MODELLO ORGANIZZATIVO
GUZZINI E FONTANA | GF INTERIORS

MODELLO ORGANIZZATIVO
GUZZINI E FONTANA | GF INTERIORS

INDICE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PREVISTO DAL LGS. N. 231/2001

 

  1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001,ย  N. 231,ย  IN MATERIAย  DI RESPONSABILITร€ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETร€ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITร€ GIURIDICA

1.1 ย ย ย ย ย  La Responsabilitร  Amministrativa delle Persone Giuridiche

1.2 ย ย ย ย ย  Le Persone soggette al D.Lgs. 231/01

1.3 ย ย ย ย ย  I Reati Presupposto

1.4 ย ย ย ย ย  Le Sanzioni previste nel Decreto

1.5 ย ย ย ย ย  ย Delitti tentati

Le Condotte Esimenti

1.6 ย ย ย ย ย  Le Linee Guida

1.7 Lโ€™aggiornamento delle Linee Guida di Confindustria

  1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI GUZZINI E FONTANA PROJECTS S.R.L.

2.1 ย ย ย ย ย  Descrizione sintetica dellโ€™attivitร  di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l.

2.2 ย ย ย ย ย  Adozione del Modello.

2.3 ย ย ย ย ย  Le finalitร  del Modello

2.3.1. Le finalitร  del Modello

2.3.2. ย La costruzione del Modello

2.3.3. Il concetto di rischio accettabile

2.3.4. La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione

2.4 ย ย ย ย ย  I documenti connessi al Modello

2.5 ย ย ย ย ย  Gestione delle risorse finanziarie

2.6 ย ย ย ย ย  Diffusione del Modello

2.6.1 Destinatari

2.7 ย ย ย ย ย  Formazione ed Informazione del Personale.

2.8 ย ย ย ย ย  Informazione ai Terzi e diffusione del Modello

3 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELLโ€™ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l.

3.1 ย ย ย ย ย  Il Modello di governance della Societร 

3.2 ย ย ย ย ย  Il sistema di controllo interno di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l.

3.3 ย ย ย ย ย  Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato

4 ย ย ย ย  Lโ€™ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 ย ย ย ย ย  Caratteristiche dellโ€™Organismo di Vigilanza

4.2 ย ย ย ย ย  Individuazione dellโ€™Organismo di Vigilanza

4.3 ย ย ย ย ย  Durata dellโ€™incarico e cause di cessazione

4.4. Casi di ineleggibilitร  e di decadenza

4.4 ย ย ย ย ย  Casi di ineleggibilitร  e di decadenza

4.5 ย ย ย ย ย  Funzioni, compiti e poteri dellโ€™Organismo di Vigilanza

4.6 ย ย ย ย ย  Risorse dellโ€™Organismo di Vigilanza

4.7 ย ย ย ย ย  Flussi informativi dellโ€™Organismo di Vigilanza

4.7.1 Obblighi di informazione nei confronti dellโ€™Organismo di Vigilanza

4.7.2 Obblighi di informazione propri dellโ€™Organismo di Vigilanza

5 ย ย ย ย  SISTEMA SANZIONATORIOย  PERย  MANCATAย  OSSERVANZA DELย  PRESENTE MODELLO E DELLE NORME-DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE

5.1 ย ย ย ย ย  Principi generali

5.2 ย ย ย ย ย  Definizione di โ€œViolazioneโ€ ai fini dellโ€™operativitร  del presente Sistema Sanzionatorio

5.3 ย ย ย ย ย  Sanzioni per i lavoratori dipendenti

5.3.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale

5.3.2 Dirigenti

5.4 ย ย ย ย ย  Amministratori

5.5 ย ย ย ย ย  Sindaci

5.6 ย ย ย ย ย  Terzi: collaboratori, agenti e consulenti esterni

5.7 ย ย ย ย ย  Registro

 

 

 

 

 

ย 

1. ย ย ย ย ย ย ย ย  IL DECRETO LEGISLATIVO 8 ย  GIUGNO 2001, ย ย ย ย ย ย ย  N. 231, ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  IN MATERIA DI RESPONSABILITร€ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETร€ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITร€ GIURIDICA

ย 

1.1 ย ย ย ย ย ย ย  La Responsabilitร  Amministrativa delle Persone Giuridiche

ย 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la โ€œDisciplina della responsabilitร  amministrativa delle persone giuridiche, delle societร  e delle associazioni anche prive di personalitร  giuridicaโ€ (di seguito, per brevitร , anche โ€œD.Lgs. 231/01โ€ o il โ€œDecretoโ€), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed adegua la normativa italiana in materia di responsabilitร  delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dallโ€™Italia.

ย 

Il D.Lgs. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilitร  amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilitร  penale), a carico delle persone giuridiche1 (di seguito, per brevitร , il/gli โ€œEnte/Entiโ€), che va ad aggiungersi alla responsabilitร  della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato รจ stato compiuto. Tale responsabilitร  amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo D.Lgs. 231/01.

 

Lโ€™articolo 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilitร  amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi allโ€™estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui รจ stato commesso il fatto criminoso.

 

 

1.2 ย ย ย ย ย ย  Le Persone soggette al D.Lgs. 231/01

 

I soggetti che, commettendo un reato nellโ€™interesse o a vantaggio dellโ€™Ente, ne possono determinare la responsabilitร  sono di seguito elencati:

  • persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dellโ€™Ente o di una sua unitร  organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevitร , i โ€œSoggetti Apicaliโ€),

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 

1 Lโ€™art.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 ha delimitato lโ€™ambito dei soggetti destinatari della normativa agli โ€œenti forniti di personalitร  giuridica, societร  e associazioni anche prive di personalitร  giuridicaโ€. Alla luce di ciรฒ, la normativa si applica nei confronti degli:

  • enti a soggettivitร  privata, ovvero agli enti dotati di personalitร  giuridica ed associazioni โ€œanche priveโ€ di personalitร  giuridica;
  • enti a soggettivitร  pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettivitร  pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. โ€œenti pubblici economiciโ€);
  • enti a soggettivitร  mista pubblica/privata (c.d. โ€œsocietร  misteโ€).

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunitร  montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., etc.).

 

  • persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevitร , i โ€œSoggetti Sottopostiโ€).

 

A questo proposito, giova rilevare che non รจ necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con lโ€™Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche โ€œquei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dellโ€™ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dellโ€™ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratoriโ€[1].

 

Infatti, secondo lโ€™indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilitร  amministrativa dellโ€™ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

 

รˆ comunque opportuno ribadire che lโ€™Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nellโ€™interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto โ€œorganicoโ€ per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati allโ€™Ente.

 

 

1.3 ย ย ย ย ย ย  I Reati Presupposto

 

Il Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato (di seguito, per brevitร , anche, i โ€œReati Presuppostoโ€):

Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per comoditร  espositiva, nelle seguenti categorie:

  1. Reati commessi nei rapporti con la P.A e di corruzione. (artt. 24 e 25).
  2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis).
  • Delitti di criminalitร  organizzata (art. 24-ter) โ€“ Reati Transnazionali – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci allโ€™autoritร  giudiziaria (art. 25-decies).
  1. Reati di falsitร  in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis).
  2. Delitti contro lโ€™industria e il commercio (art. 25-bis1).
  3. Reati societari (art. 25-ter).
  • Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).
  • Delitti con finalitร  di terrorismo o di eversione (art. 25-quater).
  1. Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dellโ€™igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies).
  2. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita nonchรฉ autoriciclaggio (art. 25-octies).
  3. Delitti in materia di violazione del diritto dโ€™autore (art. 25-novies).
  • Reati ambientali (art. 25-undecies).
  • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno รจ irregolare (art. 25-duodecies).
  • Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies).
  1. Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies).
  • Delitti contro il Patrimonio Culturale (art. 25 septiesdecies)
  • Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies)
  • Reati di razzismo e xenofobia (art.25-terdecies).
  • Delitti contro la personalitร  individuale (art. 25-quinquies).

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 

1.4 ย ย ย ย ย ย  Le Sanzioni previste nel Decreto

ย 

Il D.Lgs. 231/01 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa:

  • sanzioni amministrative pecuniarie;
  • sanzioni interdittive;
  • confisca del prezzo o del profitto del reato;
  • pubblicazione della sentenza.

ย 

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione โ€œdi baseโ€ di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde lโ€™Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

 

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice lโ€™obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciรฒ comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravitร  del fatto ed alle condizioni economiche dellโ€™Ente.

 

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, nรฉ superiore a mille)[2], tenendo conto:

  • della gravitร  del fatto;
  • del grado di responsabilitร  dellโ€™Ente;
  • dellโ€™attivitร  svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

 

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo รจ fissato โ€œsulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dellโ€™ente allo scopo di assicurare lโ€™efficacia della sanzioneโ€ (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. 231/01).

 

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, โ€œQuanto alle modalitร  di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dellโ€™ente, il giudice potrร  avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrร  essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dellโ€™ente e la sua posizione sul mercato. (โ€ฆ) Il giudice non potrร  fare a meno di calarsi, con lโ€™ausilio di consulenti, nella realtร  dellโ€™impresa, dove potrร  attingere anche le informazioni relative allo stato di soliditร  economica, finanziaria e patrimoniale dellโ€™enteโ€.

 

Lโ€™articolo 12, D.Lgs. 231/01, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per lโ€™applicazione della riduzione stessa.

 

Riduzione Presupposti
Riduzione Presupposti
1/2

(e non pur comunque essere superiore ad

Euro 103.291,00)

โ€ขย ย ย ย ย ย ย  Lโ€™autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e lโ€™Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

ovvero

โ€ขย ย ย ย ย ย ย  il danno patrimoniale cagionato รจ di particolare tenuitร .

da 1/3 a 1/2 [Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]

โ€ขย ย ย ย ย ย ย ย  Lโ€™Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si รจ comunque efficacemente adoperato in tal senso; ย 

ovvero

โ€ขย ย ย ย ย ย ย ย  รจ stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

da 1/2 a 2/3 [Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]

โ€ขย ย ย ย ย ย ย ย  Lโ€™Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si รจ comunque efficacemente adoperato in tal senso; ย e

โ€ขย ย ย ย ย ย ย ย  รจ stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

ย 

(b) Le seguenti sanzioni interdittive sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:

  • interdizione dallโ€™esercizio dellโ€™attivitร  aziendale;
  • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellโ€™illecito;
  • divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente giร  concessi;
  • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

Perchรฉ le sanzioni interdittive possano essere comminate, รจ necessaria la sussistenza diย  almeno una delle condizioni di cui allโ€™articolo 13, D.Lgs. 231/01, ossia:

  • โ€œlโ€™ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entitร  ed il reato รจ stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti allโ€™altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato รจ stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzativeโ€; ovvero
  • โ€œin caso di reiterazione degli illecitiโ€[3].

 

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate allโ€™Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

  • sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilitร  dellโ€™Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
  • emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere lโ€™esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
  • lโ€™Ente ha tratto un profitto di rilevante entitร .

 

In ogni caso, non si procede allโ€™applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato รจ stato commesso nel prevalente interesse dellโ€™autore o di terzi e lโ€™Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato รจ di particolare tenuitร .

 

Lโ€™applicazione delle sanzioni interdittive รจ altresรฌ esclusa dal fatto che lโ€™Ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dallโ€™articolo 17, D.Lgs. 231/01 e, piรน precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

  • โ€œlโ€™ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si รจ comunque efficacemente adoperato in tal sensoโ€;
  • โ€œlโ€™ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante lโ€™adozione e lโ€™attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosiโ€; – โ€œlโ€™ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confiscaโ€.

 

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria,

โ€œtenendo conto dellโ€™idoneitร  delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commessoโ€ (art. 14, D.Lgs. 231/01).

 

Il Legislatore si รจ, poi, preoccupato di precisare che lโ€™interdizione dellโ€™attivitร  ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

 

  • Ai sensi dellโ€™articolo 19, D.Lgs. 231/01, รจ sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilitร  economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilitร  economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che pu essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

 

  • La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o piรน giornali, per estratto o per intero, puรฒ essere disposta dal Giudice, unitamente allโ€™affissione nel comune dove lโ€™Ente ha la sede principale, quando รจ applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione รจ eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dellโ€™Ente.

ย 

1.5 ย ย ย ย ย ย  ย Delitti tentati

 

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metร , mentre รจ esclusa lโ€™irrogazione di sanzioni nei casi in cui lโ€™Ente impedisca volontariamente il compimento dellโ€™azione o la realizzazione dellโ€™evento (articolo 26 del Decreto).

 

ย Le Condotte Esimenti

ย 

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilitร  amministrativa dellโ€™Ente per i reati commessi nellโ€™interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo 1.2).

 

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, lโ€™articolo 6 del Decreto prevede lโ€™esonero qualora lโ€™Ente stesso dimostri che:

  1. lโ€™organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, per brevitร , il โ€œModelloโ€);
  2. il compito di vigilare sul funzionamento e lโ€™osservanza del Modello nonchรฉ di curarne lโ€™aggiornamento รจ stato affidato ad un organismo dellโ€™Ente (di seguito, per brevitร , lโ€™โ€œOrganismo di Vigilanzaโ€ o lโ€™โ€œOdVโ€), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
  3. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il

Modello;

  1. non vi รจ stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dellโ€™Organismo di Vigilanza.

 

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, lโ€™articolo 7 del Decreto prevede lโ€™esonero della responsabilitร  nel caso in cui lโ€™Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

 

Lโ€™esonero della responsabilitร  dellโ€™Ente non รจ tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensรฌ dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso lโ€™implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che la Societร  intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, allโ€™articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

  1. individuazione delle attivitร  nel cui ambito esiste la possibilitร  che siano commessi

reati;

  1. previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e lโ€™attuazione delle decisioni dellโ€™Ente in relazione ai reati da prevenire;
  2. individuazione delle modalitร  di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
  3. previsione di obblighi di informazione nei confronti dellโ€™Organismo di Vigilanza;
  4. introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

ย 

1.6 ย ย ย ย ย ย  Le Linee Guida

 

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, puรฒ formulare entro 30 giorni osservazioni sullโ€™idoneitร  dei modelli a prevenire i reati.

 

La predisposizione del presente Modello รจ ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate[4].

 

Il percorso indicato dalle Linee Guida per lโ€™elaborazione del Modello puรฒ essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

  • individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
  • predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso lโ€™adozione di appositi protocolli. A supporto di ciรฒ, soccorre lโ€™insieme coordinato di strutture organizzative, attivitร  e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dai consulenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalitร  rientranti in un buon sistema di controllo interno.

 

Le componenti piรน rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee Guida di Confindustria sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:

  • il Codice Etico;
  • il sistema organizzativo;
  • le procedure manuali ed informatiche;
  • i poteri autorizzativi e di firma;
  • il sistema di controllo e gestione;
  • la comunicazione al personale e sua formazione.

 

Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e – sebbene successivi allโ€™emanazione delle Linee Guida – la maggior parte dei reati ambientali), le componenti piรน rilevanti individuate da Confindustria sono:

  • il Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati; – la struttura organizzativa, – la formazione e addestramento,
  • la comunicazione e coinvolgimento,

la gestione operativa,

  • il sistema di monitoraggio della sicurezza.

 

Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:

  • verificabilitร , documentabilitร , coerenza e congruenza di ogni operazione;
  • separazione delle funzioni (nessuno puรฒ gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
  • documentazione dei controlli;
  • introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;
  • individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
    • autonomia ed indipendenza,
    • professionalitร ,
    • continuitร  di azione;

 

ร˜ obbligo, da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente โ€œa rischio reatoโ€, di fornire informazioni allโ€™Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicitร  riscontrate nellโ€™ambito delle informazioni disponibili.

 

1.7 Lโ€™aggiornamento delle Linee Guida di Confindustria

 

 

Nel giugno del 2021, Confindustria ha pubblicato lโ€™aggiornamento delle Linee Guida in materia di responsabilitร  amministrativa degli enti.

Il documento, che non modifica la struttura degli aggiornamenti precedenti, effettua una panoramica delle modifiche normative intervenute a partire dal 2014 e degli sviluppi giurisprudenziali.

Tra le tematiche affrontate dalle LG 2021, si possono osservare in particolar modo le seguenti:

  • in merito alla tassativitร  dellโ€™elenco dei reati presupposto, lโ€™introduzione della fattispecie di auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) allโ€™interno del novero dei reati 231, rischierebbe di rendere il catalogo dei reati presupposto non piรน un numerus clausus, bensรฌ aperto. Sul punto si fronteggiano due orientamenti: il primo limita la responsabilitร  da reato ai soli casi in cui il delitto base dellโ€™auto-riciclaggio sia anche uno dei reati-presupposto previsti espressamente dal Decreto 231/2001, lโ€™altro secondo cui la responsabilitร  sarebbe estesa anche ad ulteriori fattispecie incriminatrici;
  • per quanto concerne i concetti di interesse e vantaggio, le Linee Guida si riconducono alla piรน recente giurisprudenza in materia, secondo cui, per individuare tali criteri, occorrerebbe fare riferimento alla componente finalistica della condotta ed al risparmio di spesa;
  • con riferimento alle sanzioni interdittive, le LG effettuano un excursus storico delle stesse, ponendo lโ€™accento sulla maggiore afflittivitร  delle stesse alla luce delle modifiche intervenute con la L. 3/2019 (anche nota come Spazzacorrotti).
  • le Linee Guida incentivano poi lโ€™idea di una compliance integrata, al fine di migliorare lโ€™efficienza e lโ€™efficacia dei controlli e delle procedure. A tal proposito viene inserito un paragrafo sul c.d. Tax Control Framework, con cui il MOGC deve coordinarsi;
  • Sempre in tema di sistemi di compliance, le Linee Guida introducono un nuovo paragrafo, intitolato โ€œSistemi di controllo ai fini della compliance fiscaleโ€, con cui si suggerisce la possibile interazione tra il Modello 231 ed altri strumenti di controllo;
  • Il quinto capitolo si occupa poi della responsabilitร  dei โ€œGruppi di impreseโ€, specificando quando sia possibile estendere la responsabilitร  anche ad eventuali societร  collegate. Ciรฒ puรฒ avvenire qualora si possa ritenere che la holding abbia ricevuto un vantaggio concreto ed un effettivo interesse alla realizzazione del reato commesso dallโ€™altra societร  e quando il soggetto che agisce per conto della holding concorra con il soggetto che abbia commesso il reato per conto della controllata;
  • Nellโ€™ultima versione delle Linee Guida รจ stato poi introdotto un paragrafo relativo agli adempimenti mirati ad aumentare la trasparenza delle informazioni sullโ€™attivitร  di impresa, cosรฌ come previsto dal D. Lgs. 254/2016.

Gli enti di interesse pubblico che abbiano determinate caratteristiche, dovranno infatti redigere una dichiarazione contente informazioni di carattere non finanziario che dovrร  poi essere comparata con quanto dichiarato negli esercizi precedenti.

Tale dichiarazione, la cui correzione e supervisione รจ affidata al medesimo soggetto deputato alla revisione legale del bilancio, verrร  pubblicata sul registro delle imprese insieme alla relazione sulla gestione.

Eventuali violazioni verranno verificate e sanzionate dalla Consob;

  • Con riferimento alla figura dellโ€™Organismo di Vigilanza, essa viene analizzata sotto due punti di vista. In primis, si rileva e sottolinea lโ€™importanza di dotare lo stesso di un budget annuale, sรฌ da consentire al meglio lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Soffermandosi poi sullโ€™indipendenza dellโ€™OdV, le LG hanno affermato come i soggetti interni debbano essere preferibilmente privi di ruoli operativi allโ€™interno dellโ€™azienda.

Sempre con riferimento allโ€™Organismo di Vigilanza, le Guidelines riprendono quanto espresso nel nuovo Codice di Corporate Governance. In particolare, qualora lโ€™OdV non coincida con lโ€™organo di controllo, il CdA โ€œdeve valutare lโ€™opportunitร  di nominare allโ€™interno dellโ€™organismo almeno un amministratore non esecutivo e/o un membro dellโ€™organo di controllo e/o il titolare di funzioni legali o di controllo della societร โ€. Pur essendo comunque ammissibile un Organismo composto da soli membri esterni, si raccomanda il coordinamento con i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

  • Infine, degni di nota sono i riferimenti al Le Linee Guida sottolineano la necessitร , per le singole imprese, di disciplinare lโ€™intero procedimento: a partire dai modi attraverso cui effettuare le segnalazioni, passando per le modalitร  di gestione delle medesime, fino a giungere ad unโ€™adeguata suddivisione in fasi e responsabilitร . Consigliata, inoltre, รจ lโ€™introduzione di una apposita procedura.

Vengono inoltre suggerite lโ€™utilizzo di piattaforme informatiche gestite anche da terze parti indipendenti e specializzate e lโ€™attivazione di caselle di posta elettronica dedicate. Cionondimeno, lโ€™opzione organizzativa piรน adatta al fine di individuare puntualmente il destinatario delle segnalazioni, potrร  essere ricercata solo attraverso unโ€™analisi delle caratteristiche dimensionali e organizzative dellโ€™azienda, dellโ€™eventualitร  di applicare regolamentazioni riguardanti lo specifico settore di attivitร  e sulla base di eventuali gruppi societari di riferimento.

 

 

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI GUZZINI E FONTANA PROJECTS S.R.L.

2.1 ย ย ย ย ย  Descrizione sintetica dellโ€™attivitร  di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l.

Il brand Guzzini & Fontana nasce dallโ€™incontro di Luca Guzzini, giร  Presidente della Teuco Guzzini, e Gary Fontana, titolare di OC Shanghai, due imprenditori con una lunga e consolidata esperienza nel settore dellโ€™arredamento. Lโ€™azienda, in rapida ascesa, si รจ recentemente dotata di un nuovo stabilimento, provvisto di moderni macchinari 4.0, ed รจ in corso una notevole espansione che prevede la realizzazione di un secondo polo produttivo. Il concetto alla base della filosofia di GF Interiors รจ Made with Love in Italy e racchiude passione nella selezione dei materiali, cura nelle lavorazioni artigianali, attenzione per i dettagli e alta capacitร  tecnica per un prodotto dallo spiccato valore sartoriale. Siamo unโ€™azienda fondata sulla coesione, sullo spirito di squadra e sul rispetto per le capacitร  individuali. In Guzzini & Fontana profonda รจ la volontร  di coinvolgimento, grande il senso di partecipazione: tutti possono trasmettere le loro competenze, condividere le loro esperienze. Funzionalitร  ed estetica, sistemi, prodotti che assolvono alle piรน svariate esigenze del contenere, collezioni progettate per soddisfare ogni necessitร  dellโ€™abitare contemporaneo. Questi e altri obiettivi ci guidano e orientano la direzione del nostro sguardo. E ci aiutano a proiettarci sempre in avanti per offrire il meglio del futuro ai nostri clienti.

 

2.2 ย ย ย ย ย  Adozione del Modello

ย 

GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l., sensibile allโ€™esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attivitร  aziendali, ha ritenuto di procedere alla definizione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, in breve, anche Modello) nonchรฉ del Codice Etico che ne costituisce parte integrante.

Tale iniziativa รจ stata assunta nella convinzione che lโ€™adozione del modello, al di lร  delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l., affinchรฉ seguano, nellโ€™espletamento delle proprie attivitร , comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati, con particolare riferimento a quelli contemplati nel Decreto.

 

A tale riguardo GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. sottolinea innanzitutto di non tollerare comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalitร , in quanto tali comportamenti, anche nel caso in cui GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrari ai principi etici cui GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. intende attenersi, nellโ€™espletamento della propria missione aziendale.

 

 

2.3 ย ย ย ย ย ย  Le finalitร  del Modello

ย 

2.3.1. Le finalitร  del Modello

ย 

Il Modello predisposto dalla Societร  sulla base dellโ€™individuazione delle aree di possibile rischio nellโ€™attivitร  aziendale al cui interno si ritiene piรน alta la possibilitร  che siano commessi i reati, si propone come finalitร  quelle di:

  • predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi allโ€™attivitร  aziendale;
  • rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l., ed in particolare quelli impegnati nelle โ€œaree di attivitร  a rischioโ€, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dellโ€™azienda;
  • informare tutti coloro che operano con la Societร  che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterร  lโ€™applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
  • confermare che GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalitร  e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Societร  fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui รจ ispirata lโ€™attivitร  imprenditoriale della Societร .

 

2.3.2. ย La costruzione del Modello

 

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, la costruzione del Modello (e la successiva redazione del presente documento) si รจ articolata nelle fasi di seguito descritte:

  • esame preliminare del contesto aziendale attraverso lโ€™analisi della documentazione societaria rilevante e lo svolgimento di interviste con responsabili di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. informati sulla struttura e le attivitร  della stessa, al fine di definire lโ€™organizzazione e le attivitร  eseguite dalle varie unitร  organizzative/funzioni aziendali, nonchรฉ i processi aziendali nei quali le attivitร  sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
  • individuazione delle aree di attivitร  e dei processi aziendali โ€œa rischioโ€ o – limitatamente ai reati contro la Pubblica amministrazione โ€“ โ€œstrumentaliโ€ alla commissione di reati, operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto aziendale (di seguito, per brevitร , cumulativamente indicate come le โ€œAree a Rischio Reatoโ€);
  • definizione in via di ipotesi delle principali possibili modalitร  di commissione dei Reati Presupposto allโ€™interno delle singole Aree a Rischio Reato;
  • rilevazione ed individuazione del sistema di controllo dellโ€™ente finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

 

 

2.3.3. Il concetto di rischio accettabile

 

Nella predisposizione di un Modello di organizzazione e gestione, quale il presente, non puรฒ essere trascurato il concetto di rischio accettabile. รˆ, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D.Lgs. 231/01, una soglia che consenta di limitare la quantitร  e qualitร  degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilitร  รจ rappresentata dallโ€™efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dellโ€™esclusione di responsabilitร  amministrativa dellโ€™ente, le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Societร .

 

 

2.3.4. La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione

 

La Societร  ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtร  aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

 

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

  • incidono sul funzionamento interno della Societร  e sulle modalitร  con le quali la stessa si rapporta con lโ€™esterno;
  • regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

 

In particolare, il Modello di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. รจ costituito da:

  • una โ€œParte Generaleโ€, che contiene i principi cardine del Modello stesso;
  • una โ€œParte Speciale 1โ€ contenente lโ€™indicazione dei Reati inseriti nel novero dei โ€œreati 231โ€;
  • una โ€œParte Speciale 2โ€ contenente le Aree a Rischio Reato individuate e la descrizione dei controlli preventivi implementati/da implementare dalla Societร  al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01 ritenuti rilevanti per la Societร .

 

Anche in considerazione del numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilitร  amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, talune di esse non sono state ritenute rilevanti ai fini della costruzione del presente Modello, in quanto si รจ reputato che il rischio relativo alla commissione di tali reati fosse solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile. In particolare, a seguito di unโ€™attenta valutazione dellโ€™attivitร  in concreto svolta da GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. e della sua storia, sono state considerate non rilevanti le seguenti fattispecie:

 

  1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater.1 del Decreto);
  2. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto);
  3. delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto);
  4. reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi dโ€™azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto);

 

In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello della Societร  e la sua struttura di governance sono finalizzati a prevenire in linea generale anche quelle fattispecie di reato che, per la loro irrilevanza, non trovano disciplina specifica nella Parte Speciale del presente Modello.

 

 

2.4 ย ย ย ย ย ย  I documenti connessi al Modello

ย 

Formano parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti:

  • codice etico contenente lโ€™insieme dei diritti, doveri e responsabilitร  di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. nei confronti dei destinatari del Modello stesso (di seguito, per brevitร , il โ€œCodice Eticoโ€);
  • sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello (di seguito, per brevitร , il โ€œSistema Sanzionatorioโ€);
  • sistema di deleghe e procure, nonchรฉ tutti i documenti aventi lโ€™obiettivo di descrivere e attribuire responsabilitร  e/o mansioni a chi opera allโ€™interno dellโ€™Ente nelle Aree a Rischio Reato (e. organigrammi, ordini di servizio, job description, mansionari, funzionigrammi, sistemi gestionali come ISO 9001:2015, etc.);
  • sistema di procedure (protocolli) e di controlli interni aventi quale finalitร  quella di garantire unโ€™adeguata trasparenza e conoscibilitร  dei processi decisionali e finanziari, nonchรฉ dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato.

(Di seguito, per brevitร , il sistema delle deleghe e procure, le procedure ed i controlli interni sopra citati verranno cumulativamente definiti le โ€œProcedureโ€)

 

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresรฌ tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalitร  ivi indicate.

 

 

2.5 ย ย ย ย ย ย  Gestione delle risorse finanziarie

ย 

Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo, tenuto conto che ai sensi dellโ€™articolo 6, lettera c) del D.Lgs. 231/01 tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi รจ anche lโ€™individuazione delle modalitร  di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, la Societร  ha adottato specifici protocolli contenenti i principi ed i comportamenti da seguire nellโ€™ambito della gestione di tale risorse.

 

 

2.6 ย ย ย ย ย ย  Diffusione del Modello

 

2.6.1 Destinatari

ย 

Il presente Modello tiene conto della particolare realtร  imprenditoriale di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti (di seguito, per brevitร , i โ€œDestinatariโ€).

 

Tutto ciรฒ affinchรฉ i Destinatari seguano, nellโ€™espletamento delle proprie attivitร , comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Societร  nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

 

In ogni caso, le funzioni aziendali competenti assicurano il recepimento nelle Procedure della Societร  dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l.

 

 

2.7 ย ย ย ย ย  Formazione ed Informazione del Personale

 

รˆ obiettivo di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

 

Ai fini dellโ€™efficace attuazione del presente Modello, la formazione e lโ€™informativa verso i Destinatari avviene in stretto coordinamento con lโ€™Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

 

Le principali modalitร  di svolgimento delle attivitร  di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa allโ€™atto dellโ€™assunzione e le ulteriori attivitร  ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare รจ prevista:

  • una comunicazione iniziale. A tale proposito, lโ€™adozione del presente Modello รจ comunicata a tutte le risorse presenti in Societร , cui viene consegnato il Codice Etico ed il Modello – Parte Generale di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. A tutte le risorse presenti in Societร , verrร  comunicata lโ€™affissione nella bacheca aziendale della parte Generale del Modello e del Codice Etico. Inoltre, ai Soggetti Apicali e/o Sottoposti che operano nelle Aree a Rischio Reato, viene data informativa della Parte Speciale 1 che riguarda lโ€™Area di riferimento;
  • una specifica attivitร  di formazione. Tale attivitร  di formazione โ€œcontinuaโ€ รจ obbligatoria e differenziata, nei contenuti e nelle modalitร  di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Societร .

 

 

2.8 ย ย ย ย ย ย  Informazione ai Terzi e diffusione del Modello

ย 

La Societร  prevede altresรฌ la diffusione del Modello alle persone che intrattengono con la Societร  rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i partners, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonchรฉ joint-venture) (di seguito, per brevitร , i โ€œTerziโ€).

 

In particolare, le funzioni aziendali, di volta in volta coinvolte, forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle societร  di service con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione allโ€™adozione da parte di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. del Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01. La Societร  invita, inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti del Codice Etico e della Parte Generale del Modello presenti sul sito internet della stessa.

 

Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole che prevedano: (a) lโ€™informativa ai Terzi dellโ€™adozione da parte di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. del Modello e del Codice Etico, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione (Parte generale del Modello e Codice Etico) e di impegnarsi a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge e della normativa di volta in volta applicabile, o integrare un reato ex D.Lgs 231/01; (b) il diritto per la Societร  di recedere dal rapporto o risolvere il contratto (con o senza lโ€™applicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.

3 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELLโ€™ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l.

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3.1 ย ย ย ย ย ย  Il Modello di governance della Societร 

 

GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. รจ una societร  per azioni ed รจ amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri, i cui poteri sono stabiliti da Statuto.

La revisione legale dei conti รจ esercitata da una Revisore Unico.

 

 

3.2 ย ย ย ย ย ย  Il sistema di controllo interno di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l.

 

GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e lโ€™attuazione delle decisioni della Societร  (anche in relazione ai reati da prevenire):

  • i principi etici ai quali la Societร  si ispira, anche sulla base di quanto stabilito nel Codice Etico;
  • il sistema di deleghe e procure;
  • le procedure relative al sistema di gestione ISO 9001:2015
  • la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
  • il sistema di controllo interno e quindi la struttura delle procedure aziendali;
  • le procedure afferenti il sistema amministrativo e contabile;
  • le comunicazioni e le circolari aziendali dirette al personale;
  • la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale;
  • il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;

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3.3 ย ย ย ย ย ย  Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato

 

In aggiunta ai controlli specifici descritti in Parte Speciale del presente Modello, la Societร  ha implementato specifici controlli generali applicabili in tutte le Aree a Rischio Reato.

 

Si tratta, nello specifico, dei seguenti:

 

  • Trasparenza: ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente;

 

  • Separazione delle funzioni/Poteri: nessuno puรฒ gestire in autonomia un intero processo e puรฒ essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilitร  organizzative assegnate;

 

  • Adeguatezza delle norme interne: lโ€™insieme delle norme aziendali deve essere coerente con lโ€™operativitร  svolta ed il livello di complessitร  organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;

 

  • Tracciabilitร /Documentabilitร : ogni operazione/transazione/azione, nonchรฉ la relativa attivitร  di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata.

4 ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Lโ€™ORGANISMO DI VIGILANZA

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4.1 ย ย ย ย ย ย  Caratteristiche dellโ€™Organismo di Vigilanza

 

Secondo le disposizioni del D.Lgs. 231/01 (articoli 6 e 7), nonchรฉ le indicazioni contenute nella Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dellโ€™Organismo di Vigilanza, tali da assicurare unโ€™effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

(a) autonomia ed indipendenza; (b) professionalitร ;

(c) continuitร  dโ€™azione.

 

Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinchรฉ lโ€™OdV non sia direttamente coinvolto nelle attivitร  gestionali che costituiscono lโ€™oggetto della sua attivitร  di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dellโ€™organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo allโ€™Organismo di Vigilanza la posizione gerarchica piรน elevata possibile, e prevedendo unโ€™attivitร  di reporting al massimo vertice operativo aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. Ai fini dellโ€™indipendenza รจ inoltre indispensabile che allโ€™OdV non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero lโ€™obiettivitร  di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sullโ€™effettivitร  del Modello.

 

Professionalitร 

Lโ€™OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che รจ chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite allโ€™indipendenza, garantiscono lโ€™obiettivitร  di giudizio[5].

 

Continuitร  dโ€™azione

Lโ€™Organismo di Vigilanza deve:

  • svolgere in modo continuativo le attivitร  necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
  • essere una struttura riferibile alla Societร , in modo da garantire la dovuta continuitร  nellโ€™attivitร  di vigilanza.

 

Per assicurare lโ€™effettiva sussistenza dei requisiti descritti in precedenza, รจ opportuno che tali soggetti posseggano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente lโ€™autonomia e lโ€™indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilitร , assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, etc.).

 

 

4.2 ย ย ย ย ย ย  Individuazione dellโ€™Organismo di Vigilanza

 

Il Consiglio di Amministrazione di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. ha nominato quale Organismo di Vigilanza della Societร  un organo mono-soggettivo composto da 1 membro che possiede sia i requisiti di professionalitร  e competenza per lo svolgimento delle funzioni, sia requisiti personali di onorabilitร  e indipendenza determinanti per la necessaria autonomia di azione.

Una volta insediato, lโ€™Organismo di Vigilanza provvede a dotarsi di un proprio regolamento interno, nonchรฉ a stabilire ed aggiornare il piano delle attivitร  da svolgere.

 

 

4.3 ย ย ย ย ย ย  Durata dellโ€™incarico e cause di cessazione

 

Lโ€™Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nellโ€™atto di nomina e puรฒ essere rinnovato.

 

La cessazione dallโ€™incarico dellโ€™OdV puรฒ avvenire per una delle seguenti cause:

– scadenza dellโ€™incarico;

  • revoca, esclusivamente per giusta causa, dellโ€™Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione;
  • rinuncia di un componente, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
  • sopraggiungere di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo

 

4.4. Casi di ineleggibilitร  e di decadenza

 

La revoca dellโ€™OdV puรฒ essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

  • il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
  • il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dellโ€™OdV;
  • una grave negligenza nellโ€™espletamento dei compiti connessi allโ€™incarico;
  • il possibile coinvolgimento della Societร  in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad unโ€™omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

 

La revoca รจ disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Sindaco della Societร .

 

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo componente dellโ€™OdV, mentre il componente uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.

 

 

4.4 ย ย ย ย ย ย  Casi di ineleggibilitร  e di decadenza

 

Costituiscono motivi di ineleggibilitร  e/o di decadenza del componente dellโ€™OdV:

  1. lโ€™interdizione, lโ€™inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti lโ€™interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o lโ€™incapacitร  di esercitare uffici direttivi;
  2. lโ€™esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinitร  entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Sindaco della Societร , o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
  3. lโ€™esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la Societร  tali da compromettere lโ€™indipendenza del componente stesso.

 

Qualora, nel corso dellโ€™incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente lโ€™Organismo di Vigilanza รจ tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

 

 

4.5 ย ย ย ย ย ย  Funzioni, compiti e poteri dellโ€™Organismo di Vigilanza

 

In conformitร  alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione dellโ€™Organismo di Vigilanza consiste, in generale, nel:

  • vigilare sullโ€™effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
  • verificare lโ€™efficacia del Modello e la sua reale capacitร  di prevenire la commissione dei reati in questione;
  • individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessitร  o condizioni aziendali;
  • verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello.

 

Nellโ€™ambito della funzione sopra descritta, spettano allโ€™OdV i seguenti compiti:

  • verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e lโ€™adeguatezza dei punti di controllo al fine di consentire il loro adeguamento ai mutamenti dellโ€™attivitร  e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i destinatari del Modello, cosรฌ come meglio descritti nelle parti speciali dello stesso, devono segnalare allโ€™OdV le eventuali situazioni in grado di esporre la Societร  al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte in forma scritta e trasmesse allโ€™apposito indirizzo di posta elettronica attivato dallโ€™OdV;
  • effettuare periodicamente, sulla base del piano di attivitร  dellโ€™OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nellโ€™ambito delle Aree a Rischio Reato;
  • raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonchรฉ aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
  • condurre le indagini interne per lโ€™accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate allโ€™attenzione dellโ€™OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dellโ€™attivitร  di vigilanza dello stesso;
  • verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole standard, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, etc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.Lgs. 231/01, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.

 

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti allโ€™OdV i seguenti poteri:

  • accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla Societร  con terzi;
  • avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attivitร  di controllo;
  • conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti anche esterni alla Societร .

 

 

4.6 ย ย ย ย ย ย  Risorse dellโ€™Organismo di Vigilanza

 

Il Consiglio di Amministrazione assegna allโ€™OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dellโ€™incarico assegnato. In particolare, allโ€™Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa, nonchรฉ la facoltร  di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dellโ€™incarico.

 

 

4.7 ย ย ย ย ย ย  Flussi informativi dellโ€™Organismo di Vigilanza

 

4.7.1 Obblighi di informazione nei confronti dellโ€™Organismo di Vigilanzaย 

 

Al fine di agevolare lโ€™attivitร  di vigilanza sullโ€™efficacia del Modello, lโ€™OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatariย  (e, ove del caso, dei Terzi) in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilitร  di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. ai sensi del D.Lgs. 231/01.

 

I flussi informativi verso lโ€™OdV si distinguono in informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

 

Nel primo caso valgono le seguenti prescrizioni:

  • i Destinatari sono tenuti a segnalare allโ€™OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate da GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l.;
  • i Terzi sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati nei limiti e secondo le modalitร  previste contrattualmente;
  • i Terzi sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente allโ€™OdV.

 

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse allโ€™OdV le informazioni concernenti:

  • i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autoritร , inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta la Societร  od i componenti degli organi sociali;
  • i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi (ad esempio, Sindaco) nellโ€™ambito della loro attivitร  di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticitร  rispetto allโ€™osservanza del D.Lgs. 231/01;
  • le notizie relative a procedimenti disciplinari nonchรฉ ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
  • le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilitร  per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/01;
  • i cambiamenti organizzativi;
  • gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
  • le operazioni particolarmente significative svolte nellโ€™ambito delle Aree a Rischio Reato;
  • i mutamenti nelle Aree a Rischio Reato o potenzialmente a rischio;
  • le eventuali comunicazioni del Sindaco in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Societร ;
  • la dichiarazione di veridicitร  e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
  • la copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Sindaco.

 

La Societร  adotta specifici canali informativi dedicati (mail box create ad hoc) al fine di garantire la riservatezza di cui sopra e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso lโ€™Organismo.

In particolare esiste il canale e โ€“ mail: odvguzziniefontana@gmail.com per posta indirizzata allโ€™OdV presso GUZZINI E FONTANA PROJECTS

Lโ€™OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalitร  e responsabilitร . A tal fine puรฒ ascoltare lโ€™autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dellโ€™eventuale autonoma decisione a non procedere. In ogni caso, i segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione e ad essi sarร  assicurata la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze di tutela della Societร  o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.24 del 2023 in materia di tutela dei segnalanti (โ€œWhistleblowingโ€), la Societร  si รจ dotata di una piattaforma informatica rinvenibile sul sito: guzziniefontana.wallbreakers.it.

Tale piattaforma consente di garantire lโ€™anonimato del segnalante, anche nel caso in cui decidesse di palesarsi ed effettuare una segnalazione non anonima.

Al proposito la Societร  ha redatto e divulgato una apposita procedura operativa.

 

 

4.7.2 Obblighi di informazione propri dellโ€™Organismo di Vigilanzaย 

 

Premesso che la responsabilitร  di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione della Societร , lโ€™OdV riferisce in merito allโ€™attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticitร .

 

In particolare, lโ€™Organismo di Vigilanza ha la responsabilitร  nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

  • comunicare, allโ€™inizio di ciascun esercizio, il piano delle attivitร  che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati. Tale piano sarร  approvato dal Consiglio di Amministrazione stesso;
  • comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
  • comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attivitร , laddove rilevanti;
  • relazionare, con cadenza almeno semestrale, in merito allโ€™attuazione del Modello.

 

Lโ€™OdV sarร  tenuto a relazionare periodicamente, oltre che il Consiglio di Amministrazione, anche il Sindaco in merito alle proprie attivitร .

 

Lโ€™Organismo potrร  richiedere di essere convocato dai suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi sociali cui lโ€™OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarร  custodita dallโ€™OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

 

Fermo restando quanto sopra, lโ€™Organismo di Vigilanza potrร , inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

  • i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attivitร  scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarร  necessario che lโ€™OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per lโ€™implementazione delle attivitร  suscettibili di miglioramento nonchรฉ il risultato di tale implementazione;
  • segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
    1. acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e lโ€™applicazione delle sanzioni disciplinari;
    2. dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dellโ€™accadimento.

 

Lโ€™Organismo, infine, ha lโ€™obbligo di informare immediatamente il Sindaco qualora la violazione riguardi i componenti del Consiglio di Amministrazione.

 

 

5 ย ย ย ย ย ย ย ย ย  SISTEMA SANZIONATORIO ย ย ย  PER ย ย  MANCATA ย  OSSERVANZA DEL PRESENTE MODELLO E DELLE NORME-DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE

ย 

5.1 ย ย ย ย ย ย  Principi generali

ย 

GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello, nei relativi Allegati e nelle Procedure รจ condizione essenziale per assicurare lโ€™effettivitร  del Modello stesso.

 

Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono โ€œintrodurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modelloโ€.

 

Lโ€™applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dallโ€™esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle Procedure sono assunte dalla Societร  in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. 231/01 che le violazioni in questione possano determinare.

 

Piรน precisamente, la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nelle Procedure lede, infatti, di per sรฉ sola, il rapporto di fiducia in essere con la Societร  e comporta azioni disciplinari a prescindere dallโ€™eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato.

 

 

5.2 ย ย ย ย ย ย  Definizione di โ€œViolazioneโ€ ai fini dellโ€™operativitร  del presente Sistema Sanzionatorio

ย 

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce โ€œViolazioneโ€ del presente Modello e delle relative Procedure:

  • la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01;
  • lโ€™omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative Procedure che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01.

 

 

5.3 ย ย ย ย ย ย  Sanzioni per i lavoratori dipendenti

 

5.3.1 Personale dipendente in posizione non dirigenzialeย 

 

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel presente Modello e nelle Procedure Aziendali sono definiti come illeciti disciplinari.

 

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato in azienda (di seguito, per brevitร , il โ€œCCNLโ€), nel rispetto delle procedure previste dallโ€™articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 (di seguito, per brevitร , lo โ€œStatuto dei lavoratoriโ€) ed eventuali normative speciali applicabili.

 

La Violazione da parte del personale dipendente, ai sensi del precedente paragrafo 5.2 del presente Modello puย  dar luogo, secondo la gravitร  della Violazione stessa, a provvedimenti disciplinari che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalitร , nonchรฉ dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalitร  previste dalla normativa vigente e che vanno, a titolo esemplificativo dal richiamo verbale allโ€™ammonizione scritta, dalla multa alla sospensione senza retribuzione fino al licenziamento, nei casi piรน gravi.

 

Fatto, in ogni caso, salvo quanto indicato nel Sistema Disciplinare in uso presso GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l., il lavoratore incorre in quanto stabilito dal CCNL applicato in azienda ovvero: LEGNO – INDUSTRIA

 

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dalla Direzione aziendale.

 

 

5.3.2 Dirigenti

 

In caso di: (a) Violazione ai sensi del precedente paragrafo 5.2, o (b) adozione, nellโ€™espletamento di attivitร  nelle Aree a Rischio Reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati, da parte di dirigenti, si provvederร  ad applicare nei confronti dei responsabili le misure disciplinari piรน idonee in conformitร  a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori.

 

 

5.4 ย ย ย ย ย ย  Amministratori

ย 

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2. da parte di uno o piรน degli Amministratori di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l., lโ€™Organismo di Vigilanza informerร  senza indugio il Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco della Societร  per le opportune valutazioni e provvedimenti.

 

Nellโ€™ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o piรน degli Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilitร  amministrativa della Societร , il Presidente del Consiglio di Amministrazione di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. (o, in sua vece, lโ€™altro Consigliere) dovrร  procedere alla convocazione dellโ€™Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

 

ย 

5.5 ย ย ย ย ย ย  Sindaci

ย 

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2. da parte di uno o piรน membri del Sindaco, lโ€™Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e lo stesso Sindaco e su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione verrร  convocata lโ€™Assemblea dei Soci affinchรฉ adottati gli opportuni provvedimenti.

 

 

5.6 ย ย ย ย ย ย  Terzi: collaboratori, agenti e consulenti esterni

ย 

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2. da parte di collaboratori, agenti o consulenti esterni, o, piรน in generale, di Terzi, la Societร , a seconda della gravitร  della violazione: (i) richiamerร  gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste; o (ii) avrร  titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti pocโ€™anzi indicati.

 

A tal fine, GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. ha previsto lโ€™inserimento di apposite clausole nei contratti che prevedano: (a) lโ€™informativa ai Terzi dellโ€™adozione da parte di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. del Modello e del Codice Etico di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione (Parte Generale del Modello e Codice Etico) e diย  impegnarsi a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge e della normativa di volta in volta applicabile, o integrare un reato ex D.Lgs 231/01; (b) il diritto per la Societร  di recedere dal rapporto o risolvere il contratto (con o senza lโ€™applicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.

ย 

ย 

5.7 ย ย ย ย ย ย  Registro

ย 

La Societร  adotta un registro nel quale deve procedere allโ€™iscrizione di tutti coloro che abbiano commesso una Violazione ai sensi del precedente paragrafo 5.2. Lโ€™iscrizione a tale registro comporta il divieto di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con gli stessi interessati.

[1] Cosรฌ testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68.

[2] Con riferimento ai reati di market abuse, il secondo comma dellโ€™articolo 25-sexies del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede che: โ€œSe in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dallโ€™ente รจ di rilevante entitร , la sanzione รจ aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profittoโ€.

[3] Ai sensi dellโ€™articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2001, โ€œsi ha reiterazione quanto lโ€™ente, giร  condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitivaโ€.

[4] Linee Guida aggiornate da Confindustria nel mese di marzo 2014.

[5] Ci si riferisce, tra lโ€™altro, a: tecniche di analisi e valutazione dei rischi; misure per il loro contenimento (procedure organizzative, meccanismi di contrapposizione dei compiti, etc.); flow charting di procedure e processi per lโ€™individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; metodologie per lโ€™individuazione di frodi; etc. Lโ€™Organismo di Vigilanza deve avere competenze di tipo ispettivo (per accertare come si sia potuto verificare un reato della specie in esame e di chi lo abbia commesso); competenze di tipo consulenziale (per adottare โ€“ allโ€™atto del disegno del Modello e delle successive modifiche โ€“ le misure piรน idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi) o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati) e competenze giuridiche. Il D.Lgs. n. 231 del 2001 รจ una disciplina penale ed avendo lโ€™attivitร  dellโ€™Organismo di Vigilanza lo scopo di prevenire la realizzazione dei reati รจ dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalitร  realizzative dei reati (che potrร  essere assicurata mediante lโ€™utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna).

INDICE Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231 del 2001

SEZIONE 1

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

  1. Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24 e 25, D.Lgs. n. 231 del 2001
  2. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione
  3. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 2

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

  1. Le fattispecie di reato previste dallโ€™Articolo 24-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001
  2. Le Sanzioni previste in relazione ai Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati
  3. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 3

DELITTI DI CRIMINALITAโ€™ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALLโ€™AUTORITAโ€™ GIUDIZIARIA

  1. Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24-ter e 25-decies, D.Lgs. n. 231 del 2001, e dallโ€™Articolo 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146
  2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Criminalitร  Organizzata, Reati Transnazionali e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci allโ€™autoritร  giudiziaria
  3. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 4

DELITTI DI FALSITAโ€™ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

  1. Le fattispecie di reato previste dallโ€™Articolo 25-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001
  2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di falsitร  in monete
  3. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 5

DELITTI CONTRO Lโ€™INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

  1. Le fattispecie di reato previste dallโ€™Articolo 25-bis.1, D.Lgs. n. 231 del 2001
  2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di falsitร  in strumenti o segni di riconoscimento e contro lโ€™industria ed il commercio

Frode nell’esercizio del commercio

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

  1. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 6

REATI SOCIETARI

  1. Le fattispecie di reato previste dallโ€™Articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001
  2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari
  3. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 7

REATI TRIBUTARI

  1. Le fattispecie di reato previste dallโ€™Articolo 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001

1.1ย  Tipologia dei reati

  1. Le sanzioni previste in relazione ai reati tributari
  2. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 8

DELITTI CON FINALITAโ€™ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELLโ€™ORDINE DEMOCRATICO

  1. Le fattispecie di reato previste dallโ€™articolo 25-quater, D.Lgs. n. 231 del 2001
  2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti con Finalitร  di Terrorismo o di Eversione dellโ€™Ordine Democratico
  3. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 9

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

  1. Le fattispecie di reato previste dallโ€™Articolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001
  2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Omicidio Colposo o Lesioni Gravi o Gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
  3. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 10

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITAโ€™ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHEโ€™ AUTORICICLAGGIO

  1. Le fattispecie di reato previste dallโ€™Articolo 25-octies, D.Lgs. n.231 del 2001
  2. Le sanzioni previste in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio
  3. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 11

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO Dโ€™AUTORE

  1. Le fattispecie di reato previste dallโ€™Articolo 25-novies, D.Lgs. n.231 del 2001
  2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti in materia di violazione del diritto dโ€™autore
  3. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 12

REATI AMBIENTALI

  1. La fattispecie di reato prevista dallโ€™Articolo 25-undecies, D.Lgs. n.231 del 2001

(v) ย ย ย ย ย ย  Circostanze aggravanti (art. 452-octies, c.p.)

(vi) ย ย ย ย ย ย  Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727-bis c.p.)

(vii) ย ย ย ย ย  Distruzione o deterioramento di habitat allโ€™interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

  1. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Ambientali
  2. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 13

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE

  1. La fattispecie di reato prevista dallโ€™Articolo 25-duodecies, D.Lgs. n. 231 del 2001
  2. Le sanzioni previste in relazione al Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno รจ irregolare
  3. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 14

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DIย  SCOMMESSA E GIOCHI Dโ€™AZZARDO ESERCITATO A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

  1. La fattispecie di reato prevista dallโ€™Articolo 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001
  2. Le sanzioni previste in relazione frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi dโ€™azzardo esercitato a mezzo di apparecchi vietati
  3. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 15

CONTRABBANDO

  1. La fattispecie di reato prevista dallโ€™Articolo 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001
  2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Impiego di Contrabbando
  3. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 16

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

  1. La fattispecie di reato prevista dallโ€™Articolo 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001
  2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti contro il patrimonio culturale
  3. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 17

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

  1. La fattispecie di reato prevista dallโ€™Articolo 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231 del 2001
  2. Le sanzioni previste in relazione al riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
  3. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 18

RAZZISMO E XENOFOBIA

  1. La fattispecie di reato prevista dallโ€™Articolo 25-terdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001
  2. Le sanzioni previste in relazione ai delitti di razzismo e xenofobia
  3. Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 19

DELITTI CONTRO LA PERSONALITร€ INDIVIDUALE

  1. La fattispecie di reato prevista dallโ€™Articolo 25-quinquies, D.Lgs. n. 231 del 2001
  2. Le sanzioni previste in relazione ai delitti contro la personalitร  individuale

3.Norme di Comportamento Generale

SEZIONE 20

COMPITI DELLโ€™ODV

 

SEZIONE 2

  1. Premessa
  2. Le Aree a Rischio Reato

3.1 AMMINISTRAZIONE, CONTABILITAโ€™ E BILANCIO โ€“ CONTROLLO DI GESTIONE

3.1.1.ย  Attivitร  Sensibili

3.1.2. Funzioni Aziendali coinvolte

3.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

3.1.4. Controlli Preventivi

3.1.4.1. ย ย ย ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a rischio

3.1.4.2. ย ย ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi: Aspetti specifici

3.2. GESTIONE DEL CICLO PASSIVO

3.2.1. Attivitร  Sensibili

3.2.2. Funzioni Aziendali coinvolte

3.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

3.2.4. Controlli Preventivi

3.2.4.1. ย ย ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio

3.2.4.2. ย ย ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi: Aspetti specifici

3.3. GESTIONE DELLA TESORERIA

3.3.1. Attivitร  Sensibili

3.3.2. Funzioni Aziendali coinvolte

3.3.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

3.3.4. Controlli Preventivi

3.3.4.1. ย ย ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio

3.3.4.2. ย ย ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi: Aspetti specifici

3.4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

3.4.1. Attivitร  Sensibili

3.4.2. Funzioni Aziendali coinvolte

3.4.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

3.4.4. Controlli Preventivi

3.4.4.1. ย ย ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio

3.4.4.2. ย ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi: Aspetti specifici

3.5. GESTIONE DEI RAPPORTI CON Lโ€™AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E RELATIVI ADEMPIMENTI

3.5.1. Attivitร  sensibili

3.5.2. Funzioni Aziendali coinvolte

3.5.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

3.5.4. Controlli Preventivi

3.5.4.1. ย ย ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio

3.6. GESTIONE OMAGGI, REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI

3.6.2. Funzioni aziendali coinvolte

3.6.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

3.6.4. Controlli Preventivi

3.7. GESTIONE DEL MAGAZZINO

3.7.1 ย ย ย ย ย ย ย  Attivitร  Sensibili

3.7.2 ย ย ย ย ย ย  Funzioni Aziendali coinvolte

3.7.3 ย ย ย ย ย ย  Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

3.7.4 ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi

3.7.4.2 ย ย ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi: Aspetti specifici

3.8 ย ย ย ย  GESTIONE DELLE VENDITE

3.8.1 Attivitร  Sensibili

3.8.2 Funzioni Aziendali coinvolte

3.8.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

3.8.4 Controlli Preventivi

3.8.4.1 ย ย ย ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio

3.8.4.2 ย ย ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi: Aspetti specifici

3.9 ย ย ย ย  GESTIONE DELLA PRODUZIONE

3.9.1 Attivitร  Sensibili

3.9.2 Funzioni Aziendali coinvolte

3.9.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

3.9.4 Controlli Preventivi

3.9.4.1 ย ย ย ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio

3.9.4.2 ย ย ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi: Aspetti specifici

3.10 RICERCA E SVILUPPO

3.10.2 Funzioni Aziendali coinvolte

3.10.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

3.10.4 Controlli Preventivi

3.10.4.2 Controlli Preventivi: Aspetti specifici

3.11 GESTIONE DI FINANZIAMENTI/CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI CONCESSI DA ENTI PUBBLICI

3.11.2 Funzioni Aziendali coinvolte

3.11.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

3.11.4 Controlli Preventivi

3.11.4.2. Controlli Preventivi: Aspetti specifici

3.12 GESTIONE DEI CONTENZIOSI

3.12.1 Attivitร  Sensibili

3.12.2 Funzioni Aziendali coinvolte

3.12.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

3.12.4 Controlli Preventivi

3.12.4.1 Controlli Preventivi: Aspetti Specifici

3.13 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

3.13.2 Funzioni Aziendali coinvolte

3.13.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

3.13.4 Controlli Preventivi

3.13.4.1 ย ย ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio

3.13.4.2 ย ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi: Aspetti Specifici

 

ย 

 

 

SEZIONE 1

ย 

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ย 

ย 

1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24 e 25, D.Lgs. n. 231 del 2001

ย 

Gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001 richiamano le fattispecie di reato commesse in danno della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevitร , i โ€œReati contro la Pubblica Amministrazioneโ€) di seguito elencate:

  • malversazione di erogazioni pubbliche(art. 316-bisp.);
  • indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-terp.);
  • truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunitร  europee (art. 640, 2ยฐ comma, n. 1, c.p.);
  • truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bisp.);
  • frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-terp.);
  • concussione (art. 317 c.p.);
  • corruzione per lโ€™esercizio della funzione (art. 318 c.p. โ€“ art. 320 c.p. – 321 c.p.);
  • corruzione per un atto contrario ai doveri dโ€™ufficio (art. 319 c.p. โ€“ art. 320 c.p. – 319-bis c.p. โ€“ art. 321 c.p.);
  • corruzione in atti giudiziari (art. 319-terp. โ€“ art. 321 c.p.);
  • induzione indebita a dare o promettere utilitร  (art.319-quater p.);
  • corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
  • istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  • peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilitร , corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunitร  Europee e di funzionari delle Comunitร  Europee e di Stati esteri (art. 322-bisp.);
  • traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
  • peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
  • peculato mediante profitto dellโ€™errore altrui (art. 316 c.p.)
  • abuso dโ€™ufficio (art. 323 c.p.).

 

In particolare, in considerazione dellโ€™attivitร  svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร  di commissione.

 

(i) ย ย ย ย ย ย  Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

โ€œChiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunitร  europee contributi, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,ย ย  destinatiย  alla realizzazione di una o piรน finalitร ,ย  , non li destina alleย  finalitร  previste, รจ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.โ€.ย 

 

Il reato si configura nel caso in cui, taluno, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunitร  Europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attivitร  di pubblico interesse, non utilizzi dette somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento della commissione del reato coincide con il mancato utilizzo o la destinazione ad altri impieghi delle erogazioni, il reato stesso puรฒ configurarsi anche con riferimento a finanziamenti giร  ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalitร  per cui sono stati erogati.

 

 

(ii) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

โ€œSalvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sรฉ o per altri, contributi, sovvenzioni finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunitร  europee รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena รจ della reclusione da uno a quattro anni se il fatto รจ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualitร  o dei suoi poteri. La pena รจ della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dellโ€™Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita รจ pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non puรฒ comunque superare il triplo del beneficio conseguito.โ€.

ย 

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sรฉ o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunitร  Europee.

ย 

(iii) Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunitร  europee (art. 640, 2ยฐ comma, n. 1, c.p.)

โ€œChiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sรฉ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena รจ della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto รจ commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.โ€;

2) se il fatto รจ commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o lโ€™erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dellโ€™Autoritร .

Il delitto รจ punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanza previste dal capoverso precedente o unโ€™altra circostanza aggravante.

ย 

Il reato si configura attraverso lโ€™induzione in errore, al fine di realizzare un ingiusto profitto ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, con il compimento di artifizi o raggiri quali, a titolo esemplificativo, lโ€™alterazione/contraffazione della documentazione predisposta/trasmessa ai pubblici funzionari/addetti competenti, attivitร  posta in essere anche in concorso morale o materiale con altre persone, per conseguire un ingiusto profitto con correlativo danno per la Pubblica Amministrazione o per le Comunitร  europee.

ย 

(iv) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.)

โ€œLa pena รจ della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunitร  europee.โ€.

ย 

Il reato si configura nel caso in cui la truffa menzionata al precedente punto sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunitร  Europee.

 

 

(v) ย ย ย ย ย  Corruzione per lโ€™esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (Corruzione impropria)ย 

โ€œIlย  pubblicoย  ufficialeย  che, per lโ€™esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per seโ€™ o per un terzo, denaro o altra utilitร  o ne accetta la promessa รจ punito con la reclusione da tre a otto anniโ€.

ย 

Il reato si configura attraverso lโ€™indebita dazione (o lโ€™accettazione di promessa di indebita dazione ) di denaro o altra utilitร ,ย  ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio (si veda lโ€™art. 320 c.p.) per compiere un atto delle sue funzioni o dei suoi poteri.

 

Lโ€™ indebita dazione di denaro puรฒ derivare, a titolo meramente indicativo:

  • dalla creazione di fondi occulti tramite lโ€™emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
  • da rimborsi di spese fittizie o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute, anche attraverso consulenti e spedizionieri.

 

Ulteriori esemplificazioni delle potenziali modalitร  attuative di commissione degli illeciti possono prevedere, ad esempio, con riferimento allโ€™indebita dazione di denaro o altra utilitร , la corresponsione di omaggi e regali, ovvero lโ€™assunzione di personale o ancora la selezione di un fornitore indicato dal Pubblico Ufficiale.

ย 

(vi) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)ย 

โ€œIl pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sรฉ o per un terzo, denaro od altra utilitร , o ne accetta la promessa, รจ punito con la reclusione da sei a dieci anniโ€ [1].ย 

Il reato si configura attraverso il ricevimento (o lโ€™accettazione di promessa) di denaro o altra utilitร  da parte di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri dโ€™ufficio ovvero per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato, un atto del proprio ufficio.

Circa le ipotetiche modalitร  di attuazione del reato, si rimanda al punto precedente.

 

(vii) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)ย 

โ€œLa pena รจ aumentata se il fatto di cui allโ€™articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata lโ€™amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonchรฉ il pagamento o il rimborso di tributiโ€.

 

(viii ) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)ย 

โ€œSe i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena รจ della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena รจ della reclusione da otto a venti anniโ€.

 

Tale reato si configura quando le condotte corruttive indicate negli artt. 318 e 319 c.p. sono commesse al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La responsabilitร  della Societร  potrร  ad esempio configurarsi quando in un qualunque procedimento giudiziario (per esempio in un procedimento civile instaurato per ottenere un risarcimento danni o lโ€™adempimento contrattuale, o in un procedimento penale, ovvero in un procedimento amministrativo, a seguito allโ€™eventuale aggiudicazione di una gara dโ€™appalto poi impugnata), un amministratore o un dipendente della Societร  corrompa un Pubblico Ufficiale (giudice, cancelliere, consulente tecnico dโ€™ufficio) al fine di ottenere un provvedimento favorevole per la Societร  o comunque al fine di limitare eventuali effetti negativi di una decisione giudiziaria.

 

(ix ) Induzione indebita a dare o promettere utilitร  (art. 319-quater c.p.)

โ€œSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, il pubblico ufficiale o lโ€™incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualitร  o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilitร  รจ punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dร  o promette denaro o altra utilitร  รจ punito con la reclusione fino a tre anniโ€.

ย 

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o lโ€™Incaricato di Pubblico Servizio, abusando delle proprie qualitร  o dei propri poteri, induca taluno allโ€™indebita dazione o promessa di denaro o di altra utilitร . La norma in questione punisce sia il Pubblico Ufficiale o lโ€™Incaricato di Pubblico Servizio che induce il soggetto privato allโ€™indebita dazione, sia il soggetto privato che dร  o promette denaro o altra utilitร  al Pubblico Ufficiale o allโ€™Incaricato di Pubblico Servizio.

ย 

(x ) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

โ€œLe disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche allโ€™incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzoโ€.

 

Come giร  accennato, il reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si configura anche quando un Incaricato di Pubblico Servizio, per lโ€™esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per compiere un atto contrario ai suoi doveri dโ€™ufficio riceva indebitamente, per sรฉ o per un terzo, denaro od altra utilitร , o ne accetti la promessa.

 

(xi) ย ย ย ย  Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

โ€œLe pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dร  o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilitร โ€.

 

La norma rappresenta un punto di collegamento importante, in quanto estende le medesime pene degli articoli in essa richiamati non solo al soggetto che riceve il denaro o altra utilitร , ma anche a colui che le elargisce o promette. Per le modalitร  di commissione si fa riferimento alle singole condotte descritte sub artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p..

 

(xii) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

โ€œChiunque offre o promette denaro od altra utilitร  non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa รจ fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o allโ€™incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilitร  per lโ€™esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o allโ€™incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilitร  da parte di un privato per le finalitร  indicate dallโ€™articolo 319โ€ .

ย 

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di unโ€™altra utilitร  non dovute ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio al fine di esercitare le proprie funzioni o i propri poteri, quando lโ€™offerta o la promessa non sia accettata.

Se lโ€™offerta o la promessa รจ fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, la pena stabilita nellโ€™art. 319 c.p., qualora lโ€™offerta o la promessa non siano accettate รจ ridotta di un terzo.

Per quanto riguarda le ipotetiche modalitร  di attuazione del reato, si rimanda a quanto precisato precedentemente per i reati di corruzione.

 

 

 

(xiii) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilitร , corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunitร  europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionale e di funzionari delle Comunitร  europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

โ€œI. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

ai membri della Commissione delle Comunitร  europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunitร  europee;

ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunitร  europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunitร  europee;

alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunitร  europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunitร  europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunitร  europee; a coloro che, nellโ€™ambito di altri Stati membri dellโ€™Unione europea, svolgono funzioni o attivitร  corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivitร  corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

ย 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali

  1. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilitร  รจ dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attivitร  corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nellโ€™ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

III. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casiโ€.ย 

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza รจ compiuta nei confronti di membri della Corte penale internazionale (come introdotto dalla L. n. 237/2012 con decorrenza dal 23 gennaio 2013) o degli organi delle Comunitร  Europee o di Stati esteri. A riguardo รจ opportuno sottolineare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri che, secondo la legge italiana, siano riconducibili a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

ย 

ย 

In relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione sopra menzionati รจ opportuno precisare che:

  1. agli effetti della legge penale si considera โ€œente della Pubblica Amministrazioneโ€ qualsiasi persona giuridica che persegue e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attivitร  legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritativi;
  2. ai sensi dellโ€™articolo:
    • 357 del Codice penale sono โ€œpubblici ufficialiโ€ coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; specificandosi che โ€œรจ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontร  della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativiโ€.
    • 358 del Codice penale, sono โ€œincaricati di un pubblico servizioโ€ โ€œcoloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.โ€ Per โ€œpubblico servizioโ€ deve intendersi โ€œunโ€™attivitร  disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materialeโ€;
  3. per โ€œrapporti indirettiโ€ si intendono quelli che si possono instaurare con soggetti che intrattengono notoriamente rapporti di qualsivoglia natura (parentela, affinitร , coniugo, convivenza, etc.) con โ€œpubblici ufficialiโ€ ovvero โ€œpersone incaricate di pubblico servizioโ€.

 

In particolare, vengono individuati quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio:

 

  • soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio: parlamentari e membri del Governo, consiglieri regionali e provinciali, parlamentari europei e membri del Consiglio dโ€™Europa, ecc.
  • soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio: magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti dโ€™Appello, Suprema Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici di pace, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonchรฉ delle varie corti internazionali, ecc.), soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, ecc.);
  • soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio: dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (funzionari e dipendenti dello Stato, dellโ€™Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunitร  montane), dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca dโ€™Italia, delle Autoritร  di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dellโ€™ISTAT, ecc.);
  • privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio dipendenti di Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attivitร  sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attivitร  di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

 

Non sono considerate pubblico servizio le attivitร  che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioรจ in attivitร  di prevalente natura applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalitร .

 

La figura del Pubblico Ufficiale e dell’Incaricato di un Pubblico Servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell’attivitร  svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

 

Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione puรฒ dunque rivestire la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di un Pubblico Servizio, quando eserciti una delle attivitร  definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p..

 

(xiv ) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318,ย 319ย eย 319 ter e nei reati di corruzione di cui allโ€™art. 322-bis, sfruttando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sรฉ o ad altri, denaro o unโ€™altra utilitร ,ย  come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui allโ€™articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo, in relazione allโ€™esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, รจ punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi .

La stessa pena si applica a chi indebitamente dร  o promette denaro o altra utilitร  .

La pena รจ aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sรจ o ad altri, denaro o altra utilitร ย  riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresรฌ aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attivitร  giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o lโ€™incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui allโ€™articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri dโ€™ufficio o allโ€™omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuitร , la pena รจ diminuitaโ€.

ย 

(xv) Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o lโ€™incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilitร  di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, รจ punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

ย 

(xvi) Peculato mediante profitto dellโ€™errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o lโ€™incaricato di un pubblico servizio, il quale, nellโ€™esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dellโ€™errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sรฉ o per un terzo, denaro od altra utilitร , รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena รจ della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dellโ€™Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

ย 

(xvii) Abuso dโ€™ufficio (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un piรน grave reato, il pubblico ufficiale o lโ€™incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalitร , ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sรฉ o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto รจ punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena รจ aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravitร .

  1. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione

ย 

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., elencati nel precedente paragrafo 1.

 

Reato Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

– –

ย Malversazione di erogazioni pubbliche(316-bis c.p.)

Indebita percezione di erogazioni pubblicheย  ย (art. 316-ter c.p.)

– Turbata libertร  degli incanti (art. 353 c.p.)

– Turbata libertร  del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

-Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunitร  europee o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.

640-bis c.p.)

-Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Fino a 500 quote

 

Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entitร , ovvero se il danno derivato รจ di particolare gravitร 

–ย ย ย ย ย ย  Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio.

 

–ย ย ย ย ย ย  Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e lโ€™eventuale revoca di quelli giร  concessi

 

–ย ย ย ย ย ย  Divieto di pubblicizzare beni o servizi

 

 

Corruzione per lโ€™esercizio della funzione (art. 318

c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.)

– Pene per il corruttore (art.

321 c.p.)

Fino a 200 quote

(anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri dโ€™ufficio (art. 319 c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.) Pene per il corruttore (321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui allโ€™art. 322, commi 2 e 4, c.p.)

Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.) Per un periodo non inferiore a un anno:

–ย ย ย ย ย ย  lโ€™interdizione dallโ€™esercizio delle

attivitร ;

–ย ย ย ย ย ย  la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellโ€™illecito;

–ย ย ย ย ย ย  il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

–ย ย ย ย ย ย  lโ€™esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e lโ€™eventuale revoca di quelli giร  concessi;

–ย ย ย ย ย ย  il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Corruzione per un atto contrario ai doveri dโ€™ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto lโ€™ente ha conseguito

– Concussione (art. 317 c.p.)

Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.) Per un periodo non inferiore a un anno:

–ย ย ย ย ย ย  lโ€™interdizione dallโ€™esercizio della

attivitร ;

–ย ย ย ย ย ย  la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o

Reato Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

un profitto di rilevante entitร 

Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, c.p.)

Pene per il corruttore (321 c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilitร  (art.319quater c.p.)

concessioni ย ย ย ย ย ย  funzionali ย ย ย ย ย ย ย  alla

commissione dellโ€™illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

lโ€™esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e lโ€™eventuale revoca di quelli giร  concessi;

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

(*)

 

(*) per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato รจ stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato รจ stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).

 

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโ€™eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

 

 

3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Norme di Comportamento Generale

 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati contro la Pubblica Amministrazione individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร  Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

  1. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
  2. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

 

A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, รจ fatto divieto in particolare di:

  • tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciรฒ deputati secondo i mansionari della societร  o eventuali deleghe;
  • porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica

Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001;

  • accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilitร  in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunitร  Europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilitร  dโ€™uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia dโ€™affari;
  • sottostare alla illecita richiesta del pubblico ufficiale o dellโ€™incaricato di pubblico servizio che, con abuso della sua qualitร  e dei suoi poteri, induce taluno (il soggetto che opera in Guzzini e Fontana Projects s.r.l.) a dare o promettere indebitamente a sรจ o ad altri a lui vicini, denaro o altra utilitร ;
  • fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunitร  Europee e degli Stati esteri, nonchรฉ a beneficio di altri individui o entitร  giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
  • effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
  • accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate allโ€™attivitร  svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
  • effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
  • in occasione di una trattativa dโ€™affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni di Guzzini e Fontana Projects s.r.l. non in linea con i dettami dello Statuto, delle disposizioni normative interne, del Codice Etico e del presente Modello;
  • farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nellโ€™ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
  • fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunitร  Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
  • fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nellโ€™ambito di qualsivoglia attivitร  di natura imprenditoriale svolta dalla Societร .

 

A tal fine รจ necessario:

  • adottare un comportamento improntato ai principi di integritร , onestร , trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attivitร  da intraprendersi nellโ€™ambito di ogni attivitร  aziendale;
  • garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
  • effettuare dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dellโ€™ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contenenti solo elementi autentici e accurati;
  • definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dellโ€™accordo stesso โ€“ con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
  • riferire prontamente allโ€™OdV eventuali situazioni di irregolaritร .

 

ย 

SEZIONE 2

ย 

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

ย 

1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Le fattispecie di reato previste dallโ€™Articolo 24-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001

 

Lโ€™articolo 24-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dallโ€™art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante la ratifica e lโ€™esecuzione della Convenzione del Consiglio dโ€™Europa di Budapest sulla criminalitร  informatica (di seguito, per brevitร , i โ€œReati Informaticiโ€) richiama le fattispecie di reato di seguito elencate:

  • documenti informatici (art. 491-bisp.);
  • accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-terp.);
  • detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti allโ€™ย  accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615-quaterp.);
  • detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies p.);
  • intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quaterp.);
  • detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquiesp.);
  • danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis p.);
  • danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilitร  (art. 635-ter p.);
  • danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quaterp.);
  • danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilitร  (art. 635-quinquiesp.);
  • frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies p.);
  • violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D. L. 21 settembre 2019, n. 105).

 

In particolare, in considerazione dellโ€™attivitร  svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร  di commissione.

 

(i) ย ย ย ย ย ย  Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematicoย  (art. 615-ter c.p.)ย 

โ€œChiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontร  espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, รจ punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena รจ della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto รจ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualitร  di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se รจ palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanitร  o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena รจ, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto รจ punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.โ€.

 

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza.

A tal riguardo si sottolinea come il Legislatore abbia inteso punire lโ€™accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio allโ€™accesso non segua un danneggiamento di dati (si pensi allโ€™ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nellโ€™archivio, limitandosi ad eseguire una copia, oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza, altresรฌ, nellโ€™ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontร  del titolare del sistema.

Il delitto potrebbe essere astrattamente configurabile, ad esempio, nell’ipotesi in cui un dipendente della Societร  acceda, abusivamente, utilizzando password indebitamente carpite, al sistema informatico di una societร  concorrente per prendere cognizione di dati riservati durante una negoziazione commerciale.

 

(ii) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti allโ€™ย  accesso a sistema informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)ย 

โ€œChiunque, al fine di procurare a sรฉ o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, รจ punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena รจ della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617-quater.[2]โ€.

 

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sรฉ o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei allโ€™accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

Lโ€™art. 615 quater c.p., pertanto, punisce le condotte preliminari allโ€™accesso abusivo poichรฉ consistenti nel procurare a sรฉ o ad altri la disponibilitร  di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono lโ€™accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (quali badge o smart card).

La norma punisce, inoltre, il rilascio di istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Societร , una volta procuratesi le credenziali, comunichi o consegni a terzi codici, parole chiave o altri mezzi necessari all’accesso al sistema informatico di una societร  concorrente.

 

(iii) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

โ€œChiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire lโ€™interruzione, totale o parziale, o lโ€™alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, รจ punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.โ€.

 

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

 

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Societร  effettui attacchi di hacking per alterare i dati relativi, ad esempio, ai dossier dei prodotti di una societร  concorrente.

ย 

(iv) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

โ€œChiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piรน sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, รจ punito con la reclusione da sei mesi a cinqueย  anni.

Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d’ufficio e la pena รจ della reclusione da treย  a ottoย  anni se il fatto รจ commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessitร ;

  • da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualitร  di operatore del sistema;
  • da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privatoโ€

 

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piรน sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonchรฉ nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione รจ possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o telematici o modificarne la destinazione: lโ€™obiettivo dellโ€™azione รจ tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne lโ€™integritร , ritardarne o impedirne lโ€™arrivo a destinazione.

 

A titolo di esempio il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Societร  impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che unโ€™impresa concorrente trasmetta i dati per la partecipazione ad una gara/trattativa.

 

(v) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

 

โ€œChiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piรน sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piรน sistemi, รจ punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena รจ della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dellโ€™articolo 617-quaterโ€.

 

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piรน sistemi.

La condotta vietata dalla norma รจ, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purchรฉ le stesse abbiano una potenzialitร  lesiva.

 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Societร  installi dispositivi tecnologici (es. sniffer e scanner di onde elettromagnetiche) volti ad intercettare le comunicazioni telefoniche o informatiche di unโ€™impresa concorrente.

 

(vi) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

โ€œSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui รจ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto รจ commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualitร  di operatore del sistema, la pena รจ della reclusione da uno a quattro anni.ยป;โ€.ย 

 

 

Il reato punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

 

A titolo di esempio, il reato potrebbe ravvisarsi nella condotta del dipendente della Societร  che proceda alla eliminazione o alterazione dei file di un programma informatico di un creditore della Societร , al fine, ad esempio, di far sparire dati compromettenti o di celare la prova di un credito vantato da un fornitore nei confronti della Societร .

 

(vii) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo

Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilitร  (art. 635-ter c.p.)

โ€œSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilitร , รจ punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, lโ€™alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena รจ della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con minacciaย  ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema, la pena e’aumentata.ยป;โ€.

 

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilitร .

Tale delitto si distingue dal precedente poichรฉ, in questo caso, viene attribuito rilievo penale non solo al danneggiamento in sรฉ, ma anche ai fatti preparatori del danneggiamento, e si configura pertanto come reato di pericolo; inoltre, le condotte dannose hanno ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilitร ; il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietร  di privati, ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

 

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe, astrattamente, realizzarsi nell’ipotesi in cui un dipendente della Societร  distrugga documenti informatici detenuti dallโ€™Autoritร  giudiziaria relativi ad una ipotetica indagine nei confronti della Societร .

 

(viii) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

โ€œSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui allโ€™articolo 635bis, ovvero attraverso lโ€™introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento รจ punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o conminaccia ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema, la pena e’ aumentata.ยป;โ€.

 

Il reato si realizza quando l’agente, mediante le condotte di cui allโ€™art. 635 bis c.p. (e cioรจ distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui), ovvero attraverso lโ€™introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. La differenza tra i due reati si ravvisa nella circostanza che qualora lโ€™alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerร  il delitto di cui al 635-quater quando invece riguarda solo i dati, informazioni, programmi, integrerร  il delitto di danneggiamento dei dati previsto dallโ€™art. 635-bis c.p.

 

Si veda lโ€™esempio di modalitร  di commissione dellโ€™illecito indicato in corrispondenza del reato di cui all’art. 635-bis c.p., qualora la condotta abbia come conseguenza la distruzione, il danneggiamento o lโ€™inservibilitร  di un sistema informatico o telematico altrui (per esempio, di un concorrente).

 

(ix) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilitร  (art. 635quinquies c.p.)

โ€œSe il fatto di cui allโ€™articolo 635-quater รจ diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilitร  o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena รจ della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilitร  ovvero se questo รจ reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena รจ della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto รจ commesso con violenza alla persona o con minaccia ovveroย  con abuso della qualitร  di operatore del sistema, la pena รจ aumentataโ€.

ย 

Il reato si configura quando la condotta di cui all’art. 635-quater c.p. รจ diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilitร  o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilitร , differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilitร  di cui allโ€™art. 635-ter c.p., quel che rileva รจ in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilitร , indipendentemente dalla proprietร  privata o pubblica dello stesso.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente realizzarsi nell’ipotesi in cui un dipendente della Societร , attraverso lโ€™introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggi sistemi informatici o telematici dellโ€™Autoritร  giudiziaria (in caso di pendenza di una ipotetica indagine nei confronti della Societร ).

 

(x) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

โ€œIl soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sรฉ o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, รจ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euroโ€.

ย 

(xi) Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

โ€œChiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare lโ€™espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attivitร  ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o lโ€™aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attivitร  ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, รจ punito con la reclusione da uno a tre anni.โ€.

ย 

(xii) ย ย  Documenti Informatici (art. 491-bis c.p.)

โ€œSe alcuna delle falsitร  previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture privateโ€.

 

La norma stabilisce che i delitti di falsitร  in atti previsti dal Codice Penale (Capo III, Titolo VII, Libro II) sono punibili anche nel caso in cui l’oggetto della condotta sia un โ€œdocumento informaticoโ€, ovvero un documento pubblico o privato, avente efficacia probatoria, in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti.

 

Le condotte di falso astrattamente rilevanti e applicabili a GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. sono:

 

Falsitร  materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)

โ€œSe alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476 , 477ย  e 478ย ย  รจ commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dellโ€™esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.โ€

A titolo di esempio, il reato sarebbe configurabile laddove un dipendente della Societร  alteri le ricevute bancarie telematiche di versamenti tributari (fattispecie di cui allโ€™art. 476 c.p.), ovvero alteri certificati o autorizzazioni amministrative in forma digitale (fattispecie di cui allโ€™art. 477 c.p.), ovvero, supponendo esistente un atto pubblico o privato in forma digitale, ne simuli una copia ed il rilascio della stessa in forma legale (fattispecie di cui allโ€™art. 478 c.p.).

 

Falsitร  ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

โ€œI. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali lโ€™atto รจ destinato a provare la veritร , รจ punito con la reclusione fino a due anni.

  1. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non puรฒ essere inferiore a tre mesi.โ€

Ad esempio il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Societร  in sede di richiesta di autorizzazioni o licenze, dichiari, per via telematica, che la Societร  possiede determinati requisiti necessari al fine del relativo rilascio.

 

Falsitร  in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

โ€œChiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette allโ€™ispezione dellโ€™Autoritร  di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni allโ€™Autoritร  stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni รจ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00.โ€

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Societร  inserisca false indicazioni in una notificazione, effettuata in via telematica, ad una Autoritร  di pubblica sicurezza (per es. la questura o la prefettura).

 

 

Altre falsitร  in foglio firmato in bianco. Applicabilitร  delle disposizioni sulle falsitร  materiali (art. 488 c.p.)

โ€œAi casi di falsitร  su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsitร  materiali in atti pubblici o in scritture private.โ€

A titolo di esempio tale fattispecie รจ astrattamente realizzabile qualora il dipendente della Societร  falsifichi il contenuto di documenti informatici privati dotati di firma elettronica qualificata o firma digitale, che non รจ autorizzato a compilare, al fine di procurare un vantaggio per la Societร .

 

Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

โ€œI. Chiunque senza essere concorso nella falsitร , fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

  1. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto รจ punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sรฉ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.โ€

A titolo di esempio tale fattispecie รจ astrattamente realizzabile qualora il dipendente della Societร  utilizzi documenti informatici falsi – per esempio ricevute di pagamento effettuato in via telematica – senza aver concorso a falsificare i documenti, per procurare un vantaggio alla Societร .

 

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

โ€œI. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero , o, al fine di recare a sรฉ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri,soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 eย  482ย  , secondo le distinzioni in essi contenute.ย 

  1. Si applica la disposizione del capoverso dellโ€™articolo precedente.โ€

A titolo esemplificativo, la fattispecie รจ astrattamente realizzabile nei casi in cui il dipendente della Societร  acceda in un sistema informatico altrui e distrugga documenti aventi efficacia probatoria.

 

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

โ€œAgli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di ยซatti pubbliciยป e di ยซscritture privateยป sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.โ€

Le ultime norme sopra riportate definiscono il possibile ambito di estensione oggettiva o soggettiva dei reati di falso.

 

 

2. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Le Sanzioni previste in relazione ai Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati

 

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโ€™articolo 24-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., indicati al precedente paragrafo 1.

 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art.

615-ter c.p.)

 

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o

Da 100 a 500 quote –ย ย  interdizione ย ย  dallโ€™esercizio dellโ€™attivitร ;

–ย ย  sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellโ€™illecito;

–ย ย  divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

telematiche (art. 617-quater

c.p.)

 

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

(art. 617-quinquies c.p.)

 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.

635-bis c.p.)

 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilitร  (art. 635-ter c.p.)

 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.

635-quater c.p.)

 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilitร  (art. 635-

quinquies c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codiciย ย  e altri mezzi atti allโ€™accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

 

Detenzione, diffusione e installazione abusivaย ย ย ย  di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o

telematico (615-quinquies c.p.)

Fino a 300 quote –ย ย  sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellโ€™illecito;

–ย ย  divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Frode informatica del certificatore di firma elettronica

(art. 640-quinquies c.p.)

Fino a 400 quote – divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
–ย  esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli giร  concessi;

–ย  divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโ€™eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

 

 

3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Norme di Comportamento Generale

ย 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Informatici individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร  Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

  1. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
  2. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

 

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, รจ fatto divieto in particolare di:

  • introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontร  del titolare del diritto di accesso;
  • accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di Guzzini e Fontana Projects s.r.l., o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante lโ€™utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati;
  • distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo lโ€™integritร  e la disponibilitร  di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilitร ;
  • introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilitร ;
  • alterare, mediante lโ€™utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
  • produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o

alterati;

  • intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piรน sistemi;
  • utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio, virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piรน sistemi;
  • detenere, procurarsi, riprodurre e o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei allโ€™accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
  • procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne lโ€™interruzione o lโ€™alterazione del suo funzionamento;
  • rimuovere il sofware antivirus installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti.

 

Le funzioni/unitร  organizzative aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nellโ€™utilizzo e nellโ€™amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi generali:

  • Riservatezza – garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che lโ€™informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
  • Integritร  – garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
  • Disponibilitร  – garanzia di reperibilitร  di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuitร  dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

 

 

SEZIONE 3

ย 

DELITTI DI CRIMINALITAโ€™ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALLโ€™AUTORITAโ€™ GIUDIZIARIA

ย 

1. Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24-ter e 25-decies, D.Lgs. n. 231 del 2001, e dallโ€™Articolo 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146

 

Lโ€™articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dallโ€™articolo 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, avente ad oggetto le โ€œDisposizioni in materia di sicurezza pubblicaโ€ richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevitร , i โ€œDelitti di Criminalitร  Organizzataโ€):

  • associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  • associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bisp.);
  • scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-terp.);
  • sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
  • associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90);
  • tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dallโ€™art. 416-bis c.p. per agevolare lโ€™attivitร  delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
  • illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armida guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchรฉ di piรน armi comuni da sparo escluse quelle previste dallโ€™articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

 

Ai sensi dellโ€™articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (โ€œRatifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dallโ€™Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001โ€) โ€œsi considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchรฉ:

  1. sia commesso in piรน di uno Stato;
  2. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
  3. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attivitร  criminali in piรน di uno Stato;
  4. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Statoโ€ (di seguito, per brevitร , i โ€œReati Transnazionaliโ€).

 

In particolare, lโ€™articolo 10 della Legge n. 146/06 ha introdotto la responsabilitร  amministrativa degli Enti ai reati c.d. di criminalitร  organizzata transnazionale (di seguito, per brevitร , i โ€œReati di Criminalitร  Organizzata Transnazionaleโ€).

 

Nellโ€™ambito della piรน ampia definizione di Reati di Criminalitร  Organizzata Transnazionale, costituiscono reati presupposto della responsabilitร  amministrativa dellโ€™ente ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, quelli indicati allโ€™articolo 10 della Legge n. 146/2006, di seguito elencati:

  • associazione per delinquere (art. 416 c.p.), nellโ€™ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui allโ€™art. 3 della Legge n. 146/06;
  • associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bisp.), nellโ€™ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui allโ€™art. 3 della Legge n. 146/06;
  • associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
  • associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), nellโ€™ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui allโ€™art. 3 della Legge n. 146/06;
  • disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), nellโ€™ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui allโ€™art. 3 della Legge n. 146/06;
  • induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci allโ€™Autoritร  Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), nellโ€™ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui allโ€™art. 3 della Legge n. 146/06;
  • favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), nellโ€™ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui allโ€™art. 3 della Legge n. 146/06.

 

Lโ€™art. 4, c. 1 della Legge 3 agosto 2009 n. 116 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dellโ€™Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dallโ€™Assemblea Generale dellโ€™ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonchรฉ norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale) ha altresรฌ inserito tra i reati-presupposto del Decreto lโ€™induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci allโ€™autoritร  giudiziaria, di cui allโ€™art. 377-bis c.p..

 

Nellโ€™ambito delle fattispecie di reato sopra elencate, in considerazione dellโ€™attivitร  svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร  di commissione.

 

(i) ย ย ย ย ย ย  Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

โ€œQuando tre o piรน persone si associano allo scopo di commettere piรน delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciรฒ solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena รจ della reclusione da uno a cinque anni.ย 

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.ย 

La pena รจ aumentata se il numero degli associati รจ di dieci o piรน.

Se l’associazione รจ diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis c.p. e 602, nonchรฉ allโ€™articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellโ€™immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchรฉ agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1ยฐ aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l’associazione รจ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto รจ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto รจ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo commaโ€.ย 

ย 

Lโ€™elemento costitutivo del delitto di associazione a delinquere รจ la creazione e la permanenza di un vincolo associativo al fine di commettere piรน delitti: il reato in esame si consuma pertanto nel momento in cui รจ costituita lโ€™associazione e non รจ richiesto anche lโ€™inizio dellโ€™attivitร  avuta di mira.

 

(ii) Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

โ€œChiunque fa parte di unโ€™associazione di tipo mafioso formata da tre o piรน persone, รจ punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano lโ€™associazione sono puniti, per ciรฒ solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

Lโ€™associazione รจ di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertร  che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivitร  economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sรฉ o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sรฉ o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se lโ€™associazione รจ armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Lโ€™associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilitร , per il conseguimento della finalitร  dellโ€™associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attivitร  economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metร .

Nei confronti del condannato รจ sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono lโ€™impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla โ€˜ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafiosoโ€.

ย 

(iii) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

โ€œChiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalitร  di cui al terzo comma dellโ€™articolo 416-bis in cambio dellโ€™erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilitร  รจ punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalitร  di cui al primo commaโ€.

ย 

(iv) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

โ€œChiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sรฉ o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, รจ punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole รจ punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dellโ€™ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertร , senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dallโ€™articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena รจ della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che lโ€™attivitร  delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente lโ€™autoritร  di polizia o lโ€™autoritร  giudiziaria nella raccolta di prove decisive per lโ€™individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dellโ€™ergastolo รจ sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma รจ sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma รจ sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piรน circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puรฒ essere inferiore a dieci anni, nellโ€™ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nellโ€™ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorchรฉ ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articoloโ€.

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(v) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)ย 

โ€œQuando tre o piรน persone si associano allo scopo di commettere piรน delitti tra quelli previsti dallโ€™articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dellโ€™allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dellโ€™allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dallโ€™articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia lโ€™associazione รจ punito per ciรฒ solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa allโ€™associazione รจ punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena รจ aumentata se il numero degli associati รจ di dieci o piรน o se tra i partecipanti vi sono persone dedite allโ€™uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se lโ€™associazione รจ armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puรฒ essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. Lโ€™associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilitร  di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena รจ aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dellโ€™articolo 80.

Se lโ€™associazione รจ costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dellโ€™articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dellโ€™articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metร  a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre allโ€™associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato รจ ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non รจ possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilitร  per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti รจ richiamato il reato previsto dallโ€™articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dallโ€™articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.

La pena รจ aumentata se il numero degli associati รจ di dieci o piรน o se tra i partecipanti vi sono persone dedite allโ€™uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se lโ€™associazione รจ armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puรฒ essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

Lโ€™associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilitร  di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena รจ aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dellโ€™articolo 80. Se lโ€™associazione รจ costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dellโ€™articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dellโ€™articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metร  a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre allโ€™associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti รจ richiamato il reato previsto dallโ€™articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dallโ€™articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articoloโ€.

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(vi) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dallโ€™art. 416-bis c.p. per agevolare lโ€™attivitร  delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

โ€œChiunque fa parte di unโ€™associazione di tipo mafioso formata da tre o piรน persone, รจ punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano lโ€™associazione sono puniti, per ciรฒ solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

Lโ€™associazione รจ di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertร  che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivitร  economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sรฉ o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sรฉ o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se lโ€™associazione รจ armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

Lโ€™associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilitร , per il conseguimento della finalitร  dellโ€™associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attivitร  economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metร .

Nei confronti del condannato รจ sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono lโ€™impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla โ€˜ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafiosoโ€.

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(vii) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchรฉ di piรน armi comuni da sparo escluse quelle previste dallโ€™articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 1 L. 895/1967

Chiunque senza licenza dellโ€™autoritร  fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte allโ€™impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, eโ€™ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con lโ€™art. 4, comma 1, lettera a)) che “allโ€™articolo 1, primo comma, le parole: “la multa da euro 413 a euro 2.065” sono sostituite dalle seguenti: “la multa da 10.000 euro a 50.000 euroโ€.

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Art. 2. L. 895/1967

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nellโ€™articolo precedente รจ punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con lโ€™art. 4, comma 1, lettera b)) che “allโ€™articolo 2, primo comma, le parole: “la multa da euro 206 a euro 1549” sono sostituite dalle seguenti: “la multa da 3.000 euro a 20.000 euro”.

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Art. 2-bis. L. 895/1967

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sullโ€™uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali รจ punito, salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 3. L. 895/1967

Chiunque trasgredisce allโ€™ordine, legalmente dato dallโ€™autoritร , di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nellโ€™articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dellโ€™ordine, eโ€™ punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con lโ€™art. 4, comma 1, lettera c)) che “allโ€™articolo 3, primo comma, le parole: “e con la multa da euro 206 a euro 1549” sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro”.

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Art. 4. L. 895/1967

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nellโ€™articolo 1, รจ punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 200.000 a lire 2 milioni.

Salvo che il porto dโ€™arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma รจ aumentata da un terzo alla metร :

  1. a) quando il fatto รจ commesso da persone travisate o da piรน persone riunite;
  2. b) quando il fatto รจ commesso nei luoghi di cui allโ€™articolo 61, numero 11-ter, del codice penale;
  3. c) quando il fatto รจ commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con lโ€™art. 4, comma 1, lettera d) che “allโ€™articolo 4, primo comma, le parole: ” e con la multa da euro 206 a euro 2065″ sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro”.

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Art. 6. L. 895/1967

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, รจ punito, se il fatto non costituisce piรน grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

ย 

Art. 23. L. 110/1975

Sono considerate clandestine:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;

2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11;

Eโ€™ punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine รจ punito con la reclusione da uno a sei

anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine.

La stessa pena si applica altresรฌ a chiunque cancella, contraffร  o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui allโ€™articolo 11.

La stessa pena si applica altresรฌ a chiunque cancella, contraffร  o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.

Con la sentenza di condanna รจ ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non รจ punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni dโ€™identitร  prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione delprototipo al Ministero dellโ€™interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con lโ€™art. 5, comma 1, lettera o)) che “allโ€™articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, le parole: “e con la multa da euro 206 a euro 1.549” sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro”;

2) al terzo comma, le parole:”e con la multa da euro 103 a euro 1032″ sono sostituite dalle seguenti:”e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro”;

3) al quarto comma, le parole: “e la multa da euro 154 a euro 1.549″ sono sostituite dalle seguenti:”e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro”.

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(viii) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci allโ€™autoritร  giudiziaria (art. 377-bis c.p.)ย 

โ€œSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilitร , induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autoritร  giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltร  di non rispondere, รจ punito con la reclusione da due a sei anni.โ€.

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La condotta presuppone la presenza di soggetti (apicali, dipendenti o terzi rispetto alla societร ) chiamati a rendere davanti all’Autoritร  giudiziaria dichiarazioni che possano essere utilizzate in un procedimento penale (anche in relazione a reati non previsti dal D.Lgs. n. 231/2001), i quali abbiano – per legge – la facoltร  di non rispondere (i.e. il testimone che abbia tale facoltร , ovvero l’imputato connesso o collegato).

La condotta si realizza esercitando violenza, con minaccia o promettendo o offrendo denaro o altra utilitร  a tali soggetti, cosรฌ da indurli a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltร  di non rispondere.

Perchรฉ il reato assuma rilevanza ai fini della responsabilitร  amministrativa dell’ente, รจ necessario che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio della societร , perseguito attraverso la dichiarazione mendace o la mancata testimonianza. E’ quindi ragionevole ipotizzare che la societร  (ovvero i suoi apicali, dipendenti e/o collaboratori) siano portatori di un interesse (diretto o indiretto) nel procedimento penale in oggetto.

A titolo esemplificativo, gli atti di violenza, minaccia o promessa di danaro o altra utilitร  possono realizzarsi attraverso:

  1. azioni volte a promettere e/o elargire denaro o altre utilitร , derivanti, ad esempio, da registrazioni e liquidazioni di fatture per importi superiori a quelli che normalmente sarebbero previsti,
  2. azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi, denaro o altre utilitร , derivanti, ad esempio, da registrazioni e incassi di fatture per importi inferiori a quelli che normalmente sarebbero previsti, note di credito, stralcio del credito,
  3. azioni verso i fornitori quali, ad esempio mancato rinnovo di una fornitura, o promessa di denaro o altra utilitร  (quale, ad esempio, una particolare commessa) nei confronti dei fornitori imputati in un procedimento penale,
  4. promessa dell’assunzione di una persona segnalata o gradita,
  5. la promessa al dipendente di incentivi extra o la minaccia di previsione di obiettivi irraggiungibili,
  6. la promessa agli agenti di incentivi extra o la minaccia di previsione di obiettivi irraggiungibili,
  7. azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi ai clienti (stipulazione dei contratti di vendita con dilazioni di pagamento favorevoli o prezzi eccezionalmente scontati, promessa di denaro o altre utilitร ).

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ย 

 

2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Criminalitร  Organizzata, Reati Transnazionali e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci allโ€™autoritร  giudiziaria

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 24-ter e 25decies del D.Lgs. n. 231 del 2001 e dallโ€™articolo 10 della Legge n. 146/06, con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., indicati al precedente paragrafo 1.

 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
Associazione delinquere ย ย ย ย ย  (art. 416 comma 6, c.p.)

Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Da 400 a 1000 quote Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dallโ€™art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001:

–ย ย  interdizione dallโ€™esercizio dellโ€™attivitร ;

–ย ย  sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dellโ€™illecito;

–ย ย  divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

–ย ย  esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e lโ€™eventuale revoca di quelli giร  concessi;

–ย ย  divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

Se ย ย ย ย  lโ€™ente ย ย  o ย ย ย ย ย ย ย ย  una ย ย ย ย ย  sua ย ย ย ย ย ย ย ย ย  unitร  organizzativa ย ย ย ย ย ย ย ย ย  viene ย ย  stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la ย ย ย ย ย  commissione ย ย ย  dei ย ย ย ย ย ย  reati ย ย ย ย ย ย ย ย ย  in relazione ai quali รจ prevista la sua responsabilitร , si applica la sanzione dellโ€™interdizione ย ย ย ย ย ย ย ย ย  definitiva dallโ€™esercizio dellโ€™attivitร  ai sensi dellโ€™art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.

Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6,

c.p.)

Da 300 a 800 quote Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dallโ€™art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001:

–ย ย  interdizione dallโ€™esercizio dellโ€™attivitร ;

–ย ย  sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
ย ย ย ย ย  concessioni ย ย ย ย ย  funzionali ย ย ย ย ย ย  alla

commissione dellโ€™illecito;

–ย ย  divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

–ย ย  esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e lโ€™eventuale revoca di quelli giร  concessi;

–ย ย  divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

Se lโ€™ente o una sua unitร  organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali รจ prevista la sua responsabilitร , si applica la sanzione dellโ€™interdizione definitiva dallโ€™esercizio dellโ€™attivitร  ai sensi dellโ€™art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autoritร  giudiziaria (art.

377-bis c.p.)

Fino a 500 quote Nessuna

 

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโ€™eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

 

3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Norme di Comportamento Generale

ย 

Nellโ€™espletamento delle proprie funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare le norme inerenti la prevenzione dei reati in oggetto, di cui al precedente paragrafo 1.

 

In particolare, ai Destinatari รจ fatto espresso divieto di:

  • porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dagli articoli oggetto di analisi;
  • utilizzare, anche occasionalmente, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o piรน dei reati oggetto di analisi nella presente Sezione;
  • porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sรฉ reato, possano potenzialmente diventarlo;
  • effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
  • riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
  • ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attivitร  dโ€™impresa;
  • fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualitร  di prestanome, finalitร  di criminalitร  organizzata (anche transnazionale), agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque lโ€™incremento delle loro disponibilitร  economiche;
  • usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti allโ€™autoritร  giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinchรฉ lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
  • promettere di offrire denaro o altra utilitร  ad un soggetto chiamato a rendere davanti allโ€™autoritร  giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinchรฉ lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
  • influire in qualsiasi modo sulla volontร  di rispondere di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi lโ€™Autoritร  Giudiziaria determinandoli a rendere dichiarazioni mendaci ovvero inducendoli ad avvalersi della facoltร  di non rispondere

 

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti allโ€™art. 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., questโ€™ultima adotta norme di comportamento improntate a:

  • verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
  • verificare lโ€™attendibilitร  commerciale e professionale dei fornitori ed eventuali partners commerciali/finanziari;
  • verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
  • verificare la regolaritร  dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
  • adottare adeguati programmi di formazione del personale.

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ย 

SEZIONE 4

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DELITTI DI FALSITAโ€™ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

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1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Le fattispecie di reato previste dallโ€™Articolo 25-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001

 

Lโ€™articolo 25-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dallโ€™articolo 6 del Decreto Legge 25

settembre 2001, n. 350, convertito in Legge 23 novembre 2001, n. 406, e successivamente modificato dallโ€™articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha aggiunto la lettera f-bis , richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevitร , i โ€œDelitti di falsitร  in moneteโ€):

  • falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  • alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  • spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  • spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
  • falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
  • contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
  • fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art..461 c.p.);
  • uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
  • introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

 

Ratione materiae, le fattispecie di reato di cui alla lettera f-bis dellโ€™articolo 25-bis del Decreto, (delitti di falsitร  in strumenti o segni di riconoscimento) saranno trattati nella successiva Sezione 5 della presente Parte Speciale unitamente ai Delitti contro lโ€™Industria ed il Commercio (articolo 25-bis.1, D.Lgs. n. 231 del 2001).

 

In particolare, in considerazione dellโ€™attivitร  svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร  di commissione.

 

(i) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

โ€œEโ€™ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffร  monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse lโ€™apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nellโ€™alterazione, ma di concerto con chi lโ€™ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;

5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica

indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilitร , quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena รจ ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso รจ determinatoโ€.

ย 

(ii) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

โ€œChiunque altera monete della qualitร  indicata nellโ€™articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, รจ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516โ€.

 

(iii) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

โ€œChiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metร โ€.

ย 

La norma in commento contempla fattispecie di condotta analoghe a quelle previste dagli artt. 453 e 454 c.p. – di introduzione nel territorio dello Stato, acquisto e detenzione di monete falsificate o alterate col fine (dolo) specifico di metterle in circolazione, cosรฌ come le condotte di spendita e messa in circolazione di dette monete – poste in essere senza il concerto con falsari ed intermediari.

Si tratta di una forma vera e propria di ricettazione, in cui lโ€™agente รจ consapevole della falsitร  della moneta da lui detenuta (a differenza dalla fattispecie di cui allโ€™art. 457 c.p.) sin dal momento dellโ€™apprensione della stessa. La Corte di Cassazione ha peraltro precisato che, al fine di escludere la buona fede nella ricezione, non occorre unโ€™assoluta conoscenza della falsitร  nel momento in cui le monete siano ricevute, essendo sufficiente anche il dubbio sulla loro bontร .

ย 

(iv) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

โ€œChiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, รจ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032โ€.

ย 

La norma concerne la condotta di spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate. Lโ€™elemento di differenziazione rispetto al reato di cui allโ€™art. 455 c.p., come sโ€™รจ accennato, risiede nel diverso momento in cui lโ€™agente diviene consapevole della falsitร  della moneta: nellโ€™ipotesi di reato meno grave prevista dallโ€™art. 457 c.p. in commento si tratta infatti di una consapevolezza sopravvenuta, posteriore al momento dellโ€™apprensione in buona fede della moneta falsa o alterata.

Lโ€™art. 457 c.p. trova applicazione pertanto nel caso in cui vi sia stata la spendita dolosa di moneta contraffatta, tanto se sussista la prova della buona fede iniziale dello spenditore, quanto se tale prova manchi del tutto o in parte, ma non sussista nemmeno la prova che lโ€™apprensione della moneta non genuina fu effettuata con la consapevolezza della relativa falsitร , per il principio generale secondo il quale la malafede non puรฒ essere presunta a carico dellโ€™imputato.

ย 

(v) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

โ€œChiunque contraffร  la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, รจ punito, se il fatto non costituisce un piรน grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032โ€.

ย 

(vi) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

โ€œChiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata รจ punito, se il fatto non costituisce un piรน grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o lโ€™alterazioneโ€.

ย 

(vii) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

โ€œChiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nellโ€™alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati รจ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nellโ€™articolo 457, ridotta di un terzoโ€.

 

(viii) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

โ€œFuori dei casi di concorso nei reati previsti dallโ€™art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati รจ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma รจ punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietร  intellettuale o industriale.

ย 

2. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di falsitร  in monete

 

Reato Sanzione pecuniaria Sanzione interdittiva
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato,

previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Da 300 a 800 quote Sanzioni di cui allโ€™art. 9, comma 2 del Decreto fino ad un anno
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di

carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati

alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta

filigranata (art. 461 c.p.)

Finoย  a 500 quote Sanzioni di cui allโ€™art. 9, comma 2 del Decreto fino ad un anno
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457

c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, comma 2, c.p.)

Fino a 200 quote Nessuna sanzione interdittiva prevista.
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato,

acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo

falsificati (art. 459 c.p.)

Le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo Sanzioni di cui allโ€™art. 9, comma 2 del Decreto fino ad un anno
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, comma 1, c.p.) Fino a 300 quote  

Nessuna sanzione interdittiva prevista.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.

455 c.p.).

Da 300 a 800 quote, ridotta da un terzo alla metร .

Fino a 500 quote, ridotta da un terzo alla metร .

Nel caso di condanna si applicano allโ€™Ente le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2 del DLgs 231/01 (interdizione dall’esercizio dell’attivitร ; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร  concessi;ย  divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non superiore ad un anno.

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโ€™ articolo 25-bis, D.Lgs.

  1. 231 del 2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., indicati al precedente paragrafo 1.

 

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโ€™eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

 

 

3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Norme di Comportamento Generale

 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti di falsitร  in monete individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร  Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

  1. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
  2. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

 

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, รจ fatto divieto in particolare di:

  • porre in essere qualsiasi operazione o attivitร  che possa configurarsi come reato di falsitร  in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
  • manipolare, alterandoli, monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
  • introdurre nello Stato e dallโ€™utilizzare, nelle operazioni di incasso e pagamento, denaro contante e carte di pubblico credito contraffatti e/o alterati;
  • acquistare e/o utilizzare valori di bollo contraffatti e/o alterati.

 

 

 

SEZIONE 5

ย 

DELITTI CONTRO Lโ€™INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

ย 

1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Le fattispecie di reato previste dallโ€™Articolo 25-bis.1, D.Lgs. n. 231 del 2001

 

Lโ€™articolo 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dallโ€™articolo 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevitร , i โ€œDelitti contro lโ€™industria ed il commercioโ€):

  • turbata libertร  dellโ€™industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  • illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bisp.);
  • frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
  • frode nellโ€™esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  • vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  • vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  • fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietร  industriale (art. 517-terp.);
  • contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quaterp.).

 

Ratione materiae, le fattispecie di reato di cui alla lettera f-bis dellโ€™articolo 25-bis del Decreto (โ€œDelitti di falsitร  in strumenti o segni di riconoscimentoโ€), anchโ€™essi introdotti dallโ€™articolo 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e di seguito elencati, saranno trattati nella presente Sezione 5:

  • contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
  • introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

 

In particolare, in considerazione dellโ€™attivitร  svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร  di commissione.

 

(i) Turbata libertร  dellโ€™industria o del commercio (art. 513 c.p.)

โ€œChiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare lโ€™esercizio di unโ€™industria o di un commercio รจ punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un piรน grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032โ€.

ย 

(ii) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

โ€œChiunque nellโ€™esercizio di unโ€™attivitร  commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia รจ punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena รจ aumentata se gli atti di concorrenza riguardano unโ€™attivitร  finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

ย 

(iii) ย ย ย  Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

โ€œChiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale รจ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietร  industriale, la pena รจ aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.โ€.

ย 

Il reato si realizza quando, a seguito della vendita o comunque dellโ€™immissione in circolazione di prodotti industriali che presentino nomi, contrassegni, marchi o segni distintivi (registrati e non) contraffatti o alterati, si cagiona nocumento allโ€™industria nazionale, ossia qualsivoglia forma di pregiudizio riguardante lโ€™industria in genere, considerata sul piano nazionale.ย  Si tratta pertanto di un reato posto essenzialmente a tutela del bene giuridico dellโ€™industria nazionale e dellโ€™ordine economico, di modesta applicazione pratica.

 

(iv) ย ย ย ย  Frode nellโ€™esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

โ€œChiunque, nellโ€™esercizio di unโ€™attivitร  commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna allโ€™acquirente una cosa mobile per unโ€™altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualitร  o quantitร , diversa da quella dichiarata o pattuita, รจ punito, qualora il fatto non costituisca un piรน grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena รจ della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103โ€.

ย 

(v) ย ย ย ย ย  Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

โ€œChiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine รจ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032โ€.

 

( vi) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

โ€œChiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualitร  dell’opera o del prodotto, รจ punito, se il fatto non รจ preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.โ€.ย 

ย 

Il reato si configura nel caso in cui vengano posti in vendita o messi in circolazione prodotti industriali con apposti segni (marchi, anche non registrati, ovvero altri segni anche atipici apposti sui prodotti industriali per indicarne la provenienza aziendale, origine geografica o qualitร  dei prodotti) ingannevoli o mendaci, idonei a trarre in inganno o a confondere lโ€™eventuale acquirente sulle caratteristiche del prodotto.

Si tratta di un reato doloso, che richiede cioรจ la consapevolezza della natura ingannevole o mendace del segno e la volontร  di indurre in inganno il consumatore, indipendentemente dal fatto che dalla condotta derivi un danno per il consumatore stesso.

Anche in questo caso si tratta di una norma sussidiaria, che si applica solo qualora il fatto non sia previsto specificamente come reato da altra norma penale.

ย 

(vii) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietร  industriale (art. 517-ter c.p.)

โ€œSalva lโ€™applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dellโ€™esistenza del titolo di proprietร  industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietร  industriale o in violazione dello stesso รจ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietร  intellettuale o industrialeโ€.

Il reato sanziona in via residuale (e cioรจ solo qualora non risultino applicabili gli articoli 473 c.p. – โ€œContraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegniโ€ – e 474 c.p. – โ€œIntroduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsiโ€ – che sono riportati a seguire ed al cui commento si rinvia) le condotte di fabbricazione, utilizzo a livello industriale, importazione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta nei confronti dei consumatori o messa in circolazione di oggetti o beni realizzati mediante lโ€™usurpazione o la violazione di titoli di proprietร  industriale. Si tratta di un reato doloso, che presuppone la coscienza e volontร  di fabbricare od utilizzare a livello industriale (ipotesi di cui al primo comma) o di trarre profitto mediante la detenzione, messa in vendita o comunque in circolazione (ipotesi di cui al secondo comma) beni con la violazione o lโ€™usurpazione di un titolo di proprietร  industriale altrui.

ย 

(viii) Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)ย 

โ€œChiunque, potendo conoscere dellโ€™esistenza del titolo di proprietร  industriale, contraffร  o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o alterati, รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffร  o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffati o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietร  intellettuale o industrialeโ€.

ย 

Lโ€™elemento che permette di differenziare le fattispecie previste dagli artt. 473 e 474 c.p. rispetto a quelle residuali di cui allโ€™art. 517-ter c.p. (sopra riportato) รจ il bene giuridico rispettivamente tutelato: la fede pubblica, intesa come bene โ€œsuperindividualeโ€ della collettivitร  a distinguere la fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato, nel caso degli artt. 473 e 474 c.p.; lโ€™industria ed il commercio, ed essenzialmente lโ€™interesse del titolare del diritto di privativa a non vedere violati i propri diritti di privativa industriale, nel caso dellโ€™art. 517-ter. c.p.. Conseguenza di tale qualificazione รจ la previsione della procedibilitร  dโ€™ufficio dei reati previsti dagli artt. 473 e 474 c.p., a differenza della perseguibilitร  a querela di parte stabilita per i reati di cui al co. 1 dellโ€™art. 517-ter c.p.

Il reato previsto dallโ€™art. 473 c.p. รจ un reato doloso, che include sia le condotte di contraffazione e di alterazione di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali, sia la condotta โ€“ senza concorso nella contraffazione o alterazione – di utilizzo dei suddetti diritti di proprietร  industriale contraffatti o alterati. Si verifica contraffazione quando la privativa industriale sia riprodotta abusivamente, oppure venga imitata. Integra invece lโ€™ipotesi di alterazione la manomissione del contrassegno genuino apposto dallโ€™avente diritto, tale da indurre i consumatori a confondere la provenienza del prodotto.

 

(ix) ย ย ย ย  Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)ย 

โ€œFuori dei casi di concorso nei reati previsti dallโ€™art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati รจ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma รจ punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietร  intellettuale o industriale.โ€.ย 

Lโ€™art. 474 c.p. concerne esclusivamente le condotte di importazione, detenzione per la vendita e commercializzazione di prodotti industriali con marchi ed altri segni distintivi contraffatti o alterati. Non concerne, invece, brevetti, disegni e modelli industriali. Pertanto, lโ€™introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita e la commercializzazione di prodotti in violazione di questi titoli saranno sanzionabili soltanto ai sensi dellโ€™art. 517-ter c.p., giร  sopra citato.

Per la consumazione del reato si richiede il dolo specifico dello scopo di profitto. Il concetto di scopo di profitto รจ piรน ampio di quello di scopo di lucro e non include soltanto vantaggi strettamente economici, ma anche ogni incremento della capacitร  strumentale del patrimonio a soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale.

 

(x) ย ย ย ย ย  Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

โ€œChiunque contraffร  o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari รจ punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni

contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentariโ€.

 

 

2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di falsitร  in strumenti o segni di riconoscimento e contro lโ€™industria ed il commercio

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 25-bis, lett. f-bis e 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., indicati al precedente paragrafo 1.

ย 

ย 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

 

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fino a 500 quote Sanzioni di cui allโ€™art. 9, comma 2 del Decreto fino ad un anno
ย Turbata libertร  dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)

 

Frode nell’esercizio del commercio

(art. 515 c.p.)

 

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

 

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

 

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietร  industriale (art. 517-ter c.p.)

 

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Fino a 500 quote Nessuna sanzione interdittiva prevista.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

 

Frodi contro le industrie nazionaliย  (art. 514 c.p.)

Fino a 800 quote Sanzioni di cui allโ€™art. 9, comma 2 del Decreto

ย 

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโ€™eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

 

 

3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Norme di Comportamento Generale

 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti di falsitร  in strumenti o segni di riconoscimento e contro lโ€™industria ed il commercio individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร  Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

  1. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
  2. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Sezione della Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

 

A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, รจ fatto divieto in particolare di:

  • mettere in vendita o comunque in commercio prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sullโ€™origine, provenienza o qualitร  dei prodotti medesimi;
  • fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietร  industriale in titolaritร  di terzi;
  • introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietร  industriale in titolaritร  di terzi.

 

รˆ fatto altresรฌ obbligo ai Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale di svolgere con la massima diligenza e accuratezza tutte le necessarie ricerche di anterioritร  relative al marchio, brevetto, segno distintivo, disegno o modello che intendono utilizzare e/o mettere in commercio, al fine di verificare la sussistenza di eventuali diritti di privativa di terzi.

 

SEZIONE 6

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REATI SOCIETARI

ย 

1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Le fattispecie di reato previste dallโ€™Articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001

 

Lโ€™articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262ย ย  e dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevitร , i โ€œReati Societariโ€):

  • false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
  • fatti di lieve entitร  (art. 2621– bisc.);[3]
  • false comunicazioni sociali delle societร  quotate (art. 2622 c.c.);[4]
  • impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c., modificato dallโ€™art. 37, D. Lgs. 39/2010);
  • indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
  • illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
  • illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societร  controllante (art. 2628 c.c.);
  • operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
  • omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.);
  • formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
  • indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
  • corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
  • istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.p.);
  • illecita influenza sullโ€™assemblea (art. 2636 c.c.);
  • aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
  • ostacolo allโ€™esercizio delle funzioni delle Autoritร  Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.);
  • false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)
Inoltre, il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, in attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, ha in particolare: (i) modificato la fattispecie di reato della corruzione tra privati, di cui allโ€™art. 2635 c.c.; (ii) inserito tra le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto il reato di istigazione alla corruzione tra privati, di cui allโ€™art. 2635-bis, primo comma, c.c., sanzionato con una pena pecuniaria da 200 a 400 quote e con le sanzioni interdittive previste dallโ€™art. 9, comma 2, Decreto e (iii) innalzato le sanzioni pecuniarie previste dallโ€™art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001, con riferimento al reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) da 400 a 600 quote (prima da 200 a 400) e previsto lโ€™applicazione delle sanzioni interdittive previste dallโ€™art. 9, comma 2,
Decreto .

In particolare, in considerazione dellโ€™attivitร  svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร  di commissione.

 

(i) ย ย ย ย ย ย  False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., modificato dalla Legge n.69/2015)ย 

โ€œFuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sรฉ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione รจ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societร  o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsitร  o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societร  per conto di terzi.โ€ย 

Il nuovo articolo 2621 c.c., cosรฌ come modificato dallโ€™articolo 9 della legge n. 69 del 27 maggio 2015, prevede che le false comunicazioni sociali, precedentemente sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Nessuna modifica รจ stata prevista dal legislatore con riferimento ai soggetti in capo ai quali la responsabilitร  รจ ascritta (i.e amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori).

 

La condotta illecita disciplinata dallโ€™art. 2621 consiste nell’esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente – ed in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore – fatti materiali rilevanti la cui comunicazione รจ imposta dalla legge con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societร  o del gruppo al quale la stessa appartiene.

 

I fatti materiali non rispondenti al vero devono essere idonei a trarre in inganno i destinatari sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria della societร  o del gruppo al quale la stessa appartiene. Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico e previste dalla legge.

 

Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto, i principali elementi di novitร  del nuovo reato di cui articolo 2621 c.c. sono i seguenti:

  • eliminazione delle soglie di non punibilitร  (previste dal terzo e quarto comma della precedente formulazione dell’articolo 2621 c.c.);
  • eliminazione della โ€œintenzionalitร โ€ di ingannare i soci o il pubblico;
  • previsione della necessaria โ€œconsapevolezzaโ€ dei fatti materiali non rispondenti al vero;
  • eliminazione del riferimento alla omissione di โ€œinformazioniโ€, sostituito dalla omissione di โ€œfatti materiali rilevantiโ€;
  • previsione dellโ€™ulteriore elemento oggettivo della โ€œconcretaโ€ idoneitร  dell’azione o omissione ad indurre altri in errore.

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(ii) Fatti di lieve entitร  (art. 2621 โ€“bis c.c., introdotto dalla Legge n.69/2015)

โ€œSalvo che costituiscano piรน grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui allโ€™articolo 2621 sono di lieve entitร , tenuto conto della natura e delle dimensioni della societร  e delle modalitร  o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano piรน grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui allโ€™articolo 2621 riguardano societร  che non superano i limiti indicati dal secondo comma dellโ€™articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto รจ procedibile a querela della societร , dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.โ€

Tale fattispecie punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni (contro gli uno e cinque della fattispecie base) qualora i fatti di cui allโ€™articolo 2621 c.c. siano di lieve entitร , tenuto conto della natura e delle dimensioni della societร  e delle modalitร  o degli effetti della condotta.

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(iii) Impedito controllo (art. 2625 c.c., comma 2, modificato dallโ€™art. 37, D. Lgs. 39/2010)

โ€œ1) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolanolo svolgimento delle attivitร  di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con

la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2) Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

3) La pena รจ raddoppiata se si tratta di societร  con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.โ€.

 

Lโ€™art. 2625 c.c. in commento ha per oggetto una condotta illecita che puรฒ essere tenuta esclusivamente da soggetti che rivestano la qualifica di amministratori. Il D.Lgs. n. 39/2010 ha infatti soppresso dal testo dellโ€™articolo in commento il precedente riferimento allโ€™impedito controllo dei revisori, disciplinato ora dallโ€™art. 29 del medesimo D.Lgs. n. 39/2010, fattispecie che non รจ pertanto, allo stato, richiamata dallโ€™art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001. Di conseguenza, la norma in commento sanziona ora la sola condotta di impedito controllo โ€œinternoโ€, che si sostanzia in qualsiasi comportamento commissivo od omissivo (mediante occultamento di documenti, la frapposizione di ostacoli o altri artifizi) con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale o dei soci.

 

Ai fini del Decreto รจ rilevante solo la fattispecie prevista dal secondo comma dellโ€™art. 2625 c.c.; pertanto, qualora la condotta degli amministratori non abbia cagionato un danno ai soci e/o non sia stata posta in essere nellโ€™interesse dellโ€™ente, nessuna sanzione sarร  irrogabile alla Societร  ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

 

(iv) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

 

โ€œGli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.โ€.

 

La norma in commento configura un reato proprio, che viene commesso dagli amministratori quando restituiscono illecitamente i conferimenti eseguiti dai soci o esonerano questi ultimi dallโ€™obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. La restituzione puรฒ aver luogo in forma palese o in forma simulata, per esempio tramite il pagamento di prestazioni inesistenti o di valore inferiore a quanto versato.

 

Il reato assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca e riduce il capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi. Inoltre, per essere rilevante ai fini della configurazione di una responsabilitร  ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il reato dovrร  essere commesso nellโ€™interesse della Societร , possibilitร  tuttavia abbastanza remota atteso che si tratta di condotte normalmente comportanti un danno e non un beneficio per la societร  interessata.

 

(v) ย ย ย ย ย  Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

โ€œSalvo che il fatto non costituisca piรน grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reatoโ€.

Anche la norma in commento, che tutela lโ€™integritร  del capitale sociale e delle riserve indisponibili, configura un reato proprio, che viene commesso dagli amministratori quando ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva (la norma pertanto non si applica agli utili destinati a riserva per disposizione statutaria) ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge. Il reato ha natura residuale, trovando applicazione qualora non siano configurabili reati piรน gravi. Si evidenzia tuttavia il secondo comma dellโ€™articolo in commento, che prevede come causa di non punibilitร  la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve purchรฉ avvenuta prima del termine per lโ€™approvazione del bilancio della societร .

 

Anche in questo caso il reato, ai fini del D.Lgs. 231/2001, dovrร  essere commesso nellโ€™interesse della Societร , con conseguente scarsa possibilitร  di applicabilitร  pratica della norma.

 

(vi) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societร  controllante (art. 2628 c.c.)

โ€œGli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione allโ€™integritร  del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla societร  controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per lโ€™approvazione del bilancio relativo allโ€™esercizio in relazione al quale รจ stata posta in essere la condotta, il reato รจ estinto.

 

(vii) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

โ€œGli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra societร  o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.โ€.

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Anche la norma in commento รจ posta al fine della tutela degli interessi dei creditori al mantenimento dellโ€™integritร  delle garanzie patrimoniali sul capitale sociale. Si tratta di un reato proprio, che viene commesso dagli amministratori quando effettuano operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni del capitale sociale) in violazione delle norme di legge, qualora dalle stesse consegua un pregiudizio economicamente apprezzabile ai creditori sociali preesistenti lโ€™operazione che ha cagionato il danno.

Anche in questo caso viene prevista come causa di non punibilitร  il risarcimento dellโ€™intero danno subito da tutti i creditori – e non solo quello lamentato dal creditore querelante – prima del giudizio.

 

(viii) Omessa comunicazione del conflitto dโ€™interessi (art. 2629-bis c.c.)

โ€œLโ€™amministratore o il componente del consiglio di gestione di una societร  con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dellโ€™Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dellโ€™articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dallโ€™articolo 2391, primo comma, รจ punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla societร  o a terziโ€.

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(ix) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

โ€œGli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societร  nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un annoโ€.

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Il reato in commento รจ un reato proprio, che puรฒ essere commesso esclusivamente da amministratori e soci conferenti, in sede di costituzione o di aumento del capitale della societร , mediante modalitร  di condotta che vengono enucleate in modo tassativo dalla norma dellโ€™art. 2632 c.c., come segue: attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote, anche attuata non contestualmente ma sulla base di un previo accordo, anche tacito; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della societร  in caso di trasformazione della stessa da societร  di persone a societร  di capitali, o di societร  di capitali in altra societร  dello stesso tipo.

 

Il bene tutelato dalla norma รจ pertanto lโ€™integritร  del capitale sociale dai fenomeni di โ€œannacquamentoโ€ specificamente elencati, commessi con dolo generico.

 

(x) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

โ€œSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, gliย  amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di societร  o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altraย  utilitร  non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltร , sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e’ commesso da chi nell’ambito organizzativo della societร  o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo (2).

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto รจ commesso da chi รจ sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi,ย  anche per interposta persona, offre, promette o dร  denaro o altra utilitร  non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, รจ punito con le pene ivi previste (3).

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di societร  con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non puo’ essere inferiore al valore delle utilitร  date, promesse e offerteโ€.

Il reato in commento รจ stato introdotto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 recante โ€œDisposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dellโ€™illegalitร  nella pubblica amministrazioneโ€, in vigore dal 28 novembre 2012.

 

Il reato di corruzione tra privati si configura quale reato a condotta plurisoggettiva, prevedendo, per la integrazione del fatto tipico di reato, due differenti tipologie di condotta necessarie: da un lato, lโ€™adozione o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltร , dallโ€™altro la dazione o della promessa di denaro o di altra utilitร .

 

I soggetti attivi del reato in esame si distinguono in due diverse categorie: per quanto concerne il lato attivo della corruzione tra privati, la condotta incriminata, consistente nella dazione/promessa di denaro o altra utilitร  puรฒ essere compiuta da chiunque; per quanto invece concerne il lato passivo della fattispecie, la norma punisce la condotta posta in essere da uno dei soggetti societari qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ovvero un soggetto sottoposto alla loro direzione o vigilanza) che, a seguito della dazione/promessa di denaro o altra utilitร , compie od omette atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltร , cagionando un danno alla societร .

Il bene giuridico tutelato รจ, in prima istanza, lโ€™integritร  del patrimonio della societร  cui sono riconducibili i soggetti corrotti. Infatti il reato di corruzione tra privati si configura quale reato di evento per la cui integrazione รจ richiesta la realizzazione di un evento di danno in capo alla societร  del soggetto corrotto.

 

Il reato di corruzione tra privati mira inoltre a tutelare un ulteriore bene giuridico individuabile nellโ€™interesse alla concorrenza leale e allo sviluppo economico. Infatti, ai sensi del quinto comma della norma in commento, รจ prevista la procedibilitร  dโ€™ufficio solo nel caso in cui dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Eccetto tale ipotesi, il reato di corruzione tra privati รจ procedibile a querela della persona offesa (la societร  a cui appartiene il soggetto corrotto).

 

Si rileva infine che, ai sensi del quarto comma della norma in questione, il reato รจ aggravato qualora si tratti di societร  con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dellโ€™Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

 

Ai fini del Decreto, costituisce ipotesi di reato presupposto solo la violazione del terzo comma dellโ€™art. 2635 c.c. il quale punisce il lato attivo della fattispecie plurisoggettiva in oggetto, e cioรจ chi dร  o promette denaro o altra utilitร  a favore dei soggetti societari qualificati. Pertanto, con riferimento al reato in commento, la responsabilitร  ex D.Lgs. 231/2001 sorge solo per la Societร  a cui appartiene il soggetto corruttore in quanto solo questa societร  puรฒ essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

 

(xi) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)

โ€œChiunque offre o promette denaro o altra utilitร  non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societร  o enti privati, nonchรฉ a chi svolge in essi unโ€™attivitร  lavorativa con lโ€™esercizio di funzioni direttive, affinchรฉ compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltร , soggiace, qualora lโ€™offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dellโ€™articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societร  o enti privati, nonchรฉ a chi svolge in essi attivitร  lavorativa con lโ€™esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sรฉ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilitร , per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltร , qualora la sollecitazione non sia accettataโ€.

 

(xii) Illecita influenza sullโ€™assemblea (art. 2636 c.c.)

โ€œChiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sรฉ o ad altri un ingiusto profitto, รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anniโ€.

 

La norma in commento รจ volta a reprimere la condotta di chiunque – con atti simulati o fraudolenti e con il fine (dolo) specifico di procurare a sรฉ o ad altri un profitto ingiusto, di natura patrimoniale o meno – distorce le dinamiche assembleari mediante creazione di maggioranze fittizie. Si tratta pertanto di un reato volto a tutelare il bene giuridico del corretto funzionamento dellโ€™assemblea, mediante assicurazione della trasparenza e della regolaritร  del processo formativo della volontร  assembleare. Conformemente a quanto stabilito dallโ€™art. 25-ter del Decreto, i soggetti agenti (ai fini del D.Lgs. 231/2001) potranno essere identificati esclusivamente negli amministratori, direttori generali e liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

La nozione di atti simulati non viene intesa in senso civilistico mediante riferimento allโ€™istituto della simulazione, ma viene inquadrata in una tipologia di comportamenti piรน ampia, che include qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di turbare il regolare processo di formazione delle maggioranze assembleari, rendendo possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto. La nozione di atti fraudolenti include le condotte che si estrinsecano in dichiarazioni mendaci, maliziose o anche solo reticenti, idonee ad indurre in errore circa la convenienza della delibera per il socio.

 

xiii) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

โ€œChiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non รจ stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sullโ€™affidamento che il pubblico ripone nella stabilitร  patrimoniale di banche o di gruppi bancari, รจ punito con la pena della reclusione da uno a cinque anniโ€.

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xiv) Ostacolo allโ€™esercizio delle funzioni delle autoritร  pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

โ€œGli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societร  o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autoritร  pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autoritร  previste in base alla legge, al fine di ostacolare lโ€™esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchรฉ oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilitร  รจ estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societร  per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societร , o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autoritร  pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autoritร , consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena รจ raddoppiata se si tratta di societร  con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dellโ€™Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dellโ€™articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58โ€.

ย 

  1. xv) False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

โ€œChiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui allโ€™articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue lโ€™applicazione della pena accessoria di cui allโ€™articolo 32-bis del codice penaleโ€.

 

2. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโ€™articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., indicati al precedente paragrafo 1.

 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione

Interdittiva

False comunicazioni sociali

(art. 2621 c.c.)

Da 200 a 400 quote Nessuna
Fatti di lieve entitร ย  (art. 2621 โ€“bis c.c.) Da 100 a 200 quote Nessuna
False comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.) Da 400 a 600 quote Nessuna
Falso in prospetto (contravvenzione) (art. 2623, comma 1, c.c.) Da 100 a 130 quote Nessuna
Falso in prospetto (delitto) (art. 2623, comma 2, c.c.) Da 200 a 330 quote Nessuna
Falsitร  nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societร  di revisione (contravvenzione) (art. 2624, comma 1, c.c.) Da 100 a 130 quote Nessuna
Falsitร  nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societร  di revisione (delitto) (art. 2624, comma 2, c.c.) Da 200 a 400 quote Nessuna
Impedito controllo (art. 2625, comma 2,c.c.) Da 100 a 180 quote Nessuna
Indebita ย ย ย ย  restituzione ย ย ย ย  dei

conferimenti (art. 2626 c.c.)

Da 100 a 180 quote Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) Da 100 a 130 quote Nessuna
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societร  controllante (art. 2628 c.c.) Da 100 a 180 quote Nessuna
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Da 150 a 330 quote Nessuna
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Da 100 a 180 quote Nessuna
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Da 150 a 330 quote Nessuna
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Da 400 a 600 quote Sรฌ
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) Da 200 a 400 quote Sรฌ
Illecita ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  influenza

sullโ€™assemblea (art. 2636 c.c.)

Da 150 a 330 quote Nessuna
Aggiotaggio (art. 2637)

Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.)

Da 200 a 500 quote Nessuna
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autoritร  pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, c.c.) Da 200 a 400 quote Nessuna
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 Da 150 a 300 quote Nessuna

 

Per la commissione dei reati di cui allโ€™art. 25-ter comma 1, qualora l’ente consegua un profitto di rilevante entitร , la sanzione pecuniaria รจ aumentata di un terzo.

 

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโ€™eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

 

 

3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Norme di Comportamento Generale

 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร  Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

  1. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
  2. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

 

A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, sono tenuti, in particolare, a:

  • mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attivitร  finalizzate allโ€™acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Guzzini e Fontana Projects s.r.l..
    • questo proposito, ai Destinatari รจ fatto divieto in particolare di:
      • fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtร , tali da configurare una descrizione non corretta della realtร , riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Societร ;
      • alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
      • illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Societร  e sullโ€™evoluzione delle relative attivitร ;
    • osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dellโ€™integritร  ed effettivitร  del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
      • questo proposito, ai Destinatari รจ fatto divieto in particolare di:
        • restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dallโ€™obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
        • ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva, nonchรฉ ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
        • effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
        • procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
        • acquistare o sottoscrivere azioni della Societร  fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione allโ€™integritร  del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
      • mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione di Guzzini e Fontana Projects s.r.l. necessarie ad effettuare le attivitร  di controllo legalmente attribuite agli stessi.

A questo proposito, ai Destinatari รจ fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dellโ€™attivitร  di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante lโ€™occultamento di documenti o lโ€™uso di altri mezzi fraudolenti;

  • garantire il regolare funzionamento ed andamento della Societร  e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonchรฉ favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Societร .

A questo proposito, ai Destinatari รจ fatto particolare divieto di:

  • tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolino, mediante lโ€™occultamento di documenti o lโ€™uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dellโ€™attivitร  di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dei soci;
  • porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontร  assembleare;
  • trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti allโ€™ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
  • mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attivitร  controllo contabile i documenti sulla gestione della Societร , onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
  • rispettare ed osservare rigorosamente tutte le previsioni di legge a tutela dellโ€™integritร  e dellโ€™effettivitร  del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
  • attenersi alle precise regole di comportamento indicate nelle procedure di riferimento nella conclusione di contratti con altre societร  private omettendo di dare o promettere denaro o altra utilitร  per sรฉ o per altri, cosรฌ da non indurre gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori ovvero i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di essi a violare gli obblighi inerenti il loro ufficio ovvero gli obblighi di fedeltร , con conseguente nocumento per la societร  per cui prestano attivitร  lavorativa.

In ordine a tale punto, รจ fatto espresso divieto a coloro che rappresentano la Societร  nel corso di trattative con aziende private, a dare o promettere denaro o altra utilitร  direttamente ai soggetti che rappresentano la controparte contrattuale ovvero per loro tramite ad altri soggetti, al fine di far loro violare gli obblighi inerenti lโ€™ufficio da loro ricoperto ovvero i piรน generali obblighi di fedeltร  rispetto alla societร  da loro rappresentata, determinandoli a concludere contratti ovvero ad assumere iniziative che cagionino nocumento alla societร  per la quale lavorano.

SEZIONE 7

ย 

REATI TRIBUTARI

ย 

1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Le fattispecie di reato previste dallโ€™Articolo 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001

 

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato richiamata dallโ€™art. 25-quinquiesdecies, nserite nel D.Lgs. n. 231 del 2001, dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2019, n. 124, recante ย Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Questโ€™ultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilitร  amministrativa degli enti anche alle fattispecie di reati tributari in appresso specificate.

La proposta iniziale restringeva il suo campo applicativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dallโ€™art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, ma, in sede di conversione, la responsabilitร  amministrativa degli enti e delle societร  รจ stata estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

ย 

1.1ย  Tipologia dei reati

 

I reati tributari previsti dal Decreto sono i seguenti:

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000);
  • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
  • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
  • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
  • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
  • Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
  • Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
  • Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

 

In particolare, in considerazione dellโ€™attivitร  svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร  di commissione.

 

(i) ย ย ย ย ย ย  Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

โ€œ1. E’ punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

  1. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dellโ€™amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi e’ inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni anche se le falsitร  o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societร  per conto di terzi.โ€

 

Trattasi di condotta che consiste nellโ€™indicazione in una delle dichiarazioni relative allโ€™IVA o ai redditi di elementi passivi fittizi, giustificati da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, mediante i quali vengono aumentate le componenti negative di reddito allo scopo di diminuire lโ€™imponibile e dunque, lโ€™imposta dovuta allโ€™erario.

 

(ii) ย ย ย ย  Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

โ€œ1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, รจ punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

  1. a) l’imposta evasa รจ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
  2. b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, รจ superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, รจ superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, รจ superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
  3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.โ€

 

(iii) ย ย ย  Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

โ€œ1. E’ punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

  1. Ai fini dellโ€™applicazione della disposizione prevista dal comma 1, lโ€™emissione o il rilascio di piรน fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, e’ inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anniโ€.

 

In particolare, รจ possibile operare un distinguo tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, laddove, nel primo caso, verranno emesse fatture (lato senso intese) a fronte di prestazioni non effettuate ovvero, alternativamente, effettuate per quantitativi inferiori rispetto a quelli documentati; diversamente, nel secondo caso, trattasi di operazione commerciale effettivamente avvenuta ma riferita a soggetti diversi da quelli effettivi.

 

(iv) ย ย ย ย  Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

โ€œ1. Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, รจ punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui รจ obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affariโ€.

 

(v) ย ย ย ย ย  Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

โ€œ1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi รจ superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.ย 

  1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sรฉ o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente รจ superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anniโ€.

ย 

(vi) ย ย ย ย  Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

โ€œ1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, รจ punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

  1. a) lโ€™imposta evasa รจ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
  2. b) lโ€™ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti allโ€™imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, รจ superiore al dieci per cento dellโ€™ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, รจ superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dellโ€™applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dellโ€™esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilitร  di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilitร  previste dal comma 1, lettere a) e b) (1)โ€.

 

(vii) ย ย ย  Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

โ€œ1. รˆ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le impostesui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando lโ€™imposta evasa รจ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. รˆ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto dโ€™imposta, quando lโ€™ammontare delle ritenute non versate รจ superiore ad euro cinquantamila.

  1. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1)โ€.

 

(viii) ย ย  Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

โ€œ1. รˆ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dellโ€™articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

  1. รˆ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dellโ€™articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euroโ€.

 

2. Le sanzioni previste in relazione ai reati tributari.

 

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโ€™art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโ€™ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

ย 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
Articolo 2, comma 1, D.lgs. 74/2000 ย Fino a 500 quote,

 

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. c);

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร  concessi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. d);

divieto di pubblicizzare beni o servizi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. e)

Articolo 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000 ย Fino a 400 quote Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. c);

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร  concessi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. d);

divieto di pubblicizzare beni o servizi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. e)

Articolo 3, D.lgs. 74/2000 Fino a 500 quote Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. c);

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร  concessi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. d);

divieto di pubblicizzare beni o servizi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. e)

Articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000 Fino a 500 quote Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. c);

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร  concessi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. d);

divieto di pubblicizzare beni o servizi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. e)

Articolo 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000 Fino a 400 quote Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. c);

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร  concessi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. d);

divieto di pubblicizzare beni o servizi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. e)

Articolo 10, D.lgs. 74/2000 Fino a 400 quote Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. c);

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร  concessi (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. d);

divieto di pubblicizzare beni o servizi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. e)

Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);

 

Fino a 400 quote Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. c);

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร  concessi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. d);

divieto di pubblicizzare beni o servizi(art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lett. e)

Art. 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (*) Fino a 300 quote โ€œโ€
Art. 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (*) Fino a 400 quote โ€œโ€
Art. 10-quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (*) Finoย  a 400 quote โ€œโ€

 

(*) Le sanzioni previste dallโ€™art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/01 in relazione ai reati previsti dal D. Lgs. 74/2000 si applicano quando sono commessi al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

 

Qualora si sia conseguito un profitto di rilevante entitร  in relazione ai reati sopra indicati, ai sensi dellโ€™art. 25 quinquiesdecies, comma 2, D. Lgs. 231/01, la sanzione pecuniaria รจ aumentata di un terzo.

Occorre, inoltre, precisare, con riguardo alle sanzioni pecuniarie, che, se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, lโ€™ente ha conseguito un profitto di rilevante entitร , la sanzione pecuniaria รจ aumentata di 1/3. Non รจ ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 231/2001).

La sanzione pecuniaria รจ ridotta della metร  e non puรฒ comunque essere superiore a 103.291 euro (art. 12 D.Lgs. n. 201/2001) se: a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato รจ di particolare tenuitร ; In tali casi, le sanzioni interdittive non trovano applicazione (art. 13, comma 3). La sanzione รจ ridotta da 1/3 alla metร  se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si รจ comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) รจ stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (se lโ€™ente ha risarcito in danno e nel contempo ha anche adottato un modello organizzativo idoneo, la riduzione va dalla metร  a due terzi). In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puรฒ essere inferiore a euro 10.329.

Con specifico riferimento, invece, alle sanzioni interdittive, esse hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, ove necessario, possono essere applicate congiuntamente (art. 14, comma 3). Lโ€™art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 201/2001 prevede, con disposizione di carattere generale, che le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entitร  e il reato รจ stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato รจ stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l’ente, giร  condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei 5 anni successivi alla condanna definitiva). Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17): a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si รจ comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Infine, รจ bene, altresรฌ, precisare che, in caso di applicazione di una sanzione interdittiva, puรฒ essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, che viene eseguita โ€œa spese dell’enteโ€ (art. 18). Con la sentenza di condanna รจ sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puรฒ essere restituita al danneggiato (sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede). Quando non รจ possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puรฒ avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilitร  di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19).

 

3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Norme di Comportamento Generale

ย 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi delle sopra menzionate fattispecie di reati tributari, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

  1. rispettare scrupolosamente le disposizioni aziendali e le procedure formalizzate, ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalitร  operative per lo svolgimento delle attivitร  sensibili nonchรฉ modalitร  di archiviazione della documentazione rilevante (ordini/fatture);
  2. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, le sopra menzionate fattispecie di reati tributari,possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione delle medesime.

 

In particolare, i Destinatari devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito indicati:

  1. applicazione del principio di separazione delle attivitร  tra chi sceglie un fornitore, chi esegue lโ€™ordine e chi controlla la fattura, anche nei confronti di stazioni appaltanti;
  2. i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilitร  organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e noti allโ€™interno della societร ;
  3. ogni operazione relativa allโ€™attivitร  sensibile deve essere adeguatamente registrata., sรฌ da consentire una verifica ex post, anche mediante riscontri documentali, del processo decisionale, autorizzativo e di svolgimento dellโ€™attivitร  sensibile. Deve, inoltre, essere lasciata traccia in merito ai controlli e verifiche effettuate in caso di nuovi fornitori e/o soggetti con cui GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. si interfaccia per la prima volta (verifiche c/o Camera di Commercio, richiesta informativa, richieste di eventuale adozione del MoG, rating di legalitร  e quanto altro necessario a valutare la affidabilitร  del soggetto che emette la fattura).

 

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale, prevede lโ€™espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

  • Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
  • Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sรฉ fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
  • Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

 

Obiettivo della presente Parte Speciale รจ che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto ed in particolare sono tenuti a osservare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale, i seguenti principi:

  • Stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano lโ€™attivitร  di GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l., con particolare riferimento alle attivitร  che comportano la gestione di fatture attive o passive;
  • Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con lโ€™Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
  • Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attivitร  relative allโ€™acquisto o alla vendita di beni e servizi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e lโ€™imparzialitร  nello svolgimento degli stessi.

 

Nellโ€™ambito dei suddetti comportamenti รจ fatto divieto in particolare di:

  • Presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
  • Alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti; ยท Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi allโ€™espletamento delle suddette attivitร  (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sullโ€™attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente allโ€™OdV eventuali situazioni di irregolaritร ;
  • Nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione รจ fatto divieto di effettuare spese di rappresentanza (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate;
  • Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione รจ fatto espresso divieto di: รผ Esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati; รผ Sottrarre o omettere lโ€™esibizione di documenti veri; 119 รผ Omettere informazioni dovute;

Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, รจ fatto divieto di elargire, promettere o dare denaro o altra utilitร  a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonchรฉ adottare comportamenti โ€“ anche a mezzo di soggetti Terzi (es. professionisti esterni) – contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dellโ€™organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;

  • รˆ altresรฌ fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della societร  inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilitร , a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti allโ€™Autoritร  Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
  • Nellโ€™ambito di ispezioni effettuate da parte delle autoritร  di vigilanza presso la sede della GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l., dovrร  essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla Struttura interessata dallโ€™ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrร  essere data espressa e tempestiva comunicazione allโ€™organismo di vigilanza.

 

Si segnala, inoltre, come GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l. รจ dotata di una regolamentazione dettagliata, nominativa per funzione dove sono evidenziati i compiti e le attivitร  svolte da ciascuna figura apicale. Si evidenzia che i fornitori sono operatori economici in possesso di requisiti di onorabilitร , di idoneitร  morale nonchรฉ capacitร  tecnica ed economico finanziaria. Gli elenchi sono soggetti a revisione ed aggiornamento almeno annuale e lโ€™ufficio รจ tenuto a verificare eventuali variazioni chiedendo carichi pendenti della societร  fornitore. Eโ€™ necessario sensibilizzare le figure dellโ€™area contabile soprattutto con riferimento a eventuali โ€œdistrazioniโ€ contabili e gestionali. Eโ€™ necessario approntare protocolli specifici nel caso di rapporti con societร  che hanno sede allโ€™estero atteso il beneficio fiscale di cui esse godono. Infine,ย  si reputa, altresรฌ, necessario improntare a trasparenza i rapporti della societร  con altri soggetti fiscali (aventi sede in Italia o allโ€™estero), improntati sempre alla massima correttezza.

Flussi informativi verso lโ€™Organismo di Vigilanza Le funzioni organizzative della GUZZINI E FONTANA PROJECTS s.r.l., che nello svolgimento delle attivitร  vengano a conoscenza di anomalie nelle procedure di fatturazione (attiva o passiva), provvedono a comunicare allโ€™Organismo di Vigilanza, con la periodicitร  definita da questโ€™ultimo, le seguenti informazioni minime:

Ciascun Responsabile dellโ€™area:

– Trimestralmente:

o Verbali di controllo/Check list di controllo dei fornitori;

o Nota scritta da parte del responsabile nel caso di rilevazione criticitร  durante una verifica fiscale;

o Comunicazione immediata dellโ€™avvio di accessi, ispezioni verifiche da parte di Pubblici Ufficiali;

o Segnalazione di eventuali contestazioni da parte dellโ€™Agenzia delle Entrate.

– Ad evento:

o segnalazioni di anomalie o criticitร  riscontrate.

Lโ€™Amministratore della societร  avrร  premura di trasmettere:

– Trimestralmente:

o Report su eventuali nuovi rapporti con fornitori diversi dai precedenti;

– Ad evento:

o Report su verifiche, accessi

o ispezioni da parte di Autoritร  Pubbliche;

o Verbali redatti in sede di verifiche/ispezioni:

o Segnalazioni di ogni procedimento penale, civile, tributario o amministrativo in cui รจ coinvolta la compagine ovvero un dipendente nellโ€™ambito delle sue funzioni.

SEZIONE 8

ย 

DELITTI CON FINALITAโ€™ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELLโ€™ORDINE DEMOCRATICO

ย 

1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Le fattispecie di reato previste dallโ€™articolo 25-quater, D.Lgs. n. 231 del 2001

 

Lโ€™articolo 25-quater del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dallโ€™articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, avente ad oggetto la โ€œRatifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell’ordinamento internoโ€ richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevitร , i โ€œDelitti con Finalitร  di Terrorismo o di Eversione dellโ€™Ordine Democraticoโ€):

  • associazioni sovversive ( 270 c.p.);
  • associazione con finalitร  di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโ€™ordine democratico (art. 270-bisp.);
  • circostanze aggravanti ed attenuanti ( 270-bis.1 c.p.);
  • assistenza agli associati (art. 270-terp.);
  • arruolamento con finalitร  di terrorismo anche internazionale (art. 270-quaterp.);
  • organizzazione di trasferimento per finalitร  di terrorismo ( 270-quater.1 c.p.);
  • addestramento ad attivitร  con finalitร  di terrorismo anche internazionale (art. 270quinquiesp.);
  • Finanziamento di condotte con finalitร  di terrorismo ( n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
  • sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro ( 270-quinquies.2 c.p.);
  • condotte con finalitร  di terrorismo (art. 270-sexiesp.);
  • attentato per finalitร  terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
  • atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bisp.);
  • atti di terrorismo nucleare (art. 280-terp.);
  • sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis p.);
  • Sequestro a scopo di coazione (art. 289-terp.);
  • istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
  • cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
  • cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
  • banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
  • assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
  • impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
  • danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
  • sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
  • pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
  • misure urgenti per la tutela dellโ€™ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1,
  1. L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modifiche nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15);
  • Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2, Convenzione New York del 9 dicembre 1999).

 

In particolare, in considerazione dellโ€™attivitร  svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร  di commissione.

 

(i) Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

โ€œChiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente lโ€™ordinamento politico e giuridico dello Stato, รจ punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma รจ punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.

ย 

(ii) Associazione con finalitร  di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโ€™ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

โ€œChiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalitร  di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico รจ punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni รจ punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalitร  di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato รจ sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.โ€.

ย 

Il reato di associazioni con finalitร  di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโ€™ordine democratico si potrebbe in concreto configurare nel caso in cui un individuo costituisca, diriga o finanzi un’associazione che si propone il compimento di atti di violenza con finalitร  di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico. La fattispecie si configura anche nel caso in cuiย  l’associazione abbia una base logistica nel territorio nazionale ma sia volta a realizzare i reati fine al di fuori di esso. La fattispecie punisce non solo chi costituisce, dirige o finanzia l’associazione, ma anche gli individui che vi aderiscono.

Ai fini della configurabilitร  del reato รจ sufficiente un minimo di organizzazione idonea ad attuare la continuitร  del programma criminoso avuto di mira.

Irrilevante la durata dell’associazione nonchรฉ la limitazione della sua operativitร , poichรฉ trattandosi di un reato a pericolo presunto deve ritenersi sufficiente l’esistenza di una struttura che persegua un programma di eversione o terroristico.

 

(iii) Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)

โ€œPer i reati commessi per finalitร  di terrorismo o di eversione dellโ€™ordine democratico, punibili con pena diversa dallโ€™ergastolo, la pena รจ aumentata della metร , salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo lโ€™aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con lโ€™aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitร  di pena risultante dallโ€™aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalitร  di terrorismo o di eversione dellโ€™ordine democratico, salvo quanto disposto nellโ€™articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che lโ€™attivitร  delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente lโ€™autoritร  di polizia e lโ€™autoritร  giudiziaria nella raccolta di prove decisive per lโ€™individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dellโ€™ergastolo รจ sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metร .

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica lโ€™aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dellโ€™articolo 56, non รจ punibile il colpevole di un delitto commesso per finalitร  di terrorismo o di eversione dellโ€™ordine democratico che volontariamente impedisce lโ€™evento e fornisce elementi di prova determinanti per lโ€™esatta ricostruzione del fatto e per lโ€™individuazione degli eventuali concorrentiโ€.

ย 

(iv) ย Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

โ€œChiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dร  rifugio o fornisce vitto, ospitalitร , mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis รจ punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena รจ aumentata se lโ€™assistenza รจ prestata continuativamente.

Non รจ punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

ย 

(v) ย Arruolamento con finalitร  di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

โ€œChiunque, al di fuori dei casi di cui allโ€™articolo 270-bis, arruola una o piรน persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalitร  di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, unโ€™istituzione o un organismo internazionale, รจ punito con la reclusione da sette a quindici anni.

ย 

(vi) ย Organizzazione di trasferimento per finalitร  di terrorismo (art. 270-quater.1)

โ€œFuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalitร di terrorismo di cui allโ€™articolo 270-sexies, รจ punito con la reclusione da cinque a otto anniโ€.

ย 

(vii) ย Addestramento ad attivitร  con finalitร  di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

โ€œChiunque, al di fuori dei casi di cui allโ€™articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sullโ€™uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonchรฉ di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalitร  di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, unโ€™istituzione o un organismo internazionale, รจ punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrataโ€.

ย 

(viii) ย Finanziamento di condotte con finalitร  di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)

โ€œChiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalitร  di terrorismo di cui allโ€™articolo 270-sexies รจ punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dallโ€™effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma รจ punito con la reclusione da cinque a dieci anniโ€.

ย 

(ix) ย Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)

โ€œChiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalitร  di terrorismo di cui allโ€™articolo 270-sexies, รจ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000โ€.

ย 

(x) ย Condotte con finalitร  di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

โ€œSono considerate con finalitร  di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad unโ€™organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o unโ€™organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di unโ€™organizzazione internazionale, nonchรฉ le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalitร  di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per lโ€™Italiaโ€.

ย 

(xi) ย Attentato per finalitร  terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

โ€œChiunque, per finalitร  di terrorismo o di eversione dellโ€™ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumitร  di una persona, รจ punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dallโ€™attentato alla incolumitร  di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nellโ€™esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, lโ€™ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumitร , la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitร  di pena risultante dallโ€™aumento conseguente alle predette aggravantiโ€.

ย 

(xii) ย Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

โ€œSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque per finalitร  di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante lโ€™uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, รจ punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nellโ€™articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto รจ diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena รจ aumentata fino alla metร .

Se dal fatto deriva pericolo per lโ€™incolumitร  pubblica ovvero un grave danno per lโ€™economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitร  di pena risultante dallโ€™aumento conseguente alle predette aggravantiโ€.

ย 

(xiii) ย Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

โ€œรˆ punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalitร  di terrorismo di cui allโ€™articolo 270-sexies:

1) procura a sรฉ o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

รˆ punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalitร  di terrorismo di cui allโ€™articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresรฌ quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologiciโ€.

ย 

(xiv) ย Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

โ€œChiunque, per finalitร  di terrorismo o di eversione dellโ€™ordine democratico, sequestra una persona รจ punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole รจ punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dellโ€™ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertร  รจ punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena รจ della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma รจ sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma รจ sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piรน circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puรฒ essere inferiore a dieci anni, nellโ€™ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nellโ€™ipotesi prevista dal terzo commaโ€.

ย 

(xv) ย Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)

โ€œChiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piรน governi, una persona fisica o giuridica o una collettivitร  di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, รจ punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dellโ€™articolo 289-bis.

Se il fatto รจ di lieve entitร  si applicano le pene previste dallโ€™articolo 605 aumentate dalla metร  a due terziโ€.

ย 

(xvi) ย Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

โ€œChiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce lโ€™ergastolo o la reclusione, รจ punito, se lโ€™istigazione non รจ accolta, ovvero se lโ€™istigazione รจ accolta ma il delitto non รจ commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare รจ sempre inferiore alla metร  della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazioneโ€.

ย 

(xvii) ย Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

โ€œQuando piรน persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nellโ€™articolo 302, coloro che partecipano allโ€™accordo sono puniti, se il delitto non รจ commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena รจ aumentata.

Tuttavia la pena da applicare รจ sempre inferiore alla metร  della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce lโ€™accordoโ€.

ย 

(xviii) ย Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

โ€œQuando tre o piรน persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nellโ€™articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano lโ€™associazione sono puniti, per ciรฒ solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare allโ€™associazione, la pena รจ della reclusione da due a otto anni.

I capi dellโ€™associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se lโ€™associazione tende a commettere due o piรน delitti sopra indicatiโ€.

ย 

(xix) ย Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

โ€œQuando, per commettere uno dei delitti indicati nellโ€™articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciรฒ solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena รจ della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotoriโ€.

ย 

(xx) ย Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

โ€œChiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dร  rifugio o fornisce vitto, ospitalitร , mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano allโ€™associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, รจ punito con la reclusione fino a due anni.

La pena รจ aumentata se lโ€™assistenza รจ prestata continuatamente.

Non รจ punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, sโ€™intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorchรฉ sia morto il coniuge e non vi sia prole.

ย 

(xxi) ย Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

โ€œChiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto allโ€™impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo รจ punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena รจ aumentata se lโ€™autore consegue lโ€™intento.

La pena non puรฒ essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dellโ€™equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o piรน personeโ€.

ย 

(xxii) ย Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

โ€œChiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalitร  di uso รจ punito con le pene indicate nellโ€™articolo precedenteโ€.

ย 

(xxiii) ย Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

โ€œChiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa รจ punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto รจ tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

  1. a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero lโ€™installazione;
  2. b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
  3. c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
  4. d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della

installazione;

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 รจ punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1e 2, cagiona la morte di una persona รจ punito con lโ€™ergastolo.

Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali รจ punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

Quando per le modalitร  dellโ€™azione e per la tenuitร  del danno o il fatto รจ lieve entitร , le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto รจ previsto come piรน grave reato da altra disposizione di leggeโ€.

ย 

(xxiv) ย Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

โ€œFuori del caso previsto dallโ€™ultimo comma dellโ€™articolo 56 del codice penale, non e punibile il colpevole di un delitto commesso per finalitร  di terrorismo o di eversione dellโ€™ordine democratico che volontariamente impedisce lโ€™evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrentiโ€.

ย 

(xxv) Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2, Convenzione New York del 9 dicembre 1999)

โ€œ1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l’intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:ย  (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell’allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalitร  di tale atto, per la sua natura o contesto, รจ di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.ย 

  1. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell’allegato puรฒ dichiarare che, nell’applicazione di questa Convezione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell’allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell’allegato, puรฒ rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.

  1. Perchรฉ un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non รจ necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).
  2. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.
  3. Commette altresรฌ un reato chiunque: (a) prenda parte in qualitร  di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo; (c) contribuisca al compimento di uno o piรน reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalitร  comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l’attivitร  o la finalitร  criminale del gruppo, laddove tale attivitร  o finalitร  implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l’intento del gruppo รจ di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.โ€

ย 

 

2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti con Finalitร  di Terrorismo o di Eversione dellโ€™Ordine Democratico

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโ€™articolo 25-quater del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento ai Delitti con Finalitร  di Terrorismo o di Eversione dellโ€™Ordine Democratico.

 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
Delitti aventi finalitร  di terrorismo o di eversione dellโ€™ordine democratico puniti con pena inferiore a 10 anni Da 200 a 700 quote –ย ย  interdizione ย ย  dallโ€™esercizio dellโ€™attivitร ;

–ย ย  sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellโ€™illecito;

–ย ย  divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

–ย ย  esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli giร  concessi;

–ย ย  divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

Le sanzioni interdittive sopra elencate possono essere comminate per una durata non inferiore a un anno.

Se lโ€™ente o una sua unitร  organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali รจ prevista la sua responsabilitร , si applica la sanzione dellโ€™interdizione definitiva dallโ€™esercizio dellโ€™attivitร  ai sensi dellโ€™art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.

Delitti aventi finalitร  di terrorismo o di eversione dellโ€™ordine democratico puniti con pena superiore a 10 anni Da 400 a 1000 quote –ย ย  interdizione ย ย  dallโ€™esercizio dellโ€™attivitร ;

–ย ย  sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellโ€™illecito;

–ย ย  divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le

prestazioni ย ย ย  di ย ย ย ย ย ย ย ย  un ย ย ย ย ย ย ย ย  pubblico servizio;

–ย ย  esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli giร  concessi;

–ย ย  divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

Le sanzioni interdittive sopra elencate possono essere comminate per una durata non inferiore a un anno.

Se lโ€™ente o una sua unitร  organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali รจ prevista la sua responsabilitร , si applica la sanzione dellโ€™interdizione definitiva dallโ€™esercizio dellโ€™attivitร  ai sensi dellโ€™art. 16, comma 3, D.

Lgs. 231/2001.

 

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโ€™eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

 

 

3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Norme di Comportamento Generale

ย 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti con Finalitร  di Terrorismo o di Eversione dellโ€™Ordine Democratico individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร  Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

  • astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dallโ€™art. 25-quater del Decreto;
  • astenersi dallโ€™utilizzare, anche occasionalmente, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o piรน Delitti con Finalitร  di Terrorismo o di Eversione dellโ€™Ordine Democratico;
  • astenersi dal fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o piรน Delitti con Finalitร  di Terrorismo o di Eversione dellโ€™Ordine Democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualitร  di prestanome, finalitร  di terrorismo o eversione dellโ€™ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque lโ€™incremento delle loro disponibilitร  economiche. Vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza – o quantomeno con il ragionevole sospetto – che:
    • questo persegua finalitร  di terrorismo o eversione dellโ€™ordine democratico;
    • il beneficiario dei fondi li destinerร  a tali gruppi;
    • le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e allโ€™incolumitร  di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o circolazione di armi, anche nucleari;
  • astenersi dallโ€™effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
  • astenersi dal riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
  • astenersi dallโ€™erogare liberalitร  a favore di enti e soggetti inseriti nella Lista ONU e/o in tutte le Liste di riferimento in tema di prevenzione al terrorismo di qualsiasi matrice.

 

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti allโ€™art. 25quater del D.Lgs. n. 231 del 2001, la Societร  adotta norme di comportamento improntate a:

  • verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
  • verificare lโ€™attendibilitร  commerciale e professionale dei fornitori e di eventuali partner commerciali/finanziari;
  • verificare la regolaritร  dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
  • espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti derivanti da operazioni infragruppo.
  • adottare adeguati programmi di formazione del Personale.

 

Ferma restando la necessitร  di porre in essere le condotte di carattere generale sopra indicate con specifico riferimento ai Delitti con Finalitร  di Terrorismo o di Eversione dellโ€™Ordine Democratico rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l. e individuati al precedente paragrafo 1, la Societร  ha adottato e attuato specifiche Procedure applicabili anche alle fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita.

SEZIONE 9

ย 

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

ย 

1. ย ย ย ย ย ย ย  Le fattispecie di reato previste dallโ€™Articolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001

 

La presente Sezione della Parte Speciale riguarda i reati previsti dallโ€™articolo 25-septies del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, per brevitร , i โ€œReati in materia di salute e sicurezza sul lavoroโ€) introdotti dallโ€™art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilitร  amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dellโ€™igiene e della salute sul lavoro.

 

In questa sede รจ opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza ed igiene del lavoro, di seguito, per brevitร , il โ€œTUSโ€) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del modello organizzativo in questa materia. Lโ€™articolo 30 del TUS, infatti, dispone che:

โ€œIl modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilitร  amministrativa delle persone giuridiche, delle societร  e delle associazioni anche prive di personalitร  giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per lโ€™adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

  1. a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  2. alle attivitร  di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  3. alle attivitร  di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;d) alle attivitร  di sorveglianza sanitaria;
  4. alle attivitร  di informazione e formazione dei lavoratori;
  5. alle attivitร  di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  6. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  7. alle periodiche verifiche dellโ€™applicazione e dellโ€™efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dellโ€™avvenuta effettuazione delle attivitร  di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dellโ€™organizzazione e dal tipo di attivitร  svolta, unโ€™articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonchรฉ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresรฌ prevedere un idoneo sistema di controllo sullโ€™attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneitร  delle misure adottate. Il riesame e lโ€™eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e allโ€™igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nellโ€™organizzazione e nellโ€™attivitร  in relazione al progresso scientifico e tecnologico.โ€

La norma, pertanto, comporta che, per espressa volontร  del Legislatore, debbano essere considerate โ€œa rischioโ€ e debbano essere presidiate, a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilitร  di realizzazione di reati, le aree e le attivitร  indicate ed interessate dallโ€™articolo stesso.

 

In tema di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lโ€™art. 25-septies del Decreto, prevede e regolamenta i casi di โ€œOmicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoroโ€.

Ai sensi dellโ€™art. 25-septies del Decreto:

โ€œIn relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

 

Ai sensi dellโ€™art. 55, comma 1 e 2, d.lgs. 81/2008 (TUS):

โ€œ1. รˆ punito con lโ€™arresto da quattro a otto mesi o con lโ€™ammenda da 2.500 a 6.400 Euro il datore di lavoro:

  1. per la violazione dellโ€™art. 29, comma 1;
  2. che non provvede alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dellโ€™articolo 17, comma 1, lettera b, o per la violazione dellโ€™articolo 34, comma 2.
  3. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dellโ€™arresto da quattro a otto mesi se la violazione รจ commessa:

a)nelle aziende di cui allโ€™articolo 31, comma 6, lettere a), b), c) ,d), f).

  1. in aziende che svolgono attivitร  che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui allโ€™art. 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e da attivitร  di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
  2. c) per le attivitร  disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di piรน imprese e la cui entitร  presunta di lavoro non sia inferiore a 200, uominigiorno.โ€

ย 

ย 

Le sanzioni a carico dellโ€™Ente, che operi alle condizioni previste dallโ€™art. 55, comma 2, TUS,ย  sono perciรฒ piรน severeย  laddove siano mancate:

  • la valutazione dei rischi;
  • lโ€™adozione del Documento di valutazione dei Rischi.

 

Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale รจ derivata una malattia grave[5] o gravissima[6].

 

Il reato costituisce presupposto della responsabilitร  amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il modello organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilitร  della Societร  se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello.

 

I reati considerati nella presente Sezione della Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dellโ€™autore del reato, e pertanto la funzione di esimente del modello organizzativo, รจ rappresentata dallโ€™introduzione di previsioni volte a far sรฌ che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontร  dellโ€™evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del TUS, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal modello organizzativo.

 

Si tratta di uno dei pochi casi (unitamente agli illeciti ambientali) in cui il presupposto per la responsabilitร  dellโ€™ente รจ ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciรฒ comporta la necessitร  di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilitร  dolosa.

 

Non mancano perplessitร  in ordine al requisito dโ€™imputabilitร  oggettiva a carico dellโ€™ente, vale a dire lโ€™interesse o il vantaggio derivanti dal reato. Trattandosi di fatti colposi non รจ agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa.

A tal proposito, si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilitร  dellโ€™ente. Il vantaggio o lโ€™interesse deriverebbero, di conseguenza, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dallโ€™utilitร  conseguita (ad esempio risparmio in termini di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata allโ€™evento.

 

I reati considerati nellโ€™art. 25-septies del Decreto sono riportati di seguito:

 

(i) ย ย ย ย ย ย  Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

โ€œChiunque cagiona per colpa la morte di una persona รจ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto รจ commesso con violazione delle norme s per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena รจ della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto รจ commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale รจ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena รจ della reclusione da tre a dieci anni.

ย 

Nel caso di morte di piรน persone, ovvero di morte di una o piรน persone e di lesioni di una o piรน persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piรน grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puรฒ superare gli anni quindici.โ€.

ย 

(ii) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

โ€œ1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale รจ punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

  1. Se la lesione รจ grave la pena รจ della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se รจ gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
  2. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi รจ della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime รจ della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale รจ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi รจ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime รจ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di piรน persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piรน grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puรฒ superare gli anni cinque.

Il delitto รจ punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale..โ€

 

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Omicidio Colposo o Lesioni Gravi o Gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโ€™articolo 25-septies del Decreto a carico di Guzzini e Fontana Projects s.r.l. qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 1, derivi allโ€™Ente un interesse o un vantaggio, sia pur non direttamente correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto, per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 1.

 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
โˆ’ Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione dell’articolo 55, comma 2, del TUS 1000 quote Interdizione dallโ€™esercizio dellโ€™attivitร  Da tre mesi a un anno
โˆ’ Omicidio colposo (589 del codice ย ย ย ย ย ย ย ย  penale) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro Da 250 a 500 quote Interdizione dallโ€™esercizio dellโ€™attivitร  Da tre mesi a un anno
โˆ’ Lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, 3ยฐ comma del codice penale) Fino a 250 quote Interdizione dallโ€™esercizio dellโ€™attivitร  Fino sei mesi

 

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโ€™eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

 

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3. Norme di Comportamento Generale

 

Di seguito vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale nello svolgimento di tutte le attivitร  aziendali. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il piรน possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, allโ€™osservanza delle norme antinfortunistiche. La normativa vigente individua i seguenti soggetti quali garanti ex lege, per quanto di rispettiva competenza, dellโ€™obbligo di sicurezza: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori.

 

In particolare, non sono delegabili da parte del datore di lavoro i seguenti obblighi previsti ex art. 17, TUS:

  1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dallโ€™art. 29, TUS;
  2. la designazione del responsabile di prevenzione e protezione dai rischi.

 

Fatta eccezione per quanto stabilito dallโ€™art. 17, TUS attraverso lo strumento della delega di funzioni previsto dallโ€™art. 16, TUS, il datore di lavoro puรฒ delegare, nel rispetto delle condizioni dettate dallโ€™art.16[7], TUS, lโ€™esecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze. I soggetti delegati dal datore di lavoro possono a loro volta subdelegare lโ€™esecuzione degli obblighi di sicurezza nei limiti previsti dallโ€™art. 16, comma 3-bis, TUS.

 

Datore di lavoro e dirigenti sono tenuti allโ€™adempimento degli obblighi previsti dallโ€™articolo 18[8], TUS, nel quadro della piรน ampia previsione dellโ€™art. 2087 cc, qualificata quale norma di chiusura del sistema con riferimento alla portata degli obbligo di sicurezza posto ex lege in capo al datore di lavoro.

In particolare datore di lavoro e dirigenti sono tenuti a vigilare sullโ€™adempimento degli obblighi di sicurezza posti dalla normativa in capo a preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori e, installatori e medici competenti.

 

Gli obblighi di sicurezza posti dalla normativa vigente in capo a preposti e lavoratori sono compiutamente disciplinati rispettivamente dagli articoli 19[9] e 20[10] TUS.

 

In base al disposto dellโ€™articolo 31, TUS il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione allโ€™interno dellโ€™azienda o dellโ€™unitร  produttiva, o incarica persone o servizi esterni, in assenza di dipendenti che allโ€™interno dellโ€™azienda ovvero dellโ€™unitร  produttiva, siano in possesso delle capacitร  e dei requisiti professionali di cui allโ€™articolo 32, TUS.

 

PRINCIPI GENERALI

ร‰ fatto divieto, per tutti i Destinatari, di:

porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto);

  1. porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza allโ€™interno dei luoghi di lavoro;
  2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sรฉ fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
  3. rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attivitร  lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
  4. svolgere attivitร  di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalitร  operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
  5. omettere la segnalazione della propria eventuale incapacitร  o inesperienza nellโ€™uso di strumenti aziendali;
  6. rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

 

Sotto lโ€™aspetto generale, nellโ€™ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti allโ€™attuazione delle misure di sicurezza – ciascuno per le attivitร  di sua competenza specificamente individuate – sono tenuti ad assicurare:

  1. il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
  2. lโ€™attuazione delle attivitร  di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  3. lโ€™attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
  4. il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  5. le attivitร  di sorveglianza sanitaria;
  6. le attivitร  di formazione e informazione del personale;
  7. le attivitร  di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
  8. lโ€™acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
  9. le verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

 

Al fine di realizzare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro coerente, che integri al suo interno la tecnica, lโ€™organizzazione e le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e lโ€™influenza dei fattori dellโ€™ambiente di lavoro, la Societร  provvede a predisporre:

  • idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attivitร  di cui ai precedenti punti da a) ad i);
  • unโ€™articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonchรฉ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
  • un idoneo sistema di controllo sull’attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneitร  delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attivitร  in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

 

Si prevede, conseguentemente, lโ€™espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

  • prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza;
  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  • utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonchรฉ i dispositivi di sicurezza;
  • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
  • segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonchรฉ le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilitร , per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
  • contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autoritร  competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

 

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravitร ) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

In ogni caso, alla luce della recente emergenza sanitaria, tutti i Destinatari del Modello si impegno ad adeguare i propri protocolli interni e, comunque, ad adottare misure di contenimento del contagio da COVID-19.

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REGOLE DI COMPORTAMENTO

ร‰ fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto).

 

ร‰ fatto, altresรฌ, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle Procedure aziendali, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

 

In particolare, con riferimento ai Terzi:

  • gli appaltatori devono: (i) garantire la propria idoneitร  tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite da Guzzini e Fontana Projects s.r.l. in merito ai rischi presenti nellโ€™ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Societร ; (iii) cooperare e coordinare con Guzzini e Fontana Projects s.r.l. per lโ€™individuazione e lโ€™attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nellโ€™esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto dโ€™opera o di somministrazione;
  • i fornitori devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • gli installatori, infine, devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

SEZIONE 10

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RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITAโ€™ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHEโ€™ AUTORICICLAGGIO

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1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Le fattispecie di reato previste dallโ€™Articolo 25-octies, D.Lgs. n.231 del 2001

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Si riporta di seguito il testo delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate dallโ€™art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, concernenti i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale), unitamente ad un breve commento circa le modalitร  di commissione.

 

(i) ย ย ย ย ย ย  Ricettazione (art. 648 c.p.)

โ€œFuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sรฉ o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, รจ punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena รจ aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dellโ€™articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dellโ€™articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dellโ€™articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena รจ della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con lโ€™arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena รจ aumentata se il fatto รจ commesso nellโ€™esercizio di unโ€™attivitร  professionale.

Se il fatto รจ di particolare tenuitร , si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

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Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non รจ imputabile o non รจ punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilitร  riferita a tale reato .โ€.

Lโ€™articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

  • lโ€™acquisto, inteso come lโ€™effetto di unโ€™attivitร  negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale lโ€™agente consegue il possesso del bene;
  • la ricezione, il cui termine รจ comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
  • lโ€™occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

 

La ricettazione puรฒ realizzarsi anche mediante lโ€™intromissione nellโ€™acquisto, nella ricezione o nellโ€™occultamento della cosa. Tale attivitร  consiste in ogni attivitร  di mediazione, o comunque di messa in contatto, tra lโ€™autore del reato principale e il terzo acquirente.

 

Lo scopo di tale incriminazione consiste, dunque, nellโ€™esigenza di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato presupposto ed evitare la dispersione degli oggetti (denaro, beni mobili o immobili) provenienti dallo stesso.

 

La fattispecie di reato della ricettazione richiede, pertanto, lโ€™esistenza di un delitto presupposto, ossia, non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate. Requisito essenziale รจ che si tratti di un delitto, anche non necessariamente contro il patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da qualsiasi fattispecie di delitto. Occorre precisare che il concetto di provenienza, ivi utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciรฒ che si ricollega al fatto criminoso.

 

(ii) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

โ€œFuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilitร  provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, รจ punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 .

La pena รจ della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con lโ€™arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena รจ aumentata quando il fatto รจ commesso nell’esercizio di un’attivitร  professionale.

La pena รจ diminuita se il denaro, i beni o le altre utilitร  provengono da delitto per il quale รจ stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.ย 

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648 c.p.โ€.

 

La norma incriminatrice in commento ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o meglio dire, quei processi, attraverso cui si nasconde lโ€™origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la ratio dellโ€™art. 648bis c.p. consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire unโ€™origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.

 

In tal modo la norma in esame finisce col perseguire anche lโ€™ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciรฒ investibili anche in attivitร  economico produttive legali.

 

La norma in esame punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilitร  provenienti da delitto non colposo. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

  • la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzamento del denaro, beni o altre utilitร  di provenienza illecita con valori diversi;
  • il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

 

Il reato di riciclaggio puรฒ realizzarsi anche mediante il compimento di operazioni che ostacolino lโ€™identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilitร  provenienti da delitto non colposo. In tal caso, si fa riferimento a quelle operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile, lโ€™accertamento della provenienza illecita dei suddetti beni, attraverso un qualsiasi espediente.

 

(iii) Impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

โ€œChiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivitร  economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilitร  provenienti da delitto, รจ punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000 .

La pena รจ della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con lโ€™arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena รจ aumentata quando il fatto รจ commesso nell’esercizio di un’attivitร  professionale.

La pena รจ diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.ย  Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648 c.p.โ€.

 

La fattispecie di reato in esame risponde ad una duplice finalitร :

  • impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
  • la necessitร  che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

 

Il comma 1 dellโ€™art. 648-ter c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilitร  solamente di chi non abbia giร  partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648-bis c.p.). Pertanto ne deriva che per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nellโ€™impiego dei capitali di provenienza illecita in attivitร  economiche o finanziarie[11].

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(iv) Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

โ€œSi applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivitร  economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilitร  provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena รจ della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con lโ€™arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena รจ diminuita se il denaro, i beni o le altre utilitร  provengono da delitto per il quale รจ stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilitร  provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalitร  di cui allโ€™articolo 416.bis.1.

ย 

ย 

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilitร  vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena รจ aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attivitร  bancaria o finanziaria o di altra attivitร  professionale.

La pena รจ diminuita fino alla metร  per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilitร  provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.โ€

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Il delitto di autoriciclaggio, introdotto dalla L. n. 186/2014, รจ qualificabile come fattispecie plurioffensiva. Infatti, chi autoricicla mediante investimenti e acquisti di vario genere, impedisce o rende piรน difficoltose le operazioni di ristorno delle vittime, inquinando il credito e lโ€™andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche. Inoltre, le condotte di cui allโ€™art. 648-ter.1, c.p., pur essendo inserite tra i reati contro il patrimonio, risultano, di fatto, lesive del corretto e ordinato svolgimento delle attivitร  economiche e finanziarie e dellโ€™amministrazione della giustizia.

 

รˆ punibile ai sensi dellโ€™art. 648-ter.1, c.p., colui che occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso o concorso a commettere (c.d. โ€œautoriciclaggioโ€).

 

La fattispecie sanzionata dallโ€™articolo 648-ter.1, c.p. si configura in presenza di impiego, sostituzione o trasferimento in attivitร  economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro, beni o altre utilitร  provenienti da delitto non colposo. Tutto ciรฒ, a condizione che le operazioni effettuate siano idonee ad ostacolare in concreto la tracciabilitร , determinando lโ€™impossibilitร  di ricostruire lโ€™individuazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilitร .

 

Sono, quindi, condotte tipiche del reato di autoriciclaggio: (i) la sostituzione, (ii) il trasferimento e (iii) lโ€™impiego in attivitร  economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. A tale riguardo รจ opportuno specificare che:

  • per โ€œsostituzioneโ€ deve intendersi la consegna del bene al riciclatore in cambio di uno diverso;
  • il โ€œtrasferimentoโ€ consiste, invece, nella mutazione della titolaritร  giuridica del bene provento del reato;
  • per โ€œimpiegoโ€ si intende, invece, qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilitร  di provenienza delittuosa nel circuito economico legale.

 

Per quanto riguarda la condotta di cui allโ€™art. 648-ter, c.p., la stessa รจ caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, avente l’obiettivo di ostacolare l’accertamento o l’astratta individuabilitร  dell’origine delittuosa del denaro (in particolare, lo stesso รจ stato contesto nel caso in cui il reimpiego รจ consistito nellโ€™acquisto di immobili e terreni, mediante versamenti in piรน tranches di denaro contante, e con la successiva intestazione fittizia di beni a terzi, che avevano poi utilizzato gli stessi per gestire altre attivitร  imprenditoriali).

 

Lโ€™oggetto materiale delle condotte sopra analizzate รจ da ravvisarsi nel denaro, nei beni o nelle altre utilitร , dovendosi ricomprendere in queste ultime anche i meri risparmi di spesa che possano conseguire alla commissione di un delitto, non essendo necessario che vi sia un accrescimento nel patrimonio dellโ€™autore del reato. Peraltro, il denaro, i beni o le altre utilitร  devono provenire (direttamente od indirettamente) dalla commissione di un delitto non colposo, con la conseguenza che sono quindi escluse tutte le ipotesi contravvenzionali ed i delitti colposi.

 

Sempre in tema di condotta, il quarto comma dellโ€™art. 648-ter.1, c.p., introduce una specifica delimitazione alla fattispecie di autoriciclaggio escludendo la rilevanza penale dellโ€™utilizzo o del godimento personale del denaro, dei beni o dellโ€™altra utilitร . Si tratta di una causa oggettiva di esclusione del tipo che opera in tutti i casi in cui lโ€™azione (vista nel suo complesso) sfoci in un godimento personale, ancorchรฉ mediato da condotte in concreto idonee ad ostacolare la ricostruzione della genesi delittuosa del denaro, bene od altra utilitร  in questione.

 

Al fine della configurabilitร  del delitto di autoriciclaggio รจ sufficiente il dolo generico, che comprende la volontร  di compiere le attivitร  volte ad ostacolare lโ€™identificazione dei beni e delle altre utilitร  di provenienza delittuosa, nella consapevolezza di tale origine.

 

Lโ€™elemento soggettivo del delitto di autoriciclaggio consiste quindi nella coscienza e volontร  di compiere attivitร  economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, volte ad ostacolare concretamente lโ€™identificazione della provenienza delittuosa di beni o altre utilitร  conoscendone la fonte illecita.

 

Infine, il comma 7, attraverso un espresso richiamo alle disposizioni di cui allโ€™art. 648, ultimo comma, c.p., prevede la sussistenza del reato anche qualora il delitto presupposto non sia perseguibile, in caso di difetto di condizioni di procedibilitร .

 

 

ย 

 

2. Le sanzioni previste in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio

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Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโ€™art. 25-octies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโ€™ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
–ย ย ย ย ย ย  Ricettazione

(art. 648 c.p.)

–ย ย ย ย ย ย  Riciclaggio (art. 648-bis

c.p.)

–ย ย ย ย ย ย  Impiego di denaro, beni o utilitร  di

provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

–ย ย ย ย ย ย  Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Da 200 a 800 quote

lโ€™interdizione dallโ€™esercizio dellโ€™attivitร ;

la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellโ€™illecito;

il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

lโ€™esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e lโ€™eventuale revoca di quelli giร  concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

Per una durata non superiore a 2 anni

Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilitร  provengono da delitto per il quale รจ stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni Da 400 a 1000 quote

lโ€™interdizione ย  dallโ€™esercizio dellโ€™attivitร ;

la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dellโ€™illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

lโ€™esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e lโ€™eventuale revoca di quelli giร  concessi;

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

Per una durata non superiore a 2 anni

ย 

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโ€™eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

ย 

ย 

3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Norme di Comportamento Generale

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Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto di analisi, individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร  Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

  1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto);
  2. astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nel presente capitolo.

 

Nellโ€™ambito dei suddetti comportamenti, รจ fatto divieto in particolare di:

  • ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilitร , nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
  • violare le norme di legge esistenti circa le modalitร  di incasso e/o pagamento.

 

Eโ€™, altresรฌ, fatto obbligo in particolare di:

  • tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte attivitร  inerenti allโ€™operativitร  aziendale, ed in particolare nellโ€™ambito delle Attivitร  Sensibili, mantenendosi aggiornati sullโ€™evoluzione normativa in materia;
  • verificare lโ€™attendibilitร  dei fornitori e di eventuali partner commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori);
  • ispirarsi a criteri di trasparenza nellโ€™esercizio dellโ€™attivitร  aziendale e nella scelta dei fornitori e di eventuali partner commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Societร  ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati de quo;
  • verificare la regolaritร  degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
  • utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
  • assicurare la tracciabilitร  delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o societร  del gruppo;
  • conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
  • ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni intercompany, da effettuarsi sempre e comunque in conformitร  agli standard di mercato;
  • informare prontamente lโ€™OdV, qualora sorga il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad unโ€™evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra;
  • informare tempestivamente chi di dovere – nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna – ogniqualvolta si รจ a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.

 

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SEZIONE 11

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DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO Dโ€™AUTORE

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1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Le fattispecie di reato previste dallโ€™Articolo 25-novies, D.Lgs. n.231 del 2001

 

Lโ€™articolo 24-novies del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dallโ€™art. 15, comma 7, lett. c), Legge 23 luglio 2009, n. 99, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevitร , i โ€œDelitti in materia di violazione del diritto dโ€™autoreโ€):

  • articolo 171, 1ยฐ comma, lett. a-bis), e 3ยฐ comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, per brevitร , la โ€œLegge sul diritto dโ€™Autoreโ€ o โ€œLdAโ€);
  • articolo 171-bis, LdA;
  • articolo 171-ter, LdA;
  • articolo 171-septies, LdA;
  • articolo 171-octies, LdA.

 

In particolare, in considerazione dellโ€™attivitร  svolta, Guzzini e Fontana Projects s.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento circa le modalitร  di commissione. ย 

 

(i) ย ย ย ย ย ย  Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di unโ€™opera dellโ€™ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)

โ€œSalvo quanto disposto dallโ€™art. 171-bis e dallโ€™articolo 171-ter รจ punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

  1. a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio unโ€™opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti allโ€™estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, unโ€™opera dellโ€™ingegno protetta, o parte di essa;

  1. b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, unโ€™opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dellโ€™opera cinematografica, lโ€™esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
  2. c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
  3. d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
  4. e) (soppresso)
  5. f) in violazione dellโ€™art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), รจ ammesso a pagare, prima dellโ€™apertura del dibattimento, ovvero prima dellโ€™emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metร  del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena รจ della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicitร , ovvero con usurpazione della paternitร  dellโ€™opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dellโ€™opera medesima, qualora ne risulti offesa allโ€™onore od alla reputazione dellโ€™autoreโ€.

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(ii) ย ย ย ย  Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso lโ€™onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)

โ€œLa violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dellโ€™articolo 68 comporta la sospensione della attivitร  di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonchรฉ la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164โ€.

(iii) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1) e riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)

โ€œ1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societร  italiana degli autori ed editori (SIAE), รจ soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582ย  a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non รจ inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto รจ di rilevante gravitร .

  1. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies[12] e 64-sexies[13], ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102bis [14]e 102-ter[15], ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, รจ soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non รจ inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto รจ di rilevante gravitร .โ€

 

La norma in parola ha introdotto nel panorama normativo italiano la tutela penale del software e si suddivide in due commi. Il primo comma (inserito con il Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, attuazione della direttiva 91/250/CEE) tutela i programmi per elaboratore, o software; il secondo comma (inserito con Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169, attuazione della direttiva 96/9/CE) tutela le banche di dati.

Le norme penalistiche della Legge n. 633/1941 non definiscono nรฉ il concetto di programma per elaboratore, nรฉ quello di banca di dati. รˆ pertanto necessario fare riferimento alle disposizioni civilistiche della stessa Legge n. 633/1941, che ricomprendono nellโ€™ambito di protezione della Legge โ€œi programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchรฉ originali quale risultato della creazione intellettuale dellโ€™autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stessoโ€ (cfr. art. 2, punto 8 della Legge n. 633/1941). Restano invece esclusi dalla tutela accordata dalla Legge, ai sensi dello stesso art. 2, โ€œle idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacceโ€.

Le banche di dati, intese come โ€œraccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenutoโ€ (cfr. art. 2, punto 9 della Legge n. 633/1941), sono protette se โ€œper la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dellโ€™autoreโ€ (cfr. secondo comma dell’articolo 1 della Legge n. 633/1941).

Per configurare i reati di cui allโ€™art. 171-bis in parola รจ necessario il dolo specifico, poichรฉ gli illeciti devono essere compiuti con lo scopo di profitto; si tratta di una nozione piรน ampia del fine di lucro, in quanto il fine di lucro implica un fine di guadagno economicamente apprezzabile o un incremento patrimoniale da parte dellโ€™autore del fatto, mentre lo scopo di profitto puรฒ identificarsi con un vantaggio di diverso genere, per esempio il possibile risparmio di spesa derivante dallโ€™utilizzo interno di copie non autorizzate di programmi per elaboratore.

รˆ inoltre elemento costitutivo della condotta la sua abusivitร , ovverosia che lโ€™atto sia compiuto senza il consenso del titolare del diritto, e riguardi programmi o banche di dati contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societร  Italiana degli Autori ed Editori (qui di seguito โ€œSIAEโ€).

 

(iv) ย ย ย ย  Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dellโ€™ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto dโ€™autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di unโ€™opera dellโ€™ingegno protetta dal diritto dโ€™autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941)

โ€œรˆ punito, se il fatto รจ commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

  1. a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, unโ€™opera dellโ€™ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
  2. b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  3. c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
  4. d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale รจ prescritta, ai sensi della presente legge, lโ€™apposizione di contrassegno da parte della Societร  italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
  5. e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
  6. f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono lโ€™accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalitร  o lโ€™uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui allโ€™art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalitร  di rendere possibile o facilitare lโ€™elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dellโ€™autoritร  amministrativa o giurisdizionale;

  1. h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui allโ€™articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalitร  indicate al comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di unโ€™opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, lโ€™esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

รˆ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

  1. a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto dโ€™autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dellโ€™art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, unโ€™opera dellโ€™ingegno protetta dal diritto dโ€™autore, o parte di essa;

  1. b) esercitando in forma imprenditoriale attivitร  di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto dโ€™autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
  2. c) promuove o organizza le attivitร  illecite di cui al comma 1.

La pena รจ diminuita se il fatto รจ di particolare tenuitร .

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

  1. a) lโ€™applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
  2. b) la pubblicazione della sentenza in uno o piรน quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o piรน periodici specializzati;
  3. c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per lโ€™esercizio dellโ€™attivitร  produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dallโ€™applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati allโ€™Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammaticiโ€.

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(v) ย ย ย ย ย  Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)

โ€œ1. La pena di cui allโ€™articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

  1. a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui allโ€™articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
  2. b) salvo che il fatto non costituisca piรน grave reato, a chiunque dichiari falsamente lโ€™avvenuto assolvimento degli obblighi di cui allโ€™articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

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(vi) ย ย ย ย  Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)

โ€œQualora il fatto non costituisca piรน grave reato, รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi. visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua lโ€™emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non รจ inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto รจ di rilevante gravitร โ€.

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2. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Le sanzioni previste in relazione ai Delitti in materia di violazione del diritto dโ€™autore

 

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโ€™art. 25-novies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโ€™ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

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Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
Tutti i reati previsti dallโ€™art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/01

 

Fino a 500 quote a)ย ย  interdizione ย ย ย ย ย ย ย  dallโ€™esercizio dellโ€™attivitร ;

b)ย  sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dellโ€™illecito;

c)ย ย  divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d)ย  esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli giร  concessi;

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
e) divieto di pubblicizzare beni o servizi;

 

per una durata non superiore a un anno, ferma restando lโ€™applicabilitร  dellโ€™art. 174quinquies, LdA[16].

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In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโ€™eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

 

 

3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Norme di Comportamento Generale

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Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti in materia di violazione del diritto dโ€™autore individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร  Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

  • astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
  • astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

 

A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, รจ fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

  1. caricare, senza autorizzazione, software sulle workstation fornite dalla Societร ;
  2. duplicare, senza autorizzazione, programmi per elaboratore;
  3. riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto dโ€™autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima.

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Con riferimento allโ€™acquisto o allโ€™utilizzo da parte della Societร  di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi della LdA, รจ fatto altresรฌ obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze: (i) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari lโ€™autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; (ii) di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietร  intellettuale in capo a terzi; (iii) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Societร  da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicitร , inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

SEZIONE 12

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REATI AMBIENTALI

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1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  La fattispecie di reato prevista dallโ€™Articolo 25-undecies, D.Lgs. n.231 del 2001

 

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dallโ€™art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dallโ€™art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011 (di seguito, per brevitร , i โ€œReati Ambientaliโ€). Questโ€™ultimo testo normativo ha recepito la Direttiva 2008/99/CE โ€œsulla tutela penale dellโ€™ambienteโ€, nonchรฉ la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa โ€œallโ€™inquinamento provocato dalle navi e allโ€™introduzione di sanzioni per violazioniโ€, ed ha pertanto esteso la responsabilitร  amministrativa degli enti anche ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dellโ€™ambiente di seguito elencati:

  • Reati introdotti nel codice penale dallo stesso D.Lgs. n. 121/2011, sub articoli:
    • 727-bis; – 733-bis;
  • Reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, di seguito anche โ€œCodice dellโ€™Ambienteโ€), agli articoli:
    • 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13;
    • 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo);
    • 257, commi 1 e 2;
    • 258, comma 4 (secondo periodo);
    • 259, comma 1;
    • 260, commi 1 e 2;
    • 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8;
    • 279, comma 5;
  • Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonchรฉ norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumitร  pubblica), agli articoli:
    • 1, commi 1 e 2; – 2, commi 1 e 2;
    • 3-bis, comma 1;
    • 6, comma 4;

nonchรฉ ai reati del codice penale richiamati dallโ€™articolo 3-bis, comma 1[17], della stessa Legge n. 150/1992;

  • Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente), allโ€™articolo 3, comma 6;
  • Reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della

Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni),

agli articoli:

  • 9, commi 1 e 2;
  • 8, commi 1 e 2.

 

La Legge 22 maggio 2015 n. 68, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 28 maggio 2015

  1. 122, e in vigore dal 29 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro

lโ€™ambiente” (cd. โ€œLegge Ecoreatiโ€), ha apportato alcune modifiche ai reati presupposto della responsabilitร  amministrativa degli enti di cui allโ€™art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, prevedendo nuove fattispecie e modificandone alcune giร  richiamate nella precedente formulazione.

Nel dettaglio, il legislatore:

  • ha introdotto nel codice penale il Titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro lโ€™ambiente, inserendo nellโ€™ordinamento giuridico 5 nuovi delitti ;
  • ha modificato (art. 8, Legge n.68/2015) l’articolo 25-undecies del Decreto Legislativo
  1. 231/2001 al fine di recepire cinque nuove fattispecie tra i reati presupposto:
    • 452-bis, c.p., “Inquinamento ambientale”;
    • 452-quater, c.p., “Disastro ambientale”;
    • 452-quinquies, c.p., “Delitti colposi contro l’ambiente”;
    • 452-sexies, c.p., “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivitร ”; – art. 452-octies, c.p., “Circostanze aggravanti”;
  • ha introdotto poi con il Decreto Legislativo n. 21/2018, sempre nel medesimo ambito:

– art. 452-quaterdecies c.p., โ€œAttivitร  organizzate per il traffico illecito di rifiutiโ€;

  • ha apportato modifiche ad alcuni reati presupposto giร  previsti dallโ€™art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01:
    • 257, D.Lgs. 152/2006, “Bonifica dei siti”;
    • 260, D.Lgs. 152/2006, “Attivitร  organizzate per il traffico illecito di rifiuti”;
  • ha apportato modifiche, in tema di sanzioni per le persone fisiche, ai reati di “Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione” e “Commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumitร  pubblica”:
    • 1, commi 1 e 2, L. 150/1992; – ย ย  art. 2, commi 1 e 2, L. 150/1992;
    • Art 6, comma 4 L. 150/1992.

 

Di seguito, il testo delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, ovvero, di seguito, per brevitร , โ€œT.U.A.โ€) e in altre leggi Speciali a tutela dellโ€™ambiente, richiamate dallโ€™art. 25-undecies e ritenute applicabili e rilevanti per la Societร .

 

Reati previsti dal Codice Penale

 

(i) ย ย ย ย ย ย  Inquinamento ambientale (art.ย  452-bis, c.p.)

โ€œรˆ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:ย ย 

1) delle acque o dellโ€™aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversitร , anche agraria, della flora o della fauna.ย 

Quando lโ€™inquinamento รจ prodotto in unโ€™area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena รจ aumentata da un terzo alla metร . Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, Aggiornato alla data del 10 ottobre 2023 (ultimo provvedimento inserito: L. 9 ottobre 2023, n. 137) 41/70 storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena รจ aumentata da un terzo a due terzi.โ€

ย 

(ii) Disastro ambientale (art.ย  452-quater, c.p.)

โ€œFuori dai casi previsti dallโ€™articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale รจ punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:ย ย  1) lโ€™alterazione irreversibile dellโ€™equilibrio di un ecosistema;ย 

  • lโ€™alterazione dellโ€™equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  • lโ€™offesa alla pubblica incolumitร  in ragione della rilevanza del fatto per lโ€™estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro รจ prodotto in unโ€™area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena รจ aumentata da un terzo alla metร .โ€

ย 

(iii) Delitti colposi contro lโ€™ambiente (art.ย  452-quinquies, c.p.)

โ€œSe taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater รจ commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.ย 

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.โ€

ย 

(iv) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivitร  (art. 452-sexies, c.p.)

โ€œSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, รจ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivitร .

La pena di cui al primo comma รจ aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:ย  1) delle acque o dellโ€™aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;ย  2) di un ecosistema, della biodiversitร , anche agraria, della flora o della fauna.ย 

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per lโ€™incolumitร  delle persone, la pena รจ aumentata fino alla metร .โ€

ย 

(v) ย ย ย  Circostanze aggravanti (art. 452-octies, c.p.)

โ€œQuando lโ€™associazione di cui allโ€™articolo 416 (associazione a delinquere) รจ diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando lโ€™associazione di cui allโ€™articolo 416-bis (associazione a delinquere di stampo mafioso) รจ finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero allโ€™acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivitร  economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metร  se dellโ€™associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.โ€

ย 

(vi) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727-bis c.p.)

โ€œSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta รจ punito con lโ€™arresto da uno a sei mesi o con lโ€™ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui lโ€™azione riguardi una quantitร  trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge,preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta รจ punito con lโ€™ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui lโ€™azione riguardi una quantitร  trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

ย 

(vii) Distruzione o deterioramento di habitat allโ€™interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

โ€œChiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat allโ€™interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, รจ punito con lโ€™arresto fino a diciotto mesi e con lโ€™ammenda non inferiore a 3.000 euroโ€.

ย 

ย 

Reati previsti dal T.U.A.

 

(viii) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

โ€œArt. 1

Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, รจ punito con lโ€™arresto da tre mesi ad un anno e con lโ€™ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nellโ€™allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

  1. a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dellโ€™articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
  2. b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate allโ€™incolumitร  degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformitร  al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
  3. c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
  4. d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformitร  del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformitร  della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
  5. e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base allโ€™articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
  6. f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dellโ€™arresto da tre mesi a due anni e dellโ€™ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nellโ€™esercizio di attivitร  di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Lโ€™importazione, lโ€™esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successivemodificazioni, รจ punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dallโ€™Autoritร  giudiziaria.

Art. 2

Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, รจ punito con lโ€™ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con lโ€™arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

  1. a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dellโ€™articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
  2. b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate allโ€™incolumitร  degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformitร  al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
  3. c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
  4. d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformitร  del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformitร  della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
  5. e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base allโ€™articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
  6. f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui allโ€™allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dellโ€™arresto da tre mesi a un anno e dellโ€™ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nellโ€™esercizio di attivitร  di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Lโ€™introduzione nel territorio nazionale, lโ€™esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, รจ punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dallโ€™Autoritร  giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui allโ€™articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformitร  dellโ€™articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, รจ punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

Lโ€™autoritร  amministrativa che riceve il rapporto previsto dallโ€™articolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, รจ il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3-bis

Alle fattispecie previste dallโ€™articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6

1Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, รจ vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattivitร  che costituiscano pericolo per la salute e per lโ€™incolumitร  pubblica.

Il Ministro dellโ€™ambiente, di concerto con il Ministro dellโ€™interno, con il Ministro della sanitร  e con il Ministro dellโ€™agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nellโ€™individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza lโ€™elenco di tali esemplari, prevedendo altresรฌ opportune forme d diffusione dello stesso anche con lโ€™ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dellโ€™articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattivitร  compresi nellโ€™elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, dโ€™intesa con le autoritร  sanitarie competenti, puรฒ autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneitร  delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dellโ€™incolumitร  pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 รจ punito con lโ€™arresto fino a sei mesi o con lโ€™ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 รจ punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

  1. a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui allโ€™articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
  2. b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autoritร  competenti in materia di salute e incolumitร  pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui allโ€™articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dallโ€™articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneitร  da parte della commissioneโ€.

(ix) ย Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 T.U.A)

โ€œ1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che lโ€™autorizzazione sia stata sospesa o revocata, รจ punito con lโ€™arresto da due mesi a due anni o con lโ€™ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

  1. Quando le condotte descritte al comma 1[18] riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena รจ dell’arresto da tre mesi a tre anni.
  2. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autoritร  competente a norma degli articoli 107, comma 1[19], e 108, comma 4[20], รจ punito con l’arresto fino a due anni.
  3. Chiunque violi le prescrizioni concernenti lโ€™installazione e la gestione dei controlli in automatico o lโ€™obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui allโ€™articolo 131 รจ punito con la pena di cui al comma 3.
  4. Chiunque, nellโ€™effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dellโ€™Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti piรน restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dallโ€™Autoritร  competente a norma dellโ€™articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dellโ€™Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, รจ punito con lโ€™arresto fino a due anni e con lโ€™ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica lโ€™arresto da sei mesi a tre anni e lโ€™ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
  5. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresรฌ al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nellโ€™effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
  6. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera allโ€™obbligo di comunicazione di cui allโ€™articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui allโ€™articolo 110, comma 5, si applica la pena dellโ€™arresto da tre mesi ad un anno o con lโ€™ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dellโ€™arresto da sei mesi a due anni e con lโ€™ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
  7. Il titolare di uno scarico che non consente lโ€™accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui allโ€™articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piรน grave reato, รจ punito con la pena dellโ€™arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dellโ€™articolo 13 della L. n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
  8. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dellโ€™articolo 113, comma 3, รจ punito con le sanzioni di cui allโ€™articolo 137, comma 1.
  9. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dallโ€™autoritร  competente ai sensi dellโ€™articolo 84, comma 4, ovvero dellโ€™articolo 85, comma 2, รจ punito con lโ€™ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103[21] e 104[22] รจ punito con l’arresto sino a tre anni.
  10. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dellโ€™articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualitร  delle acque designate ai sensi dellโ€™articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dallโ€™autoritร  competente ai sensi dellโ€™articolo 87, comma 3, รจ punito con lโ€™arresto sino a due anni o con lโ€™ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
  11. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali รจ imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantitร  tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchรฉ in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autoritร  competente.
  12. Chiunque effettui lโ€™utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonchรฉ di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui allโ€™articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o allโ€™ordine di sospensione dellโ€™attivitร  impartito a norma di detto articolo, รจ punito con lโ€™ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con lโ€™arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui lโ€™utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigenteโ€.

( x) Attivitร  di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256TUA)

โ€œ1. Chiunque effettua una attivitร  di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216[23] รจ punito:

  1. con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  2. con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.
  3. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui allโ€™articolo 192, commi 1 e 2.
  4. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata รจ punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica รจ destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dellโ€™articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dellโ€™area sulla quale รจ realizzata la discarica abusiva se di proprietร  dellโ€™autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
  5. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metร  nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchรฉ nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
  6. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187[24], effettua attivitร  non consentite di miscelazione

di rifiuti, รจ punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

  1. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b)[25], รจ punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da euro 2.600 a euro 26.000.. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantitร  equivalenti.
  2. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, รจ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
  3. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo lโ€™obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino allโ€™adozione del decreto di cui allโ€™articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
  4. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metร  nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236โ€.

 

( xi) Bonifica dei siti (art. 257 TUA)

โ€œ1. Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio รจ punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da euro 2.600 a euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformitร  al progetto approvato dall’autoritร  competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore รจ punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 26.000.

  1. Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da euro 5.200 a euro

52.000 se l’inquinamento รจ provocato da sostanze pericolose.

  1. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dellโ€™articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puรฒ essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
  2. Lโ€™osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilitร  per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1โ€.

 

(xii) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 TUA)

โ€œI soggetti di cui allโ€™articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione รจ effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui allโ€™articolo 190, comma 1, รจ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro รจ relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonchรฉ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dellโ€™infrazione e dalla carica di amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unitร  lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unitร  lavorative รจ calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unitร  lavorative annue; ai predetti fini lโ€™anno da prendere in considerazione รจ quello dellโ€™ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dellโ€™infrazione.

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui allโ€™articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti รจ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui allโ€™articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonchรฉ nei casi di mancato invio alle autoritร  competenti e di mancata conservazione dei registri di cui allโ€™articolo 190, comma 1, o del formulario di cui allโ€™articolo 193 โ€.

ย 

(xii) Attivitร  organizzate per il traffico illecito di rifiutiโ€ (art. 260, commi 1 e 2), TUA)

โ€œ1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piรน operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attivitร  continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti รจ punito con la reclusione da uno a sei anni.

  1. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivitร  si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

ย 

(xiii) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA)

โ€œChiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dellโ€™articolo 26 del regolamento (CEE) 1ยฐ febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nellโ€™Allegato II del citato regolamento in violazione dellโ€™articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso รจ punito con la pena dellโ€™ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con lโ€™arresto fino a due anni. La pena รจ aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dellโ€™articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasportoโ€.

 

(xiv ) ย False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis TUA)

โ€œ

  1. I soggetti obbligati che omettono lโ€™iscrizione al sistema di controllo della tracciabilitร  dei rifiuti (SISTRI) di cui allโ€™articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
  2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per lโ€™iscrizione al sistema di controllo della tracciabilitร  dei rifiuti (SISTRI) di cui allโ€™articolo 188- bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. Allโ€™accertamento dellโ€™omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilitร  nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilitร  occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
  3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalitร  stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, รจ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unitร  lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unitร  lavorative รจ calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unitร  lavorative annue; ai predetti fini lโ€™anno da prendere in considerazione รจ quello dellโ€™ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dellโ€™infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilitร  dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
  4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonchรฉ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui lโ€™infrazione รจ imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unitร  lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalitร  di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalitร  di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilitร  dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
  5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilitร  dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
  6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilitร  dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilitร  dei rifiuti.
  7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti รจ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
  8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata รจ punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena รจ aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
  9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilitร  dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
  10. Chi con unโ€™azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette piรน violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piรน grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piรน azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piรน violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
  11. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puรฒ definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce lโ€™irrogazione delle sanzioni accessorieโ€.

ย 

(ixv) ย  Sanzioni (art. 279 TUA)

โ€œ 1. (Fuori dai casi per cui trova applicazione lโ€™articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dellโ€™articolo 29-quattuordecies,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua lโ€™esercizio con lโ€™autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata รจ punito con la pena dellโ€™arresto da due mesi a due anni o dellโ€™ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena eโ€™ punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza lโ€™autorizzazione prevista dallโ€™articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dallโ€™articolo 269, comma 8, รจ assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede lโ€™autoritร  competente.

  1. Chi, nellโ€™esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dallโ€™autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui allโ€™articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dallโ€™autoritร  competente ai sensi del presente titolo รจ punito con lโ€™arresto fino ad un anno o con lโ€™ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nellโ€™autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3.(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dellโ€™articolo 29-quattuordecies, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare unโ€™attivitร  senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dellโ€™articolo 269, comma 6, o ai sensi dellโ€™articolo 272, comma 1, รจ punito con lโ€™arresto fino ad un anno o con lโ€™ammenda fino a milletrentadue euro.

4.(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dellโ€™articolo 29-quattuordecies, comma 8,) Chi non comunica allโ€™autoritร  competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dellโ€™articolo 269, comma 6, รจ punito con lโ€™arresto fino a sei mesi o con lโ€™ammenda fino a milletrentadue euro.

  1. Nei casi previsti dal comma 2[26] si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualitร  dell’aria previsti dalla vigente normativa.
  2. Chi, nei casi previsti dallโ€™articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni eโ€™ punito con la pena dellโ€™arresto fino ad un anno o dellโ€™ammenda fino a milletrentadue euro.
  3. Per la violazione delle prescrizioni dellโ€™articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dellโ€™articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.
  4. Allโ€™irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autoritร  indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere รจ sempre disposta in caso di recidivaโ€.

ย 

Reati previsti dalย  D. Lgs. n. 202/2007 e dalla L. 549/1993

ย 

(xvi) Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)

โ€œ Per la violazione delle prescrizioni dellโ€™articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dellโ€™articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.

Allโ€™irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autoritร  indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere รจ sempre disposta in caso di recidivaโ€.

ย 

(xvii) Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)

โ€œSalvo che il fatto costituisca piรน grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchรฉ i membri dellโ€™equipaggio, il proprietario e lโ€™armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dellโ€™art. 4, sono puniti con lโ€™ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare

gravitร , alla qualitร  delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica lโ€™arresto da sei mesi a due anni e lโ€™ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravitร  quando lโ€™eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessitร  sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionaliโ€.

ย 

(xviii) Cessazione e riduzione dellโ€™impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

โ€œLa produzione, il consumo, lโ€™importazione, lโ€™esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge รจ vietata lโ€™autorizzazione di impianti che prevedano lโ€™utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dellโ€™ambiente, di concerto con il Ministro dellโ€™industria, del commercio e dellโ€™artigianato, sono stabiliti, in conformitร  alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale รจ consentito lโ€™utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti giร  venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalitร  per la cessazione dellโ€™utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresรฌโ€™ individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, lโ€™utilizzazione, la commercializzazione, lโ€™importazione e lโ€™esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

(PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

Lโ€™adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e lโ€™utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dellโ€™industria, del commercio e dellโ€™artigianato e dellโ€™ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui allโ€™articolo 10, con prioritร  correlata allโ€™anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalitร  che saranno fissate con decreto del Ministro dellโ€™industria, del commercio e dellโ€™artigianato, dโ€™intesa con il Ministro dellโ€™ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo รจ punito con lโ€™arresto fino a due anni e con lโ€™ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piรน gravi, alla condanna consegue la revoca dellโ€™autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta lโ€™attivitร  costituente illecitoโ€.

ย 

2. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Le sanzioni previste in relazione ai Reati Ambientali

 

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโ€™art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโ€™ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

ย 

Norma richiamata Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
Art. 452-bis c.p. Da 250 a 600 quote Si, durata massima di 1 anno
Art. 452-quater c.p. Da 400 a 800 quote Si
Art. 452-quinquies c.p. Da 200 a 500 quote Nessuna
Art. 452-sexies c.p. Da 250 a 600 quote Nessuna
Art. 452-octies c.p. Da 300 a 1.000 quote Nessuna
Art. 727-bis c.p. Fino a 250 quote Nessuna
Art. 733-bis c.p. Da 150 a 250 quote Nessuna
Art. 137, commi 3, 5 (primo periodo) e 13 T.U.A. Da 150 a 250 quote Nessuna
Art. 137, commi 2, 5 (secondo period) e 11, T.U.A. Da 200 a 300 quote Si, durata massima di 6 mesi
Art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A. Fino a 250 quote Nessuna
Norma richiamata Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
Art. 256, comma 1, lett. b), T.U.A. Da 150 a 250 quote Nessuna
Art. 256, comma 3, primo periodo, T.U.A Da 150 a 250 quote Nessuna
Art. 256, comma 3, secondo periodo, T.U.A. Da 200 a 300 quote Si, durata massima di 6 mesi
Art. 256, comma 5, T.U.A. Da 150 a 250 quote Nessuna
Art. 256, comma 6, primo periodo, T.U.A. Fino a 250 quote Nessuna
Art. 257, comma 1, T.U.A. Fino a 250 quote Nessuna
Art. 257, comma 2, T.U.A. Da 150 a 250 quote Nessuna
Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A. Da 150 a 250 quote Nessuna
Art. 260, comma 1, T.U.A. Da 300 a 500 quote Si, durata massima di 6 mesi (*)
Art. 260, comma 2, T.U.A. Da 400 a 800 quote Si, durata massima di 6 mesi (*)
Art. 260-bis, comma 6, T.U.A. Da 150 a 250 quote Nessuna
Art. 260-bis, comma 7, secondo periodo, T.U.A. Da 150 a 250 quote Nessuna
Art. 260-bis, comma 7, terzo periodo, T.U.A. Da 150 a 250 quote Nessuna
Art. 260-bis, comma 8, primo periodo, T.U.A. Da 150 a 250 quote Nessuna
Art. 260-bis, comma 8, secondo periodo, T.U.A. Da 200 a 300 quote Nessuna
Art. 279, comma 5, T.U.A. Fino a 250 quote Nessuna
Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150:

articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4

 

Fino a 250 quote

 

Nessuna
Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150:

articolo 1, comma 2

Da 150ย  a 250 quote Nessuna
Reati del codice penale richiamati dall’articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) reati per cui รจ prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) reati per cui รจ prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) reati per cui รจ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) reati per cui รจ prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione

1) Finoย  a 250 quote;

2) Da 150 fino a 250 quote;

3)ย  Da 200 a 300 quote;

4)ย  Da 300 a 500 quote

Nessuna
Reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202:

a) reato di cui all’articolo 9, comma 1;

b) articoli 8, comma 1, e 9, comma 2;

c) reato di cui all’articolo 8, comma 2

a) Fino a 250 quote;

b) Da 150 fino a 250 quote;

c) Da 200 a 300 quote

– Per art.8ย  interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitร 

 

(*) Se l’ente o una sua unitร  organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitร  ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Decreto.

 

Ai sensi del comma 6 dellโ€™art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01, le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metร  nel caso di commissione del reato previsto dall’articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ai sensi del comma 7 dellโ€™art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

Infine, ai sensi del comma 8 dellโ€™art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 se l’ente o una sua unitร  organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitร  ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

 

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโ€™eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

 

3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Norme di Comportamento Generale

ย 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Guzzini e Fontana Projects s.r.l., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attivitร  Sensibili individuate nella Parte Speciale 2 del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

  1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del Decreto);
  2. evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nellโ€™esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per lโ€™ambiente;
  3. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sรฉ fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

 

Al fine di realizzare un Sistema di Gestione Ambientale (di seguito, โ€œSGAโ€) idoneo nel tempo a gestire lโ€™impatto della Societร  sullโ€™ambiente e a prevenire la commissione dei Reati Ambientali di cui allโ€™art. 25-undecies del Decreto, ritenutiย  ad applicabili e rilevanti a Guzzini e Fontana Projects s.r.l., la stessa provvede a:

  • integrare nelle politiche di stabilimento gli aspetti di tutela ambientale;
  • definire, mediante un dettagliato programma, gli obiettivi, i progetti e lโ€™attribuzione delle risorse economiche necessarie, per il mantenimento e/o il costante miglioramento del livello di protezione dellโ€™ambiente;
  • individuare gli aspetti ambientali maggiormente significativi e a quantificarne gli impatti derivanti in condizioni normali, anormali e di emergenza;
  • individuare gli indicatori per la valutazione delle prestazioni ambientali degli stabilimenti e definire le modalitร  per il periodico monitoraggio delle stesse;
  • mantenere nel tempo le condizioni di idoneitร  dellโ€™SGA , provvedendo ad integrarne ed adeguarne le previsioni, sia con riferimento ad intervenute modifiche normative, sia ad interventi strutturali su stabilimenti esistenti;
  • definire nomine, ruoli e responsabilitร  per la corretta attuazione delle politiche ambientali;
  • ottenere, integrare e rinnovare le autorizzazioni in materia ambientale, necessarie allo svolgimento delle attivitร  produttive in conformitร  alla legge;
  • definire i piani di monitoraggio delle prestazioni degli stabilimenti, in base alle indicazioni/prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ed effettuare i relativi controlli periodici di conformitร ;
  • definire e predisporre un piano periodico di monitoraggio per verificare in modo costante e nel tempo le prestazioni degli stabilimenti;
  • definire le modalitร  per pianificare e condurre gli audit interni finalizzati alla verifica dello stato di applicazione del SGA e della relativa conformitร  legislativa;
  • svolgere attivitร  di formazione per far acquisire consapevolezza e competenza al personale che svolge compiti da cui possono determinarsi impatti ambientali;
  • definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni in materia ambientale indicate nellโ€™SGA e nella presente Sezione della

Parte Speciale;

  • modificare la presente Sezione della Parte Speciale qualora siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attivitร  in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

 

Conseguentemente, la presente Sezione della Parte Speciale prevede, a carico dei soggetti aziendali preposti lato sensu –ย  ciascuno per le attivitร  di propria competenza specificamente individuate – ad attuare le misure in materia di tutela dellโ€™ambiente adottate dalla Societร , lโ€™adempimento degli obblighi di:ย  ย dare attuazione al programma aziendale di protezione dellโ€™ambiente;

agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilitร  espressamente conferite ed osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Direttore di stabilimento ai fini della protezione dellโ€™ambiente;

effettuare controlli periodici sulle prestazioni degli stabilimenti al fine di fare rispettare i limiti quali-quantitativi di emissione/scarico contenuti nelle autorizzazioni;

eseguire gli audit interni secondo le modalitร  e la periodicitร  definita dalla Societร ; ย segnalare immediatamente al Direttore dello stabilimento eventuali situazione di non adeguatezza dellโ€™SGA, nonchรฉ altre eventuali criticitร  di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilitร , per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali;

partecipare ai corsi di formazione sullaย  politica adottata dalla Societร  in tema di ambiente;

contribuire, insieme al Direttore di stabilimento, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autoritร  competente o comunque necessari per la protezione dellโ€™ambiente.

 

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare, per quanto di competenza, quanto definito al fine di preservare lโ€™Ambiente e devono comunicare tempestivamente alle strutture competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravitร ) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

 

Regole di comportamento per soggetti esterni alla Societร 

ร‰ fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del Decreto).

 

ร‰ fatto, altresรฌ, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di protezione dellโ€™ambiente.

 

In particolare i fornitori di servizi ambientali devono: (i) garantire la propria serietร  professionale e la propria idoneitร  tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dalla Societร ; (ii) operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali concesse alla Societร ; (iii) recepire le informazioni fornite dalla Societร  in merito alle politiche ambientali adottate cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dellโ€™ambiente (iv) comunicare tempestivamente alla Societร  eventuali criticitร  rilevate nellโ€™esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilitร , per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

ย 

ย ย ย ย ย ย  ย 

SEZIONE 13

ย 

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE

ย 

1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  La fattispecie di reato prevista dallโ€™Articolo 25-duodecies, D.Lgs. n. 231 del 2001

 

La presente Parte Speciale si riferisce alla fattispecie di reato richiamata dallโ€™art. 25-duodecies,ย  inserita nel D.Lgs. n. 231 del 2001, dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Questโ€™ultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilitร  amministrativa degli enti anche al reato previsto dallโ€™articolo 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – โ€œTesto Unico sullโ€™immigrazioneโ€ – (di seguito, per brevitร , โ€œImpiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno รจ irregolareโ€)

Lo stesso legislatore รจ intervenuto nuovamente sulla fattispecie con il D. L. n. 20/2023 che ha introdotto il reato previsto dallโ€™art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 del Testo Unico sullโ€™immigrazione.

 

In forza di tali norme:

 

(i) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente lโ€™ingresso Aggiornato alla data del 10 ottobre 2023 (ultimo provvedimento inserito: L. 9 ottobre 2023, n. 137) 54/70 nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non รจ cittadina o non ha titolo di residenza permanente, รจ punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

  1. a) il fatto riguarda lโ€™ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piรน persone;
  2. b) la persona trasportata รจ stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumitร  per procurarne lโ€™ingresso o la permanenza illegale;
  3. c) la persona trasportata รจ stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne lโ€™ingresso o la permanenza illegale;
  4. d) il fatto รจ commesso da tre o piรน persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
  5. e) gli autori del fatto hanno la disponibilitร  di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piรน delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista รจ aumentata.

La pena detentiva รจ aumentata da un terzo alla metร  e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

  1. a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano lโ€™ingresso di minori da impiegare in attivitร  illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
  2. b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piรน grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalitร  dello straniero o nellโ€™ambito delle attivitร  punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, รจ punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Quando il fatto รจ commesso in concorso da due o piรน persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piรน persone, la pena รจ aumentata da un terzo alla metร .

ย 

(ii) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno รจ irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

ย 

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12[27]sono aumentate da un terzo alla metร :ย 

  1. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
  2. se i lavoratori occupati sono minori in etร  non lavorativa;
  3. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento

di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale[28]โ€.

ย 

Poichรฉ lโ€™art. 25-duodecies del Decreto richiama espressamente solo il comma 12 bis della norma dellโ€™art. 22 del TUI sopra riportato (comma peraltro anchโ€™esso introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109), il reato di impiego da parte del datore di lavoro di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto (e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge), revocato o annullato rileva ai fini del Decreto soltanto nelle ipotesi aggravate, ovvero soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 12 bis.

 

Pur in assenza di precisi indici letterali, i primi commenti sul comma 12 bis di recente introdotto (in linea con quanto previsto dalla summenzionata Direttiva 2009/52/CE) propendono per la natura alternativa delle circostanze aggravanti ivi indicate: in altri termini, per lโ€™integrazione della fattispecie penale rilevante ai sensi del Decreto, a fronte della quale scatteranno le relative sanzioni previste dal Decreto stesso, รจ sufficiente la ricorrenza di una delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
  • i lavoratori occupati sono minori in etร  non lavorativa;
  • i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui allโ€™art. 603 bis c.p.

 

 

2. Le sanzioni previste in relazione al Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno รจ irregolare

 

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโ€™art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโ€™ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

ย 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs. n. 286/1998 Da 400 a 1000 quote ย a) l’interdizione dall’esercizio dell’attivitร ;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร  concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

 

per una durata non inferiore a un anno

Art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 Daย  100 a 200 quote โ€œโ€
Articolo 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. da 100 a 200 quote, entro il limite di

150.000 euro

Nessuna

ย 

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e lโ€™eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

 

 

3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Norme di Comportamento Generale

ย 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno รจ irregolare, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

  1. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo 1;
  2. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, la fattispecie del Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno รจ irregolare, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

 

In particolare, i Destinatari devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito indicati:

  1. non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno;
  2. verificare in via preventiva le informazioni disponibili su ogni possibile fornitore (incluse le informazioni economiche e relative alla reputazione) ed evitare di intraprendere o intrattenere relazioni dโ€™affari con fornitori dei quali sia conosciuto o sospettato il coinvolgimento in attivitร  illecite.

 

 

 

 

 

SEZIONE 14

ย 

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DIย  SCOMMESSA E GIOCHI Dโ€™AZZARDO ESERCITATO A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

ย 

1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  La fattispecie di reato prevista dallโ€™Articolo 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001

 

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dallโ€™art. 25-quaterdecies,ย  inserite nel D.Lgs. n. 231 del 2001, dalla L. n. 39/2019. Questโ€™ultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilitร  amministrativa degli enti anche ai reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi dโ€™azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati previsti dalla L. 401/1989).

In particolare, le fattispecie inserite allโ€™interno del D.Lgs n, 231/01 sono le seguenti:

  • (i) Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
  • (ii) Esercizio abusivo di attivitร  di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989).

 

In particolare:

 

(i) Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilitร  o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dallโ€™Unione italiana per lโ€™incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, รจ punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entitร  si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilitร  o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione รจ influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

 

(ii) Esercizio abusivo di attivitร  di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)

Chiunque esercita abusivamente lโ€™organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivitร  sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dallโ€™Unione italiana per lโ€™incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita lโ€™organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilitร  รจ punito con lโ€™arresto da tre mesi ad un anno e con lโ€™ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dellโ€™Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchรฉ a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e lโ€™accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicitร  effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalitร  di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dร  pubblicitร  al loro esercizio รจ punito con lโ€™arresto fino a tre mesi e con lโ€™ammenda da lire centomila a lire un milione.

Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalitร  di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, รจ punito con lโ€™arresto fino a tre mesi o con lโ€™ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi dโ€™azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dallโ€™articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato

dallโ€™articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dellโ€™articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivitร  organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire lโ€™accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o allโ€™estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dallโ€™articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dellโ€™articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione allโ€™uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

2. Le sanzioni previste in relazione frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o diย  scommessa e giochi dโ€™azzardo esercitato a mezzo di apparecchi vietati

 

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโ€™art. 25-quaterdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโ€™ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

ย 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
– per i delitti – Fino a 500 quote ย a) l’interdizione dall’esercizio dell’attivitร ;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร  concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

 

per una durata non inferiore a un anno

– per le contravvenzioni – Fino a 260 quote Nessuna

ย 

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento.

 

3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Norme di Comportamento Generale

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o diย  scommessa e giochi dโ€™azzardo esercitato a mezzo di apparecchi vietati, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

  1. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo 1;
  2. b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, la fattispecie di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi dโ€™azzardo esercitato a mezzo di apparecchi vietati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

SEZIONE 15

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CONTRABBANDO

ย 

1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  La fattispecie di reato prevista dallโ€™Articolo 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001

 

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dallโ€™art. 25-sexiesdecies,ย  inserite nel D.Lgs. n. 231 del 2001, dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75. Questโ€™ultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilitร  amministrativa degli enti anche ai reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n.43 – โ€œTesto Unico della Legge Doganaleโ€ (di seguito, per brevitร , TULD).

In particolare, le fattispecie previste dal TULD inserite allโ€™interno del D.Lgs n, 231/01 sono le seguenti:

  • (i) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)

รˆ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci voltei diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dellโ€™art. 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la piรน vicina dogana; c) รจ sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nellโ€™art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dellโ€™art. 25 per il delitto di contrabbando.

 

  • (ii) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)

รˆ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali piรน vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dellโ€™art. 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta lโ€™ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o lโ€™imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena รจ punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

 

  • (iii) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)

รˆ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta lโ€™ancora o sta alla cappa in prossimitร  del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dellโ€™art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto รจ prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana allโ€™altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nellโ€™art. 254 per lโ€™imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena รจ punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

 

  • (iv) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)

รˆ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo รจ prescritto; b) che al momento della partenza dellโ€™aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dellโ€™aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il piรน breve termine, lโ€™atterraggio alle Autoritร  indicate dallโ€™art. 114. In tali casi รจ considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche lโ€™aeromobile. Con la stessa pena รจ punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nellโ€™aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

 

  • (v) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)

รˆ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nellโ€™art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

 

  • (vi) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)

รˆ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dร , in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nellโ€™art. 140.

 

  • (vii) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietร  privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi รจ stata la prescritta dichiarazione dโ€™introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, รจ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

 

  • (viii) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)

รˆ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

 

  • (ix) Contrabbando nellโ€™esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per lโ€™importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, รจ punito con la multa non minore di due volte lโ€™ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

 

  • (x) Contrabbando nellโ€™importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero Aggiornato alla data del 10 ottobre 2023 (ultimo provvedimento inserito: L. 9 ottobre 2023, n. 137) 61/70 usa altri mezzi fraudolenti, รจ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte lโ€™ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

 

  • (xi) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali รจ punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dallโ€™articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

 

  • (xii) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)

Se i fatti previsti dallโ€™articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena รจ aumentata. Nelle ipotesi previste dallโ€™articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o lโ€™impunitร  del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nellโ€™esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo lโ€™autore รจ sorpreso insieme a due o piรน persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto รจ connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato lโ€™autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare lโ€™intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumitร ; e) nel commettere il reato lโ€™autore ha utilizzato societร  di persone o di capitali ovvero si รจ avvalso di disponibilitร  finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo lโ€™8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con lโ€™Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. La circostanza attenuante prevista dallโ€™articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non puรฒ essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantitร  di pena risultante dallโ€™aumento conseguente alle predette aggravanti.

 

  • (xiii) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)

Quando tre o piรน persone si associano allo scopo di commettere piรน delitti tra quelli previsti dallโ€™articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano lโ€™associazione sono puniti, per ciรฒ solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa allโ€™associazione รจ punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena รจ aumentata se il numero degli associati รจ di dieci o piรน. Se lโ€™associazione รจ armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dellโ€™articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. Lโ€™associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilitร , per il conseguimento delle finalitร  dellโ€™associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metร  nei confronti dellโ€™imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che lโ€™attivitร  delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente lโ€™autoritร  di polizia o lโ€™autoritร  giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per lโ€™individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

 

  • (xiv) Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, รจ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

 

  • (xv) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, รจ punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa รจ aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o piรน persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui lโ€™associazione รจ stata costituita; d-bis) quando lโ€™ammontare dei diritti di confine dovuti รจ superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa รจ aggiunta la reclusione fino a tre anni quando lโ€™ammontare dei diritti di confine dovuti รจ maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

 

2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Impiego di Contrabbando

 

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโ€™art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโ€™ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

ย 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 Fino a 200 quote – il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

– l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร  concessi;

-il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Ipotesi di reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 in cui i diritti di confine dovuti superano centomila euro Fino a 400 quote Le medesime sopra previste

ย 

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento.

 

3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Norme di Comportamento Generale

ย 

In linea generale, il sistema di organizzazione della Societร  deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene lโ€™attribuzione di responsabilitร , di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attivitร  operative.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, del Codice di Comportamento, nello svolgimento delle attivitร  sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono, inoltre, tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In linea generale, รจ fatto divieto ai Destinatari di:

  • intrattenere rapporti con lโ€™Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito โ€œAgenzia delle Doganeโ€), in rappresentanza o per conto della Societร , in mancanza di apposita delega o procura della Societร  stessa;
  • presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali allโ€™Agenzia delle Dogane ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dallโ€™Agenzia delle Dogane;
  • fornire documenti o informazioni mendaci allo spedizioniere e/o allโ€™Agenzia delle Dogane;
  • tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di appartenenti allโ€™Agenzia delle Dogane tali da indurli in errori di valutazione;
  • conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, autoritร  pubbliche ovvero ad organi dellโ€™Autoritร  Giudiziaria;
  • ottenere, importare, esportare, occultare, scaricare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale.

 

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi Destinatari hanno inoltre lโ€™obbligo di:

  • assicurare la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile, doganale e fiscale. Pertanto, รจ fatto divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o lโ€™occultamento dei documenti impediscano, alle autoritร  ed agli organi di vigilanza di effettuare le dovute attivitร  di controllo;
  • corrispondere i diritti dovuti o garantirne i pagamenti;
  • accertarsi dellโ€™identitร  della controparte e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce;
  • garantire che gli incarichi affidati a terzi in rappresentanza o nellโ€™interesse della Societร  siano sempre assegnati in forma scritta, richiedendo il rispetto del Codice Etico;
  • rilasciare mandati allo spedizioniere che siano specifici rispetto alle attivitร  da svolgere e alle responsabilitร  da assumere e comprensivi delle clausole โ€œ231โ€.

 

Inoltre:

  • le procedure aziendali devono essere caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonchรฉ di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilitร  delle fasi principali del processo;
  • qualsiasi rapporto con funzionari pubblici deve essere corretto, formale ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare;
  • i soggetti esterni allโ€™organizzazione deputati ad intrattenere rapporti e a rappresentare la Societร  nei confronti dellโ€™Agenzia delle Dogane, anche in sede di ispezioni ed accertamenti da parte di queste ultime, devono essere formalmente identificati e le relative deleghe formalizzate contrattualmente;
  • devono essere svolti dei controlli a campione, al fine di assicurare lโ€™osservanza della normativa in materia doganale da parte dello spedizioniere incaricato;
  • deve essere effettuato un costante monitoraggio, anche attraverso consulenti esterni, dellโ€™evoluzione della normativa di riferimento e delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni / denunce / adempimenti nei confronti dellโ€™Agenzia delle Dogane;
  • la documentazione relativa alla gestione degli adempimenti doganali, su supporto cartaceo e/o elettronico, nonchรฉ di eventuali controlli effettuati deve essere archiviata e conservata in un archivio tenuto dalla funzione Pianificazione e Controllo e dalla funzione Procurement, ognuno per la parte di propria competenza;
  • la selezione degli spedizionieri deve essere effettuata sulla base dei requisiti di reputazione, onorabilitร  e affidabilitร  tra gli enti iscritti nellโ€™albo professionale degli spedizionieri doganali;
  • la valutazione e l’inserimento degli spedizionieri in anagrafica fornitori deve tenere conto della loro capacitร  di soddisfare i requisiti richiesti dalla tipologia di prodotto oggetto della fornitura e dall’entitร  della fornitura (es. paese di destinazione);
  • la trattativa tecnico-economica tra la richiesta e le offerte ricevute deve avvenire, ove possibile, con il ricorso a piรน spedizionieri;
  • nel processo di scelta dello spedizioniere deve essere garantita la documentabilitร  delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilitร  e attendibilitร  commerciale (es. richiesta certificati Antimafia, visure dei casellari giudiziari e carichi pendenti);
  • al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi deve essere distinzione tra i soggetti che emettono lโ€™ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o lโ€™avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
  • devono essere previsti controlli sugli scostamenti tra lโ€™importo fatturato dallo spedizioniere e lโ€™importo ordinato allo spedizioniere;
  • contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con gli spedizionieri, devono contenere informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Societร  relativamente al Modello Organizzativo ed al Codice Etico di Gruppo, nonchรฉ sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico di Gruppo, ai principi comportamentali che ispirano la Societร  e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

 

SEZIONE 16

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DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

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1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  La fattispecie di reato prevista dallโ€™Articolo 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001

 

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dallโ€™art. 25-septiesdecies,ย  inserite nel D.Lgs. n. 231 del 2001, dalla Legge del 9 marzo 2022, n. 22. Questโ€™ultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilitร  amministrativa degli enti anche ai reati contro il patrimonio culturale previsti allโ€™interno del Codice Penale dagli artt. 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies, 518.quaterdecies c.p.

In particolare, le fattispecie inserite allโ€™interno del D.Lgs n, 231/01 sono le seguenti:

  • (i) Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
  • (ii) Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
  • (iii) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
  • (iv) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
  • (v) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518- novies c.p.);
  • (vi) Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
  • (vii) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518- undecies c.p.);
  • (viii) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
  • (ix) Contraffazione di opere dโ€™arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

 

In dettaglio, le varie fattispecie sono:

 

(i) Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sรฉ o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, รจ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena รจ della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato รจ aggravato da una o piรน delle circostanze previste nel primo comma dellโ€™articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, รจ commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

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(ii) Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Chiunque per procurare a sรฉ o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso รจ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto รจ commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena รจ aumentata.

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(iii) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sรฉ o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, รจ punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena รจ aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dellโ€™articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dellโ€™articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando lโ€™autore del delitto da cui i beni culturali provengono non รจ imputabile o non รจ punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilitร  riferita a tale delitto.

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(iv) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, รจ punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, รจ punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

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(v) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518- novies c.p.)

รˆ punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietร  o della detenzione di beni culturali; 3) lโ€™alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

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(vi) Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dallโ€™ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato รจ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

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(vii) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518- undecies c.p.)

Chiunque trasferisce allโ€™estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione รจ punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresรฌ nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate lโ€™uscita o lโ€™esportazione temporanee nonchรฉ nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilitร  di cose di interesse culturale ad autorizzazione allโ€™uscita dal territorio nazionale.

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(viii) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui รจ punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integritร  รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena รจ subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o allโ€™eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attivitร  non retribuita a favore della collettivitร  per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalitร  indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

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(ix) Contraffazione di opere dโ€™arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

รˆ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffร , altera o riproduce unโ€™opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichitร  o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichitร  o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsitร , autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsitร , come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

รˆ sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a personeestranee al reato. Delle cose confiscate รจ vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

 

2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti contro il patrimonio culturale

 

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโ€™art. 25-septiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโ€™ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

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Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
– Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518- novies c.p.) -Da 100 a 400 quote a) l’interdizione dall’esercizio dell’attivitร ;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli giร  concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

per una durata non superiore a due anni

– Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

 

– Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

 

– Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518- undecies c.p.)

– Da 200 a 500 quote โ€œโ€
– Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

 

– Contraffazione di opere dโ€™arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

– Da 300 a 700 quote โ€œโ€
– Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

 

– Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

 

– Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

– Da 400 a 900 quote โ€œโ€

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In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento.

 

3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Norme di Comportamento Generale

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Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro il patrimonio Culturale, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

  1. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo 1;
  2. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, la fattispecie dei Delitti contro il patrimonio Culturale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

Le procedure aziendali devono essere caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonchรฉ di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilitร  delle fasi principali del processo;

 

 

 

SEZIONE 17

ย 

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

ย 

1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  La fattispecie di reato prevista dallโ€™Articolo 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231 del 2001

 

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dallโ€™art. 25-duodevicies,ย  inserite nel D.Lgs. n. 231 del 2001, dalla Legge del 9 marzo 2022, n. 22. Questโ€™ultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilitร  amministrativa degli enti anche ai reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici previsti allโ€™interno del Codice Penale.

In particolare, le fattispecie inserite allโ€™interno del D.Lgs n, 231/01 sono le seguenti:

  • (i) Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);(ii) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

 

In particolare:

 

(i) Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare lโ€™identificazione della loro provenienza delittuosa, รจ punito con la

reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena รจ diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale รจ stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando lโ€™autore del delitto da cui i beni culturali provengono non รจ imputabile o non รจ punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilitร  riferita a tale delitto.

 

(ii) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dallโ€™articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura รจ punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

2. Le sanzioni previste in relazione al riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

 

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโ€™art. 25-duodevicies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโ€™ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

ย 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
– Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

 

– Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

– Da 500 a 1000 quote Nessuna
– Se l’ente o una sua unitร  organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1. โ€œโ€ – interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitร 

ย 

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento.

 

3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Norme di Comportamento Generale

ย 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti di riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio dei beni culturali , i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

  1. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo 1;
  2. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, la fattispecie dei Delitti di riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio dei beni culturali, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

Le procedure aziendali devono essere caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonchรฉ di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilitร  delle fasi principali del processo.

SEZIONE 18

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RAZZISMO E XENOFOBIA

ย 

1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  La fattispecie di reato prevista dallโ€™Articolo 25-terdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001

 

La presente Parte Speciale si riferisce alla fattispecie di reato richiamata dallโ€™art. 25-terdecies,ย  inserite nel D.Lgs. n. 231 del 2001, articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018. Questโ€™ultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilitร  amministrativa degli enti anche ai reati di razzismo e xenofobia previsti allโ€™interno del Codice Penale.

In particolare, la fattispecie inserita allโ€™interno del D.Lgs n, 231/01 รจ la seguente:

  • (i) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)

 

In particolare:

 

(i) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, รจ punito:

  1. a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superioritร  o sullโ€™odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  2. b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

รˆ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi lโ€™incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivitร , รจ punito, per il solo fatto della partecipazione o dellโ€™assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciรฒ solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero lโ€™istigazione e lโ€™incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sullโ€™apologia della Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro lโ€™umanitร  e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale..

ย 

2. Le sanzioni previste in relazione ai delitti di razzismo e xenofobia

 

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโ€™art. 25-terdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโ€™ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

ย 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
Art. 604-bis c.2 c.p. – Da 200 a 800 quote Nessuna
Art. 604-bis c.1 c.p. โ€œโ€ – sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
โ€Se l’ente o una sua unitร  organizzativa รจ stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1 โ€œโ€ – interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitร  ai sensi dell’articolo 16, comma 3

ย 

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento.

 

3. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Norme di Comportamento Generale

 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti di razzismo e xenofobia, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

  1. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo 1;
  2. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, la fattispecie dei Delitti di razzismo e xenofobia, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

Le procedure aziendali devono essere caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonchรฉ di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilitร  delle fasi principali del processo.

SEZIONE 19

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DELITTI CONTRO LA PERSONALITร€ INDIVIDUALE

ย 

1. ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  La fattispecie di reato prevista dallโ€™Articolo 25-quinquies, D.Lgs. n. 231 del 2001

 

La presente Parte Speciale si riferisce alla fattispecie di reato richiamata dallโ€™art. 25-quinquies,ย  inserite nel D.Lgs. n. 231 del 2001, articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016. Questโ€™ultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilitร  amministrativa degli enti anche ai reati di razzismo e xenofobia previsti allโ€™interno del Codice Penale.

In particolare, le fattispecie inserite allโ€™interno del D.Lgs n, 231/01 sono le seguenti:

  • (i) Riduzione o mantenimento in schiavitรน o in servitรน (art. 600 c.p.);
  • (ii) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
  • iii) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
  • (iv) Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater);
  • (v) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
  • (vi) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
  • (vii) Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  • (viii) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  • (ix) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
  • (x) Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

 

In particolare:

 

(i) Riduzione o mantenimento in schiavitรน o in servitรน (art. 600

c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietร  ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero allโ€™accattonaggio o comunque al compimento di attivitร  illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, รจ punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta รจ attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autoritร  o approfittamento di una situazione di vulnerabilitร , di inferioritร  fisica o psichica o di una situazione di necessitร , o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autoritร  sulla persona.

ย 

(ii) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

รˆ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di etร  inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di etร  inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di etร  compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilitร , anche solo promessi, รจ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

ย 

(iii) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

รˆ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate allโ€™adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, รจ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, รจ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena รจ aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantitร .

Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto รจ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivitร  sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

ย 

(iv) Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dallโ€™articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, รจ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena รจ aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantitร .

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante lโ€™utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto รจ punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

ย 

(v) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena รจ diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualitร  di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

ย 

(vi) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivitร  di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivitร  รจ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

ย 

(vii) Tratta di persone (art. 601 c.p.)

รˆ punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede lโ€™autoritร  sulla persona, ospita una o piรน persone che si trovano nelle condizioni di cui allโ€™articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o piรน persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autoritร  o approfittamento di una situazione di vulnerabilitร , di inferioritร  fisica, psichica o di necessitร , o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autoritร , al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero allโ€™accattonaggio o comunque al compimento di attivitร  illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalitร  di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di etร .

La pena per il comandante o lโ€™ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, รจ aumentata fino a un terzo.

Il componente dellโ€™equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta รจ punito, ancorchรฉ non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

ย 

(viii) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nellโ€™articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui allโ€™articolo 600 รจ punito con la reclusione da otto a venti anni.

ย 

(ix) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, รจ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante lโ€™attivitร  di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piรน delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piรน rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantitร  e qualitร  del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa allโ€™orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, allโ€™aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano lโ€™aumento della pena da un terzo alla metร :

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o piรน dei soggetti reclutati siano minori in etร  non lavorativa;

3) lโ€™aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

ย 

(x) Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui allโ€™articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, รจ punito, se il fatto non costituisce piรน grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante lโ€™utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena รจ aumentata: 1) se il reato รจ commesso da piรน persone riunite; 2) se il reato รจ commesso da persona che fa parte di unโ€™associazione per delinquere e al fine di agevolarne lโ€™attivitร ; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

2. Le sanzioni previste in relazione ai delitti contro la personalitร  individuale

 

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dallโ€™art. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dellโ€™ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

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Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva
Artt.600, 601, 602 e 603 bis c.p. – Da 400 a 1000 quote – sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno
Articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, e 600 quinquies c.p. -Da 300 a 800 quote -sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno
โ€โ€โ€Articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, nonchรฉ per il delitto di cui all’articolo 609 undecies c.p. -Da 200 a 700 quote Nessuna
โ€Se l’ente o una sua unitร  organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitร  ai sensi dell’articolo 16, comma 3

ย 

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misureย  previste in generale dalla normativa di riferimento.

 

3.Norme di Comportamento Generale

 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro la personalitร  individuale, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

  1. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo 1;
  2. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sรฉ, la fattispecie dei Delitti contro la personalitร  individuale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

Le procedure aziendali devono essere caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonchรฉ di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilitร  delle fasi principali del processo.

SEZIONE 20

 

 

 

COMPITI DELLโ€™ODV

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Fermi restando i compiti e le funzioni dellโ€™OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, lo stesso รจ tenuto a:

 

  1. verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti sia nei principi generali sia le prescrizioni specifiche per ciascuna area rischio individuata;
  2. monitorare lโ€™adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Societร  ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231;
  3. verificare lโ€™adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231.

 

[1]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede lโ€™art. 319-bis c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dallโ€™art. 25, 3ยฐ comma del d.lgs. 231/2001 in forza del quale โ€œLa pena รจ aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartieneโ€.

[2]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Le circostanze aggravanti previste dai numeri 1) e 2) del 4ยฐ comma dellโ€™art. 617-quater c.p. ricorrono qualora il fatto รจ commesso: โ€œ1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessitร ; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualitร  di operatore del sistemaโ€.

[3] Il reato di โ€œFatti di lieve entitร โ€, in relazione al reato di โ€œFalse comunicazioni socialiโ€ di cui allโ€™art. 2621 c.c., รจ stato introdotto dalla Legge n. 69/2015 ( โ€œDisposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonchรฉ ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.โ€)

[4]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Il reato di โ€œFalse comunicazioni sociali delle societร  quotateโ€ era originariamente rubricato come โ€œFalse comunicazioni sociali in danno della societร , dei soci o dei creditoriโ€. La rubrica e il contenuto dellโ€™articolo sono stati sostituiti dalla Legge n. 69/2015 ( โ€œDisposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonchรฉ ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme diattuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.โ€)

[5]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  In forza del disposto di cui allโ€™art. 583, comma 1, c.p.: โ€œla lesione personale รจ grave, e si applica la pena da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o unโ€™incapacitร  di attendere

alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce lโ€™indebolimento permanente di un senso o di un organo (โ€ฆ)โ€.

[6] In forza del disposto di cui allโ€™art. 583, comma 2, c.p.: โ€œla lesione personale รจ gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

  • una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  • la perdita di un senso;
  • la perdita di un arto, o una mutilazione che renda lโ€™arto inservibile, ovvero la perdita dellโ€™uso di un organo o della capacitร  di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltร  della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del visoโ€.

 

[7] Articolo 16, TUS, Delega di funzioni

  1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, รจ ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
    1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
    2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalitร  ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
    3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
    4. che essa attribuisca al delegato lโ€™autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
    5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

[8] Articolo 18, TUS Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

  1. Il datore di lavoro, che esercita le attivitร  di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivitร 

secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

  1. a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
  2. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  3. c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacitร  e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  4. d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
  5. e) prendere le misure appropriate affinchรฉ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  6. f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchรฉ delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  7. g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richieder al medico competente lโ€™osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui allโ€™articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

  1. h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchรฉ i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  2. i) informare il piรน presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  3. l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
  4. m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivitร  in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  5. n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  6. o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dallโ€™articolo 53, comma 5, nonchรฉ consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento รจ consultato esclusivamente in azienda.
  7. p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dallโ€™articolo 53, comma 5, e,, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento รจ consultato esclusivamente in azienda.;
  8. q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  9. r) comunicare in via telematica all’INAIL, o all’IPSEMA, nonchรฉ per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui allโ€™articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino lโ€™assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellโ€™evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino unโ€™assenza al lavoro superiore a tre giorni. Lโ€™obbligo di comunicazione degli infortuni che comportino unโ€™assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui allโ€™articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  10. s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonchรฉ per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attivitร , alle dimensioni dell’azienda o dell’unitร  produttiva, e al numero delle persone presenti;
  11. u) nell’ambito dello svolgimento di attivitร  in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalitร  del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  12. v) nelle unitร  produttive con piรน di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
  13. z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  14. aa) comunicare in via telematica all’INAIL e allโ€™IPSEMA, nonchรฉ per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui allโ€™articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione lโ€™obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza giร  eletti o designati;
  15. bb) vigilare affinchรฉ i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneitร ;

1-bis Lโ€™obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano lโ€™assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellโ€™evento, escluso quello dellโ€™evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dallโ€™adozione del decreto interministeriale di cui allโ€™articolo 8, comma 4.

  1. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
  2. a) la natura dei rischi;
  3. b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
  4. c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  5. d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
  6. e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
  7. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati,

con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

3-bis Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresรฌ a vigilare in ordine allโ€™adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando lโ€™esclusiva responsabilitร  dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

[9]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Articolo 19, TUS Obblighi del preposto

  1. In riferimento alle attivitร  indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
  1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchรฉ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  2. verificare affinchรฉ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  3. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchรฉ i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  4. informare il piรน presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivitร  in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  6. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

[10]ย ย ย ย ย ย ย ย  Articolo 20, TUS Obblighi dei lavoratori1

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

  1. I lavoratori devono in particolare:
    1. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
    3. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonchรฉ i dispositivi di sicurezza;
    4. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
    5. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchรฉ’ qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilitร  e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
    6. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
    7. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
    8. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
    9. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attivitร  in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalitร  del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.

[11] Occorre precisare che il termine โ€œimpiegareโ€ deve essere inteso quale sinonimo di โ€œusare comunqueโ€, ossia di utilizzo a qualsiasi scopo. Tuttavia, considerando che il fine ultimo perseguito dalla norma in esame consiste nellโ€™impedire il turbamento del sistema economico, lโ€™utilizzo di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita rileva, principalmente, come utilizzo a fini di profitto. Pertanto, lโ€™espressione โ€œattivitร  economiche o finanziarieโ€ va intesa come qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti.

[12]ย ย ย ย ย ย ย ย  Art. 64-quinquies, Legge 633/1941 (LdA): โ€œL’autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

  1. la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
  2. qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell’Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all’interno dell’Unione stessa, le vendite successive della copia;
  3. qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
  4. qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).โ€

[13]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Art. 64-sexies, Legge 633/1941 (LdA): โ€œNon sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:

  1. l’accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalitร  didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell’ambito di un’impresa, purchรฉ si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell’ambito di tali attivitร  di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalitร  o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all’autorizzazione del titolare del diritto;

l’impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale. Non sono soggette all’autorizzazione dell’autore le attivitร  indicate nell’articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell’utente legittimo della

banca di dati o di una sua copia, se tali attivitร  sono necessarie per l’accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego;

se l’utente legittimo รจ autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile.

Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978,

  1. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente

pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.โ€

[14]ย ย ย ย ย ย ย ย  Art.102-bis, Legge 633/1941 (LdA): โ€œAi fini del presente titolo si intende per: a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalitร  o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L’attivitร  di prestito dei soggetti di cui all’articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione; c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalitร  o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L’attivitร  di prestito dei soggetti di cui all’articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.

ย La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell’Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell’Unione europea.

ย Indipendentemente dalla tutelabilitร  della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalitร  o di una parte sostanziale della stessa.

ย Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o residenti abituali nel territorio dell’Unione europea.

ย La disposizione di cui al comma 3 si applica altresรฌ alle imprese e societร  costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro d’attivitร  principale all’interno della Unione europea; tuttavia, qualora la societร  o l’impresa abbia all’interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l’attivitร  della medesima e l’economia di uno degli Stati membri dell’Unione europea.

ย Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data del completamento stesso.

ย Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1ยฐ gennaio dell’anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.ย 

Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati cosรฌ modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

Non sono consentiti l’estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.

Il diritto di cui al comma 3 puรฒ essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.โ€

[15]ย ย ย ย ย ย ย ย  Art.102-ter, Legge 633/1941 (LdA): โ€œL’utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non puรฒ arrecare pregiudizio al titolare del diritto d’autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.

L’utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non puรฒ eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.

Non sono soggette all’autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attivitร  di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall’utente legittimo. Se l’utente legittimo รจ autorizzato ad effettuare l’estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.โ€

[16]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Art. 174-quinquies, L.633/1941 (LdA): โ€œ1. Quando esercita lโ€™azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nellโ€™ambito di un esercizio commerciale o di unโ€™attivitร  soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dร  comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per lโ€™adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, puรฒ disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dellโ€™esercizio o dellโ€™attivitร  per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, รจ sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dellโ€™esercizio o dellโ€™attivitร  per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica lโ€™art. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica รจ disposta la revoca della licenza di esercizio o dellโ€™autorizzazione allo svolgimento dellโ€™attivitร . 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e di post produzione, nonchรฉ di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attivitร  di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui allโ€™art. 45 della L. 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dellโ€™azione penale; se vi รจ condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennioโ€.

[17]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Si tratta, in particolare dei reati di falsitร  in atti di cui agli articoli dal 476 al 493-bis, c.p..

[18]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Art. 137, comma 1, T.U.A.: โ€œChiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, รจ punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da euro 1.500 a euro 10.000.โ€

[19] Art. 107, comma 1, T.U.A., scarichi in reti fognarie: โ€œFerma restando l’inderogabilitร  dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall’Autoritร  d’ambito competente in base alle caratteristiche dell’impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonchรฉ il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2โ€.

[20]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Art. 108, comma 4, T.U.A., scarichi di sostanze pericolose: โ€œPer le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresรฌ la quantitร  massima della sostanza espressa in unitร  di peso per unitร  di elemento caratteristico dell’attivitร  inquinante e cioรจ per materia prima o per unitร  di prodotto, in conformitร  con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.โ€

[21] Art. 103 T.U.A., scarichi sul suolo: โ€œ1. รˆ vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall’articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilitร  tecnica o l’eccessiva onerositร , a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purchรฉ gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell’articolo 101, comma 2. Sino all’emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonchรฉ dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purchรฉ i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilitร  dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformitร  alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all’articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.โ€

[22]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Art. 104 T.U.A., scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee: โ€œ1. รˆ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autoritร  competente, dopo indagine preventiva, puรฒ autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unitร  geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unitร  dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalitร  dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualitร  e quantitร , da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autoritร  competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell’assenza di sostanze estranee, puรฒ autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purchรฉ i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l’autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l’assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 5. Per le attivitร  di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalitร  previste dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purchรฉ la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare รจ progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unitร  geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non piรน produttivi ed idonei all’iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 ร‰ consentita l’iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l’iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio. 6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unitร  geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalitร  previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacitร  del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l’acqua risultante dall’estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalitร  e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall’impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 รจ autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l’assenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all’utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico รจ revocata.โ€.

[23]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Art. 208 T.U.A. โ€œAutorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiutiโ€; art. 209 T.U.A. โ€œRinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientaleโ€; art. 210 T.U.A. โ€œAutorizzazioni in ipotesi particolariโ€; art. 211 T.U.A. โ€œAutorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazioneโ€; art. 212 T.U.A. โ€œAlbo nazionale gestori ambientaliโ€; art. 214 T.U.A. โ€œDeterminazione delle attivitร  e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificateโ€; art. 215 T.U.A. โ€œAutosmaltimentoโ€; art. 216 T.U.A. โ€œOperazioni di recuperoโ€.

[24]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Art. 187 T.U.A., divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi: โ€œ1. ร‰ vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolositร  ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolositร , tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puรฒ essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto; b) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all’articoli 183, comma 1, lettera n). 3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all’articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 ร‰ tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 177, comma 4.โ€114

[25]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Art. 227, comma 1, lettera b), T.U.A., rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto: โ€œ1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti: b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;โ€

[26]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Art. 279, comma 2, T.U.A.: โ€œChi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autoritร  competente ai sensi del presente titolo รจ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a euro 1.032. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.โ€

[27]ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Il comma 12 dellโ€™art. 22 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dispone: โ€œIl datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, รจ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegatoโ€.

[28] Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis, comma 3, c.p.): โ€œ(โ€ฆ) Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metร : 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

  • il fatto che uno o piรน dei soggetti reclutati siano minori in etร  non lavorativa;
  • l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.โ€

1. ย ย ย ย ย  Premessa

I contenuti della presente Parte Speciale 2 si inquadrano nellโ€™ambito delle attivitร  che sono state condotte propedeuticamente allโ€™aggiornamento del Modello ex D.Lgs. 231/01 di GUZZINI E FONTANA PROJECTS.

 

In particolare, come giร  riportato nella Parte Generale del Modello, al fine di aggiornare il Modello e prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 sono state poste in essere le seguenti attivitร :

  • identificazione delle aree a potenziale rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto 231, attraverso unโ€™approfondita analisi delle attivitร  svolte, delle procedure e controlli esistenti, della prassi e dei livelli autorizzativi;
  • individuazione dei rischi potenziali e delle possibili modalitร  di commissione dei reati nellโ€™interesse o a vantaggio della Societร ;
  • valutazione del Sistema dei Controlli Preventivi in modo da garantire:
    • la coerenza tra lโ€™esercizio delle funzioni e dei poteri e le responsabilitร  assegnate;
    • lโ€™attuazione e lโ€™osservanza del principio di separazione delle funzioni; o la verificabilitร , la trasparenza e la congruenza dei comportamenti aziendali e della documentazione relativa a ciascuna operazione/attivitร /transazione.

 

A tal fine si รจ proceduto allo svolgimento di attivitร  di aggiornamento della mappatura delle aree a rischio, nonchรฉ di aggiornamento delle precedenti attivitร  di identificazione e valutazione dei rischi e del Sistema di Controllo Interno finalizzato alla prevenzione dei reati; sulla base dei relativi risultati, la Societร  ha aggiornato il proprio Modello.

 

Le attivitร  di valutazione dei rischi e di analisi del Sistema dei Controlli Preventivi sono state effettuate sia attraverso lโ€™analisi della documentazione aziendale disponibile, sia tramite lo svolgimento di interviste al personale.

 

Lโ€™individuazione delle aree a rischio ha rappresentato unโ€™attivitร  fondamentale per il rinnovo del Modello di GUZZINI E FONTANA PROJECTS, risultato del processo di inventariazione degli ambiti aziendali a rischio e di identificazione dei rischi potenziali.

Tale attivitร  รจ stata effettuata tenendo in considerazione ed analizzando il contesto della Societร , sia sotto il profilo della struttura organizzativa sia dellโ€™operativitร , per evidenziare in quali aree/settori di attivitร  e secondo quali modalitร  potrebbero verificarsi eventi pregiudizievoli per i reati contemplati dal Decreto.

 

In particolare, dallโ€™analisi della struttura organizzativa e dellโ€™operativitร  della Societร  รจ stato possibile:

identificare le fattispecie di reato astrattamente applicabili e rilevanti per la Societร ; effettuare una ricognizione delle aree aziendali a rischio nellโ€™ambito delle quali potrebbero essere astrattamente commessi (o tentati), autonomamente o in concorso con terzi, i reati previsti dal Decreto.

Come risultato รจ stato inoltre redatto un elenco completo delle Aree a Rischio reato riportato nel paragrafo successivo.

 

Nellโ€™ambito di ciascuna Area a Rischio, come di seguito dettagliato, sono state individuate le โ€œattivitร  sensibiliโ€, ossia quelle attivitร  rispetto alle quali รจ connesso โ€“ direttamente o indirettamente โ€“ il rischio potenziale di commissione dei reati, nonchรฉ le relative Unitร  Organizzative coinvolte.

A seguito della mappatura delle aree aziendali a rischio e dellโ€™identificazione delle principali potenziali modalitร  di attuazione dei reati, sono stati condotti approfondimenti finalizzati allโ€™identificazione dei principali fattori di rischio che potrebbero favorire la commissione dei reati astrattamente applicabili e rilevanti per la Societร  e alla relativa analisi del Sistema dei Controlli Preventivi, per verificarne lโ€™adeguatezza ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.

Si รจ, quindi, provveduto alla rilevazione e allโ€™analisi dei controlli aziendali esistenti โ€“ c.d. โ€œAs-is analysisโ€ โ€“ e alla successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di suggerimenti e dei relativi piani di azione – c.d. โ€œGap analysisโ€.

Con riferimento alle tipologie di reati, alle Aree a Rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto ed alle correlate attivitร  sensibili, nonchรฉ ai controlli previsti nella gestione dei processi a rischio, si rinvia al prosieguo della presente Parte Speciale 2.

 

 

2. Le Aree a Rischio Reato

 

Nel corso dellโ€™attivitร  di analisi condotta nellโ€™ambito delle diverse direzioni/funzioni aziendali, GUZZINI E FONTANA PROJECTS ha provveduto ad individuare le seguenti โ€œaree a rischio-reatoโ€ rispetto alle quali รจ stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati previsti dal DLgs 231/01:

 

  1. Amministrazione, Contabilitร  e Bilancio – Controllo di Gestione;
  2. Gestione del ciclo passivo;
  3. Gestione della tesoreria;
  4. Gestione delle risorse umane;
  5. Gestione dei rapporti con lโ€™Amministrazione Finanziaria e relativi adempimenti;
  6. Gestione omaggi, regalie ed erogazioni liberali;
  7. Gestione del magazzino;
  8. Gestione delle vendite;
  9. Gestione della produzione;
  10. Ricerca e sviluppo;
  11. Gestione di finanziamenti/contributi/agevolazioni concessi da enti pubblici;
  12. Gestione dei contenziosi;
  13. Gestione dei Sistemi Informativi;
  14. Gestione delle attivitร  regolatorie;
  15. Gestione degli aspetti fiscali;
  16. Gestione dei rapporti con i consulenti in materia fiscale;
  17. Gestione dei diritti doganali e diritti di confine, con particolare riferimento alla gestione indiretta, ovvero alla esternalizzazione della gestione a soggetti terzi.

 

Di seguito, per ciascuna โ€œarea a rischioโ€, si riporta una breve descrizione delle โ€œattivitร  sensibiliโ€ [1] che la compongono, dei ruoli aziendali coinvolti, delle fattispecie di reato astrattamente rilevanti e dei principali controlli posti in essere a mitigazione dei fattori di rischio. Per quanto concerne le possibili modalitร  di commissione dei reati potenzialmente applicabili, si rimanda alla Parte Speciale 1 del presente Modello.

 

 

  1. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato

ย 

3.1 AMMINISTRAZIONE, CONTABILITAโ€™ E BILANCIO โ€“ CONTROLLO DI GESTIONE

ย 

3.1.1.ย  Attivitร  Sensibili

  • Gestione della contabilitร  generale e del piano dei conti
  • Gestione delle attivitร  di chiusura dei conti e predisposizione del Bilancio di esercizio
  • Gestione degli adempimenti societari
  • Gestione dei rapporti con il Revisore Unico
  • Elaborazione del budget e analisi degli scostamenti

 

3.1.2. Funzioni Aziendali coinvolte

  • D.A./A.D.
  • Amministrazione
  • Commerciale
  • Produzione
  • Acquisti
  • Consulente Fiscale
  • Revisore Unico

 

3.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili ย 

  • Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
    • Corruzione per lโ€™esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
    • Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
    • Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
    • Induzione indebita a dare o promettere utilitร  (art. 319-quater c.p.)
    • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
    • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
    • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

 

  • Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)[2]
  • Delitti di criminalitร  organizzata (Art. 24-ter)
    • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

 

  • Reati societari (Art. 25-ter)
    • False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
    • Fatti di lieve entitร  (art. 2621 bis c.c.)
    • Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
    • Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
    • Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
    • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
    • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
    • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
    • Illecita influenza sullโ€™assemblea (art. 2636 c.c.)

 

  • Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)
    • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
    • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

 

  • Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)[3]
    • Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
    • Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

 

  • Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
    • Ricettazione (art. 648 c.p.)
    • Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
    • Impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
    • Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)

 

  • Reati di contrabbando e diritti di confine
    • Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nellโ€™esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nellโ€™importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
    • Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
    • Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

 

3.1.4. Controlli Preventivi

3.1.4.1. Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a rischio[4]

 

Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร  presenti in Azienda.

 

3.1.4.2. Controlli Preventivi: Aspetti specifici

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :

  • Definizione delle responsabilitร  in merito alla gestione delle attivitร  inerenti alla contabilitร  e allโ€™elaborazione del bilancio.
  • Formale regolamentazione dei rapporti con societร /studi professionali che offrono assistenza e consulenza in materia contabile e societaria.
  • Monitoraggio e diffusione degli aggiornamenti normativi in materia contabile.
  • Predisposizione del calendario di chiusura, finalizzato alla redazione del bilancio di esercizio, con indicazione di:

o attivitร  da effettuare e informazioni/dati da fornire;

o scadenze;

o soggetti coinvolti.

  • Esistenza di documentazione a supporto delle informazioni e dei dati forniti dai singoli Responsabili delle Direzioni/Uffici.
  • Previsione da parte delle funzioni coinvolte nella redazione dei bilanci dellโ€™invio di una dichiarazione di veridicitร  e completezza relativa alle informazioni trasmesse.
  • Accesso ai sistemi informativi per la gestione della contabilitร  e la predisposizione del bilancio attraverso User-ID e password.
  • Tracciabilitร  delle operazioni/transazioni effettuate, sia attraverso lโ€™utilizzo di sistemi informativi sia mediante lโ€™archiviazione dei documenti di supporto.
  • Utilizzo di apposite check list di controllo per la verifica della bozza di bilancio.
  • Messa a disposizione del progetto di bilancio ai membri del Consiglio di Amministrazione alcuni giorni prima della riunione per la delibera di approvazione dello stesso.
  • Incontri con il Revisore Unico che abbiano ad oggetto lโ€™esame della bozza di bilancio.
  • Chiusura definitiva dei conti a sistema, in seguito allโ€™approvazione del Bilancio di esercizio.
  • Definizione delle previsioni economiche (budget), monitoraggio periodico dei risultati (reporting) e analisi degli scostamenti.
  • Preventiva autorizzazione di spese extra- budget
  • Verifica delle poste di bilancio collegate al pagamento dei diritti delle dogane e dei diritti di confine.

 

Con riferimento allโ€™area sensibile โ€œAmministrazione, Contabilitร  e Bilancio โ€“ Controllo di Gestioneโ€ย  la Societร  โ€“ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร  da risolvere nellโ€™ottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ€“ predispone un piano di lavoro, nel quale ย si identificano ruoli, responsabilitร  e criteri per la creazione/ eliminazione di conti ed รจ prevista un’attivitร  periodica di review del piano, con l’obiettivo di identificare possibili anomalie nella gestione dei conti e/o conti non movimentati per lungo tempo.

 

Ha previsto di fornire una maggiore dettaglio all’interno dei mandati conferiti agli studi professionali che offrono assistenza e consulenza in materia contabile e societaria. anche al fine di meglio precisare gli ambiti di responsabilitร  delle Parti.

 

La Societร  sta procedendo, inoltre, allโ€™integrazione e aggiornamento delle procedure aziendali esistenti al fine di disciplinare ulteriormente alcuni aspetti /ambiti.

 

Lโ€™avanzamento di tale attivitร  produrrร  lโ€™aggiornamento delle procedure previste dai sistemi di Gestione Aziendali, che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .

 

 

3.2. GESTIONE DEL CICLO PASSIVO

 

3.2.1. Attivitร  Sensibili

  • Qualifica e valutazione dei fornitori (ivi inclusi, consulenti/liberi professionisti)
  • Gestione dell’anagrafica fornitori con particolare riferimento agli spedizionieri che gestiscono in autonomia i diritti di confine e delle dogane
  • Emissione ordini di acquisto/stipula di contratti (anche relativi a consulenze/servizi professionali)
  • Ricevimento delle merci/accettazione di servizi/consulenze/prestazioni professionali
  • Gestione della contabilitร  fornitori e disposizione dei pagamenti

 

3.2.2. Funzioni Aziendali coinvolte

  • D.A./A.D.
  • Amministrazione
  • Commerciale
  • Produzione
  • Acquisti
  • Consulente Fiscale
  • Revisore Unico

 

3.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

  • Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)

Lโ€™Area a rischio oggetto di analisi รจ da considerare โ€œstrumentaleโ€ alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto, implicando la gestione di strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi, puรฒ โ€œsupportareโ€ la realizzazione di tali reati.

 

  • Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
  • Delitti di criminalitร  organizzata (Art. 24-ter) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

 

  • Reati societari (Art.25-ter)
    • False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
    • Fatti di lieve entitร  (art. 2621 bis c.c.)
    • Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
    • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

 

  • Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)
    • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
    • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

 

  • Delitti aventi finalitร  di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25quater)
    • Associazioni con finalitร  di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโ€™ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
    • Finanziamento al terrorismo (art. 2 Convenzione di New York)

 

  • Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
    • Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
    • Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

 

  • Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
    • Ricettazione (art. 648 c.p.)
    • Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
    • Impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
    • Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)

 

  • Reati di contrabbando e diritti di confine
    • Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nellโ€™esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nellโ€™importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
    • Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
    • Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

 

3.2.4. Controlli Preventivi

3.2.4.1. Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio[5]

Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร  presenti in Azienda.

 

3.2.4.2. Controlli Preventivi: Aspetti specifici

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :

  • Abilitazione di un solo utente all’inserimento/modifica delle anagrafiche fornitori.
  • Formalizzazione delle richieste di creazione di nuove anagrafiche fornitori e compilazione di campi obbligatori ai fini dellโ€™inserimento a sistema (es. dati anagrafici, dati relativi alla banca di appoggio).
  • Svolgimento di attivitร  di qualifica dei fornitori di materiali impiegati nel ciclo produttivo (c.d. fornitori โ€œstrategiciโ€ o โ€œcriticiโ€), volte alla valutazione della rispondenza dei fornitori/prodotti ai requisiti richiesti da GUZZINI E FONTANA PROJECTS, anche attraverso lโ€™esecuzione di visite ispettive e redazione dei relativi rapporti.
  • Definizione di una anagrafica specifica per i fornitori che gestiscono in autonomia i diritti di confine e delle dogane ove presenti
  • Comparazione di piรน offerte preventivamente alla scelta di un fornitore, laddove non si tratti di acquisti di beni/servizi offerti da fornitori che operano in regime di monopolio.
  • Formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di contratti e lโ€™emissione di ordini di acquisto.
  • Monitoraggio delle prestazioni ricevute tramite verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni
  • Verifica della completezza ed accuratezza delle fatture passive rispetto alla documentazione di supporto (contratti/ordini, entrata merci/accettazione dei servizi).
  • Monitoraggio periodico dei partitari fornitori, al fine di identificare e risolvere eventuali anomalie.
  • Blocco temporaneo dei pagamenti in caso di discrepanze tra le fatture e la documentazione di supporto.
  • Disposizione di pagamenti solo verso fornitori presenti in anagrafica.
  • Preventiva approvazione della Direzione richiedente in caso di pagamenti anticipati/aventi carattere di particolare urgenza.

 

Con riferimento allโ€™area sensibile โ€œGestione del ciclo passivoโ€ย  la Societร  โ€“ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร  da risolvere nellโ€™ottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ€“ haย  deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโ€™attuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato allโ€™integrazione e aggiornamento di alcune procedure aziendali esistenti al fine di disciplinare ulteriormente alcuni aspetti /ambiti.

In particolare, lโ€™integrazione/aggiornamento avrร  ad oggetto le seguenti attivitร :

  • migliore definizione di ruoli, responsabilitร  e modalitร  operative connesse alle diverse fasi del processo;
  • inserimento di istruzioni per prevedere:
    • la valutazione di requisiti reputazionali dei fornitori (di ordine etico-professionale), oltre a quelli di natura tecnico-economica;
    • lo svolgimento di verifiche volte ad accertare che la controparte non sia presente all’interno delle liste di soggetti/entitร  collegati al terrorismo (es. Liste OFAC, ONU);
  • integrazione delle procedure esistenti in materia di acquisti, al fine di disciplinare le attivitร  di monitoraggio, verifica ed attestazione dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte dei fornitori, in conformitร  a quanto pattuito contrattualmente;
  • integrazione delle procedure esistenti al fine di prevedere che: le fatture senza ordine di acquisto siano preventivamente autorizzate dal Responsabile della Funzione richiedente o da una posizione organizzativa provvista del potere interno di autorizzare i pagamenti, e siano bloccate al pagamento in attesa di ricevere tale autorizzazione; tutta la documentazione utilizzata nelle fasi di verifica e registrazione delle fatture sia debitamente archiviata, in modo da garantire la tracciabilitร  delle operazioni effettuate.
  • integrazione delle procedure riguardanti gli approvvigionamenti gestiti da magazzino, necessari al processo produttivo e consulenze servizi /professionali al fine di disciplinare, tra gli altri, i seguenti aspetti: la formalizzazione e l’autorizzazione delle richieste di acquisto; le modalitร  di identificazione e selezione dei fornitori (es. richiesta e valutazione di piรน offerte, laddove possibile) e le casistiche di ricorso a fornitore unico (es. fornitore storico, fornitore che opera in regime di monopolio);- l’inserimento negli ordini di acquisto/contratti di specifiche clausole contrattuali (tra cui quella sulla responsabilitร  amministrativa) che regolamentino diritti ed obblighi delle Parti; le responsabilitร  e le modalitร  operative connesse alla gestione e all’autorizzazione delle modifiche agli ordini emessi/contratti stipulati, garantendone la tracciabilitร .

 

La Societร  ha adottatoย  procedure con le quali ha disciplinato le modalitร  di valutazione e scelta dei fornitori, siano essi fornitori di materie prime o fornitori di sevizi, anche consulenziali.

 

Lโ€™avanzamento di queste attivitร  di revisione produrrร  lโ€™aggiornamento delle procedure presenti nei sistemi di Gestione che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .

 

 

3.3. GESTIONE DELLA TESORERIA

 

3.3.1. Attivitร  Sensibili

  • Gestione dei conti correnti bancari (es. apertura/chiusura dei c/c, attivitร  di riconciliazione periodica, ecc.)
  • Gestione degli incassi (ivi inclusa l’attivitร  di recupero crediti)
  • Gestione della cassa aziendale
  • Utilizzo delle carte di credito aziendali

 

3.3.2. Funzioni Aziendali coinvolte

  • D.A./A.D.
  • Amministrazione
  • Commerciale
  • Acquisti

 

3.3.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

  • Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)

Lโ€™Area a rischio oggetto di analisi รจ da considerare โ€œstrumentaleโ€ alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto, implicando la gestione di strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi, puรฒ โ€œsupportareโ€ la realizzazione di tali reati.

  • Falsitร  in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)
    • Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
    • Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

 

  • Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
  • Delitti di criminalitร  organizzata (Art. 24-ter)
    • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

 

  • Reati societari (Art.25-ter)
    • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

 

  • Delitti aventi finalitร  di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25quater)
    • Associazioni con finalitร  di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโ€™ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
    • Finanziamento al terrorismo (art. 2 Convenzione di New York)

 

  • Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
    • Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
    • Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

 

  • Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
    • Ricettazione (art. 648 c.p.)
    • Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
    • Impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
    • Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)

 

3.3.4. Controlli Preventivi

3.3.4.1. Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio[6]

Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร  presenti in Azienda.

 

3.3.4.2. Controlli Preventivi: Aspetti specifici

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :

  • Identificazione dei soggetti autorizzati ad operare sui conti correnti della Societร .
  • Invio agli istituti di credito, con cui si intrattengono rapporti, di comunicazioni relative al conferimento, modifica e revoca dei poteri di disporre sui conti correnti bancari.
  • Svolgimento di periodiche riconciliazioni bancarie.
  • Abbinamento degli incassi con le singole partite creditorie.
  • Monitoraggio degli incassi e sollecito dei clienti in caso di mancato rispetto della scadenza prevista.
  • Predisposizione di reportistica periodica relativa agli incassi da sottoporre al vertice aziendale.
  • Definizione dellโ€™importo massimo dei pagamenti da poter effettuare in contanti e delle tipologie di spesa consentite.
  • Formalizzazione ed autorizzazione delle richieste di prelievo contanti/utilizzo della cassa.
  • Registrazione delle uscite di cassa e relativa giustificazione tramite verifica ed archiviazione della documentazione di supporto.
  • Svolgimento di riconciliazioni periodiche volte a verificare la corrispondenza tra giacenza fisica e contabile della cassa.
  • Divieto di prelievo di denaro contante e di utilizzo delle carte di credito aziendali per spese private.
  • Autorizzazione e verifica delle spese effettuate con carta di credito aziendale.

 

Con riferimento allโ€™area sensibile โ€œGestione della Tesoreriaโ€ la Societร  โ€“ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร  da risolvere nellโ€™ottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ€“ haย  deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโ€™attuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato allโ€™integrazione e aggiornamento di alcune procedure aziendali esistenti al fine di disciplinare ulteriormente alcuni aspetti /ambiti.

 

In particolare, lโ€™integrazione/aggiornamento avrร  ad oggetto lโ€™integrazione nelle procedure esistenti delle seguenti attivitร :

  • la descrizione dell’attuale prassi operativa e la definizione di ruoli e responsabilitร  dei soggetti coinvolti nel processo in linea con la struttura organizzativa della Societร  in vigore, per prevedere la predisposizione di un prospetto riepilogativo che evidenzi:
    • il saldo dellโ€™estratto conto;
    • il saldo del relativo conto di contabilitร  generale;
    • il dettaglio dei movimenti non riconciliati;
    • le cause delle mancate riconciliazioni;
  • la descrizione delle attuali prassi operative e la definizione di ruoli e responsabilitร  dei soggetti coinvolti nel processo in linea con la struttura organizzativa della Societร  in vigore.

 

Lโ€™avanzamento di queste attivitร  di revisione produrrร  lโ€™aggiornamento delle procedure presenti nei sistemi di Gestione che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .

 

3.4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

 

3.4.1. Attivitร  Sensibili

  • Selezione e assunzione del personale
  • Gestione anagrafica dipendenti
  • Gestione della politica retributiva (es. proposte di avanzamento di carriera, definizione dei premi in base alle performance, assegnazione benefits, ecc.)
  • Elaborazione delle buste paga e pagamento degli stipendi
  • Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali
  • Gestione dei rimborsi spese a dipendenti
  • Gestione delle segnalazioni โ€œWhistleblowingโ€

 

3.4.2. Funzioni Aziendali coinvolte

  • D.A./A.D.
  • Amministrazione
  • External Advisors
  • Commercialista

 

3.4.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

  • Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
    • Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)
    • Corruzione per lโ€™esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
    • Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
    • Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
    • Induzione indebita a dare o promettere utilitร  (art. 319-quater c.p.)
    • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
    • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
    • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

 

  • Reati societari (Art.25-ter)
    • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

 

  • Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
  • Delitti di criminalitร  organizzata (Art. 24-ter)
    • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

 

  • Delitti aventi finalitร  di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25quater)
    • Associazioni con finalitร  di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโ€™ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
    • Finanziamento al terrorismo (art. 2 Convenzione di New York)

 

  • Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
    • Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
    • Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

 

  • Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
    • Ricettazione (art. 648 c.p.)
    • Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
    • Impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
    • Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)

 

  • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno รจ irregolare (Art. 25-duodecies).

 

3.4.4. Controlli Preventivi

3.4.4.1. Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio[7]

 

Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร  presenti in Azienda.

 

3.4.4.2. Controlli Preventivi: Aspetti specifici

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :

  • Formale regolamentazione dei rapporti con societร /studi professionali che offrono assistenza e consulenza in materia di gestione del personale.
  • Monitoraggio e diffusione degli aggiornamenti in materia di diritto del lavoro.
  • Definizione del budget annuale delle assunzioni.
  • Sottoscrizione dei contratti di assunzione sulla base delle procure esistenti.
  • Identificazione delle modalitร  di rilevazione delle presenze del personale e richiesta di giustificazioni a supporto delle assenze.
  • Limitazione degli accessi al sistema di rilevazione delle presenze/assenze.
  • Definizione delle responsabilitร , delle attivitร  e dei controlli nellโ€™ambito del processo di gestione delle spese di trasferta e di rappresentanza.
  • Richiesta di autorizzazione preventiva al rimborso delle spese e controllo dei giustificativi di supporto.
  • Identificazione dei soggetti responsabili di intrattenere rapporti e gestire adempimenti con gli enti pubblici competenti (Istituti previdenziali, Ministero del Lavoro, ispettorati provinciali e regionali).
  • Controllo della corretta elaborazione delle buste paga e dellโ€™avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
  • Formalizzazione degli interventi di politica retributiva/incentivante riconosciuti al personale.
  • Formalizzazione della procedura di gestione delle segnalazioni.

 

Con riferimento allโ€™area sensibile โ€œGestione delle Risorse Umaneโ€ย  la Societร  โ€“ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร  da risolvere nellโ€™ottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01- haย  deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโ€™attuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato alla definizione ed adozione delle seguenti procedure: ย procedura a regolamentazione del processo di selezione e assunzione del personale;

  • procedura che definisca ruoli, responsabilitร  e modalitร  operative connesse alla valutazione della performance dei dipendenti e alla definizione ed attuazione delle politiche retributive.

 

La Societร  ha previsto inoltre, di procedere allโ€™integrazione e aggiornamento di alcune procedure aziendali esistenti al fine di disciplinare ulteriormente alcuni aspetti /ambiti.

In particolare, lโ€™integrazione/aggiornamento avrร  ad oggetto le seguenti procedure:

  • procedure esistenti in materia di gestione del personale al fine di identificare ruoli, responsabilitร  e modalitร  operative connesse alla creazione/modifica dell’anagrafica dipendenti;
  • procedure esistenti in materia di gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali, al fine di disciplinare le responsabilitร  e le modalitร  operative connesse all’inoltro delle comunicazioni/dichiarazioni agli enti competenti e alla conservazione/archiviazione di tutta la documentazione;
  • procedura relativa ai โ€œRimborsi spese ai dipendentiโ€.

 

 

Lโ€™avanzamento di queste attivitร  di revisione produrrร  lโ€™aggiornamento delle procedure presenti nei sistemi di Gestione che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .

 

 

 

3.5. GESTIONE DEI RAPPORTI CON Lโ€™AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E RELATIVI ADEMPIMENTI

 

3.5.1. Attivitร  sensibili

  • Predisposizione ed invio di dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA e di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere
  • Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in caso di verifiche/ispezioni

/accertamenti

 

3.5.2. Funzioni Aziendali coinvolte

  • D.A./A.D.
  • Amministrazione
  • Consulente Fiscale
  • Revisore Unico

 

3.5.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

  • Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
    • Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2 c.p.)
    • Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c. p.)
    • Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
    • Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
    • Induzione indebita a dare o promettere utilitร  (art. 319 -quater c.p.)
    • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
    • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
    • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

 

  • Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)
    • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2- bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
    • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
    • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
    • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
    • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

 

  • Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
    • Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
    • Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

 

  • Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
    • Ricettazione (art. 648 c.p.)
    • Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
    • Impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
    • Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)

 

  • Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
  • Delitti di criminalitร  organizzata (Art. 24-ter)
    • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

 

  • Reati di contrabbando e diritti di confine
    • Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nellโ€™esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nellโ€™importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
    • Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
    • Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

 

3.5.4. Controlli Preventivi

3.5.4.1. Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio[8]

 

Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร  presenti in Azienda.

 

3.5.4.2. Controlli Preventivi: Aspetti specifici

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :

  • Identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare la Societร  nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria.
  • Supporto di professionisti nel calcolo delle imposte e nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali (dichiarazioni dei redditi, IVA, ecc.).
  • Supporto di professionisti nel calcolo dei diritti di confine e delle dogane.
  • Formale approvazione delle dichiarazioni fiscali da parte del procuratore abilitato.
  • Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in materia fiscale, anche tramite il supporto di professionisti.
  • Sistematica archiviazione dei verbali di verifica redatti dalla Guardia di Finanza e delle ricevute di inoltro telematico delle dichiarazioni.

 

Con riferimento allโ€™area sensibile โ€œGestione dei Rapporti con lโ€™Amministrazione Finanziaria e relativi adempimentiโ€ la Societร  โ€“ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร  da risolvere nellโ€™ottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01- haย  deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโ€™attuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato allโ€™integrazione e aggiornamento di alcune procedure aziendali esistenti al fine di disciplinare ulteriormente alcuni aspetti /ambiti.

In particolare, lโ€™integrazione/aggiornamento ย riguarderร  ย la definizione di ruoli e responsabilitร  dei soggetti coinvolti nel processo, e in particolare, nella gestione delle seguenti attivitร : raccolta/elaborazione dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti dai pubblici ufficiali; verifica ed autorizzazione delle informazioni e dei documenti trasmessi/consegnati ai pubblici ufficiali; sottoscrizione ed archiviazione dei verbali di verifica.

 

Lโ€™avanzamento di queste attivitร  di revisione produrrร  lโ€™aggiornamento delle procedure presenti nei sistemi di Gestione che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .

 

 

3.6. GESTIONE OMAGGI, REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI

 

3.6.1. Attivitร  Sensibili

Gestione delle erogazioni liberali

 

3.6.2. Funzioni aziendali coinvolte

  • D.A./A.D.
  • Amministrazione
  • Commerciale
  • Produzione
  • Acquisti
  • Responsabile sistema gestione qualitร  e COC

 

3.6.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

  • Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
    • Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c. p.)
    • Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
    • Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
    • Induzione indebita a dare o promettere utilitร  (art. 319 -quater c.p.)
    • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
    • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
    • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

 

  • Reati societari (Art.25-ter)
    • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

 

  • Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
    • Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
    • Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

 

  • Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
    • Ricettazione (art. 648 c.p.)
    • Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
    • Impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
    • Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)

 

  • Delitti aventi finalitร  di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25quater)
    • Associazioni con finalitร  di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโ€™ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
    • Finanziamento al terrorismo (art. 2 Convenzione di New York)

 

  • Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
  • Delitti di criminalitร  organizzata (Art. 24-ter)
    • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

 

3.6.4. Controlli Preventivi

3.6.4.1. Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio[9]

Le attivitร  in ambito sono svolte per conto di GUZZINI E FONTANA PROJECTS da terzi tramite accordi scritti.

 

3.6.4.2. ย ย ย ย ย ย ย  Controlli Preventivi: Aspetti specifici

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :

  • Richiesta di preventiva autorizzazione alla concessione di erogazioni liberali.
  • Archiviazione della documentazione a supporto delle iniziative sostenute.

 

Con riferimento allโ€™area sensibile โ€œGestione Omaggi, Regalie ed erogazioni liberali Finanziaria e relativi adempimentiโ€ la Societร  โ€“ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร  da risolvere nellโ€™ottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01- haย  deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโ€™attuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato alla definizione ed adozione di apposite linee guida per la gestione di donazioni/ erogazioni liberali, al fine di disciplinare l’iter di proposta, valutazione ed autorizzazione delle iniziative e le attivitร  di monitoraggio/controllo da svolgere sull’implementazione/realizzazione delle stesse.

 

3.7. GESTIONE DEL MAGAZZINO

 

3.7.1 Attivitร  Sensibili

  • Gestione e registrazione delle entrate/uscite di magazzino
  • Verifica delle giacenze di magazzino e gestione delle rettifiche inventariali

 

3.7.2 Funzioni Aziendali coinvolte

 

  • D.A./A.D.
  • Tecnico
  • Responsabile sistema di gestione qualitร  e COC
  • Produzione
  • Logistica
  • Acquisti
  • S.P.P.

 

3.7.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

  • Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)

Lโ€™Area a rischio oggetto di analisi รจ da considerare โ€œstrumentaleโ€ alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto, implicando la gestione di strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi, puรฒ โ€œsupportareโ€ la realizzazione di tali reati.

 

  • Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
  • Delitti di criminalitร  organizzata (Art. 24-ter)
    • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

 

  • Falsitร  in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)
    • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

 

  • Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25 bis 1)
    • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
    • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
    • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietร  industriale (art. 517-ter c.p.)

 

  • Reati societari (Art.25-ter)
    • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

 

  • Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
    • Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
    • Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

 

  • Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
    • Ricettazione (art. 648 c.p.)
    • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
    • Impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
    • Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

 

  • Reati Ambientali (Art. 25-undecies)
    • Violazione delle norme inerenti la bonifica dei siti (art. 257, co. 1 e 2

D.Lgs.152/2006)

  • Inquinamento Ambientale (art. 452-bis c.p.)
  • Disastro Ambientale (art. 452-quater c.p.)
  • Delitti colposi contro lโ€™ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
  • Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

 

  • Reati di contrabbando e diritti di confine
    • Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nellโ€™esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nellโ€™importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
    • Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
    • Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

 

3.7.4 Controlli Preventivi

3.7.4.1 Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio:

Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร  presenti in Azienda.

 

3.7.4.2 Controlli Preventivi: Aspetti specifici

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :

  • Svolgimento di controlli qualitativi e quantitativi sulla merce ricevuta.
  • Definizione di regole formali per il trattamento delle non conformitร  dei materiali impiegati nel ciclo produttivo e la gestione dei relativi reclami.
  • Formale identificazione delle azioni correttive da attuare a seguito di non conformitร  rilevate.
  • Sistema automatizzato di rilevazione delle entrate/uscite di magazzino e svolgimento di controlli di accuratezza e completezza sulle registrazioni manuali.
  • Formale identificazione del personale autorizzato ad accedere al magazzino scorte e controllo degli accessi tramite badge.
  • Svolgimento di periodiche attivitร  di inventario delle rimanenze di magazzino.
  • Adozione di specifiche procedure e istruzioni operative per la individuazione, valutazione e gestione delle emergenze ambientali, dovute allโ€™accadimento di eventi incidentali ed eccezionali potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee e regolamentazione dei rispettivi ruoli, compiti e responsabilitร .

Con riferimento allโ€™area sensibile โ€œGestione del Magazzinoโ€ la Societร  โ€“ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร  da risolvere nellโ€™ottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01- haย  deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโ€™attuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato allโ€™integrazione e aggiornamento di alcune procedure aziendali esistenti al fine di disciplinare ulteriormente alcuni aspetti /ambiti.

In particolare, lโ€™integrazione/aggiornamento avrร  ad oggetto:

  • lโ€™aggiornamento ed integrazione delle procedure esistenti in materia di gestione dei magazzini disciplinando le attivitร  di inventario; la disciplina dei controlli in fase di ricevimento materiali relativamente al magazzino scorte e la definizione delle modalitร  di registrazione e gestione di eventuali discrepanze tra quanto ordinato o dichiarato dal fornitore e quanto effettivamente ricevuto.
  • lโ€™allineamento tra la prassi operativa ed i ruoli e le responsabilitร  definiti all’interno delle procedure.

Lโ€™avanzamento di queste attivitร  di revisione produrrร  lโ€™aggiornamento delle procedure presenti nei sistemi di Gestione che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .

 

3.8 ย  GESTIONE DELLE VENDITE

 

3.8.1 Attivitร  Sensibili

  • Gestione anagrafica clienti
  • Definizione delle politiche commerciali
  • Gestione degli ordini di vendita
  • Gestione delle spedizioni e degli adempimenti doganali
  • Emissione e contabilizzazione delle fatture attive
  • Gestione del credito

 

3.8.2 Funzioni Aziendali coinvolte

  • D.A./A.D.
  • Amministrazione
  • Acquisti
  • Produzione
  • Logistica
  • Commerciale

 

3.8.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

  • Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
    • Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)
    • Corruzione per lโ€™esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
    • Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
    • Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
    • Induzione indebita a dare o promettere utilitร  (art. 319-quater c.p.)
    • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
    • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
    • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
    • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilitร , corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunitร  europee e di funzionari delle Comunitร  europee e di Stati esteri

(art. 322-bis c.p.)

 

  • Falsitร  in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)
    • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

 

  • Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25 bis 1)
    • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
    • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
    • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietร  industriale (art. 517-ter c.p.)

 

  • Reati societari (Art.25-ter)
    • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

 

  • Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)
    • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
    • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

 

  • Delitti aventi finalitร  di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25quater)
    • Associazioni con finalitร  di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโ€™ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

 

  • Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
  • Delitti di criminalitร  organizzata (Art. 24-ter)
    • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

 

  • Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
    • Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
    • Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

 

  • Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
    • Ricettazione (art. 648 c.p.)
    • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
    • Impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
    • Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

 

  • Reati di contrabbando e diritti di confine
    • Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nellโ€™esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nellโ€™importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
    • Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
    • Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

 

3.8.4 Controlli Preventivi

3.8.4.1 Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio[10]

 

Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร  presenti in Azienda.

 

 

3.8.4.2 Controlli Preventivi: Aspetti specifici

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :

  • Compilazione di campi obbligatori ai fini dellโ€™inserimento a sistema dellโ€™anagrafica clienti (es. dati anagrafici, dati commerciali).
  • Attribuzione automatica di un numero univoco progressivo ad ogni cliente inserito in anagrafica.
  • Svolgimento di controlli preventivi in fase di acquisizione di nuovi clienti (es. verifica delle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale).
  • Verifica preventiva di corrispondenza degli ordini di vendita ricevuti dai clienti con i contratti/accordi sottostanti.
  • Regolamentazione dei rapporti con gli spedizionieri/trasportatori tramite appositi mandati di trasporto, che, tra gli altri aspetti, definiscono i corrispettivi riconosciuti da GUZZINI E FONTANA PROJECTS per la prestazione dei servizi di trasposto e sdoganamento.
  • Verifica di corrispondenza delle fatture ricevute dagli spedizionieri/trasportatori con la documentazione di supporto (mandati/ordini).
  • Registrazione automatica delle fatture emesse e svolgimento di verifiche sulla corretta contabilizzazione delle stesse.
  • Periodico monitoraggio delle posizioni creditorie della Societร  ed adozione di misure predefinite per il sollecito e recupero dei crediti.

 

Con riferimento allโ€™area sensibile โ€œGestione delle Venditeโ€ la Societร  โ€“ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร  da risolvere nellโ€™ottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ€“ haย  deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโ€™attuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato allโ€™integrazione e aggiornamento di alcune procedure aziendali esistenti al fine di disciplinare ulteriormente alcuni aspetti /ambiti.

 

In particolare, lโ€™integrazione/aggiornamento avrร  ad oggetto

 

  • revisione dell’attribuzione di ruoli e responsabilitร  al fine di garantire la segregazione delle attivitร , evitando che vi sia coincidenza tra: chi gestisce l’anagrafica clienti; chi inserisce a sistema i listini e gli ordini di vendita; chi emette e contabilizza le fatture attive. In alternativa, รจ ipotizzata lโ€™introduzione di controlli indipendenti;
  • integrazione della procedure esistenti al fine di disciplinare ruoli, responsabilitร  e modalitร  operative connesse al processo;
  • integrazione delle procedure esistenti in materia di gestione delle vendite al fine di disciplinare ruoli, responsabilitร  e modalitร  operative connesse alla: definizione ed attuazione delle politiche commerciali (es.: criteri per la determinazione dei prezzi, l’applicazione di sconti, ecc.);negoziazione, predisposizione e sottoscrizione dei contratti/ordini di vendita, prevedendo l’utilizzo di appositi standard contrattuali che includano, tra le altre, la clausola in materia di responsabilitร  amministrativa ex Dlgs 231/01,
  • aggiornamento delle procedure esistenti in materia di gestione delle spedizioni/evasione degli ordini al fine di descrivere l’attuale prassi operativa e definire ruoli e responsabilitร  dei soggetti coinvolti nel processo in linea con la struttura organizzativa della Societร  in vigore e di prevedere la sottoscrizione del mandato di trasporto, che regola i rapporti con lo spedizioniere, da parte di procuratore abilitati.

 

Lโ€™avanzamento di queste attivitร  di revisione produrrร  lโ€™aggiornamento delle procedure presenti nei sistemi di Gestione che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .

 

 

3.9 ย  GESTIONE DELLA PRODUZIONE

 

3.9.1 Attivitร  Sensibili

  • Gestione e controllo del processo produttivo
  • etichettatura dei prodotti finiti
  • Gestione dei reclami

 

3.9.2 Funzioni Aziendali coinvolte

  • D.A./A.D.
  • Tecnico
  • Responsabile sistema di gestione qualitร  e COC
  • Produzione
  • Logistica
  • Acquisti
  • S.P.P.

 

3.9.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

  • Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)

Lโ€™Area a rischio oggetto di analisi รจ da considerare โ€œstrumentaleโ€ alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto, implicando la gestione di strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi, puรฒ โ€œsupportareโ€ la realizzazione di tali reati.

 

  • Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
  • Delitti di criminalitร  organizzata (Art. 24-ter)
    • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

 

  • Falsitร  in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)
    • Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
    • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

 

  • Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25 bis 1)
    • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
    • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
    • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietร  industriale (art. 517-ter c.p.)

 

  • Reati societari (Art.25-ter)
    • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

 

  • Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
    • Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
    • Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

 

  • Reati contro la personalitร  individuale
    • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
    • Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)
    • Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.))
    • Riduzione e mantenimento in schiavitรน (art. 600 c.p.)

 

  • Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita, nonchรฉ autoriciclaggio (Art.25-octies)
    • Ricettazione (art. 648 c.p.)
    • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
    • Impiego di denaro, beni o utilitร  di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

 

  • Reati di razzismo e xenofobia
    • Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica o religiosa

 

  • Reati Ambientali (Art. 25-undecies)
    • Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (art. 137, co. 2,3,5,11 e 13 D.Lgs.152/2006)
    • Attivitร  di gestione di rifiuti non autorizzata [art. 256, co. 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo) D.Lgs.152/2006]
    • Violazione delle norme inerenti la bonifica dei siti (art. 257, co. 1 e 2 D.Lgs.152/2006)
    • Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari [art. 258, co. 4 (secondo periodo) D.Lgs.152/2006]
    • Attivitร  organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, co. 1 e 2 D.Lgs.152/2006)
    • Violazione delle norme inerenti il sistema informatico di controllo della tracciabilitร  dei rifiuti [art. 260-bis, co. 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 D.Lgs.152/2006]
    • Violazione valori limite di emissioni e contestuale superamento valori limite qualitร  dell’aria (art. 279, comma 5 D.Lgs.152/2006) โ€ข Inquinamento Ambientale (art. 452-bis c.p.)
    • Disastro Ambientale (art. 452-quater c.p.)
    • Delitti colposi contro lโ€™ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
    • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivitร  (art. 452-sexies c.p.)
    • Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

 

  • Reati di contrabbando e diritti di confine
    • Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nellโ€™esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
    • Contrabbando nellโ€™importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
    • Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
    • Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

 

3.9.4 Controlli Preventivi

3.9.4.1 Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio[11]

 

Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร  presenti in Azienda.

 

3.9.4.2 Controlli Preventivi: Aspetti specifici

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :

  • Esecuzione di controlli intermedi volti a verificare il corretto svolgersi del processo produttivo.
  • Definizione di piani periodici di taratura e manutenzione delle apparecchiature e degli strumenti che determinano la qualitร  del prodotto e lโ€™affidabilitร  del processo produttivo.
  • Svolgimento di controlli analitici su tutti i lotti prodotti.
  • Verifica della corrispondenza delle etichette da apporre sui fusti in preparazione con il prodotto da infustare.
  • Preventiva approvazione delle modifiche ai contenuti delle etichette.
  • Formalizzazione dei reclami ricevuti dai clienti e valutazione dellโ€™efficacia delle azioni intraprese per la risoluzione degli stessi.
  • Definizione di ruoli, responsabilitร  e modalitร  operative per le attivitร  di:
    • raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti;
    • gestione e monitoraggio delle autorizzazioni di trasportatori e smaltitori di rifiuti, mediante lโ€™ausilio di opportuni strumenti gestionali;
    • ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinchรฉ siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti;
    • gestione operativa e monitoraggio degli scarichi idrici.
    • gestione operativa e monitoraggio delle emissioni in atmosfera.

 

Con riferimento allโ€™area sensibile โ€œGestione della Produzioneโ€ la Societร  โ€“ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร  da risolvere nellโ€™ottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ€“ haย  deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโ€™attuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato allโ€™integrazione e aggiornamento di alcune procedure aziendali esistenti al fine di disciplinare ulteriormente alcuni aspetti /ambiti.

 

3.10 RICERCA E SVILUPPO

 

3.10.1 Attivitร  Sensibili

– Deposito e gestione di brevetti

– Gestione bandi ricerca e sviluppo

 

3.10.2 Funzioni Aziendali coinvolte

  • D.A./A.D.
  • Amministrazione
  • Responsabile Sistema Gestione Qualitร  e COC
  • Tecnico
  • Acquisti
  • External Advisors

 

3.10.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

  • Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
    • Corruzione per lโ€™esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
    • Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
    • Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
    • Induzione indebita a dare o promettere utilitร  (art. 319-quater c.p.)
    • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
    • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
    • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
    • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilitร , corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunitร  europee e di funzionari delle Comunitร  europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

 

  • Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
  • Delitti di criminalitร  organizzata (Art. 24-ter)
    • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

 

  • Falsitร  in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)
    • Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

 

  • Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25 bis 1)
    • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietร  industriale (art. 517-ter c.p.)

 

  • Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
    • Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
    • Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

 

 

3.10.4 Controlli Preventivi

3.10.4.1 ย ย ย  Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio[12] โ€ข

 

Si richiamano tutte le procedure dei sistemi di Gestione ISO 9001:2015, il sistema delle deleghe e procure ed i regolamenti interni, giร  presenti in Azienda.

 

3.10.4.2 Controlli Preventivi: Aspetti specifici

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :

  • Attribuzione delle responsabilitร  correlate alle attivitร  di deposito e gestione dei brevetti.
  • Identificazione dei soggetti autorizzati ad intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
  • Supporto di professionisti nello svolgimento di ricerche di anterioritร  dei brevetti antecedentemente al deposito degli stessi.
  • Archiviazione della documentazione relativa al deposito e alla gestione dei brevetti.

 

Con riferimento allโ€™area sensibile โ€œRicerca e Sviluppoโ€ la Societร  โ€“ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร  da risolvere nellโ€™ottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ€“ haย  deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโ€™attuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato alla definizione ed adozione di una procedura a regolamentazione delle attivitร  connesse alla gestione dei brevetti.

Inoltre ha deciso di definire in modo puntuale i servizi prestati da societร  esterne ed includere contrattualmente la clausola ex Dlgs 231/01.

 

La Societร  ha inoltre adottato procedure specifiche con le quali ha disciplinato le varie fasi in cui si articola il processo di gestione dei finanziamenti, al fine di prevedere lโ€™attribuzione di responsabilitร  nellโ€™ambito del processo stesso, i relativi principi di comportamento e le misure organizzative, gestionali e di controllo volte alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

ย Lโ€™avanzamento di queste attivitร  di revisione produrrร  lโ€™aggiornamento delle procedure presenti nei sistemi di Gestione che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .

 

ย 

3.11 GESTIONE DI FINANZIAMENTI/CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI CONCESSI DA ENTI PUBBLICI

 

3.11.1 Attivitร  Sensibili

– Richiesta e ottenimento di finanziamenti pubblici nazionali o internazionali

 

3.11.2 Funzioni Aziendali coinvolte

  • D.A./A.D.
  • Amministrazione
  • Responsabile Sistema Gestione Qualitร  e COC
  • Tecnico
  • Acquisti
  • External Advisors

 

3.11.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

  • Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
    • Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
    • Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
    • Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2 c.p.)
    • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
    • Corruzione per lโ€™esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
    • Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
    • Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
    • Induzione indebita a dare o promettere utilitร  (art. 319-quater c.p.)
    • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
    • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
    • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
    • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilitร , corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunitร  europee e di funzionari delle Comunitร  europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

 

  • Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
  • Delitti di criminalitร  organizzata (Art. 24-ter)
    • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

 

  • Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
    • Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
    • Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

 

3.11.4 Controlli Preventivi

3.11.4.1.Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio[13]

Le attivitร  in ambito sono svolte per conto di GUZZINI E FONTANA PROJECTS da terzi tramite accordi scritti.

 

3.11.4.2. Controlli Preventivi: Aspetti specifici

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :

  • Attribuzione delle responsabilitร  correlate alle attivitร  di richiesta ed ottenimento di finanziamenti agevolati per progetti di ricerca ed innovazione tecnologica.
  • Identificazione dei soggetti autorizzati ad intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
  • Sistematica revisione e sottoscrizione della documentazione, predisposta anche da consulenti esterni, per lโ€™ottenimento dei finanziamenti agevolati da soggetti dotati di appositi poteri di rappresentanza.
  • Archiviazione della documentazione relativa alla gestione di agevolazioni/ finanziamenti concessi da Enti Pubblici.

Con riferimento allโ€™area sensibile โ€œGestione di finanziamenti/contributi/agevolazioni concessi da Enti Pubbliciโ€ la Societร  โ€“ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร  da risolvere nellโ€™ottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ€“ haย  deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโ€™attuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato alla definizione ed adozione di una procedura/istruzione di lavoro che definisca responsabilitร  e modalitร  operative connesse al processo di richiesta, ottenimento e gestione di finanziamenti/agevolazioni/contributi erogati da enti pubblici.

 

La Societร  ha inoltre adottato procedure specifiche con le quali ย ha disciplinato le varie fasi in cui si articola il processo di gestione dei finanziamenti, al fine di prevedere lโ€™attribuzione di responsabilitร  nellโ€™ambito del processo stesso, i relativi principi di comportamento e le misure organizzative, gestionali e di controllo volte alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

 

Lโ€™avanzamento di queste attivitร  di revisione produrrร  lโ€™aggiornamento delle procedure presenti nei sistemi di Gestione che quindi descriveranno sempre la situazione piรน recente della Societร .

 

 

3.12 GESTIONE DEI CONTENZIOSI

 

3.12.1 Attivitร  Sensibili

– Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi giuslavoristici e fiscali, anche mediante ricorso a legali esterni

 

3.12.2 Funzioni Aziendali coinvolte

  • D.A./A.D.
  • External Advisors

 

3.12.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

  • Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)
    • Corruzione per lโ€™esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
    • Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
    • Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
    • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
    • Induzione indebita a dare o promettere utilitร  (art. 319-quater c.p.)
    • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 

  • Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septies e le tematiche ambientali di cui allโ€™art 25-undecies del
    • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
    • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

 

  • Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
  • Delitti di criminalitร  organizzata (Art. 24-ter)
    • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

 

  • Reati societari (Art.25-ter)
    • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

 

  • Delitti aventi finalitร  di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25quater)
    • Associazioni con finalitร  di terrorismo anche internazionale o di eversione dellโ€™ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

 

  • Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
    • Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
    • Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

 

  • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autoritร 

Giudiziaria (Art. 25-decies)

 

3.12.4 Controlli Preventivi

3.12.4.1 Controlli Preventivi: Aspetti Specifici

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :

  • Identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Societร  dinanzi all’Autoritร  Giudiziaria.
  • Formale conferimento di mandati a Studi Legali per la gestione dei contenziosi.
  • Archiviazione dei verbali e della documentazione risultante dai rapporti con organi giurisdizionali.

Con riferimento allโ€™area sensibile โ€œGestione dei contenziosiโ€ la Societร  โ€“ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร  da risolvere nellโ€™ottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ€“ haย  deciso di ottemperare agli adempimenti previsti nella presente Parte Speciale, rafforzando ulteriormente lโ€™attuale struttura di controlli preventivi ed avviando un progetto finalizzato alla definizione ed adozione di apposite linee guida/regole per la gestione dei contenziosi che definiscano i seguenti aspetti: l’identificazione dei professionisti attraverso la valutazione e la verifica di specifici requisiti (es. eccellente reputazione, continuitร  con incarichi gestiti in passato, ecc) il conferimento dell’incarico utilizzando apposito standard contrattuale che includa, tra l’altro, la clausola sulla responsabilitร  amministrativa e siano previste modalitร  di verifica per la certificazione di avvenuta prestazione da parte del Responsabile richiedente.

ย 

3.13 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

 

3.13.1 Attivitร  Sensibili

  • Gestione della sicurezza informatica (politiche e procedure di sicurezza, amministrazione della sicurezza applicativa, sicurezza dei dati, sicurezza della rete, sicurezza fisica, sicurezza dei sistemi operativi; sicurezza con le terze parti e; sicurezza della rete interna)
  • Gestione dell’infrastruttura informatica e degli strumenti di connettivitร  aziendale (gestione dei back up, gestione del data center environment, acquisto di strumenti hardware e software)
  • Manutenzione degli applicativi (specifiche, approvazione e tracciabilitร , costruzione, test e qualitร )
  • Gestione degli strumenti informatici in dotazione agli utenti (con particolare riguardo alla gestione dei profili di accesso alle apparecchiature informatiche, alla rete ed ai sistemi e allโ€™installazione del software e gestione delle applicazioni esistenti)

 

3.13.2 Funzioni Aziendali coinvolte

 

  • D.A./A.D.
  • T.
  • External Advisors

 

 

3.13.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

  • Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)
    • Documenti informatici (art. 491 -bis c.p.)
    • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
    • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
    • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.)
    • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
    • Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
    • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
    • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilitร  (art. 635ter c.p.)
    • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) โ€ข Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilitร  (art.

635-quinquies c.p.)

  • Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)
    • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
    • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, commi 1 e 2-bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

 

  • Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006)
  • Delitti di criminalitร  organizzata (Art. 24-ter)
    • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

 

 

  • Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies)
    • Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis L.633/1941)

 

 

3.13.4 Controlli Preventivi

3.13.4.1 Controlli Preventivi: Principali Norme e Procedure collegate allโ€™Area a Rischio[14]

Le attivitร  in ambito sono svolte per conto di GUZZINI E FONTANA PROJECTS da terzi tramite accordi scritti.

 

3.13.4.2 Controlli Preventivi: Aspetti Specifici

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere menzionati i seguenti presidi di controllo posti in essere dalla Societร :

  • Formale regolamentazione dei rapporti con la societร  che gestisce in outsourcing i sistemi informativi di GUZZINI E FONTANA PROJECTS, tramite Responsabile EDP appositamente nominato.
  • Definizione di regole formali per l’installazione, la gestione, l’implementazione e la manutenzione dei servizi informatici HW e SW della Societร .
  • Protezione dei server di rete, dei server di posta e degli apparati di connessione a Internet, posizionati allโ€™interno di apposito locale accessibile, tramite le “credenziali di identificazione” (composte da “User Id” e “Password”), ai responsabili del sistema informativo ed, in base alle necessitร , ai consulenti che effettuano manutenzioni di carattere straordinario.
  • Automatico aggiornamento di antivirus su ogni PC.
  • Autorizzazione e verifica periodica dei software installati su ogni PC.
  • Accentramento delle attivitร  di acquisto di nuove apparecchiature HW/SW o periferiche.
  • Svolgimento di controlli a campione sui collegamenti ad internet effettuati dal sistema, al fine di verificare il corretto uso della navigazione e garantire la sicurezza del Sistema informatico.

 

Con riferimento allโ€™area sensibile โ€œGestione dei Sistemi Informativiโ€ la Societร  โ€“ analizzate le aree di rischio, individuati i controlli presenti in azienda e, di conseguenza, le criticitร  da risolvere nellโ€™ottica della mitigazione dei rischi reato ex D.Lgs.231/01 โ€“ ha predisposto un Regolamento informatico interno per la gestione degli aspetti connessi allโ€™utilizzo e gestione dei sistemi informativi allโ€™interno dellโ€™azienda e per identificare e definire ruoli e responsabilitร  inerenti le attivitร  di controllo sullโ€™operato dellโ€™outsourcer cui sono demandate in service le attivitร  inerenti la gestione dei sistemi informativi.

Peraltro, la Societร  si รจ adeguata alla normativa attualmente vigente in materia di privacy e di GDPR.

 

 

[1] Si definiscono โ€œattivitร  sensibiliโ€ quelle attivitร  al cui svolgimento รจ connesso il rischio di commissione dei reati.

[2] I reati di cui agli artt. 10 della Legge n. 146/2006 e 24-ter del Decreto non risultano facilmente ricollegabili a specifiche attivitร  svolte dalla Societร , e ciรฒ in quanto, avendo natura di reati associativi, puniscono anche solo lโ€™accordo di piรน persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti. Inoltre, essendo per definizione i reati associativi costituiti dallโ€™accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui qualsiasi attivitร  svolta dalla Societร  potrebbe comportare la commissione di un delitto โ€“ e la conseguente responsabilitร  ai sensi del Decreto โ€“ โ€œtramiteโ€ unโ€™associazione per delinquere.

Per tali motivi, le fattispecie di reato in oggetto sono state considerate astrattamente rilevanti con riferimento a tutte le โ€œaree a rischio reatoโ€ individuate per GUZZINI E FONTANA PROJECTS e descritte nel prosieguo del paragrafo.

Per quanto concerne i principi generali e le norme di comportamento adottati dalla Societร , finalizzati a limitare il piรน possibile il verificarsi dei Reati Transnazionali e i Delitti di criminalitร  organizzata, si rimanda alla Parte Speciale 1 del presente Modello.

  • Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui allโ€™art. 25-septies del Decreto sono identificate e valutate nellโ€™ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione allโ€™evoluzione delle caratteristiche dellโ€™attivitร  produttiva. Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria, non รจ possibile individuare e limitare aprioristicamente alcun ambito di attivitร , dal momento che tale casistica di reati puรฒ, di fatto, investire la totalitร  delle componenti aziendali.

Per tale motivo, le fattispecie di reato in oggetto sono state considerate astrattamente rilevanti con riferimento a tutte le โ€œaree a rischio reatoโ€ individuate per GUZZINI E FONTANA PROJECTS e descritte nel prosieguo del paragrafo.

Per quanto concerne i principi generali e le norme di comportamento adottati dalla Societร , finalizzati a limitare il piรน possibile il verificarsi dei reati previsti dallโ€™art. 25-septies del Decreto, si rimanda alla Parte Speciale 1 del presente Modello.

[4] Si precisa che nellโ€™elenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septies e le tematiche ambientali di cui allโ€™art 25-octies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).

 

[5] Si precisa che nellโ€™elenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septiesย  e le tematiche ambientali di cui allโ€™art 25-octies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).

 

[6] Si precisa che nellโ€™elenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septies e le tematiche ambientali di cui allโ€™art 25-octies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).

 

[7] Si precisa che nellโ€™elenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septies e le tematiche ambientali di cui allโ€™art 25-octies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).

 

[8] Si precisa che nellโ€™elenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septiesย  e le tematiche ambientali di cui allโ€™art 25-octies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).

 

 

[9] Si precisa che nellโ€™elenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septiesย  e le tematiche ambientali di cui allโ€™art 25-undecies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).

 

 

[10] Si precisa che nellโ€™elenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septiesย  e le tematiche ambientali di cui allโ€™art 25-undecies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).

 

 

[11] Si precisa che nellโ€™elenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septiesย  e le tematiche ambientali di cui allโ€™art 25-undecies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).

[12] Si precisa che nellโ€™elenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septiesย  e le tematiche ambientali di cui allโ€™art 25-undecies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).

[13] Si precisa che nellโ€™elenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septiesย  e le tematiche ambientali di cui allโ€™art 25-undecies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).

[14] Si precisa che nellโ€™elenco delle Principali Norme a Procedure, seppur non citate singolarmente, sono incluse – con riferimento a tutte le aree a rischio reato – tutte le procedure rilevanti ai fini delle tematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 25 septies e le tematiche ambientali di cui allโ€™art 25-undecies del Decreto di cui รจ dotata la Societร , e piรน in generale, al sistema integrato di gestione salute, sicurezza e ambiente (e relative certificazioni rilevanti).