tecnico-economica tra la richiesta e le offerte ricevute deve avvenire, ove possibile, con il ricorso a piรน spedizionieri;
- nel processo di scelta dello spedizioniere deve essere garantita la documentabilitร delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilitร e attendibilitร commerciale (es. richiesta certificati Antimafia, visure dei casellari giudiziari e carichi pendenti);
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi deve essere distinzione tra i soggetti che emettono lโordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o lโavvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- devono essere previsti controlli sugli scostamenti tra lโimporto fatturato dallo spedizioniere e lโimporto ordinato allo spedizioniere;
- contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con gli spedizionieri, devono contenere informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Societร relativamente al Modello Organizzativo ed al Codice Etico di Gruppo, nonchรฉ sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico di Gruppo, ai principi comportamentali che ispirano la Societร e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.
SEZIONE 16
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DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
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1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย La fattispecie di reato prevista dallโArticolo 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001
La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dallโart. 25-septiesdecies,ย inserite nel D.Lgs. n. 231 del 2001, dalla Legge del 9 marzo 2022, n. 22. Questโultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilitร amministrativa degli enti anche ai reati contro il patrimonio culturale previsti allโinterno del Codice Penale dagli artt. 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies, 518.quaterdecies c.p.
In particolare, le fattispecie inserite allโinterno del D.Lgs n, 231/01 sono le seguenti:
- (i) Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- (ii) Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- (iii) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- (iv) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- (v) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518- novies c.p.);
- (vi) Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- (vii) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518- undecies c.p.);
- (viii) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- (ix) Contraffazione di opere dโarte (art. 518-quaterdecies c.p.).
In dettaglio, le varie fattispecie sono:
(i) Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sรฉ o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, รจ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
La pena รจ della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato รจ aggravato da una o piรน delle circostanze previste nel primo comma dellโarticolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, รจ commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
ย
(ii) Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
Chiunque per procurare a sรฉ o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso รจ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.
Se il fatto รจ commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena รจ aumentata.
ย
(iii) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sรฉ o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, รจ punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
La pena รจ aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dellโarticolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dellโarticolo 629, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando lโautore del delitto da cui i beni culturali provengono non รจ imputabile o non รจ punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilitร riferita a tale delitto.
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(iv) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, รจ punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, รจ punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.
ย
(v) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518- novies c.p.)
ร punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietร o della detenzione di beni culturali; 3) lโalienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
ย
(vi) Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dallโordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato รจ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
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(vii) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518- undecies c.p.)
Chiunque trasferisce allโestero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione รจ punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.
La pena prevista al primo comma si applica altresรฌ nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate lโuscita o lโesportazione temporanee nonchรฉ nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilitร di cose di interesse culturale ad autorizzazione allโuscita dal territorio nazionale.
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(viii) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui รจ punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integritร รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
La sospensione condizionale della pena รจ subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o allโeliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attivitร non retribuita a favore della collettivitร per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalitร indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
ย
(ix) Contraffazione di opere dโarte (art. 518-quaterdecies c.p.)
ร punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:
1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffร , altera o riproduce unโopera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichitร o di interesse storico o archeologico;
2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichitร o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3) chiunque, conoscendone la falsitร , autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsitร , come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.
ร sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a personeestranee al reato. Delle cose confiscate รจ vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti contro il patrimonio culturale
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโart. 25-septiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.
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| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
| – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518- novies c.p.) | -Da 100 a 400 quote | a) l’interdizione dall’esercizio dell’attivitร ;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. per una durata non superiore a due anni |
| – Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
– Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
– Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518- undecies c.p.) |
– Da 200 a 500 quote | โโ |
| – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
– Contraffazione di opere dโarte (art. 518-quaterdecies c.p.) |
– Da 300 a 700 quote | โโ |
| – Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
– Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
– Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) |
– Da 400 a 900 quote | โโ |
ย
In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento.
3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Norme di Comportamento Generale
ย
Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro il patrimonio Culturale, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:
- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, la fattispecie dei Delitti contro il patrimonio Culturale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.
Le procedure aziendali devono essere caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonchรฉ di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilitร delle fasi principali del processo;
SEZIONE 17
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RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
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1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย La fattispecie di reato prevista dallโArticolo 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231 del 2001
La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dallโart. 25-duodevicies,ย inserite nel D.Lgs. n. 231 del 2001, dalla Legge del 9 marzo 2022, n. 22. Questโultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilitร amministrativa degli enti anche ai reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici previsti allโinterno del Codice Penale.
In particolare, le fattispecie inserite allโinterno del D.Lgs n, 231/01 sono le seguenti:
- (i) Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);(ii) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).
In particolare:
(i) Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare lโidentificazione della loro provenienza delittuosa, รจ punito con la
reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
La pena รจ diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale รจ stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando lโautore del delitto da cui i beni culturali provengono non รจ imputabile o non รจ punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilitร riferita a tale delitto.
(ii) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
Chiunque, fuori dei casi previsti dallโarticolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura รจ punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
2. Le sanzioni previste in relazione al riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโart. 25-duodevicies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.
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| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
| – Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
– Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) |
– Da 500 a 1000 quote | Nessuna |
| – Se l’ente o una sua unitร organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1. | โโ | – interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitร |
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In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento.
3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Norme di Comportamento Generale
ย
Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti di riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio dei beni culturali , i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:
- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, la fattispecie dei Delitti di riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio dei beni culturali, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.
Le procedure aziendali devono essere caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonchรฉ di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilitร delle fasi principali del processo.
SEZIONE 18
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RAZZISMO E XENOFOBIA
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1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย La fattispecie di reato prevista dallโArticolo 25-terdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001
La presente Parte Speciale si riferisce alla fattispecie di reato richiamata dallโart. 25-terdecies,ย inserite nel D.Lgs. n. 231 del 2001, articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018. Questโultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilitร amministrativa degli enti anche ai reati di razzismo e xenofobia previsti allโinterno del Codice Penale.
In particolare, la fattispecie inserita allโinterno del D.Lgs n, 231/01 รจ la seguente:
- (i) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)
In particolare:
(i) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, รจ punito:
- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superioritร o sullโodio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
ร vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi lโincitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivitร , รจ punito, per il solo fatto della partecipazione o dellโassistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciรฒ solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero lโistigazione e lโincitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sullโapologia della Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro lโumanitร e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale..
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2. Le sanzioni previste in relazione ai delitti di razzismo e xenofobia
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโart. 25-terdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.
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| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
| Art. 604-bis c.2 c.p. | – Da 200 a 800 quote | Nessuna |
| Art. 604-bis c.1 c.p. | โโ | – sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. |
| โSe l’ente o una sua unitร organizzativa รจ stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1 | โโ | – interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitร ai sensi dell’articolo 16, comma 3 |
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In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento.
3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Norme di Comportamento Generale
Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti di razzismo e xenofobia, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:
- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, la fattispecie dei Delitti di razzismo e xenofobia, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.
Le procedure aziendali devono essere caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonchรฉ di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilitร delle fasi principali del processo.
SEZIONE 19
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DELITTI CONTRO LA PERSONALITร INDIVIDUALE
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1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย La fattispecie di reato prevista dallโArticolo 25-quinquies, D.Lgs. n. 231 del 2001
La presente Parte Speciale si riferisce alla fattispecie di reato richiamata dallโart. 25-quinquies,ย inserite nel D.Lgs. n. 231 del 2001, articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016. Questโultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilitร amministrativa degli enti anche ai reati di razzismo e xenofobia previsti allโinterno del Codice Penale.
In particolare, le fattispecie inserite allโinterno del D.Lgs n, 231/01 sono le seguenti:
- (i) Riduzione o mantenimento in schiavitรน o in servitรน (art. 600 c.p.);
- (ii) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- iii) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- (iv) Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater);
- (v) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- (vi) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- (vii) Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- (viii) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- (ix) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- (x) Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
In particolare:
(i) Riduzione o mantenimento in schiavitรน o in servitรน (art. 600
c.p.)
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietร ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero allโaccattonaggio o comunque al compimento di attivitร illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, รจ punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta รจ attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autoritร o approfittamento di una situazione di vulnerabilitร , di inferioritร fisica o psichica o di una situazione di necessitร , o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autoritร sulla persona.
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(ii) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
ร punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di etร inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di etร inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di etร compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilitร , anche solo promessi, รจ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
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(iii) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
ร punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate allโadescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, รจ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, รจ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena รจ aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantitร .
Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto รจ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivitร sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
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(iv) Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dallโarticolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, รจ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena รจ aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantitร .
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante lโutilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto รจ punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.
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(v) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena รจ diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualitร di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
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(vi) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivitร di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivitร รจ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
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(vii) Tratta di persone (art. 601 c.p.)
ร punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede lโautoritร sulla persona, ospita una o piรน persone che si trovano nelle condizioni di cui allโarticolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o piรน persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autoritร o approfittamento di una situazione di vulnerabilitร , di inferioritร fisica, psichica o di necessitร , o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autoritร , al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero allโaccattonaggio o comunque al compimento di attivitร illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalitร di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di etร .
La pena per il comandante o lโufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, รจ aumentata fino a un terzo.
Il componente dellโequipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta รจ punito, ancorchรฉ non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.
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(viii) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
Chiunque, fuori dei casi indicati nellโarticolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui allโarticolo 600 รจ punito con la reclusione da otto a venti anni.
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(ix) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, รจ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante lโattivitร di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piรน delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piรน rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantitร e qualitร del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa allโorario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, allโaspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano lโaumento della pena da un terzo alla metร :
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o piรน dei soggetti reclutati siano minori in etร non lavorativa;
3) lโaver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
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(x) Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui allโarticolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, รจ punito, se il fatto non costituisce piรน grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante lโutilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena รจ aumentata: 1) se il reato รจ commesso da piรน persone riunite; 2) se il reato รจ commesso da persona che fa parte di unโassociazione per delinquere e al fine di agevolarne lโattivitร ; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
2. Le sanzioni previste in relazione ai delitti contro la personalitร individuale
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโart. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.
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| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
| Artt.600, 601, 602 e 603 bis c.p. | – Da 400 a 1000 quote | – sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno |
| Articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, e 600 quinquies c.p. | -Da 300 a 800 quote | -sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno |
| โโโArticoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, nonchรฉ per il delitto di cui all’articolo 609 undecies c.p. | -Da 200 a 700 quote | Nessuna |
| โSe l’ente o una sua unitร organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 | interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitร ai sensi dell’articolo 16, comma 3 |
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In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย previste in generale dalla normativa di riferimento.
3.Norme di Comportamento Generale
Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro la personalitร individuale, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:
- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, la fattispecie dei Delitti contro la personalitร individuale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.
Le procedure aziendali devono essere caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonchรฉ di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilitร delle fasi principali del processo.
SEZIONE 20
COMPITI DELLโODV
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Fermi restando i compiti e le funzioni dellโOdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, lo stesso รจ tenuto a:
- verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti sia nei principi generali sia le prescrizioni specifiche per ciascuna area rischio individuata;
- monitorare lโadozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Societร ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231;
- verificare lโadozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231.
[1]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede lโart. 319-bis c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dallโart. 25, 3ยฐ comma del d.lgs. 231/2001 in forza del quale โLa pena รจ aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartieneโ.
[2]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Le circostanze aggravanti previste dai numeri 1) e 2) del 4ยฐ comma dellโart. 617-quater c.p. ricorrono qualora il fatto รจ commesso: โ1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessitร ; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualitร di operatore del sistemaโ.
[3] Il reato di โFatti di lieve entitร โ, in relazione al reato di โFalse comunicazioni socialiโ di cui allโart. 2621 c.c., รจ stato introdotto dalla Legge n. 69/2015 ( โDisposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonchรฉ ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.โ)
[4]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Il reato di โFalse comunicazioni sociali delle societร quotateโ era originariamente rubricato come โFalse comunicazioni sociali in danno della societร , dei soci o dei creditoriโ. La rubrica e il contenuto dellโarticolo sono stati sostituiti dalla Legge n. 69/2015 ( โDisposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonchรฉ ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme diattuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.โ)
[5]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย In forza del disposto di cui allโart. 583, comma 1, c.p.: โla lesione personale รจ grave, e si applica la pena da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o unโincapacitร di attendere
alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce lโindebolimento permanente di un senso o di un organo (โฆ)โ.
[6] In forza del disposto di cui allโart. 583, comma 2, c.p.: โla lesione personale รจ gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda lโarto inservibile, ovvero la perdita dellโuso di un organo o della capacitร di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltร della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del visoโ.
[7] Articolo 16, TUS, Delega di funzioni
- La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, รจ ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalitร ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato lโautonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
[8] Articolo 18, TUS Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Il datore di lavoro, che esercita le attivitร di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivitร
secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
- c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacitร e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinchรฉ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchรฉ delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richieder al medico competente lโosservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui allโarticolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchรฉ i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il piรน presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivitร in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dallโarticolo 53, comma 5, nonchรฉ consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento รจ consultato esclusivamente in azienda.
- p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dallโarticolo 53, comma 5, e,, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento รจ consultato esclusivamente in azienda.;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all’INAIL, o all’IPSEMA, nonchรฉ per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui allโarticolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino lโassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellโevento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino unโassenza al lavoro superiore a tre giorni. Lโobbligo di comunicazione degli infortuni che comportino unโassenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui allโarticolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonchรฉ per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attivitร , alle dimensioni dell’azienda o dell’unitร produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell’ambito dello svolgimento di attivitร in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalitร del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unitร produttive con piรน di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all’INAIL e allโIPSEMA, nonchรฉ per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui allโarticolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione lโobbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza giร eletti o designati;
- bb) vigilare affinchรฉ i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneitร ;
1-bis Lโobbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano lโassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellโevento, escluso quello dellโevento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dallโadozione del decreto interministeriale di cui allโarticolo 8, comma 4.
- Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- a) la natura dei rischi;
- b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati,
con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
3-bis Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresรฌ a vigilare in ordine allโadempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando lโesclusiva responsabilitร dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
[9]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Articolo 19, TUS Obblighi del preposto
- In riferimento alle attivitร indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchรฉ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinchรฉ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchรฉ i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il piรน presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivitร in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
[10]ย ย ย ย ย ย ย ย Articolo 20, TUS Obblighi dei lavoratori1
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- I lavoratori devono in particolare:
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonchรฉ i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchรฉ’ qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilitร e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
I lavoratori di aziende che svolgono attivitร in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalitร del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.
[11] Occorre precisare che il termine โimpiegareโ deve essere inteso quale sinonimo di โusare comunqueโ, ossia di utilizzo a qualsiasi scopo. Tuttavia, considerando che il fine ultimo perseguito dalla norma in esame consiste nellโimpedire il turbamento del sistema economico, lโutilizzo di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita rileva, principalmente, come utilizzo a fini di profitto. Pertanto, lโespressione โattivitร economiche o finanziarieโ va intesa come qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti.
[12]ย ย ย ย ย ย ย ย Art. 64-quinquies, Legge 633/1941 (LdA): โL’autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell’Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all’interno dell’Unione stessa, le vendite successive della copia;
- qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).โ
[13]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Art. 64-sexies, Legge 633/1941 (LdA): โNon sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:
- l’accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalitร didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell’ambito di un’impresa, purchรฉ si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell’ambito di tali attivitร di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalitร o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all’autorizzazione del titolare del diritto;
l’impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale. Non sono soggette all’autorizzazione dell’autore le attivitร indicate nell’articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell’utente legittimo della
banca di dati o di una sua copia, se tali attivitร sono necessarie per l’accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego;
se l’utente legittimo รจ autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile.
Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978,
- 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente
pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.โ
[14]ย ย ย ย ย ย ย ย Art.102-bis, Legge 633/1941 (LdA): โAi fini del presente titolo si intende per: a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalitร o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L’attivitร di prestito dei soggetti di cui all’articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione; c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalitร o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L’attivitร di prestito dei soggetti di cui all’articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
ย La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell’Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell’Unione europea.
ย Indipendentemente dalla tutelabilitร della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalitร o di una parte sostanziale della stessa.
ย Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o residenti abituali nel territorio dell’Unione europea.
ย La disposizione di cui al comma 3 si applica altresรฌ alle imprese e societร costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro d’attivitร principale all’interno della Unione europea; tuttavia, qualora la societร o l’impresa abbia all’interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l’attivitร della medesima e l’economia di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
ย Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data del completamento stesso.
ย Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1ยฐ gennaio dell’anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.ย
Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati cosรฌ modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
Non sono consentiti l’estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
Il diritto di cui al comma 3 puรฒ essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.โ
[15]ย ย ย ย ย ย ย ย Art.102-ter, Legge 633/1941 (LdA): โL’utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non puรฒ arrecare pregiudizio al titolare del diritto d’autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
L’utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non puรฒ eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.
Non sono soggette all’autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attivitร di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall’utente legittimo. Se l’utente legittimo รจ autorizzato ad effettuare l’estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.โ
[16]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Art. 174-quinquies, L.633/1941 (LdA): โ1. Quando esercita lโazione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nellโambito di un esercizio commerciale o di unโattivitร soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dร comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per lโadozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, puรฒ disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dellโesercizio o dellโattivitร per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, รจ sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dellโesercizio o dellโattivitร per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica lโart. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica รจ disposta la revoca della licenza di esercizio o dellโautorizzazione allo svolgimento dellโattivitร . 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e di post produzione, nonchรฉ di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attivitร di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui allโart. 45 della L. 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dellโazione penale; se vi รจ condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennioโ.
[17]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Si tratta, in particolare dei reati di falsitร in atti di cui agli articoli dal 476 al 493-bis, c.p..
[18]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Art. 137, comma 1, T.U.A.: โChiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, รจ punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da euro 1.500 a euro 10.000.โ
[19] Art. 107, comma 1, T.U.A., scarichi in reti fognarie: โFerma restando l’inderogabilitร dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall’Autoritร d’ambito competente in base alle caratteristiche dell’impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonchรฉ il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2โ.
[20]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Art. 108, comma 4, T.U.A., scarichi di sostanze pericolose: โPer le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresรฌ la quantitร massima della sostanza espressa in unitร di peso per unitร di elemento caratteristico dell’attivitร inquinante e cioรจ per materia prima o per unitร di prodotto, in conformitร con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.โ
[21] Art. 103 T.U.A., scarichi sul suolo: โ1. ร vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall’articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilitร tecnica o l’eccessiva onerositร , a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purchรฉ gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell’articolo 101, comma 2. Sino all’emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonchรฉ dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purchรฉ i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilitร dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformitร alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all’articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.โ
[22]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Art. 104 T.U.A., scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee: โ1. ร vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autoritร competente, dopo indagine preventiva, puรฒ autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unitร geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unitร dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalitร dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualitร e quantitร , da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autoritร competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell’assenza di sostanze estranee, puรฒ autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purchรฉ i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l’autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l’assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 5. Per le attivitร di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalitร previste dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purchรฉ la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare รจ progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unitร geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non piรน produttivi ed idonei all’iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 ร consentita l’iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l’iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio. 6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unitร geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalitร previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacitร del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l’acqua risultante dall’estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalitร e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall’impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 รจ autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l’assenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all’utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico รจ revocata.โ.
[23]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Art. 208 T.U.A. โAutorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiutiโ; art. 209 T.U.A. โRinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientaleโ; art. 210 T.U.A. โAutorizzazioni in ipotesi particolariโ; art. 211 T.U.A. โAutorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazioneโ; art. 212 T.U.A. โAlbo nazionale gestori ambientaliโ; art. 214 T.U.A. โDeterminazione delle attivitร e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificateโ; art. 215 T.U.A. โAutosmaltimentoโ; art. 216 T.U.A. โOperazioni di recuperoโ.
[24]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Art. 187 T.U.A., divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi: โ1. ร vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolositร ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolositร , tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puรฒ essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto; b) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all’articoli 183, comma 1, lettera n). 3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all’articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 ร tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 177, comma 4.โ114
[25]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Art. 227, comma 1, lettera b), T.U.A., rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto: โ1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti: b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;โ
[26]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Art. 279, comma 2, T.U.A.: โChi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autoritร competente ai sensi del presente titolo รจ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a euro 1.032. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.โ
[27]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Il comma 12 dellโart. 22 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dispone: โIl datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegatoโ.
[28] Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis, comma 3, c.p.): โ(โฆ) Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metร : 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o piรน dei soggetti reclutati siano minori in etร non lavorativa;
- l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.โ
1. ย ย ย ย ย Premessa
I contenuti della presente Parte Speciale 2 si inquadrano nellโambito delle attivitร che sono state condotte propedeuticamente allโaggiornamento del Modello ex D.Lgs. 231/01 di GUZZINI E FONTANA PROJECTS.
In particolare, come giร riportato nella Parte Generale del Modello, al fine di aggiornare il Modello e prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 sono state poste in essere le seguenti attivitร :
- identificazione delle aree a potenziale rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto 231, attraverso unโapprofondita analisi delle attivitร svolte, delle procedure e controlli esistenti, della prassi e dei livelli autorizzativi;
- individuazione dei rischi potenziali e delle possibili modalitร di commissione dei reati nellโinteresse o a vantaggio della Societร ;
- valutazione del Sistema dei Controlli Preventivi in modo da garantire:
- la coerenza tra lโesercizio delle funzioni e dei poteri e le responsabilitร assegnate;
- lโattuazione e lโosservanza del principio di separazione delle funzioni; o la verificabilitร , la trasparenza e la congruenza dei comportamenti aziendali e della documentazione relativa a ciascuna operazione/attivitร /transazione.
A tal fine si รจ proceduto allo svolgimento di attivitร di aggiornamento della mappatura delle aree a rischio, nonchรฉ di aggiornamento delle precedenti attivitร di identificazione e valutazione dei rischi e del Sistema di Controllo Interno finalizzato alla prevenzione dei reati; sulla base dei relativi risultati, la Societร ha aggiornato il proprio Modello.
Le attivitร di valutazione dei rischi e di analisi del Sistema dei Controlli Preventivi sono state effettuate sia attraverso lโanalisi della documentazione aziendale disponibile, sia tramite lo svolgimento di interviste al personale.
Lโindividuazione delle aree a rischio ha rappresentato unโattivitร fondamentale per il rinnovo del Modello di GUZZINI E FONTANA PROJECTS, risultato del processo di inventariazione degli ambiti aziendali a rischio e di identificazione dei rischi potenziali.
Tale attivitร รจ stata effettuata tenendo in considerazione ed analizzando il contesto della Societร , sia sotto il profilo della struttura organizzativa sia dellโoperativitร , per evidenziare in quali aree/settori di attivitร e secondo quali modalitร potrebbero verificarsi eventi pregiudizievoli per i reati contemplati dal Decreto.
In particolare, dallโanalisi della struttura organizzativa e dellโoperativitร della Societร รจ stato possibile:
identificare le fattispecie di reato astrattamente applicabili e rilevanti per la Societร ; effettuare una ricognizione delle aree aziendali a rischio nellโambito delle quali potrebbero essere astrattamente commessi (o tentati), autonomamente o in concorso con terzi, i reati previsti dal Decreto.
Come risultato รจ stato inoltre redatto un elenco completo delle Aree a Rischio reato riportato nel paragrafo successivo.
Nellโambito di ciascuna Area a Rischio, come di seguito dettagliato, sono state individuate le โattivitร sensibiliโ, ossia quelle attivitร rispetto alle quali รจ connesso โ direttamente o indirettamente โ il rischio potenziale di commissione dei reati, nonchรฉ le relative Unitร Organizzative coinvolte.
A seguito della mappatura delle aree aziendali a rischio e dellโidentificazione delle principali potenziali modalitร di attuazione dei reati, sono stati condotti approfondimenti finalizzati allโidentificazione dei principali fattori di rischio che potrebbero favorire la commissione dei reati astrattamente applicabili e rilevanti per la Societร e alla relativa analisi del Sistema dei Controlli Preventivi, per verificarne lโadeguatezza ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.
Si รจ, quindi, provveduto alla rilevazione e allโanalisi dei controlli aziendali esistenti โ c.d. โAs-is analysisโ โ e alla successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di suggerimenti e dei relativi piani di azione – c.d. โGap analysisโ.
Con riferimento alle tipologie di reati, alle Aree a Rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto ed alle correlate attivitร sensibili, nonchรฉ ai controlli previsti nella gestione dei processi a rischio, si rinvia al prosieguo della presente Parte Speciale 2.
2. Le Aree a Rischio Reato
Nel corso dellโattivitร di analisi condotta nellโambito delle diverse direzioni/funzioni aziendali, GUZZINI E FONTANA PROJECTS ha provveduto ad individuare le seguenti โaree a rischio-reatoโ rispetto alle quali รจ stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati previsti dal DLgs 231/01:
- Amministrazione, Contabilitร e Bilancio – Controllo di Gestione;
- Gestione del ciclo passivo;
- Gestione della tesoreria;
- Gestione delle risorse umane;
- Gestione dei rapporti con lโAmministrazione Finanziaria e relativi adempimenti;
- Gestione omaggi, regalie ed erogazioni liberali;
- Gestione del magazzino;
- Gestione delle vendite;
- Gestione della produzione;
- Ricerca e sviluppo;
- Gestione di finanziamenti/contributi/agevolazioni concessi da enti pubblici;
- Gestione dei contenziosi;
- Gestione dei Sistemi Informativi;
- Gestione delle attivitร regolatorie;
- Gestione degli aspetti fiscali;
- Gestione dei rapporti con i consulenti in materia fiscale;
- Gestione dei diritti doganali e diritti di confine, con particolare riferimento alla gestione indiretta, ovvero alla esternalizzazione della gestione a soggetti terzi.
Di seguito, per ciascuna โarea a rischioโ, si riporta una breve descrizione delle โattivitร sensibiliโ [1] che la compongono, dei ruoli aziendali coinvolti, delle fattispecie di reato astrattamente rilevanti e dei principali controlli posti in essere a mitigazione dei fattori di rischio. Per quanto concerne le possibili modalitร di commissione dei reati potenzialmente applicabili, si rimanda alla Parte Speciale 1 del presente Modello.
- Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato
ย
3.1 AMMINISTRAZIONE, CONTABILITAโ E BILANCIO โ CONTROLLO DI GESTIONE
ย
3.1.1.ย Attivitร Sensibili
- Gestione della contabilitร generale e del piano dei conti
- Gestione delle attivitร di chiusura dei conti e predisposizione del Bilancio di esercizio
- Gestione degli adempimenti societari
- Gestione dei rapporti con il Revisore Unico
- Elaborazione del budget e analisi degli scostamenti
3.1.2. Funzioni Aziendali coinvolte
- D.A./A.D.
- Amministrazione
- Commerciale
- Produzione
- Acquisti
- Consulente Fiscale
- Revisore Unico
3.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili ย
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
- Corruzione per lโesercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilitร (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)[2]
- Delitti di criminalitร organizzata (Art. 24-ter)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Reati societari (Art. 25-ter)
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entitร (art. 2621 bis c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Illecita influenza sullโassemblea (art. 2636 c.c.)
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)[3]
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)
- Reati di contrabbando e diritti di confine
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nellโesportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nellโimportazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)
3.1.4. Controlli Preventivi
3.1.4.1. Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโArea a rischio[4]
Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร presenti in Azienda.
3.1.4.2. Controlli Preventivi: Aspetti specifici
In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :
- Definizione delle responsabilitร in merito alla gestione delle attivitร inerenti alla contabilitร e allโelaborazione del bilancio.
- Formale regolamentazione dei rapporti con societร /studi professionali che offrono assistenza e consulenza in materia contabile e societaria.
- Monitoraggio e diffusione degli aggiornamenti normativi in materia contabile.
- Predisposizione del calendario di chiusura, finalizzato alla redazione del bilancio di esercizio, con indicazione di:
o attivitร da effettuare e informazioni/dati da fornire;
o scadenze;
o soggetti coinvolti.
- Esistenza di documentazione a supporto delle informazioni e dei dati forniti dai singoli Responsabili delle Direzioni/Uffici.
- Previsione da parte delle funzioni coinvolte nella redazione dei bilanci dellโinvio di una dichiarazione di veridicitร e completezza relativa alle informazioni trasmesse.
- Accesso ai sistemi informativi per la gestione della contabilitร e la predisposizione del bilancio attraverso User-ID e password.
- Tracciabilitร delle operazioni/transazioni effettuate, sia attraverso lโutilizzo di sistemi informativi sia mediante lโarchiviazione dei documenti di supporto.
- Utilizzo di apposite check list di controllo per la verifica della bozza di bilancio.
- Messa a disposizione del progetto di bilancio ai membri del Consiglio di Amministrazione alcuni giorni prima della riunione per la delibera di approvazione dello stesso.
- Incontri con il Revisore Unico che abbiano ad oggetto lโesame della bozza di bilancio.
- Chiusura definitiva dei conti a sistema, in seguito allโapprovazione del Bilancio di esercizio.
- Definizione delle previsioni economiche (budget), monitoraggio periodico dei risultati (reporting) e analisi degli scostamenti.
- Preventiva autorizzazione di spese extra- budget
- Verifica delle poste di bilancio collegate al pagamento dei diritti delle dogane e dei diritti di confine.
Con riferimento allโarea sensibile โAmministrazione, Contabilitร e Bilancio โ Controllo di Gestioneโย la Societร โ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร da risolvere nellโottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ predispone un piano di lavoro, nel quale ย si identificano ruoli, responsabilitร e criteri per la creazione/ eliminazione di conti ed รจ prevista un’attivitร periodica di review del piano, con l’obiettivo di identificare possibili anomalie nella gestione dei conti e/o conti non movimentati per lungo tempo.
Ha previsto di fornire una maggiore dettaglio all’interno dei mandati conferiti agli studi professionali che offrono assistenza e consulenza in materia contabile e societaria. anche al fine di meglio precisare gli ambiti di responsabilitร delle Parti.
La Societร sta procedendo, inoltre, allโintegrazione e aggiornamento delle procedure aziendali esistenti al fine di disciplinare ulteriormente alcuni aspetti /ambiti.
Lโavanzamento di tale attivitร produrrร lโaggiornamento delle procedure previste dai sistemi di Gestione Aziendali, che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .
3.2. GESTIONE DEL CICLO PASSIVO
3.2.1. Attivitร Sensibili
- Qualifica e valutazione dei fornitori (ivi inclusi, consulenti/liberi professionisti)
- Gestione dell’anagrafica fornitori con particolare riferimento agli spedizionieri che gestiscono in autonomia i diritti di confine e delle dogane
- Emissione ordini di acquisto/stipula di contratti (anche relativi a consulenze/servizi professionali)
- Ricevimento delle merci/accettazione di servizi/consulenze/prestazioni professionali
- Gestione della contabilitร fornitori e disposizione dei pagamenti
3.2.2. Funzioni Aziendali coinvolte
- D.A./A.D.
- Amministrazione
- Commerciale
- Produzione
- Acquisti
- Consulente Fiscale
- Revisore Unico
3.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
LโArea a rischio oggetto di analisi รจ da considerare โstrumentaleโ alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto, implicando la gestione di strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi, puรฒ โsupportareโ la realizzazione di tali reati.
- Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
- Delitti di criminalitร organizzata (Art. 24-ter) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Reati societari (Art.25-ter)
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entitร (art. 2621 bis c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Delitti aventi finalitร di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25quater)
- Associazioni con finalitร di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Finanziamento al terrorismo (art. 2 Convenzione di New York)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)
- Reati di contrabbando e diritti di confine
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nellโesportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nellโimportazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)
3.2.4. Controlli Preventivi
3.2.4.1. Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโArea a Rischio[5]
Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร presenti in Azienda.
3.2.4.2. Controlli Preventivi: Aspetti specifici
In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :
- Abilitazione di un solo utente all’inserimento/modifica delle anagrafiche fornitori.
- Formalizzazione delle richieste di creazione di nuove anagrafiche fornitori e compilazione di campi obbligatori ai fini dellโinserimento a sistema (es. dati anagrafici, dati relativi alla banca di appoggio).
- Svolgimento di attivitร di qualifica dei fornitori di materiali impiegati nel ciclo produttivo (c.d. fornitori โstrategiciโ o โcriticiโ), volte alla valutazione della rispondenza dei fornitori/prodotti ai requisiti richiesti da GUZZINI E FONTANA PROJECTS, anche attraverso lโesecuzione di visite ispettive e redazione dei relativi rapporti.
- Definizione di una anagrafica specifica per i fornitori che gestiscono in autonomia i diritti di confine e delle dogane ove presenti
- Comparazione di piรน offerte preventivamente alla scelta di un fornitore, laddove non si tratti di acquisti di beni/servizi offerti da fornitori che operano in regime di monopolio.
- Formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di contratti e lโemissione di ordini di acquisto.
- Monitoraggio delle prestazioni ricevute tramite verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni
- Verifica della completezza ed accuratezza delle fatture passive rispetto alla documentazione di supporto (contratti/ordini, entrata merci/accettazione dei servizi).
- Monitoraggio periodico dei partitari fornitori, al fine di identificare e risolvere eventuali anomalie.
- Blocco temporaneo dei pagamenti in caso di discrepanze tra le fatture e la documentazione di supporto.
- Disposizione di pagamenti solo verso fornitori presenti in anagrafica.
- Preventiva approvazione della Direzione richiedente in caso di pagamenti anticipati/aventi carattere di particolare urgenza.
Con riferimento allโarea sensibile โGestione del ciclo passivoโย la Societร โ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร da risolvere nellโottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ haย deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโattuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato allโintegrazione e aggiornamento di alcune procedure aziendali esistenti al fine di disciplinare ulteriormente alcuni aspetti /ambiti.
In particolare, lโintegrazione/aggiornamento avrร ad oggetto le seguenti attivitร :
- migliore definizione di ruoli, responsabilitร e modalitร operative connesse alle diverse fasi del processo;
- inserimento di istruzioni per prevedere:
- la valutazione di requisiti reputazionali dei fornitori (di ordine etico-professionale), oltre a quelli di natura tecnico-economica;
- lo svolgimento di verifiche volte ad accertare che la controparte non sia presente all’interno delle liste di soggetti/entitร collegati al terrorismo (es. Liste OFAC, ONU);
- integrazione delle procedure esistenti in materia di acquisti, al fine di disciplinare le attivitร di monitoraggio, verifica ed attestazione dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte dei fornitori, in conformitร a quanto pattuito contrattualmente;
- integrazione delle procedure esistenti al fine di prevedere che: le fatture senza ordine di acquisto siano preventivamente autorizzate dal Responsabile della Funzione richiedente o da una posizione organizzativa provvista del potere interno di autorizzare i pagamenti, e siano bloccate al pagamento in attesa di ricevere tale autorizzazione; tutta la documentazione utilizzata nelle fasi di verifica e registrazione delle fatture sia debitamente archiviata, in modo da garantire la tracciabilitร delle operazioni effettuate.
- integrazione delle procedure riguardanti gli approvvigionamenti gestiti da magazzino, necessari al processo produttivo e consulenze servizi /professionali al fine di disciplinare, tra gli altri, i seguenti aspetti: la formalizzazione e l’autorizzazione delle richieste di acquisto; le modalitร di identificazione e selezione dei fornitori (es. richiesta e valutazione di piรน offerte, laddove possibile) e le casistiche di ricorso a fornitore unico (es. fornitore storico, fornitore che opera in regime di monopolio);- l’inserimento negli ordini di acquisto/contratti di specifiche clausole contrattuali (tra cui quella sulla responsabilitร amministrativa) che regolamentino diritti ed obblighi delle Parti; le responsabilitร e le modalitร operative connesse alla gestione e all’autorizzazione delle modifiche agli ordini emessi/contratti stipulati, garantendone la tracciabilitร .
La Societร ha adottatoย procedure con le quali ha disciplinato le modalitร di valutazione e scelta dei fornitori, siano essi fornitori di materie prime o fornitori di sevizi, anche consulenziali.
Lโavanzamento di queste attivitร di revisione produrrร lโaggiornamento delle procedure presenti nei sistemi di Gestione che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .
3.3. GESTIONE DELLA TESORERIA
3.3.1. Attivitร Sensibili
- Gestione dei conti correnti bancari (es. apertura/chiusura dei c/c, attivitร di riconciliazione periodica, ecc.)
- Gestione degli incassi (ivi inclusa l’attivitร di recupero crediti)
- Gestione della cassa aziendale
- Utilizzo delle carte di credito aziendali
3.3.2. Funzioni Aziendali coinvolte
- D.A./A.D.
- Amministrazione
- Commerciale
- Acquisti
3.3.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
LโArea a rischio oggetto di analisi รจ da considerare โstrumentaleโ alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto, implicando la gestione di strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi, puรฒ โsupportareโ la realizzazione di tali reati.
- Falsitร in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
- Delitti di criminalitร organizzata (Art. 24-ter)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Reati societari (Art.25-ter)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Delitti aventi finalitร di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25quater)
- Associazioni con finalitร di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Finanziamento al terrorismo (art. 2 Convenzione di New York)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)
3.3.4. Controlli Preventivi
3.3.4.1. Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโArea a Rischio[6]
Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร presenti in Azienda.
3.3.4.2. Controlli Preventivi: Aspetti specifici
In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :
- Identificazione dei soggetti autorizzati ad operare sui conti correnti della Societร .
- Invio agli istituti di credito, con cui si intrattengono rapporti, di comunicazioni relative al conferimento, modifica e revoca dei poteri di disporre sui conti correnti bancari.
- Svolgimento di periodiche riconciliazioni bancarie.
- Abbinamento degli incassi con le singole partite creditorie.
- Monitoraggio degli incassi e sollecito dei clienti in caso di mancato rispetto della scadenza prevista.
- Predisposizione di reportistica periodica relativa agli incassi da sottoporre al vertice aziendale.
- Definizione dellโimporto massimo dei pagamenti da poter effettuare in contanti e delle tipologie di spesa consentite.
- Formalizzazione ed autorizzazione delle richieste di prelievo contanti/utilizzo della cassa.
- Registrazione delle uscite di cassa e relativa giustificazione tramite verifica ed archiviazione della documentazione di supporto.
- Svolgimento di riconciliazioni periodiche volte a verificare la corrispondenza tra giacenza fisica e contabile della cassa.
- Divieto di prelievo di denaro contante e di utilizzo delle carte di credito aziendali per spese private.
- Autorizzazione e verifica delle spese effettuate con carta di credito aziendale.
Con riferimento allโarea sensibile โGestione della Tesoreriaโ la Societร โ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร da risolvere nellโottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ haย deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโattuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato allโintegrazione e aggiornamento di alcune procedure aziendali esistenti al fine di disciplinare ulteriormente alcuni aspetti /ambiti.
In particolare, lโintegrazione/aggiornamento avrร ad oggetto lโintegrazione nelle procedure esistenti delle seguenti attivitร :
- la descrizione dell’attuale prassi operativa e la definizione di ruoli e responsabilitร dei soggetti coinvolti nel processo in linea con la struttura organizzativa della Societร in vigore, per prevedere la predisposizione di un prospetto riepilogativo che evidenzi:
- il saldo dellโestratto conto;
- il saldo del relativo conto di contabilitร generale;
- il dettaglio dei movimenti non riconciliati;
- le cause delle mancate riconciliazioni;
- la descrizione delle attuali prassi operative e la definizione di ruoli e responsabilitร dei soggetti coinvolti nel processo in linea con la struttura organizzativa della Societร in vigore.
Lโavanzamento di queste attivitร di revisione produrrร lโaggiornamento delle procedure presenti nei sistemi di Gestione che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .
3.4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
3.4.1. Attivitร Sensibili
- Selezione e assunzione del personale
- Gestione anagrafica dipendenti
- Gestione della politica retributiva (es. proposte di avanzamento di carriera, definizione dei premi in base alle performance, assegnazione benefits, ecc.)
- Elaborazione delle buste paga e pagamento degli stipendi
- Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali
- Gestione dei rimborsi spese a dipendenti
- Gestione delle segnalazioni โWhistleblowingโ
3.4.2. Funzioni Aziendali coinvolte
- D.A./A.D.
- Amministrazione
- External Advisors
- Commercialista
3.4.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)
- Corruzione per lโesercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilitร (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Reati societari (Art.25-ter)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
- Delitti di criminalitร organizzata (Art. 24-ter)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Delitti aventi finalitร di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25quater)
- Associazioni con finalitร di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Finanziamento al terrorismo (art. 2 Convenzione di New York)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno รจ irregolare (Art. 25-duodecies).
3.4.4. Controlli Preventivi
3.4.4.1. Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโArea a Rischio[7]
Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร presenti in Azienda.
3.4.4.2. Controlli Preventivi: Aspetti specifici
In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :
- Formale regolamentazione dei rapporti con societร /studi professionali che offrono assistenza e consulenza in materia di gestione del personale.
- Monitoraggio e diffusione degli aggiornamenti in materia di diritto del lavoro.
- Definizione del budget annuale delle assunzioni.
- Sottoscrizione dei contratti di assunzione sulla base delle procure esistenti.
- Identificazione delle modalitร di rilevazione delle presenze del personale e richiesta di giustificazioni a supporto delle assenze.
- Limitazione degli accessi al sistema di rilevazione delle presenze/assenze.
- Definizione delle responsabilitร , delle attivitร e dei controlli nellโambito del processo di gestione delle spese di trasferta e di rappresentanza.
- Richiesta di autorizzazione preventiva al rimborso delle spese e controllo dei giustificativi di supporto.
- Identificazione dei soggetti responsabili di intrattenere rapporti e gestire adempimenti con gli enti pubblici competenti (Istituti previdenziali, Ministero del Lavoro, ispettorati provinciali e regionali).
- Controllo della corretta elaborazione delle buste paga e dellโavvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
- Formalizzazione degli interventi di politica retributiva/incentivante riconosciuti al personale.
- Formalizzazione della procedura di gestione delle segnalazioni.
Con riferimento allโarea sensibile โGestione delle Risorse Umaneโย la Societร โ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร da risolvere nellโottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01- haย deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโattuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato alla definizione ed adozione delle seguenti procedure: ย procedura a regolamentazione del processo di selezione e assunzione del personale;
- procedura che definisca ruoli, responsabilitร e modalitร operative connesse alla valutazione della performance dei dipendenti e alla definizione ed attuazione delle politiche retributive.
La Societร ha previsto inoltre, di procedere allโintegrazione e aggiornamento di alcune procedure aziendali esistenti al fine di disciplinare ulteriormente alcuni aspetti /ambiti.
In particolare, lโintegrazione/aggiornamento avrร ad oggetto le seguenti procedure:
- procedure esistenti in materia di gestione del personale al fine di identificare ruoli, responsabilitร e modalitร operative connesse alla creazione/modifica dell’anagrafica dipendenti;
- procedure esistenti in materia di gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali, al fine di disciplinare le responsabilitร e le modalitร operative connesse all’inoltro delle comunicazioni/dichiarazioni agli enti competenti e alla conservazione/archiviazione di tutta la documentazione;
- procedura relativa ai โRimborsi spese ai dipendentiโ.
Lโavanzamento di queste attivitร di revisione produrrร lโaggiornamento delle procedure presenti nei sistemi di Gestione che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .
3.5. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LโAMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E RELATIVI ADEMPIMENTI
3.5.1. Attivitร sensibili
- Predisposizione ed invio di dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA e di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere
- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in caso di verifiche/ispezioni
/accertamenti
3.5.2. Funzioni Aziendali coinvolte
- D.A./A.D.
- Amministrazione
- Consulente Fiscale
- Revisore Unico
3.5.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2 c.p.)
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c. p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilitร (art. 319 -quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2- bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)
- Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
- Delitti di criminalitร organizzata (Art. 24-ter)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Reati di contrabbando e diritti di confine
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nellโesportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nellโimportazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)
3.5.4. Controlli Preventivi
3.5.4.1. Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโArea a Rischio[8]
Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร presenti in Azienda.
3.5.4.2. Controlli Preventivi: Aspetti specifici
In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :
- Identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare la Societร nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria.
- Supporto di professionisti nel calcolo delle imposte e nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali (dichiarazioni dei redditi, IVA, ecc.).
- Supporto di professionisti nel calcolo dei diritti di confine e delle dogane.
- Formale approvazione delle dichiarazioni fiscali da parte del procuratore abilitato.
- Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in materia fiscale, anche tramite il supporto di professionisti.
- Sistematica archiviazione dei verbali di verifica redatti dalla Guardia di Finanza e delle ricevute di inoltro telematico delle dichiarazioni.
Con riferimento allโarea sensibile โGestione dei Rapporti con lโAmministrazione Finanziaria e relativi adempimentiโ la Societร โ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร da risolvere nellโottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01- haย deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโattuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato allโintegrazione e aggiornamento di alcune procedure aziendali esistenti al fine di disciplinare ulteriormente alcuni aspetti /ambiti.
In particolare, lโintegrazione/aggiornamento ย riguarderร ย la definizione di ruoli e responsabilitร dei soggetti coinvolti nel processo, e in particolare, nella gestione delle seguenti attivitร : raccolta/elaborazione dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti dai pubblici ufficiali; verifica ed autorizzazione delle informazioni e dei documenti trasmessi/consegnati ai pubblici ufficiali; sottoscrizione ed archiviazione dei verbali di verifica.
Lโavanzamento di queste attivitร di revisione produrrร lโaggiornamento delle procedure presenti nei sistemi di Gestione che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .
3.6. GESTIONE OMAGGI, REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI
3.6.1. Attivitร Sensibili
– Gestione delle erogazioni liberali
3.6.2. Funzioni aziendali coinvolte
- D.A./A.D.
- Amministrazione
- Commerciale
- Produzione
- Acquisti
- Responsabile sistema gestione qualitร e COC
3.6.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c. p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilitร (art. 319 -quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Reati societari (Art.25-ter)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)
- Delitti aventi finalitร di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25quater)
- Associazioni con finalitร di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Finanziamento al terrorismo (art. 2 Convenzione di New York)
- Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
- Delitti di criminalitร organizzata (Art. 24-ter)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
3.6.4. Controlli Preventivi
3.6.4.1. Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโArea a Rischio[9]
Le attivitร in ambito sono svolte per conto di GUZZINI E FONTANA PROJECTS da terzi tramite accordi scritti.
3.6.4.2. ย ย ย ย ย ย ย Controlli Preventivi: Aspetti specifici
In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :
- Richiesta di preventiva autorizzazione alla concessione di erogazioni liberali.
- Archiviazione della documentazione a supporto delle iniziative sostenute.
Con riferimento allโarea sensibile โGestione Omaggi, Regalie ed erogazioni liberali Finanziaria e relativi adempimentiโ la Societร โ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร da risolvere nellโottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01- haย deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโattuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato alla definizione ed adozione di apposite linee guida per la gestione di donazioni/ erogazioni liberali, al fine di disciplinare l’iter di proposta, valutazione ed autorizzazione delle iniziative e le attivitร di monitoraggio/controllo da svolgere sull’implementazione/realizzazione delle stesse.
3.7. GESTIONE DEL MAGAZZINO
3.7.1 Attivitร Sensibili
- Gestione e registrazione delle entrate/uscite di magazzino
- Verifica delle giacenze di magazzino e gestione delle rettifiche inventariali
3.7.2 Funzioni Aziendali coinvolte
- D.A./A.D.
- Tecnico
- Responsabile sistema di gestione qualitร e COC
- Produzione
- Logistica
- Acquisti
- S.P.P.
3.7.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
LโArea a rischio oggetto di analisi รจ da considerare โstrumentaleโ alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto, implicando la gestione di strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi, puรฒ โsupportareโ la realizzazione di tali reati.
- Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
- Delitti di criminalitร organizzata (Art. 24-ter)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Falsitร in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25 bis 1)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietร industriale (art. 517-ter c.p.)
- Reati societari (Art.25-ter)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- Reati Ambientali (Art. 25-undecies)
- Violazione delle norme inerenti la bonifica dei siti (art. 257, co. 1 e 2
D.Lgs.152/2006)
- Inquinamento Ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro Ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro lโambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Reati di contrabbando e diritti di confine
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nellโesportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nellโimportazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)
3.7.4 Controlli Preventivi
3.7.4.1 Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโArea a Rischio:
Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร presenti in Azienda.
3.7.4.2 Controlli Preventivi: Aspetti specifici
In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :
- Svolgimento di controlli qualitativi e quantitativi sulla merce ricevuta.
- Definizione di regole formali per il trattamento delle non conformitร dei materiali impiegati nel ciclo produttivo e la gestione dei relativi reclami.
- Formale identificazione delle azioni correttive da attuare a seguito di non conformitร rilevate.
- Sistema automatizzato di rilevazione delle entrate/uscite di magazzino e svolgimento di controlli di accuratezza e completezza sulle registrazioni manuali.
- Formale identificazione del personale autorizzato ad accedere al magazzino scorte e controllo degli accessi tramite badge.
- Svolgimento di periodiche attivitร di inventario delle rimanenze di magazzino.
- Adozione di specifiche procedure e istruzioni operative per la individuazione, valutazione e gestione delle emergenze ambientali, dovute allโaccadimento di eventi incidentali ed eccezionali potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee e regolamentazione dei rispettivi ruoli, compiti e responsabilitร .
Con riferimento allโarea sensibile โGestione del Magazzinoโ la Societร โ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร da risolvere nellโottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01- haย deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโattuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato allโintegrazione e aggiornamento di alcune procedure aziendali esistenti al fine di disciplinare ulteriormente alcuni aspetti /ambiti.
In particolare, lโintegrazione/aggiornamento avrร ad oggetto:
- lโaggiornamento ed integrazione delle procedure esistenti in materia di gestione dei magazzini disciplinando le attivitร di inventario; la disciplina dei controlli in fase di ricevimento materiali relativamente al magazzino scorte e la definizione delle modalitร di registrazione e gestione di eventuali discrepanze tra quanto ordinato o dichiarato dal fornitore e quanto effettivamente ricevuto.
- lโallineamento tra la prassi operativa ed i ruoli e le responsabilitร definiti all’interno delle procedure.
Lโavanzamento di queste attivitร di revisione produrrร lโaggiornamento delle procedure presenti nei sistemi di Gestione che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .
3.8 ย GESTIONE DELLE VENDITE
3.8.1 Attivitร Sensibili
- Gestione anagrafica clienti
- Definizione delle politiche commerciali
- Gestione degli ordini di vendita
- Gestione delle spedizioni e degli adempimenti doganali
- Emissione e contabilizzazione delle fatture attive
- Gestione del credito
3.8.2 Funzioni Aziendali coinvolte
- D.A./A.D.
- Amministrazione
- Acquisti
- Produzione
- Logistica
- Commerciale
3.8.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)
- Corruzione per lโesercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilitร (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilitร , corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunitร europee e di funzionari delle Comunitร europee e di Stati esteri
(art. 322-bis c.p.)
- Falsitร in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25 bis 1)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietร industriale (art. 517-ter c.p.)
- Reati societari (Art.25-ter)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Delitti aventi finalitร di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25quater)
- Associazioni con finalitร di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
- Delitti di criminalitร organizzata (Art. 24-ter)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- Reati di contrabbando e diritti di confine
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nellโesportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nellโimportazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)
3.8.4 Controlli Preventivi
3.8.4.1 Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโArea a Rischio[10]
Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร presenti in Azienda.
3.8.4.2 Controlli Preventivi: Aspetti specifici
In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :
- Compilazione di campi obbligatori ai fini dellโinserimento a sistema dellโanagrafica clienti (es. dati anagrafici, dati commerciali).
- Attribuzione automatica di un numero univoco progressivo ad ogni cliente inserito in anagrafica.
- Svolgimento di controlli preventivi in fase di acquisizione di nuovi clienti (es. verifica delle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale).
- Verifica preventiva di corrispondenza degli ordini di vendita ricevuti dai clienti con i contratti/accordi sottostanti.
- Regolamentazione dei rapporti con gli spedizionieri/trasportatori tramite appositi mandati di trasporto, che, tra gli altri aspetti, definiscono i corrispettivi riconosciuti da GUZZINI E FONTANA PROJECTS per la prestazione dei servizi di trasposto e sdoganamento.
- Verifica di corrispondenza delle fatture ricevute dagli spedizionieri/trasportatori con la documentazione di supporto (mandati/ordini).
- Registrazione automatica delle fatture emesse e svolgimento di verifiche sulla corretta contabilizzazione delle stesse.
- Periodico monitoraggio delle posizioni creditorie della Societร ed adozione di misure predefinite per il sollecito e recupero dei crediti.
Con riferimento allโarea sensibile โGestione delle Venditeโ la Societร โ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร da risolvere nellโottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ haย deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโattuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato allโintegrazione e aggiornamento di alcune procedure aziendali esistenti al fine di disciplinare ulteriormente alcuni aspetti /ambiti.
In particolare, lโintegrazione/aggiornamento avrร ad oggetto
- revisione dell’attribuzione di ruoli e responsabilitร al fine di garantire la segregazione delle attivitร , evitando che vi sia coincidenza tra: chi gestisce l’anagrafica clienti; chi inserisce a sistema i listini e gli ordini di vendita; chi emette e contabilizza le fatture attive. In alternativa, รจ ipotizzata lโintroduzione di controlli indipendenti;
- integrazione della procedure esistenti al fine di disciplinare ruoli, responsabilitร e modalitร operative connesse al processo;
- integrazione delle procedure esistenti in materia di gestione delle vendite al fine di disciplinare ruoli, responsabilitร e modalitร operative connesse alla: definizione ed attuazione delle politiche commerciali (es.: criteri per la determinazione dei prezzi, l’applicazione di sconti, ecc.);negoziazione, predisposizione e sottoscrizione dei contratti/ordini di vendita, prevedendo l’utilizzo di appositi standard contrattuali che includano, tra le altre, la clausola in materia di responsabilitร amministrativa ex Dlgs 231/01,
- aggiornamento delle procedure esistenti in materia di gestione delle spedizioni/evasione degli ordini al fine di descrivere l’attuale prassi operativa e definire ruoli e responsabilitร dei soggetti coinvolti nel processo in linea con la struttura organizzativa della Societร in vigore e di prevedere la sottoscrizione del mandato di trasporto, che regola i rapporti con lo spedizioniere, da parte di procuratore abilitati.
Lโavanzamento di queste attivitร di revisione produrrร lโaggiornamento delle procedure presenti nei sistemi di Gestione che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .
3.9 ย GESTIONE DELLA PRODUZIONE
3.9.1 Attivitร Sensibili
- Gestione e controllo del processo produttivo
- etichettatura dei prodotti finiti
- Gestione dei reclami
3.9.2 Funzioni Aziendali coinvolte
- D.A./A.D.
- Tecnico
- Responsabile sistema di gestione qualitร e COC
- Produzione
- Logistica
- Acquisti
- S.P.P.
3.9.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
LโArea a rischio oggetto di analisi รจ da considerare โstrumentaleโ alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto, implicando la gestione di strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi, puรฒ โsupportareโ la realizzazione di tali reati.
- Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
- Delitti di criminalitร organizzata (Art. 24-ter)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Falsitร in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25 bis 1)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietร industriale (art. 517-ter c.p.)
- Reati societari (Art.25-ter)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)
- Reati contro la personalitร individuale
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.))
- Riduzione e mantenimento in schiavitรน (art. 600 c.p.)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilitร di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Reati di razzismo e xenofobia
- Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica o religiosa
- Reati Ambientali (Art. 25-undecies)
- Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (art. 137, co. 2,3,5,11 e 13 D.Lgs.152/2006)
- Attivitร di gestione di rifiuti non autorizzata [art. 256, co. 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo) D.Lgs.152/2006]
- Violazione delle norme inerenti la bonifica dei siti (art. 257, co. 1 e 2 D.Lgs.152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari [art. 258, co. 4 (secondo periodo) D.Lgs.152/2006]
- Attivitร organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, co. 1 e 2 D.Lgs.152/2006)
- Violazione delle norme inerenti il sistema informatico di controllo della tracciabilitร dei rifiuti [art. 260-bis, co. 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 D.Lgs.152/2006]
- Violazione valori limite di emissioni e contestuale superamento valori limite qualitร dell’aria (art. 279, comma 5 D.Lgs.152/2006) โข Inquinamento Ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro Ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro lโambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivitร (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Reati di contrabbando e diritti di confine
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nellโesportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nellโimportazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)
3.9.4 Controlli Preventivi
3.9.4.1 Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโArea a Rischio[11]
Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร presenti in Azienda.
3.9.4.2 Controlli Preventivi: Aspetti specifici
In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :
- Esecuzione di controlli intermedi volti a verificare il corretto svolgersi del processo produttivo.
- Definizione di piani periodici di taratura e manutenzione delle apparecchiature e degli strumenti che determinano la qualitร del prodotto e lโaffidabilitร del processo produttivo.
- Svolgimento di controlli analitici su tutti i lotti prodotti.
- Verifica della corrispondenza delle etichette da apporre sui fusti in preparazione con il prodotto da infustare.
- Preventiva approvazione delle modifiche ai contenuti delle etichette.
- Formalizzazione dei reclami ricevuti dai clienti e valutazione dellโefficacia delle azioni intraprese per la risoluzione degli stessi.
- Definizione di ruoli, responsabilitร e modalitร operative per le attivitร di:
- raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti;
- gestione e monitoraggio delle autorizzazioni di trasportatori e smaltitori di rifiuti, mediante lโausilio di opportuni strumenti gestionali;
- ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinchรฉ siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti;
- gestione operativa e monitoraggio degli scarichi idrici.
- gestione operativa e monitoraggio delle emissioni in atmosfera.
Con riferimento allโarea sensibile โGestione della Produzioneโ la Societร โ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร da risolvere nellโottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ haย deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโattuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato allโintegrazione e aggiornamento di alcune procedure aziendali esistenti al fine di disciplinare ulteriormente alcuni aspetti /ambiti.
3.10 RICERCA E SVILUPPO
3.10.1 Attivitร Sensibili
– Deposito e gestione di brevetti
– Gestione bandi ricerca e sviluppo
3.10.2 Funzioni Aziendali coinvolte
- D.A./A.D.
- Amministrazione
- Responsabile Sistema Gestione Qualitร e COC
- Tecnico
- Acquisti
- External Advisors
3.10.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
- Corruzione per lโesercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilitร (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilitร , corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunitร europee e di funzionari delle Comunitร europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
- Delitti di criminalitร organizzata (Art. 24-ter)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Falsitร in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25 bis 1)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietร industriale (art. 517-ter c.p.)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)
3.10.4 Controlli Preventivi
3.10.4.1 ย ย ย Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโArea a Rischio[12] โข
Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร presenti in Azienda.
3.10.4.2 Controlli Preventivi: Aspetti specifici
In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :
- Attribuzione delle responsabilitร correlate alle attivitร di deposito e gestione dei brevetti.
- Identificazione dei soggetti autorizzati ad intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Supporto di professionisti nello svolgimento di ricerche di anterioritร dei brevetti antecedentemente al deposito degli stessi.
- Archiviazione della documentazione relativa al deposito e alla gestione dei brevetti.
Con riferimento allโarea sensibile โRicerca e Sviluppoโ la Societร โ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร da risolvere nellโottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ haย deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโattuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato alla definizione ed adozione di una procedura a regolamentazione delle attivitร connesse alla gestione dei brevetti.
Inoltre ha deciso di definire in modo puntuale i servizi prestati da societร esterne ed includere contrattualmente la clausola ex Dlgs 231/01.
La Societร ha inoltre adottato procedure specifiche con le quali ha disciplinato le varie fasi in cui si articola il processo di gestione dei finanziamenti, al fine di prevedere lโattribuzione di responsabilitร nellโambito del processo stesso, i relativi principi di comportamento e le misure organizzative, gestionali e di controllo volte alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
ย Lโavanzamento di queste attivitร di revisione produrrร lโaggiornamento delle procedure presenti nei sistemi di Gestione che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .
ย
3.11 GESTIONE DI FINANZIAMENTI/CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI CONCESSI DA ENTI PUBBLICI
3.11.1 Attivitร Sensibili
– Richiesta e ottenimento di finanziamenti pubblici nazionali o internazionali
3.11.2 Funzioni Aziendali coinvolte
- D.A./A.D.
- Amministrazione
- Responsabile Sistema Gestione Qualitร e COC
- Tecnico
- Acquisti
- External Advisors
3.11.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Corruzione per lโesercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilitร (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilitร , corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunitร europee e di funzionari delle Comunitร europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
- Delitti di criminalitร organizzata (Art. 24-ter)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)
3.11.4 Controlli Preventivi
3.11.4.1.Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโArea a Rischio[13]
Le attivitร in ambito sono svolte per conto di GUZZINI E FONTANA PROJECTS da terzi tramite accordi scritti.
3.11.4.2. Controlli Preventivi: Aspetti specifici
In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :
- Attribuzione delle responsabilitร correlate alle attivitร di richiesta ed ottenimento di finanziamenti agevolati per progetti di ricerca ed innovazione tecnologica.
- Identificazione dei soggetti autorizzati ad intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Sistematica revisione e sottoscrizione della documentazione, predisposta anche da consulenti esterni, per lโottenimento dei finanziamenti agevolati da soggetti dotati di appositi poteri di rappresentanza.
- Archiviazione della documentazione relativa alla gestione di agevolazioni/ finanziamenti concessi da Enti Pubblici.
Con riferimento allโarea sensibile โGestione di finanziamenti/contributi/agevolazioni concessi da Enti Pubbliciโ la Societร โ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร da risolvere nellโottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ haย deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโattuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato alla definizione ed adozione di una procedura/istruzione di lavoro che definisca responsabilitร e modalitร operative connesse al processo di richiesta, ottenimento e gestione di finanziamenti/agevolazioni/contributi erogati da enti pubblici.
La Societร ha inoltre adottato procedure specifiche con le quali ย ha disciplinato le varie fasi in cui si articola il processo di gestione dei finanziamenti, al fine di prevedere lโattribuzione di responsabilitร nellโambito del processo stesso, i relativi principi di comportamento e le misure organizzative, gestionali e di controllo volte alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Lโavanzamento di queste attivitร di revisione produrrร lโaggiornamento delle procedure presenti nei sistemi di Gestione che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .
3.12 GESTIONE DEI CONTENZIOSI
3.12.1 Attivitร Sensibili
– Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi giuslavoristici e fiscali, anche mediante ricorso a legali esterni
3.12.2 Funzioni Aziendali coinvolte
- D.A./A.D.
- External Advisors
3.12.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
- Corruzione per lโesercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilitร (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septies e le tematiche ambientali di cui allโart 25-undecies del
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
- Delitti di criminalitร organizzata (Art. 24-ter)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Reati societari (Art.25-ter)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Delitti aventi finalitร di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25quater)
- Associazioni con finalitร di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autoritร
Giudiziaria (Art. 25-decies)
3.12.4 Controlli Preventivi
3.12.4.1 Controlli Preventivi: Aspetti Specifici
In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :
- Identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Societร dinanzi all’Autoritร Giudiziaria.
- Formale conferimento di mandati a Studi Legali per la gestione dei contenziosi.
- Archiviazione dei verbali e della documentazione risultante dai rapporti con organi giurisdizionali.
Con riferimento allโarea sensibile โGestione dei contenziosiโ la Societร โ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร da risolvere nellโottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ haย deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโattuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato alla definizione ed adozione di apposite linee guida/regole per la gestione dei contenziosi che definiscano i seguenti aspetti: l’identificazione dei professionisti attraverso la valutazione e la verifica di specifici requisiti (es. eccellente reputazione, continuitร con incarichi gestiti in passato, ecc) il conferimento dell’incarico utilizzando apposito standard contrattuale che includa, tra l’altro, la clausola sulla responsabilitร amministrativa e siano previste modalitร di verifica per la certificazione di avvenuta prestazione da parte del Responsabile richiedente.
ย
3.13 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
3.13.1 Attivitร Sensibili
- Gestione della sicurezza informatica (politiche e procedure di sicurezza, amministrazione della sicurezza applicativa, sicurezza dei dati, sicurezza della rete, sicurezza fisica, sicurezza dei sistemi operativi; sicurezza con le terze parti e; sicurezza della rete interna)
- Gestione dell’infrastruttura informatica e degli strumenti di connettivitร aziendale (gestione dei back up, gestione del data center environment, acquisto di strumenti hardware e software)
- Manutenzione degli applicativi (specifiche, approvazione e tracciabilitร , costruzione, test e qualitร )
- Gestione degli strumenti informatici in dotazione agli utenti (con particolare riguardo alla gestione dei profili di accesso alle apparecchiature informatiche, alla rete ed ai sistemi e allโinstallazione del software e gestione delle applicazioni esistenti)
3.13.2 Funzioni Aziendali coinvolte
- D.A./A.D.
- T.
- External Advisors
3.13.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)
- Documenti informatici (art. 491 -bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilitร (art. 635ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) โข Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilitร (art.
635-quinquies c.p.)
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
- Delitti di criminalitร organizzata (Art. 24-ter)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies)
- Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis L.633/1941)
3.13.4 Controlli Preventivi
3.13.4.1 Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโArea a Rischio[14]
Le attivitร in ambito sono svolte per conto di GUZZINI E FONTANA PROJECTS da terzi tramite accordi scritti.
3.13.4.2 Controlli Preventivi: Aspetti Specifici
In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :
- Formale regolamentazione dei rapporti con la societร che gestisce in outsourcing i sistemi informativi di GUZZINI E FONTANA PROJECTS, tramite Responsabile EDP appositamente nominato.
- Definizione di regole formali per l’installazione, la gestione, l’implementazione e la manutenzione dei servizi informatici HW e SW della Societร .
- Protezione dei server di rete, dei server di posta e degli apparati di connessione a Internet, posizionati allโinterno di apposito locale accessibile, tramite le “credenziali di identificazione” (composte da “User Id” e “Password”), ai responsabili del sistema informativo ed, in base alle necessitร , ai consulenti che effettuano manutenzioni di carattere straordinario.
- Automatico aggiornamento di antivirus su ogni PC.
- Autorizzazione e verifica periodica dei software installati su ogni PC.
- Accentramento delle attivitร di acquisto di nuove apparecchiature HW/SW o periferiche.
- Svolgimento di controlli a campione sui collegamenti ad internet effettuati dal sistema, al fine di verificare il corretto uso della navigazione e garantire la sicurezza del Sistema informatico.
Con riferimento allโarea sensibile โGestione dei Sistemi Informativiโ la Societร โ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร da risolvere nellโottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ ha predisposto un Regolamento informatico interno per la gestione degli aspetti connessi allโutilizzo e gestione dei sistemi informativi allโinterno dellโazienda e per identificare e definire ruoli e responsabilitร inerenti le attivitร di controllo sullโoperato dellโoutsourcer cui sono demandate in service le attivitร inerenti la gestione dei sistemi informativi.
Peraltro, la Societร si รจ adeguata alla normativa attualmente vigente in materia di privacy e di GDPR.
[1] Si definiscono โattivitร sensibiliโ quelle attivitร al cui svolgimento รจ connesso il rischio di commissione dei reati.
[2] I reati di cui agli artt. 10 della Legge n. 146/2006 e 24-ter del Decreto non risultano facilmente ricollegabili a specifiche attivitร svolte dalla Societร , e ciรฒ in quanto, avendo natura di reati associativi, puniscono anche solo lโaccordo di piรน persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti. Inoltre, essendo per definizione i reati associativi costituiti dallโaccordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui qualsiasi attivitร svolta dalla Societร potrebbe comportare la commissione di un delitto โ e la conseguente responsabilitร ai sensi del Decreto โ โtramiteโ unโassociazione per delinquere.
Per tali motivi, le fattispecie di reato in oggetto sono state considerate astrattamente rilevanti con riferimento a tutte le โaree a rischio reatoโ individuate per GUZZINI E FONTANA PROJECTS e descritte nel prosieguo del paragrafo.
Per quanto concerne i principi generali e le norme di comportamento adottati dalla Societร , finalizzati a limitare il piรน possibile il verificarsi dei Reati Transnazionali e i Delitti di criminalitร organizzata, si rimanda alla Parte Speciale 1 del presente Modello.
- Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui allโart. 25-septies del Decreto sono identificate e valutate nellโambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione allโevoluzione delle caratteristiche dellโattivitร produttiva. Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria, non รจ possibile individuare e limitare aprioristicamente alcun ambito di attivitร , dal momento che tale casistica di reati puรฒ, di fatto, investire la totalitร delle componenti aziendali.
Per tale motivo, le fattispecie di reato in oggetto sono state considerate astrattamente rilevanti con riferimento a tutte le โaree a rischio reatoโ individuate per GUZZINI E FONTANA PROJECTS e descritte nel prosieguo del paragrafo.
Per quanto concerne i principi generali e le norme di comportamento adottati dalla Societร , finalizzati a limitare il piรน possibile il verificarsi dei reati previsti dallโart. 25-septies del Decreto, si rimanda alla Parte Speciale 1 del presente Modello.
[4] Si precisa che nellโelenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septies e le tematiche ambientali di cui allโart 25-octies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).
[5] Si precisa che nellโelenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septiesย e le tematiche ambientali di cui allโart 25-octies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).
[6] Si precisa che nellโelenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septies e le tematiche ambientali di cui allโart 25-octies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).
[7] Si precisa che nellโelenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septies e le tematiche ambientali di cui allโart 25-octies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).
[8] Si precisa che nellโelenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septiesย e le tematiche ambientali di cui allโart 25-octies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).
[9] Si precisa che nellโelenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septiesย e le tematiche ambientali di cui allโart 25-undecies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).
[10] Si precisa che nellโelenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septiesย e le tematiche ambientali di cui allโart 25-undecies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).
[11] Si precisa che nellโelenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septiesย e le tematiche ambientali di cui allโart 25-undecies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).
[12] Si precisa che nellโelenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septiesย e le tematiche ambientali di cui allโart 25-undecies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).
[13] Si precisa che nellโelenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septiesย e le tematiche ambientali di cui allโart 25-undecies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).
[14] Si precisa che nellโelenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septies e le tematiche ambientali di cui allโart 25-undecies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).

